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Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00941/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12609/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12609 del 2024, proposto da
Di NU AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scannavino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi della Campania Luigi NV Napoli, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi Molise, Università degli Studi L'Aquila, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CA AT, non costituita in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, redatta all’esito delle prove preselettive svolte il 28 maggio e il 30 luglio, pubblicata nell’area riservata del portale del Cineca il 10 settembre 2024, nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia presso uno dei seguenti atenei: Università degli Studi della Campania “Luigi NV”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise e Università degli Studi dell’Aquila;
- dei successivi scorrimenti e aggiornamenti della graduatoria relativi all’ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/2025, nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia presso uno dei seguenti atenei: Università degli Studi della Campania “Luigi NV”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli studi di Salerno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi del Molise e Università degli Studi dell’Aquila;
- dei decreti, di numero e data sconosciuti, adottati dai Rettori dei predetti atenei di approvazione della graduatoria sub a) e dei successivi scorrimenti e aggiornamenti sub b);
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 760 del 27 maggio 2024, recante lo “Avvio attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024, conseguendo un punteggio utile all’immatricolazione per l’a.a. 2024/2025 (articolo 18, comma 3-bis, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2024)”;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 984 dell’8 luglio 2024, recante il “Decreto ministeriale che attribuisce ai candidati di cui all’articolo 1 del D.M. n. 760/2024 - che non accedono alla riserva di cui allo stesso decreto - di indicare ulteriori scelte sui posti disponibili nell’ambito di quelli residui all’esito della procedura prevista dal citato D.M. n. 760/2024”;
- del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1098 del 25 luglio 2024, recante il “Completamento dell’attuazione della norma sui candidati che hanno sostenuto la prova di ammissione (c.d. “TOLC”) ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana relativa all’a.a. 2023/2024”;
- del Decreto ministeriale n. 1101 del 29 luglio 2024, recante la “Definizione dei posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero”, nella parte in cui ha definito i posti riservati ai candidati (dei paesi UE, dei Paesi non UE residenti in Italia, e dei paesi non UE residenti all’estero) di cui all’art. 18, co. 3-bis del D.L. n. 19/2024, convertito nella L. n. 56/2024;
- di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, presso uno degli Atenei prescelti;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. ,
delle Amministrazioni convenute all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi della Campania Luigi NV Napoli, dell’Università degli Studi Napoli Federico II, dell’Università degli Studi di Salerno Fisciano, dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata, dell’Università degli Studi della Basilicata Potenza, dell’Università degli Studi Molise e dell’Università degli Studi de L'Aquila;
vista la nota depositata in data 12 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Benedetta BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso introduttivo ritualmente notificato la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e contestando, per l’effetto, la propria mancata ammissione ai corsi di laurea a numero programmato in medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2024-2025.
2 – Le Amministrazioni convenute si sono costituite formalmente in data 17 dicembre 2024.
3 – Con nota depositata in data 12 gennaio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso.
4 - All’udienza camerale del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5 - Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., tenuto conto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente nella nota depositata il 12 gennaio 2026 in vista dell’udienza del 14 gennaio 2026 (cfr. richiesta di passaggio in decisione del 12 gennaio 2026). Infatti, costituisce insegnamento pretorio consolidato quello secondo il quale " Nel giudizio amministrativo, il Giudice, al cospetto della dichiarazione della parte ricorrente concernente il venir meno dell'interesse al ricorso, che preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 104 del 2010 " (T.A.R. Campania - Salerno, sez. II, n. 912 del 21.4.2023). Di analogo tenore, Cons. Stato, sez. II, 23/03/2023, n. 2961 secondo la quale, “ In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l'effetto, l'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ”.
La declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso non esime il Collegio dal pronunciare in ordine alle spese del presente giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4559/2021, secondo la quale, “ Nel processo amministrativo quando il Giudice adotta una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse in senso ampio, la liquidazione delle spese va eseguita secondo il criterio della soccombenza virtuale, ovvero in base ad una sommaria valutazione dell'astratta fondatezza della domanda ”), che, a parere del Tribunale, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell’attività processuale svolta e della peculiarità della vicenda posta all’attenzione del Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE ST, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta BA | LE ST |
IL SEGRETARIO