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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4397/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4397/2024 V.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA DEI FIORDALISI N. 20, presso lo studio dell'avv. CELESTI AIDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed vivi residente Parte_2 C.F._2 in via del Pascolo n. 18, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA DEI FIORDALISI N. 20, presso lo studio dell'avv. CELESTI AIDA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 12.11.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1 dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate: 1)il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso l'abitazione della madre;
2) il padre avrà diritto di avere il figlio tre volte la settimana dalle 17 alle 20
3) Ogni fine settimana il figlio andrà a pernottare a casa del padre e resterà con il padre dalle ore
17 del sabato pomeriggio fino alle ore 20 della successiva domenica;
4) ad anni alterni il figlio trascorrerà le vacanze di Natale, dal 24 Dicembre ore 15 al 26 Dicembre ore 21 con il padre e alternativamente le feste di Capodanno dalle 15 del 31 Dicembre alle 21 del successivo 2 Gennaio;
5)Per la S. QU , alternativamente un anno il figlio lo trascorrerà con il padre dalle 15 del Sabato
Santo alle ore 21 del successivo Lunedì (Pasquetta).
Il padre avrà diritto di avere con sé il figlio ininterrottamente per 15gg l'anno del periodo estivo concordando con la madre le rispettive date;
6) Il corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma di Pt_2
E250,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, previo preventivo , comunicazione ed accordo;
7) Il padre autorizza sin d'ora il rilascio sia del passaporto che della carta d'identità valida per
l'espatrio.
Con decreto del 21.11.2024 è stata fissata udienza del 23.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
5.12.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso introduttivo;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
30.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4397/2024 V.G., promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA DEI FIORDALISI N. 20, presso lo studio dell'avv. CELESTI AIDA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed vivi residente Parte_2 C.F._2 in via del Pascolo n. 18, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIA DEI FIORDALISI N. 20, presso lo studio dell'avv. CELESTI AIDA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso, depositato in data 12.11.2024, le parti hanno congiuntamente chiesto l'approvazione della regolamentazione inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore nato a [...] in data [...], riconosciuto da entrambi i genitori, nonché al diritto e Per_1 dovere di mantenerlo.
In particolare, le parti ricorrenti hanno riferito di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate: 1)il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori e collocato presso l'abitazione della madre;
2) il padre avrà diritto di avere il figlio tre volte la settimana dalle 17 alle 20
3) Ogni fine settimana il figlio andrà a pernottare a casa del padre e resterà con il padre dalle ore
17 del sabato pomeriggio fino alle ore 20 della successiva domenica;
4) ad anni alterni il figlio trascorrerà le vacanze di Natale, dal 24 Dicembre ore 15 al 26 Dicembre ore 21 con il padre e alternativamente le feste di Capodanno dalle 15 del 31 Dicembre alle 21 del successivo 2 Gennaio;
5)Per la S. QU , alternativamente un anno il figlio lo trascorrerà con il padre dalle 15 del Sabato
Santo alle ore 21 del successivo Lunedì (Pasquetta).
Il padre avrà diritto di avere con sé il figlio ininterrottamente per 15gg l'anno del periodo estivo concordando con la madre le rispettive date;
6) Il corrisponderà a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore la somma di Pt_2
E250,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, previo preventivo , comunicazione ed accordo;
7) Il padre autorizza sin d'ora il rilascio sia del passaporto che della carta d'identità valida per
l'espatrio.
Con decreto del 21.11.2024 è stata fissata udienza del 23.1.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Alla predetta udienza, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
5.12.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, omologa le condizioni concordate dalle parti in causa, riportate in seno al ricorso introduttivo;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
30.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone