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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/04/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente -
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere relatore -
Dott. Andrea Doardo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 117 del Ruolo 2024, promossa in grado di appello con ricorso depositato il 2.10.2024
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Sponza ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Trieste presso il suo studio per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
appellante
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzonia ed elettivamente domiciliato in
Trieste presso il suo studio per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
appellato
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 35/2024
pubblicata il 13.2 - 4.4.2024 in punto: impugnazione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025
Conclusioni
Per l'appellante: “Nel merito in via principale: 1) in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 35/2024 pubbl. il 4.4.2024 RG n. 435/2023 del
Tribunale di Trieste, non notificata e, per effetto, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in fatto e diritto, la nullità, inefficacia e/o illegittimità dei licenziamenti per cui
è causa, in quanto insussistenti i fatti materiale contestati al lavoratore e/o tardiva e generica la presupposta contestazione e conseguentemente condannare
[...]
a tutte le conseguenze di cui all'articolo 3 comma 2 del d.lgs. n. Controparte_1
23/2015 e cioè alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal ricorrente, stabilendo a tal fine un'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 in misura non inferiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,
ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal recesso fino alla reintegrazione. In via subordinata: 2) accertare, per le ragioni di cui in narrativa, l'assenza dei motivi soggettivi ovvero della giusta causa che hanno portato al licenziamento del lavoratore e, previa declaratoria della nullità,
inefficacia e/o illegittimità dei licenziamenti de quo, condannare ex art. 3 comma 1
del d.lgs.n.23/2015, parte resistente al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. In ogni caso: 3) con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all'effettivo saldo;
4) con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dell'antistatario procuratore.
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei mezzi istruttori ex adverso articolati e, nella
Pag.2 denegata ipotesi di ammissione degli stessi, si chiede altresì di essere abilitati a prova contraria sulle circostanze di prova articolate da parte resistente con i medesimi testi,
oltreché con i testi da indicarsi nel termine assegnando.”
Per l'appellato: “rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza del Tribunale
di Trieste, Sez. Lavoro, n. 35/2024 dd.
4.04.2024 pronunciata nella causa sub R.G. n.
435/2023. Spese e competenze secondo la soccombenza. In via istruttoria: si chiede che vengano acquisite informazioni ex art. 421, comma 2, ed ex art. 437, comma 2,
cod. proc. civ. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e/o presso il Ministero della Giustizia ovvero presso gli Uffici competenti, sui carichi pendenti ovvero sulle condanne penali riportate dal sig. nonché sulla Parte_1
sottoposizione dello stesso, in data successiva al secondo licenziamento, a misure cautelari ovvero a sanzioni penali o pene sostitutive. Si chiede venga esperita prova testimoniale sulle circostanze esposte nei punti della premessa in fatto della presente comparsa da considerarsi, premessa la locuzione "vero che”, quali capitoli di prova.
Si indicano a testimoni i sigg.: Si chiede che Testimone_1 Testimone_2
i testi siano sentiti a prova contraria sui capitoli avversari.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato in data 18 agosto 2023 aveva adito il Tribunale Parte_1
di Trieste chiedendo dichiararsi la nullità, illegittimità o inefficacia del licenziamento per giustificato motivo soggettivo irrogatogli con lettera del 3 febbraio 2023, nonché
del successivo licenziamento con preavviso irrogatogli con lettera del 6 aprile 2023,
da intendersi valido solo in caso di inefficacia o invalidità del precedente recesso.
Il ricorrente, assunto in qualità di operaio di 4 livello secondo il C.c.n.l. Lavoratori
dei Porti alle dipendenze di società in house soggetta a Controparte_1
controllo analogo dell'Autorità di sistema portuale, a seguito della partecipazione ad una selezione ad evidenza pubblica, era stato licenziato con preavviso con lettera del
Pag.3 seguente tenore:
“In data 18.6.2020 lei presentava domanda di partecipazione alla “Selezione ad
evidenza pubblica per la copertura di numero 15 posizioni di addetto alla viabilità
gestione piazzali aree comuni”. Il relativo Bando prevedeva, al punto 3, fra i requisiti
richiesti quelli “di non aver riportato condanne penali e non essere stato destinatario
di provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione
del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione”. Si aggiunge che il
Regolamento per l'assunzione del personale, adottato e pubblicato dalla società ex
art. 19, commi 2 e 3, D.lgs. 175/2016, prevede al punto 4 (Requisiti Minimi) che
“L'ammissione al reclutamento e alla selezione deve prevedere il rispetto dei
seguenti requisiti minimi: (…) non trovarsi o non essersi trovato nelle condizioni per
l'applicazione di una delle pene accessorie di cui al Libro I, Titolo II, Capo III del
Codice Penale”. In sede di presentazione della domanda di partecipazione alla citata
selezione lei dichiarava per iscritto, sotto la Sua responsabilità, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del citato d.p.r. “di non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
di non avere carichi pendenti che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione”. In seguito alla
Sua partecipazione alla selezione in oggetto ed al conseguente esito positivo della
selezione, lei veniva assunto. A seguito di un controllo, in data 17.1.2023
[...]
otteneva il Suo Certificato del Casellario Giudiziale penale e Controparte_1
constatava che la dichiarazione da Lei resa il 18.6.2020 non era conforme a quanto
dello stesso risultante ed era quindi ampiamente inveritiera. Nel suddetto Casellario
risultano infatti iscritti i seguenti provvedimento: 1) in data 10.7.2022 sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Trieste per i seguenti
reati: Rissa (art. 588 c.p.), lesione personale (art. 582 c.p.); 2) in data 6.4.2006
Pag.4 Sentenza di condanna del G.U.P. del Tribunale di Trieste per i seguenti reati:
importazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso (con recidiva),
importazione e detenzione di sostanze stupefacenti continuato in concorso (con
recidiva) e con pena accessoria dell'Interdizione dei pubblici uffici per anni 5; 3) in
data 19.12.2012 Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa
dal G.U.P. del Tribunale di Trieste per i seguenti reati: resistenza a un pubblico
ufficiale, lesione personale, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla
propria identità personale;
4) in data 1.10.2013 decreto penale del G.I.P. Tribunale
di Trieste di condanna per i seguenti reati: guida in stato di ebbrezza, con pena
accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 6. Le contestiamo altresì
di aver omesso di comunicare tali circostanze anche a seguito dell'assunzione e
durante il rapporto di lavoro in essere. La informiamo che la gravità e la natura dei
fatti sopra contestati è tale da rendere non più proseguibile il rapporto di lavoro, sì
da giustificare il licenziamento. La presente contestazione viene fatta ai sensi
dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché dell'art. 33 e ss. C.c.n.l.
Lavoratori dei Porti, nonché del vigente Codice Civile (art. 1439, artt. 2104 e 2105,
art. 2118 e art. 2119) e dell'art. 3 l. 604/1966.”
Gli addebiti erano emersi a seguito di un controllo, eseguito in data 17.1.2023, del certificato del casellario.
Il periodo di preavviso di giorni quindici si era nondimeno protratto a seguito di sospensione per malattia;
nelle more il lavoratore aveva ricevuto comunicazione in merito alla sua inclusione nei turni di lavoro e con lettera del 14 marzo gli era stata contestata l'assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 6 all'11 marzo 2023 e dal
13 marzo al giorno di ricezione della contestazione, alla quale aveva fatto seguito il secondo licenziamento con preavviso, irrogato con lettera del 6 aprile 2023, da intendersi valido solo in caso di inefficacia/invalidità di quello precedente.
Il ricorrente aveva quindi impugnato entrambi i licenziamenti e in primo luogo aveva chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nelle more della
Pag.5 definizione del processo penale avviato a seguito dei medesimi fatti oggetto della prima contestazione disciplinare (giudizio che verrà tuttavia definito nel corso del giudizio di primo grado con sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato).
