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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 1047/2024 R.G.
* * *
Oggi 22/07/2025 h. 14.12 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. BATTISTELLA LUCA E SABRINA VOIGTLANDERE e la parte personalmente per parte convenuta: avv. CERESA e dott.ssa ELEONORA ALLORIO ai fini della pratica forense
Il giudice evidenzia che l'ordinanza del g.e. è stata comunicata in data 15 novembre 2024
e l'atto di opposizione è stato notificato il 15 gennaio 2025.
La difesa dell'opponente si rimette ai documenti depositati.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte opponente richiama la particolarità della situazione e richiama art. 115 c.p.c. e l'interrogatorio formale sull'adempimento agli obblighi di mantenimento;
parte convenuta richiama e contesta i calcoli della nota conclusiva (€ 800,00 dovrebbero al limite essere decurtati e non aggiunti) e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 1047/2024 (e RG 4359/2024), promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al Corso Ferrucci n. Parte_1
105 presso lo studio degli avv.ti Luca Battistella e Sabrina Voigtlander che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliata in Torino alla piazza Carlo Emanuele II n. 13 presso CP_1 lo studio degli avv.ti Riccardo Scalisi e Giulia Ceresa che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 615 I e 616 c.p.c. in tema di assegno di mantenimento dei figli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “in via preliminare, alla luce della nuova documentazione versata in atti – solo ora resa disponibile per questa difesa – si reitera la richiesta di disporre la sospensione CP_ dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Signora – anche solo parzialmente e cioè limitatamente al periodo in contestazione 1° aprile 2019 – 1° agosto 2023 – per la manifesta fondatezza della presente opposizione data dall'insussistenza del credito così come azionato e per il grave pregiudizio che potrebbe derivare da un'eventuale nuova esecuzione promossa nei confronti dell'odierno opponente;
in via principale e nel merito, CP_ dichiarare che la Signora non ha – né aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Signor CA per i motivi esposti in atti e conseguentemente CP_ condannare la Signora alla restituzione di quanto indebitamente già percepito dai terzi pignorati, oltre interessi e rivalutazione;
rigettare le richieste creditorie poiché infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità e/o illegittimità, l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato;
dichiarare tenuta e condannare la Signora CP_
per l'evidente mala fede con la quale ha promosso più azioni nei confronti del Signor
CA e resistito nel giudizio di opposizione – ripetutamente abusando del suo diritto derivante dal decreto n. 969/2016 del Tribunale di Torino, al pagamento, a favore dell'esponente, di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, respingersi le domande avversarie proposte in quanto non fondate. Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% t.p. oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende del presente giudizio – e di quello sub R.G. 4359/2024 riunito al presente - e con refusione delle spese di soccombenza già liquidate e corrisposte sia in sede di esecuzione che a seguito della fase cautelare di cui all'ordinanza 14/11/2023. Con il favore delle spese di lite”.
* * *
per parte opposta: “Dare atto che la RA , in forza del precetto notificato in CP_1 data 2 agosto 2023, aveva diritto di procedere ad esecuzione per la minor somma di €
58.600,00. Respingere le domande attrici. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” e ciò in quanto “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo,
e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”(Cass. civ., Sez. III, 30 novembre
2005, n. 26089; nonché Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911) e che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., Sez. VI-III, 18 febbraio 2015, n. 3277, ordinanza).
Si è addirittura affermato che “non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo” (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2018, n. 16983).
Con riguardo alle cause di opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, si è sottolineato che “possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI-III, 25 settembre 2014, n. 20303 nonché Cass. civ., Sez. III,
30 novembre 2005).
In particolare, si è chiarito, per esempio, che “il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico” (Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17689, nonché Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 2020, n. 27602, che ha confermato la decisione dei giudici di merito circa il permanere della legittimazione della madre a chiedere il pagamento dell'assegno anche se il figlio è divenuto maggiorenne e che in ogni caso si tratterebbe di questioni da far valere non con l'opposizione a precetto bensì con domanda di modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio e ciò anche se il figlio, divenuto maggiorenne, abbia una propria fonte di reddito in risultanza di accordo tacito con il padre che l'avrebbe assunto presso una propria azienda prima”).
