CA
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 16/9/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2905/2024 R.G.
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Alba di Lascio
APPELLANTE-APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Sergio Controparte_1
Turrà e Daniela Vallifuoco
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli depositato in data 6.12.2023 Controparte_1
premesso di essere dipendente della esponeva che ai sensi della L. 219/1981 Parte_1 per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione era stato nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Pt_1
Presidente della Giunta Regionale che aveva proceduto alla determinazione della struttura operativa degli
Uffici del Commissariato;
che di conseguenza esso ricorrente era stato assunto, al fine di prestare la propria attività, dal detto Commissariato, con contratto di lavoro a tempo determinato che aveva, poi, subito successive proroghe;
che, nelle more, era intervenuto la L.28/12/86 n.730 recante disposizioni in materia di calamità maturali che, all'art.12, aveva previsto, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla e dagli altri Enti interessati previo espletamento di Parte_1
concorso riservato all'uopo bandito;
che le modalità di attuazione di tale concorso erano state demandate al il quale, con apposite Controparte_2
ordinanze (nn.839/86, 900/79), aveva fissato i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali cui si sarebbero dovuti attenere gli Enti subentranti;
che, con le deliberazioni nn. 3058/87 e
7279/87, la Giunta Regionale della aveva disposto l'equiparazione tra le qualifiche Pt_1
dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata dall'art.9 dell'ordinanza stessa;
che, successivamente, la Parte_1
recependo l'ultima ordinanza del n. 1672 del 22 marzo 1989 Controparte_2
modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, aveva istituito, con apposita legge regionale n. 4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo, a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n. 23 e, quindi, prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta
Regionale; che, con deliberazione n. 1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Parte_1
puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n. 1672/1989 di cui innanzi, aveva disposto il reinquadramento dei ricorrenti corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento di cui ai decreti richiamati con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato nell'ambito della convenzione di cui sopra, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art. 37 della L.27/1984; che, con successiva deliberazione n. 9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, ovviamente, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R. 8/1990, aveva previsto il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra;
che, con atto n. 5282 del 6/8/1998, la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12, comma 4, della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione attribuendo il
“riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art. 37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art. 30 della L.R. 27/1984 ed art. 33 della L.R.12/1991; che, solo con deliberazione n. 1363 del 28/8/2008, la G.R. aveva disposto l'applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
che, all'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011, la G.R. aveva preso atto delle risultanze e demandato al
Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era stato, pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento;
che, in attuazione del detto decreto, gli era stata attribuita la posizione giuridica con la decorrenza dal 19/01/1987; che nella suddetta attuazione, però, da parte della Parte_1
non erano state rispettate le previsioni normative di cui all'art. 12, comma 4, della L. 730/1986, nonché art.36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990 n. 28; che in conseguenza della violazione del disposto di cui all'art. 12, comma 4, della L.730/1986 il ricorrente non aveva percepito, e non percepiva, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciutagli con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento;
che, con ricorso depositato il 17/10/2017, il ricorrente aveva chiesto che il Tribunale di Napoli condannasse la al Parte_1 pagamento della somma di € 13.413,86 per le causali di cui innanzi;
che, con sentenza n.
1139/19 del 19/02/2019, la domanda era stata accolta e che l'impugnazione avverso la decisione era stata dichiarata improcedibile con sentenza n° 2931/23 resa dalla Corte di Appello di Napoli;
che l'importo liquidato dal Tribunale era stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 30/09/2017; che, nonostante la pronuncia intervenuta, la non Parte_1
aveva proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto a lui spettante nella misura confermata nella decisione resa dal Tribunale;
che, specificamente, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un emolumento commisurato all'anzianità pari ad € 49,11 mensili, percependo, per converso, € 13,61 mensili con un differenziale di “€ 35,50 x mesi 72 dall'1/10/2017 + 7 mens. per 13°+10/12 della 13° anno 2023, per un totale di € 2.834,08”; che il suo rapporto di lavoro era proseguito, sino all'attualità, senza soluzione di continuità; che, nel febbraio 2021, la convenuta aveva provveduto, in esecuzione della decisione innanzi indicata, al pagamento delle somme di € 14.034,24 per sorta ed € 2.765,53 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 1.486,78. Tanto premesso, rivendicava il diritto ad ottenere l'importo mensile di euro 35,50 anche per il periodo successivo a quello di cui alla sentenza n. 1139/2019, come da conteggi allegati, ed invocava, altresì, il diritto alla restituzione della somma di euro 1.486,78 indebitamente trattenuta dalla a titolo di ritenute previdenziali. Pt_1
Concludeva, pertanto, chiedendo al giudice adito di ”condannare la in Parte_1 persona della al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.834,08 oltre CP_3 alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché di € 1.486,78 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA”.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 6581/2024, il giudice di primo grado, premesso che con sentenza n. 1139/19, divenuta definitiva a seguito di pronuncia di improcedibilità dell'appello, il Tribunale di Napoli aveva condannato la al pagamento, a titolo di , della somma di euro Pt_1 Parte_2
13.385,46 e che dal cedolino del febbraio 2021, prodotto in atti, risultava che l'ente aveva operato ritenute previdenziali per l'importo di euro 1.486,78, provvedendo a corrispondere l'importo netto di euro € 12.778,00, ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che il pagamento effettuato dalla risultasse parziale, in quanto Pt_1
l'ente non avrebbe dovuto trattenere le somme a titolo di contributi previdenziali, condannava la convenuta alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.486,78.