In ordine all'illegittimità del primo licenziamento il ricorrente aveva dedotto che le condanne penali evidenziate nella lettera di contestazione non potevano ritenersi ostative ai fini della costituzione e prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 32 quater e 32 quinquies c.p., stante l'intervenuto decorso del termine quinquennale di interdizione dai pubblici uffici;
che difettava l'elemento soggettivo;
che l'amministrazione non aveva verificato tempestivamente la presenza dei requisiti per l'ammissione alla selezione;
che anche il secondo licenziamento era illegittimo,
essendo egli nel momento delle assenze ancora in attesa di risposta alle richieste di chiarimento precedentemente inviate.
si era costituita resistendo all'impugnazione, deducendo Controparte_1
di essere una società in house soggetta al controllo analogo dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale;
di avere adottato ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
175/2016 un proprio regolamento per l'assunzione del personale nel quale all'art. 4 era stato specificato che ai fini dell'ammissione il candidato non doveva trovarsi o essersi trovato “nelle condizioni per l'applicazione di una delle pene accessorie si cui al Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Penale”; di aver inserito, tra i requisiti previsti dal bando (punto n. 3, pag. 4), quello di “non aver riportato condanne penali e non esser stato destinatario di provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.”
La convenuta aveva inoltre rilevato che il ricorrente aveva sempre sottaciuto la presenza delle condanne penali;
che ne aveva avuto contezza solo in data 17 gennaio
2023 a seguito degli accertamenti compiuti il 25 ottobre 2022 da agenti del Nucleo
di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, e della
Pag.6 conseguente trasmissione, in pari data, del certificato del casellario;
che in quanto pubblica amministrazione non aveva l'obbligo di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni, ma solo di effettuare controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r.
445/2000.
Radicatosi il contraddittorio era stata respinta l'istanza di sospensione ex art. 295
c.p.c. e la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data il 13.2 - 4.4.2024,
con la quale era statuito quanto segue: “il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, che liquida in euro 3.689,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.”
Con tale decisione, premesso che in virtù del principio di autonomia tra processo civile e processo penale le vicende relative all'imputazione penale non spiegavano rilevanza diretta ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare, era stato osservato che la prima contestazione doveva ritenersi tempestiva, perché
[...]
in quanto società di natura pubblicistica, non era tenuta a Controparte_1
verificare, nell'immediatezza, le autocertificazioni di tutti i partecipanti alla selezione, potendo invece limitarsi, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, ad effettuare idonei controlli, anche a campione in ordine alle autocertificazioni prodotte dagli aspiranti, essendo il ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni del ricorrente nella fattispecie insorto solo a distanza di tempo;
che il bando di partecipazione e il modulo da compilare per la presentazione della domanda erano chiari nel richiamare tutte le condanne e i provvedimenti che, ai sensi delle disposizioni vigenti, non permettevano la costituzione del rapporto di lavoro;
che la sanzione doveva altresì ritenersi proporzionata, stante la gravità della violazione commessa e l'importanza delle condanne penali riportate, riguardanti reati di importazione illecita di sostanze stupefacenti in concorso con recidiva, di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti continuato in concorso, con recidiva e sospensione dai pubblici uffici per cinque anni, di resistenza a pubblico
Pag.7 ufficiale, lesioni, rissa e rifiuto a dare indicazioni circa le proprie generalità; che doveva ritenersi ininfluente il decorso del periodo di cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, dato che il regolamento richiamava, in senso ostativo, anche il caso in cui il lavoratore si fosse in precedenza trovato in tali condizioni;
che la dichiarazione mendace e il comportamento omertoso successivamente serbato erano idonei a ledere il rapporto fiduciario;
che l'impugnazione relativa al primo licenziamento andava pertanto respinta, restando in tal modo assorbite le questioni sollevate relativamente al secondo licenziamento.
Tale decisione è stata gravata dal con ricorso depositato in data 2 ottobre Pt_1
2024; si è costituita resistendo all'impugnazione; Controparte_1
radicatosi il contraddittorio, la causa è pervenuta all'udienza del 9 gennaio 2025, nel corso della quale le parti sono state invitate alla discussione, all'esito della quale è
stata pronunciata la presente sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo.
* * *
L'appellante ha denunciato, con il primo motivo, la violazione del principio di immediatezza nella contestazione disciplinare, deducendo che il proprio datore di lavoro, in quanto società in house, sulla base del testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016) era tenuta al rispetto dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e che il ritardo nella verifica, avvenuta due anni dopo l'assunzione,
rappresentava una violazione delle norme che impongono un controllo immediato o comunque tempestivo del possesso dei requisiti da parte dei candidati vincitori,
implicante una implicita rinuncia all'irrogazione della sanzione o una accettazione tacita del comportamento del dipendente, e quindi una compatibilità con la prosecuzione del rapporto di lavoro tale da legittimare un affidamento del lavoratore nella prosecuzione del rapporto.
Il motivo è infondato e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata,
nella quale era stato chiaramente evidenziato che ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il datore di lavoro pubblico era tenuto “ad effettuare idonei
Pag.8 controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.”
Tale disposizione ha introdotto una presunzione relativa di veridicità delle dichiarazioni, riservando all'Amministrazione il potere-dovere di effettuare non già
in via sistematica, ma solo in via eventuale, idonei controlli, anche a campione, in presenza di circostanze dalle quali potrebbero sorgere fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive.
Nel caso di specie è nondimeno incontestato sia che il ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione fosse insorto soltanto a distanza di tempo, avendo la parte datoriale avuto contezza delle condanne penali solo in data 17 gennaio 2023 a seguito degli accertamenti posti in essere dal Nucleo
di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste, sia che anche in seguito il lavoratore ne aveva sottaciuto la presenza.
Nessuna inerzia né accettazione tacita del comportamento del dipendente può dunque fondatamente configurarsi, stante la mancanza di una preventiva oggettiva conoscenza, in epoca anteriore alla contestazione, dei fatti costituenti illecito disciplinare.
Con il secondo motivo l'appellante ha invece lamentato che la decisione di primo grado si poneva in contraddizione con quanto affermato dal giudice in sede penale,
circa il fatto che i precedenti penali non erano ostativi alla presentazione della domanda di lavoro né incidevano sulla relativa valutazione;
che era verosimile attendersi una verifica dei requisiti da parte della società; che la dichiarazione rilasciata si riferiva ad un rapporto privatistico;
che il dolo del falso andava escluso anche in considerazione della scarsa chiarezza del modulo da compilare;
che per tale ragione doveva essere rilevata tanto la mancanza del dolo, quanto il difetto di proporzionalità tra il comportamento del lavoratore e la sanzione applicata.
Pag.9 Il motivo è parimenti infondato;
vanno infatti in primo luogo richiamate le considerazioni già puntualmente espresse in primo grado in ordine al principio di autonomia tra processo civile, ed alla conseguente irrilevanza nell'ambito disciplinare delle valutazioni espresse ai fini penalistici.
In secondo luogo, come può evincersi dal modulo di domanda compilato ai fini della partecipazione alla selezione (doc. 6 primo grado), il lavoratore nel caso di specie aveva barrato, apponendovi una “x”, sia la sezione del modulo nella quale gli si chiedeva di dichiarare di “non aver riportato condanne penali … e di non avere carichi pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione”, sia quella nella quale gli si chiedeva di attestare “di essere in possesso, alla data di pubblicazione della presente selezione, di tutti i requisiti necessari per parteciparvi.”
È dunque di documentale evidenza la falsità della dichiarazione rilasciata, non essendo in contestazione che dal certificato del casellario emergano a carico del i seguenti precedenti penali: sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Pt_1
Trieste, divenuta irrevocabile l'8 novembre 2002, con pena di euro 300,00 di multa per il reato di rissa e lesioni personali;
sentenza di condanna del Tribunale di Trieste,
divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2007, per due reati di importazione e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso, con recidiva infraquinquennale, alla pena principale di 3 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa e alla pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per 5 anni;
sentenza ex art. 444 c.p.p. del
Tribunale di Trieste, divenuta irrevocabile il 3 luglio 2013, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, oltraggio a pubblico ufficiale, in concorso, e rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale, alla pena di 5 mesi di reclusione;
decreto penale di condanna del G.I.P. del Tribunale di Trieste, irrevocabile il 7
dicembre 2013, per guida in stato di ebbrezza, alla pena di euro 3.100,00 di ammenda e sospensione della patente di guida per 8 mesi.
Va inoltre rilevato che la natura ostativa dei precedenti penali nel caso di specie non
Pag.10 consegue dall'attualità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ma dalle disposizioni contenute nel regolamento per l'assunzione del personale, dove all'art. 4, intitolato “requisiti minimi” veniva specificato che ai fini dell'ammissione il candidato non doveva trovarsi o – come nel caso di specie - “essersi trovato nelle condizioni per l'applicazione di una delle pene accessorie si cui al Libro I, Titolo II,
Capo III del Codice Penale” (doc. 4 primo grado) e dalle prescrizioni contenute nel bando di selezione, nelle quali al punto n. 3 si richiedeva di “non aver riportato condanne penali e non esser stato destinatario di provvedimenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.”
Vanno dunque respinte tanto le doglianze formulate relativamente all'insussistenza dell'elemento soggettivo, quanto quelle relative al difetto di proporzionalità tra il comportamento del lavoratore e la sanzione applicata, dovendo a tal fine aversi riguardo sia alla rilevanza e al disvalore della condotta, volta a favorire la costituzione del rapporto di lavoro in assenza dei requisiti minimi prescritti nel regolamento, nel bando e nel modulo di domanda, che al numero e all'importanza delle condanne penali, ma anche al fatto che le stesse - anche in seguito - erano state sempre pacificamente sottaciute al datore di lavoro.
Va dunque respinto il secondo motivo, al pari di quello successivo, con il quale l'appellante ha lamentato che, diversamente da quanto affermato nella decisione di primo grado, nelle contestazioni iniziali non si faceva riferimento a una presunta compromissione del profilo morale in relazione allo svolgimento delle mansioni affidate nel corso del rapporto.
Tale motivo non può infatti ritenersi decisivo, risultando le anzidette considerazioni comunque idonee a legittimare il recesso per giustificato motivo soggettivo del recesso datoriale, in quanto nella fattispecie espressamente intimato in considerazione della “mendacità della dichiarazione”, della “perdurante omissione nella comunicazione dei precedenti penali”, della “grave violazione dei doveri di
Pag.11 diligenza, correttezza e buona fede nella fase di instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro”, nonché della “stessa esistenza dei precedenti penali indicati nella contestazione, ognuno di per sé e tutti nel loro complesso ostativi alla costituzione e prosecuzione del rapporto di lavoro”, con conseguente irrimediabile pregiudizio al rapporto fiduciario e alla possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro (lettera di licenziamento doc. 13).
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve ritenersi infondato, ed andrà pertanto respinto, con conferma della sentenza impugnata;
per l'effetto, le spese del grado dovranno seguire la soccombenza e dovrà inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 CP_1
e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Trieste n. 35/2024,
[...]
depositata in data 4.4.2024;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida per compensi professionali in complessivi euro 4.500,00 oltre spese generali nella misura massima,
iva e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, lì 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott. Giuliano Berardi dott. Lucio Benvegnù
Pag.12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 febbraio 2023 a seguito di contestazione disciplinare dd. 20 gennaio 2023 del