2. Ricostruzione dei fatti.
Nella fattispecie, il titolo esecutivo richiamato nell'atto precetto è costituito dal decreto ex art. 337 bis c.c. emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Settima, in data 6 giugno 2016 con il quale è stata disposta la corresponsione, a favore dell'opposta ed a carico dell'opponente, di un assegno di mantenimento di € 1.000,00 per ciascuno dei due figli minori, nonché il
100% delle spese scolastiche, sanitarie e sportive ecc.
La creditrice allega l'omesso integrale pagamento del dovuto e intima il pagamento della somma di € 62.400,00 relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 1° agosto 2023, oltre spese dell'atto di precetto;
in particolare l'intimante afferma di aver ricevuto la minor somma mensile di € 800,00 anziché € 2.000,00.
La difesa di parte opponente contesta la morosità allegando di aver corrisposto quanto dovuto in contanti (su richiesta della controparte per “evitare possibili azioni esecutive” e senza pretendere alcuna quietanza attesi gli ottimi rapporti tra le parti).
Nel costituirsi in giudizio la creditrice contesta l'avversa ricostruzione dei fatti ed afferma che il pagamento dei soli acconti è stato sempre effettuato in contanti “per volontà del debitore”, contanti che la stessa “per la gran parte erano versati sul proprio conto corrente da cui effettuava i bonifici per pagare l'affitto, la scuola privata e per le varie attività dei figli”. A seguito dell'avvio della procedura esecutiva il debitore introduceva un ricorso ex art. 615
II c.p.c. e il g.e. sospendeva parzialmente l'esecuzione (per il minore importo di € 3.800,00) ed assegnava termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. con provvedimento assunto in data 14 novembre 2024 e comunicato al difensore in data 15 novembre 2023 (cfr doc. 6 nonché dichiarazione pag. 2 atto di citazione). Il giudizio di merito rubricato al n. 1047/2024 è stato introdotto con la notificazione dell'atto di citazione in data 15 gennaio 2024, ossia entro il termine perentorio assegnato (e previsto dall'art. 616 c.p.c.) di giorni sessanta.
Il giudizio ex art. 615 comma primo c.p.c. rubricato al n. 4359/2024 è invece un'opposizione a precetto.
3. Istruttoria.
In questa sede si richiamano le ordinanze istruttorie emesse in corso di causa.
In sede di interrogatorio formale, la creditrice ha ammesso le seguenti circostanze:
a) il CA ha sempre provveduto ad ogni sua esigenza, sia durante il vostro rapporto che negli anni a seguire dopo la fine della convivenza;
b) il CA la ha anche ripetutamente pagato i costi del chirurgo estetico, sempre in contanti;
c) il CA le ha regolarmente consegnato i soldi per pagare l'affitto mensile di € 775,00
(€. 650,00 + €. 125,00 di acconto spese) per l'alloggio di Strada Genova 187 in Moncalieri per tutti i mesi da aprile 2019 a luglio 2023, sempre in contanti;
e) il CA le ha sempre regolarmente versato, anche in contanti e a più riprese, l'importo totale dovuto per il mantenimento per i vostri figli.
Non è stato invece ammessa la circostanza che “il CA le ha sempre lasciato i soldi necessari per pagare le utenze dell'alloggio di Strada Genova”.
La convenuta opposta ha chiarito che “il LI mi dava dei soldi in contanti che io versavo in banca e usavo per pagare l'affitto, le scuole dei figli, il corso di pianoforte, gli sport adr il mantenimento invece no perché i rapporti erano più che buoni ed eravamo una quasi coppia nonostante fossimo separati, i ragazzi hanno frequentato scuole private sia alle elementari che alle superiori e quindi i costi erano elevati. Mi ha pagato due volte punture di acido ialuronico del chirurgo estetico”.
CP_ Per ulteriore ammissione della Signora nel corso del diverso giudizio (R.G.
6338/2024), risulta altresì non contestato che il CA abbia sempre provveduto a pagare anche:
abiti, accessori e scarpe firmate per la famiglia;
scuole private e feste di compleanno per i ragazzi;
soggiorni e vacanze per la famiglia;
ogni spesa per l'abitazione e le utenze sino a luglio 2023;
CP_
l'assicurazione, il bollo, la manutenzione e il carburante per la vettura della;
CP_
l'acquisto della vettura della;
CP_
ripetuti aiuti economici anche per la madre e la sorella della .
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte opponente, dalla lettura degli estratti del conto corrente della creditrice emergono i versamenti in contanti per un ammontare di circa: Anno 2019 (aprile-dicembre): € 14.000,00, Anno 2020: € 20.900,00, Anno 2021: €
26.700,00, Anno 2022: € 25.000,00, Anno 2023 (gennaio-luglio): € 13.000,00 (per un importo complessivo di circa € 100.000,00).
Ebbene, a fronte della circostanza (non contestata) dell'assenza di attività lavorativa dell'opposta nel periodo in contestazione, è evidente e, del resto, è stato ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio formale, che le provviste dei versamenti a credito siano i contanti che l'opponente le consegnava in contanti;
verosimilmente ad essi occorre ancora aggiungere la somma mensile di € 800,00 già riconosciuta come incassata (pari a complessivi € 41.600,00) in acconti di circa € 200,00 a settimana, poiché la maggior parte delle operazioni è superiore ad € 500,00.
Sempre sulla base delle allegazioni della convenuta, risulta che tutte le spese straordinarie dei figli (ad eccezione di quelle scolastiche) (es. vacanze, feste) siano state sostenute direttamente dal padre ed anche sulla base della ricostruzione delle spese effettuata dall'opposta (schema depositato in data 28 aprile 2025) emerge il pagamento mensile di €
775,00 per l'affitto, l'abbonamento mensile di € 60,00 per Sky, alcune “spese scolastiche non meglio identificate”, ed importi per il vitto (“spesa”) il cui ammontare, come evidenziato dalla controparte, è di tenore talmente esiguo da non poter giustificare il mantenimento di tre persone, con la conseguenza che evidentemente venivano utilizzati contanti anche per fare la spesa.
Sulla base del titolo esecutivo il padre non era tenuto a corrispondere il canone di affitto perché era invece previsto il pagamento del mutuo dell'immobile sito in La Loggia e, quindi, la somma mensile di € 775,00 che la stessa convenuta riconosce essere sempre stato corrisposto deve evidentemente essere considerato una parte dell'assegno di mantenimento.
Riassumendo, visto che non risulta (o comunque non è stata allegata) morosità alcuna per le spese ordinarie (e straordinarie) dei figli, e poiché la madre non disponeva di reddito, è evidente che i costi sono stati sostenuti interamente dal padre tramite la consegna di importi di rilevante entità in contati alla madre.
E' davvero poco credibile la tesi dell'opposta di aver ricevuto soltanto le spese straordinarie,
e non il denaro necessario per l'acquisto di materiale scolastico, per i pasti, per le attività quotidiane dei figli (oltre a quello per l'affitto, che invece riconosce come corrisposto), e ciononostante di aver continuato per anni ad avere ottimi rapporti (“eravamo una quasi coppia nonostante fossimo separati”), tanto che la madre poteva permettersi spese superflue quali interventi estetici (con denaro donatole dal marito) nonostante l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento.
In sostanza, la difesa del debitore ha provato (anche attraverso il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e le risposte fornite all'interrogatorio formale) di aver consegnato nel periodo indicato nell'atto di precetto (52 settimane) la somma di oltre €
140.000,00, mentre la difesa della creditrice sostiene di averli utilizzati soltanto per le spese straordinarie, ma non offre alcuna prova di quanto allegato e ciò è certamente smentito con riferimento al pagamento dell'affitto, di entità talmente elevata da far residuare soltanto €
1.225,00 per le restanti spese ordinarie.