Quanto alle spese di lite, le poneva a carico della soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello la con ricorso a questa Corte Parte_1
depositato in data 8.11.2024, dolendosi dell'erroneità della pronuncia in considerazione della insussistenza del diritto del lavoratore alla restituzione delle somme trattenute dalla datrice di lavoro a titolo di contributi previdenziali.
Concludeva, quindi, per la riforma integrale della sentenza impugnata con rigetto integrale della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in data 5.9.2025
[...]
resisteva al gravame del quale chiedeva il rigetto ed invocava, in ragione della CP_1 dedotta palese infondatezza dell'appello, la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. a carico della Pt_1
Proponeva, inoltre, appello incidentale, dolendosi dell'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, della domanda, spiegata in primo grado, volta a conseguire il pagamento della somma di € 2.834,08, a titolo di ulteriori differenze retributive maturate, per effetto della decisione n. 1139/19 resa dal Tribunale di Napoli, per il periodo successivo al deposito del primigenio ricorso introduttivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il gravame proposto della e, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'ente “al pagamento della ulteriore somma di € 2.795,62 oltre interessi e maggior danno ex art.16 della L.n°412/1991, al risarcimento del danno ex art.96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e rideterminando quanto liquidato dal
Tribunale, al pagamento, in relazione al doppio grado di giudizio di compensi, delle spese forfetarie 15%, alla CPA e IVA nonché al rimborso del C.U., con attribuzione ai difensori”.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. In armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte (cfr., tra l'altro, la sentenza n.
1522/2025, le cui argomentazioni si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), l'appello principale deve essere respinto, in quanto infondato, mentre è da accogliere, nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad esporre, quello incidentale proposto dal CP_1
3. In punto di fatto è pacifico che l'importo di euro 1.486,78, di cui parte ricorrente in primo grado ha chiesto la restituzione da parte della corrisponda alla quota Parte_1
contributiva a suo carico che la ha trattenuto con il cedolino paga di febbraio 2021 sulla Pt_1
somma corrisposta al EO a titolo di differenze retributive determinate dal ricalcolo del valore della RIA per l'arco temporale fino al 30 settembre 2017, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 1139/2019.
La quota contributiva oggetto di giudizio attiene, dunque, a differenze retributive che la Pt_1
non ha corrisposto tempestivamente, ma solo a seguito di comando giudiziale.
[...]
In tale ipotesi deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui:” In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”( Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019).
In caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass.
23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011).
La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015).
Nel caso di specie non vi è dubbio che l'importo spettante al EO a titolo di ricalcolo della RIA per il periodo fino al settembre 2017 gli sia stato corrisposto in ritardo rispetto alla maturazione del credito.
Né può ritenersi - in considerazione del solo contrasto giurisprudenzale registratosi in ordine ai criteri di calcolo utilizzati dalla come indicato alla pagina 8 del gravame Parte_1
principale, contrasto tra l'altro palesatosi in epoca successiva al periodo che qui interessa (ovvero fino al settembre 2017) - che il ritardo nel pagamento non sia imputabile alla datrice di lavoro.
