Articolo 23 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
Articolo 22Articolo 24
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19 marzo 1994
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24 luglio 2003
Art. 23. Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE , e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)) .
Entrata in vigore il 24 luglio 2003
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