Del resto, la creditrice ha comunicato il proprio Iban solo quanto i rapporti si sono deteriorati
(doc. 15: 26 luglio 2023) e anche prima del giudizio ha ammesso di aver sempre ricevuto i soldi per la spesa, le bollette e l'affitto (doc. 14), ossia tutto quanto rientra nell'assegno di mantenimento. Il tenore dei messaggi della di lei madre e sorella confermano integralmente la versione esposta dall'opponente di non aver mai ritardato il contributo di mantenimento dei figli, ma di aver addirittura sostenuto ingenti spese per garantire un elevato tenore di vita non solo ai figli ma anche alla ex compagna.
Per questi motivi
si accoglie l'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. e si dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto.
Attesa la decisione di cui sopra, si accolgono la domanda di dichiarazione di inefficacia del pignoramento e quelle di condanna alla restituzione di quanto percepito in sede esecutiva, a titolo di capitale, senza interessi e rivalutazione attesa la natura del debito e l'assenza di mala fede della debitrice e senza refusione delle spese di lite attesa l'omessa impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. con relativa liquidazione.
Si rigetta invece la domanda di refusione delle “spese della fase esecutiva” poiché la decisione sulle spese della fase cautelare non deve essere revocata attesa l'assenza della prova in allora dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Attesa la definizione nel merito, non vi è motivo di valutare la reiterata istanza cautelare.
4. Spese di lite.
Atteso l'esito dei giudizi riuniti, ossia l'accoglimento di quello ex art. 615, comma primo,
c.p.c. ma con rigetto sia in primo grado che innanzi al Collegio dell'istanza cautelare
(addirittura reiterata nelle note conclusive) e l'accoglimento di quello ex art. 616 c.p.c., ma con rigetto della modificazione della regolamentazione delle spese (erroneamente intitolato ex art. 615, comma secondo c.p.c e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c. atteso il negligente comportamento delle parti in sede di corresponsione (e ricezione) dell'assegno di mantenimento (sempre in contanti e senza tracciabilità), si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. viene rigettata sia avuto riguardo all'esito dei giudizi riuniti, sia attesa l'assenza della mala fede e/o colpa grave della creditrice opposta alla luce della pari negligenza serbata dalle parti in sede di regolamentazione delle spese, se non addirittura in misura maggiore da parte del debitore cui gravava l'onere di corrispondere quanto dovuto “in modo tracciabile”.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto;
- accoglie l'opposizione ex art. 616 c.p.c. e, per l'effetto, dispone il rimborso di quanto corrisposto a titolo di capitale;
- rigetta le ulteriori domande di parte opponente;
visto l'art. 92 c.p.c.
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
visto l'art. 96 c.p.c.
rigetta la domanda di parte opponente di condanna di parte opposta alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Torino, 22 luglio 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
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VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Nel procedimento iscritto al n. 1047/2024 R.G.
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Oggi 22/07/2025 h. 14.12 dinanzi al g.i. designato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. BATTISTELLA LUCA E SABRINA VOIGTLANDERE e la parte personalmente per parte convenuta: avv. CERESA e dott.ssa ELEONORA ALLORIO ai fini della pratica forense
Il giudice evidenzia che l'ordinanza del g.e. è stata comunicata in data 15 novembre 2024
e l'atto di opposizione è stato notificato il 15 gennaio 2025.
