Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4203
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Attualità della pericolosità sociale

    La Corte di appello ha offerto una motivazione apparente, non tenendo conto della data remota dei fatti, dell'assenza di misure cautelari nell'operazione AB, dell'ultima condotta risalente al 2019, del rigetto della richiesta di misura cautelare dopo la condanna di primo grado, del periodo di detenzione scontato e della condotta successiva alla scarcerazione del 2020.

  • Rigettato
    Principio del ne bis in idem

    Il principio del ne bis in idem è applicabile in sede di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera rebus sic stantibus e non impedisce la rivalutazione della pericolosità se si acquisiscono ulteriori elementi che comportino un giudizio di maggiore gravità e inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4203
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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