CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4203 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PIERO MESSINI D'AGOSTINI - Presidente - LU CH SE RI - Relatore - AN LL CO OR Sent. n. 2356-2025 sez.2 CC - 23/12/2025 R.G.N. 32417/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MO RI CO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere SE RI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CA RR che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di RO, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso il decreto del Tribunale di RO, emesso il 9 settembre 2024, che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs.159/2011, in quanto condannato in primo grado per i reati di rapina e sequestro di persona aggravati dalla finalità di agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta ed in forza dei suoi contatti con AI GE, a capo della consorteria, come risultante anche da altra indagine (cosiddetta AB). 2. Ricorre per cassazione RI CO OL, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 4203 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RI SE Data Udienza: 23/12/2025 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente nonostante l’episodio di rapina e sequestro di persona per il quale egli è stato condannato in primo grado risalisse al 2016 e nella operazione AB non era stata inflitta al ricorrente alcuna misura cautelare, non essendo stati ravvisati dal Giudice per le indagini preliminari gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
per di più, l’ultima condotta ascritta risaliva al 2019, dal che ne discenderebbe l’illogicità della valutazione effettuata dalla Corte di appello, che non avrebbe considerato né il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal Tribunale di RO dopo la condanna di primo grado e neanche il periodo di detenzione di circa un anno subito dal ricorrente dopo i fatti ritenuti significativi della pericolosità sociale attuale, nonché la sua condotta irreprensibile successiva alla scarcerazione avvenuta nel 2020; 2) violazione di legge per non avere la Corte tenuto conto che il ricorrente era già stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con un provvedimento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nel 2012, circostanza che non avrebbe consentito la valorizzazione dei medesimi elementi posti a base della prima misura a meno di non violare il principio del ne bis in idem, applicabile anche in sede di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 1. Deve premettersi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435- 01). 2. Il secondo motivo, che ha priorità logica, è manifestamente infondato in quanto sono stati valorizzati dalla Corte di appello elementi di fatto successivi a quelli che avevano dato luogo all’applicazione nei confronti del ricorrente della prima misura di prevenzione personale nell’anno 2012, sicché il richiamo alla violazione, nel caso di specie, del principio del ne bis in idem, risulta improprio rispetto alla regola giurisprudenziale pacifica, che pure il ricorrente ha mostrato di conoscere, secondo cui tale principio è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176-01; Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407-01). 3. Quanto al primo motivo, la sua fondatezza si ricava dalle circostanze che la Corte di appello, ai fini di affermare l’attualità della pericolosità sociale del proposto, ha offerto una motivazione apparente, non tenendo conto, come sottolineato dal ricorrente, che l’episodio di rapina e sequestro di persona per il quale egli è stato condannato in primo grado risale al 2016 e nella operazione AB, valorizzata nel provvedimento impugnato, non era stata inflitta al ricorrente alcuna misura cautelare, non essendo stati ravvisati dal Giudice per le indagini preliminari gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Inoltre, non si è tenuto conto che l’ultima condotta indicata come sintomatica della pericolosità sociale del ricorrente, risale al 2019, sicché si sarebbero dovute esplicitare le ragioni per ritenere ancora attuale tale requisito indefettibile, anche tenuto conto che la Corte non ha considerato il fatto che il Tribunale di RO, dopo la condanna di primo grado per la rapina, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, nonché la circostanza che il ricorrente aveva patito un periodo di detenzione di circa un anno subito dopo i fatti ritenuti significativi della pericolosità sociale attuale, senza che la sua condotta successiva alla scarcerazione del 2020 avesse dato segni favorevoli alla prospettazione in suo danno. Tali elementi sono stati in parte ignorati ed in parte travisati a tale punto da conferire alla motivazione il carattere della mera apparenza;
dal che, la necessità di un nuovo esame di merito sotto il rilevato profilo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RO in diversa composizione. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AD PI Messini D’Agostini