La difesa dell'opponente si rimette ai documenti depositati.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti parte convenuta: richiama le conclusioni in atti
Le parti discutono la causa: parte opponente richiama la particolarità della situazione e richiama art. 115 c.p.c. e l'interrogatorio formale sull'adempimento agli obblighi di mantenimento;
parte convenuta richiama e contesta i calcoli della nota conclusiva (€ 800,00 dovrebbero al limite essere decurtati e non aggiunti) e il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 1047/2024 (e RG 4359/2024), promossa da:
elettivamente domiciliato in Torino al Corso Ferrucci n. Parte_1
105 presso lo studio degli avv.ti Luca Battistella e Sabrina Voigtlander che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in atti;
Parte opponente contro
elettivamente domiciliata in Torino alla piazza Carlo Emanuele II n. 13 presso CP_1 lo studio degli avv.ti Riccardo Scalisi e Giulia Ceresa che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
Parte opposta
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Oggetto: opposizione ex art. 615 I e 616 c.p.c. in tema di assegno di mantenimento dei figli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
parte opponente: “in via preliminare, alla luce della nuova documentazione versata in atti – solo ora resa disponibile per questa difesa – si reitera la richiesta di disporre la sospensione CP_ dell'efficacia esecutiva del titolo azionato dalla Signora – anche solo parzialmente e cioè limitatamente al periodo in contestazione 1° aprile 2019 – 1° agosto 2023 – per la manifesta fondatezza della presente opposizione data dall'insussistenza del credito così come azionato e per il grave pregiudizio che potrebbe derivare da un'eventuale nuova esecuzione promossa nei confronti dell'odierno opponente;
in via principale e nel merito, CP_ dichiarare che la Signora non ha – né aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del Signor CA per i motivi esposti in atti e conseguentemente CP_ condannare la Signora alla restituzione di quanto indebitamente già percepito dai terzi pignorati, oltre interessi e rivalutazione;
rigettare le richieste creditorie poiché infondate in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità e/o illegittimità, l'insussistenza e/o l'infondatezza del credito ex adverso azionato;
dichiarare tenuta e condannare la Signora CP_
per l'evidente mala fede con la quale ha promosso più azioni nei confronti del Signor
CA e resistito nel giudizio di opposizione – ripetutamente abusando del suo diritto derivante dal decreto n. 969/2016 del Tribunale di Torino, al pagamento, a favore dell'esponente, di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito ex art. 96 c.p.c. In ogni caso, respingersi le domande avversarie proposte in quanto non fondate. Con vittoria di spese, compensi professionali, 15% t.p. oltre I.V.A. e C.P.A. e successive occorrende del presente giudizio – e di quello sub R.G. 4359/2024 riunito al presente - e con refusione delle spese di soccombenza già liquidate e corrisposte sia in sede di esecuzione che a seguito della fase cautelare di cui all'ordinanza 14/11/2023. Con il favore delle spese di lite”.
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per parte opposta: “Dare atto che la RA , in forza del precetto notificato in CP_1 data 2 agosto 2023, aveva diritto di procedere ad esecuzione per la minor somma di €
58.600,00. Respingere le domande attrici. Con il favore delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” e ciò in quanto “in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore ( nella specie, opposizione di crediti in compensazione) che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo,
e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”(Cass. civ., Sez. III, 30 novembre
2005, n. 26089; nonché Cass. civ., Sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911) e che “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ., Sez. VI-III, 18 febbraio 2015, n. 3277, ordinanza).
Si è addirittura affermato che “non è contraria ai principi del diritto comunitario e non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile, come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla formazione del titolo medesimo” (Cass. civ., Sez. I, 27 giugno 2018, n. 16983).
Con riguardo alle cause di opposizione a precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, si è sottolineato che “possono essere dedotte soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo e non anche fatti sopravvenuti, da farsi valere col procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. VI-III, 25 settembre 2014, n. 20303 nonché Cass. civ., Sez. III,
30 novembre 2005).
