Articolo 4 della Legge 27 gennaio 1963, n. 19
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 febbraio 1963
Art. 4. Compenso per la perdita dell'avviamento

In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 2, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilita' che ne puo' derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilita' del canone di affitto che l'immobile puo' rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.
Il compenso non e' dovuto se il contratto non e' stato rinnovato per volonta' del conduttore.
Il conduttore puo' rinunciare al predetto compenso optando, nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 2, per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente