Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 889/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale
emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), quale titolare della omonima ditta Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 P.IVA_1
con sede in Monte Urano alla Via Incancellata n. 170/B, nonché (c.f. Parte_2
), nata a [...] l'[...] e (c.f. C.F._2 Parte_3
, nato a [...] il [...], entrambi residenti in [...]alla C.F._3
Via Incancellata n. 170, tutti elettivamente domiciliati in Macerata alla Via Elena Fioretti n.
11, presso lo studio dell'Avv. Giandomenico Rossetti, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo appellanti
1
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Roma alla Via Curtatone n. 3, e per essa, incorporata in CP_2
c.f. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, con sede in San Donato Milanese alla Via dell'Unione Europea
n. 6/A-6/B, elettivamente domiciliata in Ancona al Viale della Vittoria n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: rapporti bancari in c/c – ricalcolo del saldo – mancato deposito della copia di notifica del decreto ingiuntivo opposto, appello avverso la sentenza n. 238/2022 in data
12/14.04.2022 del Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 238/2022 in data 12/14.04.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, da
, in proprio e quale legale rappresentante della ditta individuale Parte_1
e dai fideiussori e Parte_2 Parte_2 Parte_2
nei confronti di quale procuratrice di Parte_3 CP_2 Controparte_1
nonché cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti di al fine di sentir revocare
[...] CP_4
l'ingiunzione avente ad oggetto il pagamento in via solidale della somma complessiva di
€.76.083,16 di cui €.11.327,79 quale saldo debitore del contratto di conto corrente ed
€.3.690,43 quale saldo debitore del contratto anticipi, acceso in data 22.4.2015 presso Banca
Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Monte Urano, entrambi intestati a , Parte_1
€.55.415,55 per ri.ba. accreditate salvo buon fine e rimaste insolute, €.
4.600 per assegno
2 accettato in versamento salvo buon fine e rimasto insoluto ed €.978 per n. 3 effetti cambiari portati allo sconto e rimasti insoluti, adducendo quali motivi dell'opposizione la non debenza delle somme ingiunte per mancata produzione del contratto scritto fra le parti, per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di interessi usurari, dello ius variandi,
dell'anatocismo, della c.m.s., della valuta d'uso e di spese, oneri e commissioni, con richiesta di ricalcolo del saldo, nonché lamentando la nullità delle fideiussioni e della iscrizione ipotecaria in presenza di malafede in contrahendo della banca, con richiesta in via riconvenzionale di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, per l'ingiustificata segnalazione dei loro nominativi alla Centrale Rischi, avendo il giudicante rilevato l'inammissibilità dell'opposizione a causa dell'omessa tempestiva produzione della notifica di ricorso e decreto ingiuntivo agli opponenti, ad eccezione di nei confronti Parte_1
del quale ha accertato, anche quale titolare dell'omonima ditta, previo ricalcolo a mezzo di
CTU, un saldo debitorio di €.4.125,89 oltre interessi moratori, rigettate tutte le richieste di risarcimento, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da e Parte_2
, confermando nei loro confronti il decreto ingiuntivo opposto, in Parte_3
accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto Parte_1
ingiuntivo emesso nei suoi confronti e lo ha condannato al pagamento in favore di parte opposta della somma di €.4.125,89 oltre interessi moratori dalla data del 16.12.2016 al saldo effettivo, ha dichiarato compensate le spese di lite per la quota di 1/4 e condannato gli opponenti, in solido fra loro, a rimborsare la restante parte in favore di parte opposta,
ponendo definitivamente a carico di quest'ultima le spese di CTU.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , anche quale omonimo Parte_1
titolare della ditta individuale , nonché Parte_2
e , chiedendone la riforma nella parte in cui il primo Parte_2 Parte_3
giudice avrebbe errato nel ritenere che la mancata produzione da parte degli opponenti della copia notificata del decreto comporti la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione,
esclusa dalla Cassazione qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato
3 dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute negli atti difensivi dell'opposto in ordine alla data della notifica e, nel caso di specie, a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta si legge che il esso è stato notificato in data 15.05.2020 ed, inoltre, non essendo l'opposizione a d.i.