In particolare, si è chiarito, per esempio, che “il fatto sopravvenuto costituito dalla collocazione del minore presso il padre non aveva privato il titolo esecutivo in materia di famiglia di efficacia e validità in quanto assistito da un'attitudine al giudicato, cd. "rebus sic stantibus", riguardo alla quale i fatti sopravvenuti potevano rilevare soltanto attraverso la speciale procedura di revisione del provvedimento sul contributo del mantenimento del figlio, devoluta al giudice della separazione o del divorzio e a questi riservata a tutela del superiore interesse pubblicistico di composizione della crisi familiare, rilevante per l'ordine pubblico” (Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2019, n. 17689, nonché Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 2020, n. 27602, che ha confermato la decisione dei giudici di merito circa il permanere della legittimazione della madre a chiedere il pagamento dell'assegno anche se il figlio è divenuto maggiorenne e che in ogni caso si tratterebbe di questioni da far valere non con l'opposizione a precetto bensì con domanda di modifica delle condizioni fissate nella sentenza di divorzio e ciò anche se il figlio, divenuto maggiorenne, abbia una propria fonte di reddito in risultanza di accordo tacito con il padre che l'avrebbe assunto presso una propria azienda prima”).
2. Ricostruzione dei fatti.
Nella fattispecie, il titolo esecutivo richiamato nell'atto precetto è costituito dal decreto ex art. 337 bis c.c. emesso dal Tribunale di Torino, Sezione Settima, in data 6 giugno 2016 con il quale è stata disposta la corresponsione, a favore dell'opposta ed a carico dell'opponente, di un assegno di mantenimento di € 1.000,00 per ciascuno dei due figli minori, nonché il
100% delle spese scolastiche, sanitarie e sportive ecc.
La creditrice allega l'omesso integrale pagamento del dovuto e intima il pagamento della somma di € 62.400,00 relativa al periodo dal 1° aprile 2019 al 1° agosto 2023, oltre spese dell'atto di precetto;
in particolare l'intimante afferma di aver ricevuto la minor somma mensile di € 800,00 anziché € 2.000,00.
La difesa di parte opponente contesta la morosità allegando di aver corrisposto quanto dovuto in contanti (su richiesta della controparte per “evitare possibili azioni esecutive” e senza pretendere alcuna quietanza attesi gli ottimi rapporti tra le parti).
Nel costituirsi in giudizio la creditrice contesta l'avversa ricostruzione dei fatti ed afferma che il pagamento dei soli acconti è stato sempre effettuato in contanti “per volontà del debitore”, contanti che la stessa “per la gran parte erano versati sul proprio conto corrente da cui effettuava i bonifici per pagare l'affitto, la scuola privata e per le varie attività dei figli”. A seguito dell'avvio della procedura esecutiva il debitore introduceva un ricorso ex art. 615
II c.p.c. e il g.e. sospendeva parzialmente l'esecuzione (per il minore importo di € 3.800,00) ed assegnava termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. con provvedimento assunto in data 14 novembre 2024 e comunicato al difensore in data 15 novembre 2023 (cfr doc. 6 nonché dichiarazione pag. 2 atto di citazione). Il giudizio di merito rubricato al n. 1047/2024 è stato introdotto con la notificazione dell'atto di citazione in data 15 gennaio 2024, ossia entro il termine perentorio assegnato (e previsto dall'art. 616 c.p.c.) di giorni sessanta.
Il giudizio ex art. 615 comma primo c.p.c. rubricato al n. 4359/2024 è invece un'opposizione a precetto.
3. Istruttoria.
In questa sede si richiamano le ordinanze istruttorie emesse in corso di causa.
In sede di interrogatorio formale, la creditrice ha ammesso le seguenti circostanze:
a) il CA ha sempre provveduto ad ogni sua esigenza, sia durante il vostro rapporto che negli anni a seguire dopo la fine della convivenza;
b) il CA la ha anche ripetutamente pagato i costi del chirurgo estetico, sempre in contanti;
c) il CA le ha regolarmente consegnato i soldi per pagare l'affitto mensile di € 775,00
(€. 650,00 + €. 125,00 di acconto spese) per l'alloggio di Strada Genova 187 in Moncalieri per tutti i mesi da aprile 2019 a luglio 2023, sempre in contanti;
e) il CA le ha sempre regolarmente versato, anche in contanti e a più riprese, l'importo totale dovuto per il mantenimento per i vostri figli.