Va, pertanto, rigettato l'appello principale e confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione formulata dal CP_1
4. Va, invece, parzialmente accolto l'appello incidentale.
Il Tribunale non ha esaminato la domanda del ricorrente volta a conseguire il pagamento della somma di € 2.834,08, a titolo di ulteriori differenze retributive maturate per il periodo a decorrere dall'1.10.2017 e fino al 30.9.2023, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Va, in proposito, chiarito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n°1139/19 del 19/02/2019, ormai passata in giudicato ed invocata in questa sede dal sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della al pagamento anche delle CP_1 Pt_1
differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2023, in assenza di qualsivoglia modificazione, nel periodo oggetto di questo giudizio, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta, ormai cristallizzata in € 49,11 mensili con un differenziale di € 35,50.
In ordine al conteggio del dovuto deve tersi conto dei rilievi, sollevati dalla convenuta in primo grado (cfr. pag. 2 e 3 della memoria di costituzione di primo grado), rilievi condivisibili (invero, le tredicesime maturate per intero nel periodo in questione - 1.10.2017/30.9.2023 - sono sei e non sette e per il 2017 i ratei di tredicesima sono nove e non dieci) e neppure contestati dalla odierna appellante in via incidentale;
sicché l'importo maturato per il periodo in questione, comprensivo anche delle tredicesime mensilità e del rateo (9/12) di tredicesima anno 2023, è pari ad euro
2.795,62.
Su detto importo saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione del credito al saldo.
5. Va, infine, respinta la domanda, formulata dal EO solo in questo grado di giudizio, di condanna della al risarcimento del danno ex art.96 cpc, tenuto conto della genericità Pt_1
della domanda (nulla è dedotto in ordine al maggior danno cagionatogli da con Parte_1
la sua condotta), e tenuto, altresì, conto del contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito in ordine alla questione della ripetizione delle ritenute previdenziali, oggetto del gravame principale.
6. Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, resta confermata la pronuncia di primo grado e la va condannata alla rifusione in favore della controparte anche di quelle Pt_1
del presente grado, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatati.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante principale del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, a titolo di adeguamento stipendiale per incremento della RIA per il periodo dall'01.10.2017 al 30.9.2023, in favore di dell'importo di € 2.795,62, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite del Parte_1 presente grado, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA ed spese generali, con per legge, con attribuzione ai procuratore dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 16.9.2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 16/9/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2905/2024 R.G.
TRA
, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avvocato Alba di Lascio
APPELLANTE-APPELLATA IN VIA INCIDENTALE
E
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Sergio Controparte_1
Turrà e Daniela Vallifuoco
APPELLATO-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli depositato in data 6.12.2023 Controparte_1
premesso di essere dipendente della esponeva che ai sensi della L. 219/1981 Parte_1 per l'attuazione dei piani di ricostruzione edilizia conseguenti a calamità naturali verificatesi nella Regione era stato nominato, quale Commissario Straordinario di Governo, il Pt_1
Presidente della Giunta Regionale che aveva proceduto alla determinazione della struttura operativa degli
Uffici del Commissariato;
che di conseguenza esso ricorrente era stato assunto, al fine di prestare la propria attività, dal detto Commissariato, con contratto di lavoro a tempo determinato che aveva, poi, subito successive proroghe;
che, nelle more, era intervenuto la L.28/12/86 n.730 recante disposizioni in materia di calamità maturali che, all'art.12, aveva previsto, per il personale utilizzato nell'ambito del programma straordinario di cui innanzi, l'immissione nei ruoli speciali istituiti dalla e dagli altri Enti interessati previo espletamento di Parte_1
concorso riservato all'uopo bandito;
che le modalità di attuazione di tale concorso erano state demandate al il quale, con apposite Controparte_2
