Sentenza breve 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 13/02/2026, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02788/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15292/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15292 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Venturin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Ad -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
del provvedimento emesso in data 12.09.2025 e notificato al richiedente il 15.09.2025 con il quale l'Ambasciata d'Italia ad -OMISSIS- ha respinto la domanda di emissione di visto di ingresso per motivi di studio in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Ad -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NN GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con memoria depositata il 10/02/2026, parte ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti di giudizio nonché istanza di riesame della domanda di ammissione al patrocinio gratuito;
Preso atto che:
- quanto alla prima, la stessa non risulta notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ma, in ogni caso, è seguita da adesione di parte resistente e deve intendersi come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse;
- quanto alla seconda, non vi sono motivi per discostarsi da quanto già espresso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato che, con provvedimento del 19.1.2026, ha ritenuto non sussistenti le condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni di legge per la concessione del beneficio richiesto in quanto l’istante non è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto oggetto del processo da instaurare;
Ricordato, invero, che ai sensi dell’art. 119, comma 1, del T.U. n.115/2002 il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero “ regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ”, mentre nel caso di specie parte ricorrente, cittadino del -OMISSIS-, non ha alcun legame con il territorio nazionale, come dimostrato dallo presente ricorso, volto proprio ad ottenere un visto per l’ingresso in Italia per motivi di studio;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato l’esito del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse e respinge la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OR, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NN GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN GI | IE OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.