Non è stato invece ammessa la circostanza che “il CA le ha sempre lasciato i soldi necessari per pagare le utenze dell'alloggio di Strada Genova”.
La convenuta opposta ha chiarito che “il LI mi dava dei soldi in contanti che io versavo in banca e usavo per pagare l'affitto, le scuole dei figli, il corso di pianoforte, gli sport adr il mantenimento invece no perché i rapporti erano più che buoni ed eravamo una quasi coppia nonostante fossimo separati, i ragazzi hanno frequentato scuole private sia alle elementari che alle superiori e quindi i costi erano elevati. Mi ha pagato due volte punture di acido ialuronico del chirurgo estetico”.
CP_ Per ulteriore ammissione della Signora nel corso del diverso giudizio (R.G.
6338/2024), risulta altresì non contestato che il CA abbia sempre provveduto a pagare anche:
abiti, accessori e scarpe firmate per la famiglia;
scuole private e feste di compleanno per i ragazzi;
soggiorni e vacanze per la famiglia;
ogni spesa per l'abitazione e le utenze sino a luglio 2023;
CP_
l'assicurazione, il bollo, la manutenzione e il carburante per la vettura della;
CP_
l'acquisto della vettura della;
CP_
ripetuti aiuti economici anche per la madre e la sorella della .
Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte opponente, dalla lettura degli estratti del conto corrente della creditrice emergono i versamenti in contanti per un ammontare di circa: Anno 2019 (aprile-dicembre): € 14.000,00, Anno 2020: € 20.900,00, Anno 2021: €
26.700,00, Anno 2022: € 25.000,00, Anno 2023 (gennaio-luglio): € 13.000,00 (per un importo complessivo di circa € 100.000,00).
Ebbene, a fronte della circostanza (non contestata) dell'assenza di attività lavorativa dell'opposta nel periodo in contestazione, è evidente e, del resto, è stato ammesso dalla stessa in sede di interrogatorio formale, che le provviste dei versamenti a credito siano i contanti che l'opponente le consegnava in contanti;
verosimilmente ad essi occorre ancora aggiungere la somma mensile di € 800,00 già riconosciuta come incassata (pari a complessivi € 41.600,00) in acconti di circa € 200,00 a settimana, poiché la maggior parte delle operazioni è superiore ad € 500,00.
Sempre sulla base delle allegazioni della convenuta, risulta che tutte le spese straordinarie dei figli (ad eccezione di quelle scolastiche) (es. vacanze, feste) siano state sostenute direttamente dal padre ed anche sulla base della ricostruzione delle spese effettuata dall'opposta (schema depositato in data 28 aprile 2025) emerge il pagamento mensile di €
775,00 per l'affitto, l'abbonamento mensile di € 60,00 per Sky, alcune “spese scolastiche non meglio identificate”, ed importi per il vitto (“spesa”) il cui ammontare, come evidenziato dalla controparte, è di tenore talmente esiguo da non poter giustificare il mantenimento di tre persone, con la conseguenza che evidentemente venivano utilizzati contanti anche per fare la spesa.
Sulla base del titolo esecutivo il padre non era tenuto a corrispondere il canone di affitto perché era invece previsto il pagamento del mutuo dell'immobile sito in La Loggia e, quindi, la somma mensile di € 775,00 che la stessa convenuta riconosce essere sempre stato corrisposto deve evidentemente essere considerato una parte dell'assegno di mantenimento.
Riassumendo, visto che non risulta (o comunque non è stata allegata) morosità alcuna per le spese ordinarie (e straordinarie) dei figli, e poiché la madre non disponeva di reddito, è evidente che i costi sono stati sostenuti interamente dal padre tramite la consegna di importi di rilevante entità in contati alla madre.
E' davvero poco credibile la tesi dell'opposta di aver ricevuto soltanto le spese straordinarie,
e non il denaro necessario per l'acquisto di materiale scolastico, per i pasti, per le attività quotidiane dei figli (oltre a quello per l'affitto, che invece riconosce come corrisposto), e ciononostante di aver continuato per anni ad avere ottimi rapporti (“eravamo una quasi coppia nonostante fossimo separati”), tanto che la madre poteva permettersi spese superflue quali interventi estetici (con denaro donatole dal marito) nonostante l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento.
In sostanza, la difesa del debitore ha provato (anche attraverso il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e le risposte fornite all'interrogatorio formale) di aver consegnato nel periodo indicato nell'atto di precetto (52 settimane) la somma di oltre €
140.000,00, mentre la difesa della creditrice sostiene di averli utilizzati soltanto per le spese straordinarie, ma non offre alcuna prova di quanto allegato e ciò è certamente smentito con riferimento al pagamento dell'affitto, di entità talmente elevata da far residuare soltanto €
1.225,00 per le restanti spese ordinarie.
Del resto, la creditrice ha comunicato il proprio Iban solo quanto i rapporti si sono deteriorati
(doc. 15: 26 luglio 2023) e anche prima del giudizio ha ammesso di aver sempre ricevuto i soldi per la spesa, le bollette e l'affitto (doc. 14), ossia tutto quanto rientra nell'assegno di mantenimento. Il tenore dei messaggi della di lei madre e sorella confermano integralmente la versione esposta dall'opponente di non aver mai ritardato il contributo di mantenimento dei figli, ma di aver addirittura sostenuto ingenti spese per garantire un elevato tenore di vita non solo ai figli ma anche alla ex compagna.
Per questi motivi
si accoglie l'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. e si dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto.
Attesa la decisione di cui sopra, si accolgono la domanda di dichiarazione di inefficacia del pignoramento e quelle di condanna alla restituzione di quanto percepito in sede esecutiva, a titolo di capitale, senza interessi e rivalutazione attesa la natura del debito e l'assenza di mala fede della debitrice e senza refusione delle spese di lite attesa l'omessa impugnazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. con relativa liquidazione.
Si rigetta invece la domanda di refusione delle “spese della fase esecutiva” poiché la decisione sulle spese della fase cautelare non deve essere revocata attesa l'assenza della prova in allora dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Attesa la definizione nel merito, non vi è motivo di valutare la reiterata istanza cautelare.
4. Spese di lite.
Atteso l'esito dei giudizi riuniti, ossia l'accoglimento di quello ex art. 615, comma primo,
c.p.c. ma con rigetto sia in primo grado che innanzi al Collegio dell'istanza cautelare
(addirittura reiterata nelle note conclusive) e l'accoglimento di quello ex art. 616 c.p.c., ma con rigetto della modificazione della regolamentazione delle spese (erroneamente intitolato ex art. 615, comma secondo c.p.c e la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c. atteso il negligente comportamento delle parti in sede di corresponsione (e ricezione) dell'assegno di mantenimento (sempre in contanti e senza tracciabilità), si dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. viene rigettata sia avuto riguardo all'esito dei giudizi riuniti, sia attesa l'assenza della mala fede e/o colpa grave della creditrice opposta alla luce della pari negligenza serbata dalle parti in sede di regolamentazione delle spese, se non addirittura in misura maggiore da parte del debitore cui gravava l'onere di corrispondere quanto dovuto “in modo tracciabile”.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto;
- accoglie l'opposizione ex art. 616 c.p.c. e, per l'effetto, dispone il rimborso di quanto corrisposto a titolo di capitale;
- rigetta le ulteriori domande di parte opponente;
visto l'art. 92 c.p.c.
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite;
visto l'art. 96 c.p.c.
rigetta la domanda di parte opponente di condanna di parte opposta alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Torino, 22 luglio 2025.
Il giudice
Ivana Peila