inquadrabile fra i mezzi di impugnazione, la produzione documentale delle copie notificate del d.i. opposto non soffre le preclusioni di legge, per cui parte appellante ha provveduto al deposito in appello delle copie del decreto ingiuntivo opposto, le quali sono risultate tutte notificate nella medesima data del 15.05.2020 anche nei confronti dei fideiussori Pt_2
e ; sproporzionata è da ritenersi la condanna al pagamento delle
[...] Parte_3
spese di lite, se si consideri la compensazione disposta solo per 1/4 a fronte di una cospicua riduzione della somma ingiunta da €.76.086,13 ad €.4.125,89 da parte della sentenza impugnata;
l'insistenza della parte creditrice nella pretesa creditoria originaria, pur avendo omesso il deposito della documentazione necessaria, integra i presupposti della condanna della banca per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Si è regolarmente costituita in giudizio e per essa, quale mandataria Controparte_1
e procuratrice speciale, evidenziando la correttezza della Controparte_3
sentenza impugnata per aver disposto d'ufficio, anche in assenza di rilievi da parte del creditore opposto, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dai due garanti per non aver provveduto a depositare la copia del decreto ingiuntivo loro notificata, avendo essi l'onere di produrre la copia suddetta per consentire al giudice di controllare la tempestività dell'opposizione o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazioni al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame sul rispetto dei termini è sottratto alla disponibilità delle parti e spetta esclusivamente al giudice;
altrettanto corretta è da ritenersi la statuizione sulle spese, essendo il giudice tenuto a condannare la parte soccombente al rimborso delle spese di lite e, nell'ipotesi di vicendevole soccombenza,
l'attore non può, neppure parzialmente, esservi condannato, potendo al più disporre la
4 compensazione, per l'intero o in parte, con condanna sempre a carico del convenuto per la parte restante.
A seguito di ordinanza del 3.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo la difesa appellante censura la sentenza nella parte in cui, dopo aver dato atto del deposito di copia dell'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nei confronti del solo , opponente anche quale titolare della omonima ditta, ha ritenuto Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione nell'erroneo presupposto della carenza probatoria, di cui
è onerato l' opponente, del rispetto del termine di decadenza di giorni 40 fissato dall'art. 641
c.p.c., senza tener conto del principio sancito dalla Corte di Cassazione per il quale non ricorrono i presupposti dell'inammissibilità qualora tale prova possa desumersi aliunde,
anche mediante i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.
La doglianza è fondata.
Rileva il Collegio l'erroneità della sentenza per non aver considerato che la prova della data della notifica dell'opposizione per cui è causa era desumibile anche dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta del 26.10.2020, in cui la difesa della banca fa espresso riferimento al decreto ingiuntivo notificato il 15.05.2020, indicandola quale unica data per la notifica eseguita a tutti gli opponenti e, in particolare, per aver omesso di fare corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, a tenore del quale la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità
se la prova può desumersi da altri elementi, avendo essa la mera finalità di verifica del rispetto dei termini per l'opposizione (v. Cass. civ., sent. n. 16673/12).
Va, peraltro, ulteriormente considerato che il deposito di copia dell'eseguita notifica del d.i.
opposto è validamente consentito anche in appello, mancando un'apposita norma che preveda il deposito suddetto contestualmente alla costituzione dell'opponente, atteso che
5 l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un mezzo d'impugnazione e, pertanto, non è
soggetta alla relativa disciplina (così Corte di Cassazione, sentenza n. 14582 del 13.07.2015).
Il suesteso principio è stato anche di recente ribadito: “Nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena
di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio – che non è un processo
impugnatorio in senso proprio – della disciplina specifica delle impugnazioni;
pertanto,
l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo” (cfr.
Cass. civ., Ordinanza 1 febbraio 2023, n. 3071).
Tornando all'esame del caso concreto, la difesa appellante ha provveduto al deposito telematico, in sede di iscrizione a ruolo dell'appello, delle due copie del ricorso per ingiunzione di pagamento e pedissequo decreto di emissione, con annesse relate di notifica,
in allegato sub nn. 3 e 4 al fascicolo del gravame, che risultano entrambe eseguite nei confronti degli ingiunti in data 15.05.2020 e, di conseguenza, ne discende la tempestività
dell'opposizione notificata il 22.06.2020.
La Corte dichiara, pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione proposta da e Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo anche nei loro confronti Parte_3
(considerata l'unitarietà di difesa) e li condanna in via solidale con al Parte_1
pagamento, in favore di parte appellata creditrice, della minor somma di €.4.125,89 oltre accessori, quale saldo ricalcolato e oggetto di giudicato per mancata specifica impugnativa incidentale sul punto.
Con il secondo motivo gli appellanti si dolgono della sentenza impugnata nella parte in cui,
pur avendo condannato al pagamento dell'importo di €.4.125,89, di gran Parte_1
lunga inferiore a quello ingiunto di €.76.083,16, ha dichiarato compensate le spese di lite per la sola quota di 1/4, disponendo la condanna dei restanti 3/4 a carico di tutti gli opponenti in solido fra loro,
La censura è fondata.
6 Osserva in primis questa Corte territoriale che in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., la valutazione
della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto,
sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il
monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto
ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al
pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la
compensazione” (Corte di Cassazione, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4860; Cassazione, I
sezione civile , ordinanza 1 agosto 2023, n. 23434; Cassazione, IV sezione civile, ordinanza
26 maggio 2022, n. 17137; Cassazione, III sezione civile, sentenza 12 maggio 2015, n.
9587): principio correttamente applicato dal giudice di prime cure, che ha tuttavia errato nel compensare le spese di lite limitatamente alla quota di 1/4, omettendo di considerare che l'iniziale importo ingiunto è stato ridotto, all'esito del giudizio di opposizione, di oltre un diciottesimo.
Pertanto la Corte, in considerazione dell'esito finale della controversia, reputa opportuno rimodulare la regolamentazione delle spese di lite di primo grado, che restano ferme nell'importo liquidato dal primo giudice, ma che appare equo compensare per la quota di
17/18, compensando per la quota di 17/18 anche le spese di lite del grado.
In merito alla domanda di responsabilità aggravata formulata da parte appellante ex art. 96
c.p.c., va considerato che il comportamento sanzionato dalla norma in commento si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti: ebbene, dall'esame della documentazione in atti non appare ascrivibile a carico della banca un comportamento di mala
7 fede o colpa grave nella mera “insistenza nella pretesa creditoria originaria, pur avendo omesso il deposito della documentazione notoriamente indispensabile”.
Né risulta dimostrata la concreta sussistenza del danno asseritamente subìto dagli appellanti e, sul punto, il Collegio aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo cui “la domanda di risarcimento da responsabilità processuale aggravata, di cui all'articolo 96, primo comma, cod. proc. civ., pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall'improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni” (Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 26 marzo
2013 n. 7620), inoltre, anche secondo la giurisprudenza di merito: “la liquidazione del danno
da responsabilità processuale aggravata, ex articolo 96 c.p.c., richiede sempre che la parte
deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del
comportamento processuale della controparte e fornisca gli elementi anche presuntivi
necessari per la sua liquidazione” (Corte d'Appello di Roma, sezione II civile, sentenza 4
febbraio 2010 n. 472).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , anche quale omonimo titolare Parte_1
della ditta individuale , nonché da Parte_2 Pt_2
e avverso la sentenza n. 238/2022 in data 12/14.04.2022 del
[...] Parte_3
Tribunale di Fermo, così provvede:
- In totale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 26/2020 emesso in data 22.02.2020 dal Tribunale di Fermo e, per l'effetto, condanna , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
via solidale, in favore di e per essa, quale mandataria e procuratrice Controparte_1
speciale, della somma di €.4.125,89 oltre interessi al tasso Controparte_3
ingiunto dal 16.12.2016 al saldo effettivo;
8 - Compensa per entrambi i gradi di giudizio le spese di lite per la quota di 17/18 e condanna
, e al pagamento in via solidale, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di per essa, quale mandataria e procuratrice speciale, Controparte_1 [...]
della restante quota di 1/18; Controparte_3
- Dichiara invariate le spese di lite del primo grado nell'ammontare complessivo già liquidato dalla sentenza impugnata e liquida quelle del presente grado di appello in complessivi
€.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
9