Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/02/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
N. R.G. 23468/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Susanna Terni Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
dott.ssa Cristina Bassi Giudice delegato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
, c.f. , nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Milano, Via Gianicolo n. 20, con l'Avv. Elisa Pisoni (c.f. ) C.F._2
contro c.f. , nato a [...] il [...], residente a [...], con l'Avv. Davide Montani (c.f.
) C.F._4
con l'intervento del
Pubblico Ministero (cfr. visto del 08.07.2024)
Conclusioni per parte ricorrente – come da memoria del 30.12.2024 nel merito “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così sentenziare :
1) PRONUNCIARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Bella (PZ) in data 29/08/2017; Parte_1 CP_1
2) AFFIDARE la figlia minore , nata a Milano il [...], ad [...] i Per_1 genitori con collocamento della bambina presso la madre;
1
C.T.U. e laddove risultasse che i comportamenti e gli atteggiamenti paterni non siano di pregiudizio alla minore CONFERMARE gli orari di visita concordati fra le parti in sede di separazione e precisamente, due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, con accordi tra i genitori per il riaccompagnamento di;
il Per_1 sabato, o la domenica in caso di turno lavorativo il sabato, dalle ore 10.30 fino alle ore
21.30, con riaccompagnamento a casa della madre da parte del padre;
il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, nell'interesse della figlia minore, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori medesimi e dei turni del resistente che si impegna a comunicare tempestivamente alla ricorrente;
durante il periodo estivo, la madre si impegna a garantire la presenza di a Milano per n. 5 giorni a fine luglio e per n. 5 giorni Per_1
a fine agosto
4) CONFERMARE l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia versando mensilmente alla sig.ra la somma di €. 250,00 entro il Per_1 Pt_1 giorno dieci di ogni mese. Somma da rivalutarsi annualmente mediante applicazione integrale degli indici Istat. Il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie come specificate nelle Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano”
Conclusioni per parte resistente, come da memoria di costituzione del 29.10.2024
“accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con le seguenti
CONDIZIONI
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la Per_1 madre, anche ai fini della residenza;
2) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente tra loro per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) Il diritto di visita alla figlia avrà luogo con le seguenti modalità: il padre potrà tenere con sé la figlia almeno due pomeriggi a settimana da concordarsi preventivamente tra i genitori;
il padre potrà tenere con sé la figlia minore nella giornata intera del sabato, con pernottamento presso l'abitazione del padre, riportandola alla madre la mattina della domenica entro le ore 10.30; il padre trascorrerà le vacanze estive con per 15 Per_1
giorni, divisi in due settimane consecutive, tra luglio e agosto, da concordarsi preventivamente tra i genitori e salvo diverso accordo;
la figlia trascorrerà con il padre, alternando di anno in anno, i periodi 22.12 – 25.12 e 26.12 – 6.1; la figlia trascorrerà con il padre le vacanze pasquali ad anni alterni;
il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi;
Pag. 2 di 5 4) Il sig. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, in CP_1 Pt_1 via anticipata, quale contributo paterno per il mantenimento della figlia minore
, l'importo mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, farmaceutiche e dentistiche non coperte dal
S.S.N., concordate o comunque prescritte dal medico, delle spese scolastiche e sportive
5) Le parti dichiarano di non avanzare reciproche pretese a titolo di mantenimento personale;
[…]Con ogni più ampia riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze professionali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 29/08/2017, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Bella (PZ) - Atto Matrimonio n. 5 – Registro
Anno 2017 - Parte II - Serie A e trascritto nei Registri di Stato Civile del comune di Milano al n. 32- Parte II- Serie B.
Dall'unione coniugale è nata la figlia minore il 02/10/2018. Per_1
Con ricorso depositato nel luglio 2023, la ha chiesto la separazione personale Pt_1 dal (odierno resistente) che ivi si costituiva in giudizio;
i coniugi comparivano CP_1 all'udienza del 05.12.2023 e raggiungevano un accordo conciliativo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini “1) Affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in
Milano, via Gianicolo n. 20;
2) Frequentazione paterna: due pomeriggi a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00, con accordi tra i genitori per il riaccompagnamento di;
il sabato, o Per_1 la domenica in caso di turno lavorativo il sabato, dalle ore 10.30 fino alle ore 21.30, con riaccompagnamento a casa della madre da parte del padre;
il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dai genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa, nell'interesse della figlia minore, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori medesimi e dei turni del resistente che si impegna a comunicare tempestivamente alla ricorrente;
durante il periodo estivo, la madre si impegna a garantire la presenza di a Milano per n. 5 giorni a fine luglio e per n. 5 giorni Per_1
a fine agosto;
3) Contributo paterno al mantenimento di : Euro 250,00 al mese con Per_1 decorrenza dalla mensilità di dicembre 2023, entro il giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17; assegno unico interamente a favore della madre;
4) Spese di lite compensate”.
Pag. 3 di 5 Le condizioni di separazione di cui all'accordo richiamato venivano omologate, poi, con sentenza del Tribunale di Milano n. 60/2024 del 03/01/2024.
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento la parte ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi riportate e poi modificate nel corso del procedimento come sopra.
La parte resistente si è costituita nel presente procedimento non opponendosi alla pronuncia in punto status sia pure alle diverse condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
All'udienza del 29.01.2025 le parti hanno dato atto delle rispettive posizioni inconciliabili – invero il conflitto sussiste solo in ordine ai diritti di visita paterni – ed hanno concordemente richiesto la pronuncia parziale in punto status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Infatti i coniugi si sono separati consensualmente con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 60/2024 dopo la celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti in data 05/12/2023.
Sono pertanto ormai ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2) lett- b) l. 1 dicembre 1970, n. 898
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni ulteriori come da separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. ) – matrimonio C.F._1 CP_1 C.F._3 concordatario contratto in data 29.08.2017 in Bella (PZ) - Atto Matrimonio n. 5 –
Registro Anno 2017 - Parte II - Serie A nonché trascritto nei Registri di Stato Civile del comune di Milano al n. 32- Parte II- Serie B
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
Pag. 4 di 5 in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 05/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Bassi Dott.ssa Susanna Terni
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