Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 757 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. Concetta Piacente) Parte_1
appellante
E
(avv. Francesco Cortellaro) Controparte_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Risarcimento dei danni da illegittima collocazione in disponibilità.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. ha agito, con ricorso del 2.3.2017 al tribunale di Paola, Parte_1 contro il , alle cui dipendenze è inquadrata nella categoria D1 Controparte_1
con qualifica di istruttrice direttiva, per rivendicare il risarcimento dei danni,
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2. Il tribunale di Paola ha rigettato il ricorso perché, constatato che la ricorrente aveva denunciato l'illegittimità della procedura di rideterminazione della pianta organica e di individuazione del personale in esubero assumendo violata la normativa del testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001), ha ritenuto inapplicabile quella normativa e ha giudicato legittima la condotta dell'amministrazione convenuta alla stregua della disciplina dettata dal testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000).
3. La ricorrente impugna la sentenza perché addebita al tribunale di aver trascurato gli ulteriori profili di illegittimità denunciati in ricorso e relativi, in particolare (per quanto interessa ai fini motivazionali di cui appresso), all'immotivata indisponibilità dell'ente locale a ricollocarla in pianta organica nel posto liberatosi, nelle more della procedura, per effetto del pensionamento di un collega avente il suo stesso inquadramento professionale.
4. Nella resistenza dell'ente locale appellato che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, la Corte ha espletato consulenza medico legale per accertare il danno biologico denunciato dalla ricorrente e, disposta la trattazione cartolare dell'udienza di discussione, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. Si conviene col tribunale che la normativa applicabile al collocamento in disponibilità della ricorrente debba rinvenirsi negli artt. 259 e 260 del testo unico degli enti locali.
7. Ma la constatazione che l'ente appellato ha osservato quella normativa, nella procedura di rideterminazione della propria pianta organica e di individuazione del personale in esubero, non basta a garantire la legittimità della decisione di collocare la ricorrente in disponibilità: ossia di sospenderla dal servizio dal 15.9.2015, salvo poi riammetterla a lavoro a decorrere solo dal 1.5.2016, pur sapendo che era possibile impiegarla nel posto resosi libero a seguito del pensionamento di un altro dipendente avente il suo stesso inquadramento professionale.
Pag. 2 di 6 8. Gli è, infatti, che il pensionamento di quel dipendente risaliva al 1.8.2015 e la vacanza in organico che aveva prodotto consentiva già allora di ricollocare la ricorrente nell'ambito della medesima amministrazione, essendo venuta meno quella condizione di esubero che aveva giustificato l'avvio della procedura di mobilità in cui essa era stata coinvolta.
9. È dunque illegittima la condotta datoriale che, a dispetto di quella possibilità di reimpiego della ricorrente, registratasi sin dal mese di agosto del 2015, ha comunque dato corso, con comunicazione del 14.9.2015 (efficace dal giorno dopo), all'avviata procedura di mobilità e ha posto la ricorrente in quella condizione di sospensione dal servizio e dalla retribuzione che è perdurata sino al maggio del 2016.
10. Tale scelta si pone in contrasto con il generale obbligo di repechage che opera in materia, in forza del quale il datore di lavoro pubblico è tenuto ad ogni possibile tentativo di ricollocazione del personale, anche nell'ambito della medesima amministrazione1.
11. Ad aggravare le conseguenze dell'illegittima scelta concorre anche la tempistica con cui l'ente l'ha emendata. Ed invero, benché sin dal 15.12.2015 avesse acquisito dalla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, istituita presso il ministero dell'interno, parere favorevole alla ricollocazione della ricorrente in organico, proprio sul posto lasciato libero dal dipendente che si era pensionato, l'ente ha effettuato tale ricollocazione immotivatamente solo cinque mesi più tardi, a decorrere dal
1.5.2016. Alcuna giustificazione a questo ritardo si rinviene nella delibera della giunta comunale del 5.4.2016 che ha dato esecuzione alla riammissione in servizio con quella decorrenza, né è stata offerta in giudizio insieme al necessario riscontro probatorio.
12. Non si ravvisa, pertanto, quella condizione di conformità al diritto dell'agire datoriale che ha indotto il tribunale ad escludere la risarcibilità dei danni che la lavoratrice lamenta di aver subito.
Pag. 3 di 6 13. Essa ha senz'altro diritto alla rifusione della perdita retributiva che l'illegittima condotta datoriale le ha cagionato, pari alla differenza tra l'indennità che nel periodo di sospensione le è stata erogata e la retribuzione ordinaria che avrebbe percepito se invece avesse lavorato. L'ammontare del relativo credito, così come rivendicato dalla ricorrente, non è stato contestato e può dunque esserle accordato. Le spetta, a questo titolo, la somma di 2.659,30 euro, oltre ai soli interessi legali sulle singole frazioni mensili dal dovuto al soddisfo, stante il divieto di cumulo degli accessori che è previsto dall'art. 22, c. 36, della l. n. 724/1994.