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale CA RR che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di RO, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso il decreto del Tribunale di RO, emesso il 9 settembre 2024, che aveva applicato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, ritenendo il ricorrente socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) d.lgs.159/2011, in quanto condannato in primo grado per i reati di rapina e sequestro di persona aggravati dalla finalità di agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta ed in forza dei suoi contatti con AI GE, a capo della consorteria, come risultante anche da altra indagine (cosiddetta AB). 2. Ricorre per cassazione RI CO OL, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 4203 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: RI SE Data Udienza: 23/12/2025 1) violazione di legge per avere la Corte ritenuto l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente nonostante l’episodio di rapina e sequestro di persona per il quale egli è stato condannato in primo grado risalisse al 2016 e nella operazione AB non era stata inflitta al ricorrente alcuna misura cautelare, non essendo stati ravvisati dal Giudice per le indagini preliminari gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
per di più, l’ultima condotta ascritta risaliva al 2019, dal che ne discenderebbe l’illogicità della valutazione effettuata dalla Corte di appello, che non avrebbe considerato né il rigetto della richiesta di misura cautelare disposto dal Tribunale di RO dopo la condanna di primo grado e neanche il periodo di detenzione di circa un anno subito dal ricorrente dopo i fatti ritenuti significativi della pericolosità sociale attuale, nonché la sua condotta irreprensibile successiva alla scarcerazione avvenuta nel 2020; 2) violazione di legge per non avere la Corte tenuto conto che il ricorrente era già stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con un provvedimento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nel 2012, circostanza che non avrebbe consentito la valorizzazione dei medesimi elementi posti a base della prima misura a meno di non violare il principio del ne bis in idem, applicabile anche in sede di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato nei termini di seguito evidenziati. 1. Deve premettersi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg, Rv. 279435- 01). 2. Il secondo motivo, che ha priorità logica, è manifestamente infondato in quanto sono stati valorizzati dalla Corte di appello elementi di fatto successivi a quelli che avevano dato luogo all’applicazione nei confronti del ricorrente della prima misura di prevenzione personale nell’anno 2012, sicché il richiamo alla violazione, nel caso di specie, del principio del ne bis in idem, risulta improprio rispetto alla regola giurisprudenziale pacifica, che pure il ricorrente ha mostrato di conoscere, secondo cui tale principio è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate (Sez. U, n. 600 del 29/10/2009, dep. 2010, Galdieri, Rv. 245176-01; Sez. 5, n. 29437 del 14/07/2025, Morlando, Rv. 288407-01). 3. Quanto al primo motivo, la sua fondatezza si ricava dalle circostanze che la Corte di appello, ai fini di affermare l’attualità della pericolosità sociale del proposto, ha offerto una motivazione apparente, non tenendo conto, come sottolineato dal ricorrente, che l’episodio di rapina e sequestro di persona per il quale egli è stato condannato in primo grado risale al 2016 e nella operazione AB, valorizzata nel provvedimento impugnato, non era stata inflitta al ricorrente alcuna misura cautelare, non essendo stati ravvisati dal Giudice per le indagini preliminari gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso. Inoltre, non si è tenuto conto che l’ultima condotta indicata come sintomatica della pericolosità sociale del ricorrente, risale al 2019, sicché si sarebbero dovute esplicitare le ragioni per ritenere ancora attuale tale requisito indefettibile, anche tenuto conto che la Corte non ha considerato il fatto che il Tribunale di RO, dopo la condanna di primo grado per la rapina, aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, nonché la circostanza che il ricorrente aveva patito un periodo di detenzione di circa un anno subito dopo i fatti ritenuti significativi della pericolosità sociale attuale, senza che la sua condotta successiva alla scarcerazione del 2020 avesse dato segni favorevoli alla prospettazione in suo danno. Tali elementi sono stati in parte ignorati ed in parte travisati a tale punto da conferire alla motivazione il carattere della mera apparenza;
dal che, la necessità di un nuovo esame di merito sotto il rilevato profilo.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RO in diversa composizione. Così deciso, il 23/12/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe AD PI Messini D’Agostini