ordinanze (nn.839/86, 900/79), aveva fissato i criteri per lo svolgimento delle prove concorsuali cui si sarebbero dovuti attenere gli Enti subentranti;
che, con le deliberazioni nn. 3058/87 e
7279/87, la Giunta Regionale della aveva disposto l'equiparazione tra le qualifiche Pt_1
dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento regionale secondo i criteri previsti nell'ordinanza n.839/86 sopra menzionata ed in riferimento alla legge del luglio 1980 n. 312 richiamata dall'art.9 dell'ordinanza stessa;
che, successivamente, la Parte_1
recependo l'ultima ordinanza del n. 1672 del 22 marzo 1989 Controparte_2
modificativa dell'art. 9 dell'ordinanza 839/86, aveva istituito, con apposita legge regionale n. 4 del 06/03/90, il ruolo speciale ad esaurimento del personale de quo, estendendo, a questo, il trattamento giuridico ed economico di cui alla legge regionale 16/11/89 n. 23 e, quindi, prevedendo l'attribuzione delle medesime qualifiche in essere per i dipendenti della Giunta
Regionale; che, con deliberazione n. 1905 del 18/3/1997, la al fine di dare Parte_1
puntuale attuazione alle direttive di cui alla ordinanza ministeriale n. 1672/1989 di cui innanzi, aveva disposto il reinquadramento dei ricorrenti corrispondente alle mansioni svolte alla data di inquadramento di cui ai decreti richiamati con riconoscimento della anzianità a far tempo dalla data iniziale di utilizzo del personale interessato nell'ambito della convenzione di cui sopra, con la ricostruzione della carriera economica mediante l'applicazione del disposto di cui all'art. 37 della L.27/1984; che, con successiva deliberazione n. 9123 del 28/12/1998, la G.R., in riferimento al ricorrente e, ovviamente, a tutti coloro che versavano in analoghe condizioni in quanto immessi nel ruolo in virtù della L.R. 8/1990, aveva previsto il reinquadramento nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni espletate nell'ambito della medesima convenzione di cui sopra;
che, con atto n. 5282 del 6/8/1998, la G.R., in applicazione del disposto di cui all'art.12, comma 4, della L.730/1986, aveva deliberato di riconoscere al personale di cui innanzi, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità “economica” dei periodi di servizio precedentemente prestati nell'ambito della convenzione attribuendo il
“riequilibrio dell'anzianità pregressa” ex art. 37 della L.R. 27/1984 e del salario di anzianità previsto dall'art. 30 della L.R. 27/1984 ed art. 33 della L.R.12/1991; che, solo con deliberazione n. 1363 del 28/8/2008, la G.R. aveva disposto l'applicazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della L.R. n.1/2007 promulgata a distanza di 17 anni dal primigenio inquadramento con il riconoscimento, ai fini giuridici, del periodo di servizio prestato dai soggetti interessati nell'ambito della convenzione più volte richiamata antecedentemente alla immissione nei ruoli speciali regionali, istituendo una Commissione che stabilisse i criteri generali per l'applicazione della normativa procedendo alla verifica dei requisiti per l'accesso al beneficio, esaminando le singole posizioni ed individuando i periodi di servizio suscettibili di valorizzazione, il livello funzionale di inquadramento e la decorrenza;
che, all'esito dei lavori svolti dalla Commissione, con delibera n.840 del 30/12/2011, la G.R. aveva preso atto delle risultanze e demandato al
Settore Stato Giuridico l'adozione dei conseguenziali provvedimenti relativi al riconoscimento di cui innanzi (anzianità e livello funzionale); che, a conclusione dell'iter innanzi cronologicamente descritto, era stato, pertanto, destinatario di ulteriore decreto individuale di reinquadramento;
che, in attuazione del detto decreto, gli era stata attribuita la posizione giuridica con la decorrenza dal 19/01/1987; che nella suddetta attuazione, però, da parte della Parte_1
non erano state rispettate le previsioni normative di cui all'art. 12, comma 4, della L. 730/1986, nonché art.36 L.R. n.27 del 23/5/1984 e L. 27/4/1990 n. 28; che in conseguenza della violazione del disposto di cui all'art. 12, comma 4, della L.730/1986 il ricorrente non aveva percepito, e non percepiva, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio riconosciutagli con riferimento alla data di inizio della prestazione dell'attività in favore dell'Ente, come certificata proprio dall'ultimo decreto di reinquadramento;
che, con ricorso depositato il 17/10/2017, il ricorrente aveva chiesto che il Tribunale di Napoli condannasse la al Parte_1 pagamento della somma di € 13.413,86 per le causali di cui innanzi;
che, con sentenza n.