14. Non le spetta, invece, l'indennità di scavalco presso il comune di Cleto che ha perso da quando, in data 24.6.2015, l'ente appellato le ha negato il necessario nulla osta, a causa del proprio “stato di dissesto finanziario”. Ciò per tre ordini alternativi di ragioni. Il primo: perché il diniego è stato motivato con riguardo alla procedura di rideterminazione della pianta organica in atto e non già al (futuro) collocamento in disponibilità della ricorrente. Ed è una motivazione coerente con l'inconciliabilità tra la riduzione dell'organico, a cui il dissesto finanziario costringeva l'ente locale appellato,
e la condivisione con altro ente di una delle componenti di un organico così ridotto. Il secondo: perché il mancato nulla osta risale ad un momento in cui la procedura che ha portato alla collocazione in disponibilità della ricorrente non era ancora inficiata dalla violazione dell'obbligo di repechage che la rende illegittima. Il terzo: perché la scelta di autorizzare l'impiego del proprio personale presso altro ente integra, ai sensi dell'art. 1,
c. 557 della L. n. 311/2004, una facoltà dell'amministrazione datrice di lavoro e non un obbligo.
15. Alla ricorrente compete, infine, il risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel patito danno biologico che l'esperita consulenza tecnica d'ufficio, affidata ad una specialista in medicina legale, ha posto in relazione causale con la vicenda lavorativa di cui la ricorrente è stata vittima e che ha ravvisato nella sofferenza psichica di cui ancora essa soffre (“disturbo misto ansioso depressivo ad andamento cronico in buon compenso psicofarmacologico di lieve entità”), con postumi inabilitanti e permanenti del cinque per cento. Alle conclusioni del consulente, non contestate dalle parti, è sufficiente fare rimando2.
Pag. 4 di 6 16. La liquidazione del risarcimento ben può avvenire, equitativamente, avendo riguardo: a) all'età dell'appellante al momento in cui è cessata la condotta dannosa di controparte;
b) all'entità dei postumi permanenti che continuano ad affliggerla;
c) alle vigenti tabelle di liquidazione del danno civilistico elaborate dal tribunale di Milano e alle quali si fa abituale riferimento in questo ufficio;
d) alla necessità di personalizzare il risarcimento in ragione della circostanza aggravante già dianzi rimarcata e, dunque, dell'immotivato allontanamento della ricorrente dal luogo di lavoro anche dopo che il comune aveva ottenuto il parere ministeriale favorevole alla sua riammissione in servizio.
17. Il valore attualizzato del risarcimento che le spetta è pari a 6.400 euro, aumentato sino a 8.000 euro per l'anzidetta personalizzazione che tiene conto della sofferenza soggettiva. Anche tale importo dovrà essere maggiorato nel rispetto del divieto di cumulo degli accessori3.
18. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e, distratte a favore della richiedente procuratrice attorea, si liquidano come da dispositivo in base all'importo complessivo del risarcimento accordato e ai parametri tariffari vigenti.
19. A carico dell'ente locale soccombente si pongono anche le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
necessitino di specifiche conoscenze, per cui non è qualificabile come una prova vera e propria e, come tale, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Qualora sia stata disposta e ne condivida i risultati, il giudice non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità". Conforme è Cass. n. 22713/2015: " Il giudice del merito non è tenuto a giustificare diffusamente le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche, potendo, in tal caso, limitarsi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione ...".
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
con ricorso depositato il 27.7.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 177/22, pubblicata in data 24.6.2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, condanna il a corrispondere all'appellante: a) la Controparte_1
somma di 2.659,30 euro a titolo di differenze retributive maturate dal 16.9.2015 al 30.4.2016, oltre interessi legali sulle frazioni mensili dalla scadenza al saldo;
b) la somma di 8.000 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data odierna al soddisfo e ulteriori interessi legali calcolati su quella somma devalutata di anno in anno dalla data odierna a quella del 1.5.2016;
2. Condanna l'ente locale appellato a rifondere all'appellante le spese di lite che distrae a favore della sua avvocata e liquida in 2.700 euro per il primo grado e in
3.000 euro per il secondo, oltre rimborsi e accessori di legge;
3. Pone a carico dell'ente locale appellato le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 11/01/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Gabriella Portale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: “La disciplina delle eccedenze di personale … non rinvia a quella del settore privato …
Resta comunque fermo concettualmente anche per il pubblico impiego il generale obbligo di repechage;
ossia anche il datore pubblico è tenuto ad ogni possibile tentativo di ricollocazione del personale”. E ancora: “Il collocamento in disponibilità del lavoratore pubblico, il quale non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione né ricollocare presso altre amministrazioni
…”. 2 Cass. n. 3881/2006: " La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che 3 Cass. 13624/2020: "Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori
…, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi”.