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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 15501/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15501/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. ARENA
FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a CATANIA in data 28/06/2001 con . CP_1
Dall'unione coniugale è nato il figlio in data 08/09/2001, oggi maggiorenne. Per_1
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
3974/2020 pronunciata da questo Tribunale in data 26/11/2020 e che da allora non si sono più
riconciliate, e non ha formulato ulteriori domande di carattere accessorio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente CP_1
citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile che unisce le odierne controparti, senza ulteriori statuizioni, in assenza di specifiche domande di parte e tenuto conto che l'unico figlio nato dalla coppia è maggiorenne.
Attesa la sola domanda sullo status e stante la contumacia del resistente, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
CP_1
2 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a CATANIA in data 28/06/2001 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di CATANIA dell'anno 2001, al N. 233, della Parte I, uff. 1;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANIA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15501/2021 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio – Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Catania, Via Trieste n. 19, presso lo studio dell'avv. ARENA
FEDERICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: ; CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero.
Conclusioni: il procuratore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a CATANIA in data 28/06/2001 con . CP_1
Dall'unione coniugale è nato il figlio in data 08/09/2001, oggi maggiorenne. Per_1
La ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
3974/2020 pronunciata da questo Tribunale in data 26/11/2020 e che da allora non si sono più
riconciliate, e non ha formulato ulteriori domande di carattere accessorio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, sebbene ritualmente CP_1
citato, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile che unisce le odierne controparti, senza ulteriori statuizioni, in assenza di specifiche domande di parte e tenuto conto che l'unico figlio nato dalla coppia è maggiorenne.
Attesa la sola domanda sullo status e stante la contumacia del resistente, le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di;
CP_1
2 pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a CATANIA in data 28/06/2001 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di CATANIA dell'anno 2001, al N. 233, della Parte I, uff. 1;
dichiara irripetibili le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CATANIA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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