1139/19 del 19/02/2019, la domanda era stata accolta e che l'impugnazione avverso la decisione era stata dichiarata improcedibile con sentenza n° 2931/23 resa dalla Corte di Appello di Napoli;
che l'importo liquidato dal Tribunale era stato definito con riferimento alle differenze retributive maturate sino al 30/09/2017; che, nonostante la pronuncia intervenuta, la non Parte_1
aveva proceduto ad adeguare l'importo della retribuzione di anzianità a quanto a lui spettante nella misura confermata nella decisione resa dal Tribunale;
che, specificamente, il ricorrente avrebbe avuto diritto ad un emolumento commisurato all'anzianità pari ad € 49,11 mensili, percependo, per converso, € 13,61 mensili con un differenziale di “€ 35,50 x mesi 72 dall'1/10/2017 + 7 mens. per 13°+10/12 della 13° anno 2023, per un totale di € 2.834,08”; che il suo rapporto di lavoro era proseguito, sino all'attualità, senza soluzione di continuità; che, nel febbraio 2021, la convenuta aveva provveduto, in esecuzione della decisione innanzi indicata, al pagamento delle somme di € 14.034,24 per sorta ed € 2.765,53 per interessi, operando ritenute previdenziali per € 1.486,78. Tanto premesso, rivendicava il diritto ad ottenere l'importo mensile di euro 35,50 anche per il periodo successivo a quello di cui alla sentenza n. 1139/2019, come da conteggi allegati, ed invocava, altresì, il diritto alla restituzione della somma di euro 1.486,78 indebitamente trattenuta dalla a titolo di ritenute previdenziali. Pt_1
Concludeva, pertanto, chiedendo al giudice adito di ”condannare la in Parte_1 persona della al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 2.834,08 oltre CP_3 alle somme maturande nel corso del giudizio, nonché di € 1.486,78 oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti, al tasso di cui all'art.1284, co.4, cc, con vittoria di compensi, spese, rimborso C.U., forfait 15%, CPA ed IVA”.
La si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale in Parte_1
quanto infondata in fatto ed in diritto con vittoria di spese di lite.
Con sentenza n. 6581/2024, il giudice di primo grado, premesso che con sentenza n. 1139/19, divenuta definitiva a seguito di pronuncia di improcedibilità dell'appello, il Tribunale di Napoli aveva condannato la al pagamento, a titolo di , della somma di euro Pt_1 Parte_2
13.385,46 e che dal cedolino del febbraio 2021, prodotto in atti, risultava che l'ente aveva operato ritenute previdenziali per l'importo di euro 1.486,78, provvedendo a corrispondere l'importo netto di euro € 12.778,00, ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che il pagamento effettuato dalla risultasse parziale, in quanto Pt_1
l'ente non avrebbe dovuto trattenere le somme a titolo di contributi previdenziali, condannava la convenuta alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 1.486,78.
Quanto alle spese di lite, le poneva a carico della soccombente.
Avverso la sentenza proponeva appello la con ricorso a questa Corte Parte_1
depositato in data 8.11.2024, dolendosi dell'erroneità della pronuncia in considerazione della insussistenza del diritto del lavoratore alla restituzione delle somme trattenute dalla datrice di lavoro a titolo di contributi previdenziali.
Concludeva, quindi, per la riforma integrale della sentenza impugnata con rigetto integrale della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata in data 5.9.2025
[...]
resisteva al gravame del quale chiedeva il rigetto ed invocava, in ragione della CP_1 dedotta palese infondatezza dell'appello, la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c. a carico della Pt_1
Proponeva, inoltre, appello incidentale, dolendosi dell'omessa pronuncia, da parte del
Tribunale, della domanda, spiegata in primo grado, volta a conseguire il pagamento della somma di € 2.834,08, a titolo di ulteriori differenze retributive maturate, per effetto della decisione n. 1139/19 resa dal Tribunale di Napoli, per il periodo successivo al deposito del primigenio ricorso introduttivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo di rigettare il gravame proposto della e, in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'ente “al pagamento della ulteriore somma di € 2.795,62 oltre interessi e maggior danno ex art.16 della L.n°412/1991, al risarcimento del danno ex art.96 cpc, da liquidarsi in via equitativa e rideterminando quanto liquidato dal
Tribunale, al pagamento, in relazione al doppio grado di giudizio di compensi, delle spese forfetarie 15%, alla CPA e IVA nonché al rimborso del C.U., con attribuzione ai difensori”.
All'udienza del 16.9.2025, all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2. In armonia con l'orientamento già espresso da questa Corte (cfr., tra l'altro, la sentenza n.
1522/2025, le cui argomentazioni si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.), l'appello principale deve essere respinto, in quanto infondato, mentre è da accogliere, nei limiti di cui alle motivazioni che si vanno ad esporre, quello incidentale proposto dal CP_1
3. In punto di fatto è pacifico che l'importo di euro 1.486,78, di cui parte ricorrente in primo grado ha chiesto la restituzione da parte della corrisponda alla quota Parte_1
contributiva a suo carico che la ha trattenuto con il cedolino paga di febbraio 2021 sulla Pt_1
somma corrisposta al EO a titolo di differenze retributive determinate dal ricalcolo del valore della RIA per l'arco temporale fino al 30 settembre 2017, secondo quanto disposto dalla sentenza n. 1139/2019.
La quota contributiva oggetto di giudizio attiene, dunque, a differenze retributive che la Pt_1
non ha corrisposto tempestivamente, ma solo a seguito di comando giudiziale.
[...]
In tale ipotesi deve ritenersi applicabile il consolidato principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui:” In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all'ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico”( Cass. sez.lav. ord. n. 18897 del 15/7/2019).
In caso di pagamento non tempestivo di un credito retributivo il datore di lavoro non può rivalersi sul lavoratore per la quota di contributi spettanti allo stesso, in quanto tale quota diviene parte della retribuzione spettante al lavoratore (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass.
23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011).
La Suprema Corte ha anche precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015).
Nel caso di specie non vi è dubbio che l'importo spettante al EO a titolo di ricalcolo della RIA per il periodo fino al settembre 2017 gli sia stato corrisposto in ritardo rispetto alla maturazione del credito.
Né può ritenersi - in considerazione del solo contrasto giurisprudenzale registratosi in ordine ai criteri di calcolo utilizzati dalla come indicato alla pagina 8 del gravame Parte_1
principale, contrasto tra l'altro palesatosi in epoca successiva al periodo che qui interessa (ovvero fino al settembre 2017) - che il ritardo nel pagamento non sia imputabile alla datrice di lavoro.
Va, pertanto, rigettato l'appello principale e confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione formulata dal CP_1
4. Va, invece, parzialmente accolto l'appello incidentale.
Il Tribunale non ha esaminato la domanda del ricorrente volta a conseguire il pagamento della somma di € 2.834,08, a titolo di ulteriori differenze retributive maturate per il periodo a decorrere dall'1.10.2017 e fino al 30.9.2023, come da conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Va, in proposito, chiarito che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile va inteso nel senso che l'efficacia di giudicato si estende non solo alle dichiarazioni espresse bensì anche a tutti i presupposti logici impliciti della decisione e, cioè, a tutti quei passaggi che hanno costituito il presupposto logico-giuridico della decisione. Nel caso di specie, non v'è dubbio che la sentenza n°1139/19 del 19/02/2019, ormai passata in giudicato ed invocata in questa sede dal sia idonea a fondare la pronuncia di condanna della al pagamento anche delle CP_1 Pt_1
differenze retributive maturante, per il medesimo titolo, nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2023, in assenza di qualsivoglia modificazione, nel periodo oggetto di questo giudizio, delle circostanze di fatto poste a fondamento del diritto al godimento della retribuzione nella misura richiesta, ormai cristallizzata in € 49,11 mensili con un differenziale di € 35,50.
In ordine al conteggio del dovuto deve tersi conto dei rilievi, sollevati dalla convenuta in primo grado (cfr. pag. 2 e 3 della memoria di costituzione di primo grado), rilievi condivisibili (invero, le tredicesime maturate per intero nel periodo in questione - 1.10.2017/30.9.2023 - sono sei e non sette e per il 2017 i ratei di tredicesima sono nove e non dieci) e neppure contestati dalla odierna appellante in via incidentale;
sicché l'importo maturato per il periodo in questione, comprensivo anche delle tredicesime mensilità e del rateo (9/12) di tredicesima anno 2023, è pari ad euro
2.795,62.
Su detto importo saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della maturazione del credito al saldo.
5. Va, infine, respinta la domanda, formulata dal EO solo in questo grado di giudizio, di condanna della al risarcimento del danno ex art.96 cpc, tenuto conto della genericità Pt_1
della domanda (nulla è dedotto in ordine al maggior danno cagionatogli da con Parte_1
la sua condotta), e tenuto, altresì, conto del contrasto registratosi nella giurisprudenza di merito in ordine alla questione della ripetizione delle ritenute previdenziali, oggetto del gravame principale.
6. Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, resta confermata la pronuncia di primo grado e la va condannata alla rifusione in favore della controparte anche di quelle Pt_1
del presente grado, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatati.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante principale del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello principale;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, a titolo di adeguamento stipendiale per incremento della RIA per il periodo dall'01.10.2017 al 30.9.2023, in favore di dell'importo di € 2.795,62, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
condanna alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite del Parte_1 presente grado, che liquida in € 1.000,00, oltre IVA e CPA ed spese generali, con per legge, con attribuzione ai procuratore dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 16.9.2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone