Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2902 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Vincenzo Pedone
- RICORRENTE -
contro
P.T. Controparte_1 con le funzionarie dott.sse Marilù Albanese e Giuseppina Tabone ed elettivamente domiciliato in Bergamo via Pradello n. 12
- RESISTENTE –
Oggetto: compenso individuale accessorio
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorsi depositato il 5.12.24, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, la parte convenuta, per veder riconosciuto il loro diritto a conseguire il pagamento del compenso individuale accessorio per i servizi di supplenza a tempo determinato svolti negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e per un dovuto complessivo
€.1.089,46.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto che il compenso individuale accessorio è disciplinato dall'art. 82 del c.c.n.l. del 29.11.2007 e riguarda gli anni scolastici durante i quali hanno prestato servizio per il convenuto con contratti a tempo CP_1
1
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha contestato la domanda Controparte_1 attorea e ne ha chiesto il rigetto, negando il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto e rilevando che il servizio prestato con supplenza temporanea non può essere comparato con quello prestato con supplenza annuale. In punto di quantum ha ridotto la somma eventualmente dovuta in € 984,96, considerato
- “che gli emolumenti del personale dipendente pubblico sono rapportati ad anno commerciale gg. 360 ovvero in ciascun mese non possono essere corrisposti emolumenti superiori a 30 gg lavorativi”
- che “non si è tenuto conto dei periodi di assenza per salute fruiti dalla ricorrente e retribuiti al 50% ai sensi dell'art. 19 comma 10 del CCNL 29/11/2007 (“Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%”).
Disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. ed istruita la causa allo stato degli atti, il Giudice in prima udienza, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha depositato la sentenza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
L'art. 82, comma 1, del c.c.n.l. del 29.11.2007 stabilisce che “al personale a.t.a. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”.
Il successivo comma 5 della medesima disposizione, riguardante il personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di 2 assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale a.t.a. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il settimo comma dell'art. 82 precisa poi che il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato”, mentre l'ottavo comma aggiunge che
“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Come già rilevato dalla giurisprudenza di merito, la disciplina del compenso individuale accessorio riguardante il personale a.t.a. è del tutto parallela a quella dettata per il personale docente dall'art. 7 del c.c.n.l. del 15.3.2001 in tema di retribuzione professionale, in relazione alla quale la Suprema Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (cfr. Cass. ordinanza n. 20015 del 27.7.2018 secondo cui «l'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo»).
Il ragionamento svolto dalla Corte di legittimità con riferimento alla retribuzione professionale docenti risulta pienamente adattabile anche alla disciplina relativa al compenso individuale accessorio per il personale a.t.a., considerato che anche tale emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale, rientrando pertanto in quelle “condizioni di impiego” che - ai sensi della clausola 4 sopra citata - il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata 3 nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso individuale accessorio ha indubbiamente carattere retributivo, essendo attribuito dall'art. 82, comma 1, del c.c.n.l. “al personale a.t.a. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative” senza ulteriori distinzioni e pare quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
Tra l'altro, non v'è dubbio che la prestazione del personale a.t.a. riveste le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili, né del resto il le individua, condizioni oggettive che possano giustificare CP_1 un trattamento retributivo diversificato in relazione alla durata dell'incarico.
Con riferimento infine al quinto comma dell'art. 82 in disamina - contenente specificazioni sulla decorrenza e sulla durata del compenso per il personale a tempo determinato - stante il principio sopra espresso, non può trattarsi di disposizione finalizzata ad individuare le uniche categorie di personale destinatarie dell'emolumento (ovvero gli assunti per lo svolgimento di supplenze su organico di diritto o su organico di fatto), poiché così argomentando si realizzerebbe un contrasto con la richiamata clausola 4.
Riconosciuta dunque sul piano giuridico la fondatezza della domanda dei ricorrenti, con riferimento al quantum richiesto in pagamento deve rilevarsi che il ha correttamente CP_1 eccepito che
Considerata la particolarità del conteggio, la competenza professionale della resistente e valutata la correttezza del conteggio per come formulato dalla parte convenuta considerati i giorni di servizio e il comma dell'art. 25 prevede “5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” e che al massimo, al netto dei giorni lavorati nel mese, non può superare le 30 giornate e osservato i giorni di assenza risultanti dallo stato matricolare.
Solo in relazione al periodo dal 17 al 26 maggio 2021, per come risultante dal stato 4 matricolare (doc. 1) non appare coorrtta la detrazione della CIA maturata in tale periodo, che è stato erroneamente imputato nello schema di calcolo della convenuta (doc. 5) a malattia, ma essendo invece “congedo parentale integralmente retribuito”., da valorizzarsi nella somma di €
22.30 a titolo di CIA.
La domanda deve essere accolta nella misura precisata dalla parte convenuta oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo, tenuto conto della decisione della lite allo stato degli atti, della serialità del contenzioso e del valore della lite, scomputando la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto dei ricorrenti a percepire il Compenso Individuale Accessorio per gli incarichi di cui in ricorso e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare in favore della ricorrente € 1.007,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo,
- condanna il a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate Controparte_1
in complessivi € 258,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Bergamo, 3 giugno 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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