Ordinanza cautelare 27 aprile 2021
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 03/07/2025, n. 13145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13145 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13145/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02421/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2421 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Roberta Federici, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Roma via Boezio n. 6,
contro
Ministero dell’Interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede legale in Roma via dei Portoghesi n. 12,
per l'annullamento
previa sospensiva cautelare
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di riesame presentate dal ricorrente -OMISSIS- in data 19.11.2020 e dal ricorrente -OMISSIS- in data 08.01.2021, entrambe per la retrodatazione giuridica della nomina nella qualifica di vice-sovrintendente della Polizia di Stato avvenuta per meriti straordinari; 2) il decreto dirigenziale n. 333/B notificato al ricorrente -OMISSIS- in data 20 febbraio 2021, con il quale è stata rigettata l’istanza di ammissione con riserva all’aliquota dei posti riservati al personale avente la qualifica di sovrintendente capo, nel concorso indetto in data 31 dicembre 2020 per 2.662 viceispettori; 3) il bando di concorso per titoli per 2.662 viceispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato in data 31 dicembre 2020, nella parte in cui non esplicita i criteri di attribuzione dei punteggi previsti all’art. 5; 4) ogni altro atto connesso collegato presupposto e consequenziale a quello impugnato; nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla retrodatazione dell’attribuzione della qualifica di vice-sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, a far data dalla decorrenza della immissione in servizio in ruolo dei vincitori del concorso bandito per tale qualifica con decreto del 23 dicembre 2013, per complessive 7.563 unità; e per la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; e per la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di inclusione della graduatoria del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 27.04.2021, per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 333-B/0006557 datato 3 marzo 2021, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato – Ufficio Attività concorsuali, con il quale è stato comunicato il diniego all’istanza di ammissione formulata dal ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- in data 22 febbraio 2021 per l’ammissione all’aliquota dei posti riservati al personale avente la qualifica di sovrintendente-capo, nel concorso indetto per n. 2662 viceispettori in data 31 dicembre 2020;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 14.09.2021, per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente -OMISSIS- in data 17 giugno 2021 e dal ricorrente -OMISSIS- in data 21 giugno 2021, per la revisione della scheda titoli validata per il “ concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020 ”, notificata agli interessanti rispettivamente in data 14 giugno 2021 e in data 17 giugno 2021, nonché ogni altro atto connesso collegato presupposto o consequenziale a quello impugnato ed ogni altro atto lesivo dell'interesse dei ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025, il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - I ricorrenti, sovrintendenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma, immessi nel ruolo a seguito di promozioni per meriti straordinari, nella qualifica di vice-sovraintendente, avvenute (con decreto del 30 novembre 2018 per il ricorrente -OMISSIS-, con decreto del 12 maggio 2016 per il ricorrente -OMISSIS-) con decorrenze giuridiche, ai sensi degli artt. 72 e 75 D.P.R. n. 335/1982, rispettivamente dal 29 agosto 2014 e dal 20 novembre 2014 (ossia dal verificarsi dei fatti che avevano dato luogo alle promozioni), a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 7 ottobre 2020, formulavano - rispettivamente, in data 19 novembre 2020 e 8 gennaio 2021 - istanze di riesame, per la retrodatazione ai fini della decorrenza giuridica delle loro nomine nella qualifica di vice-sovrintendente.
Nel frattempo, l’Amministrazione pubblicava, in data 31 dicembre 2020, il concorso per titoli per 2.662 posti di viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al ruolo dei sovraintendenti, per il quale i ricorrenti presentavano domanda di partecipazione con riferimento ai 1.331 posti riservati, dall’art. 1, ai sovrintendenti-capo, in servizio alla data di scadenza per la presentazione della domanda.
L’istanza di retrodatazione giuridica di -OMISSIS- restava priva di riscontro, mentre quella formulata dal ricorrente -OMISSIS- per l’ammissione nell’aliquota di riserva per 1.331 posti ai soli sovrintendenti-capo, era rigettata con provvedimento del 20 febbraio 2021.
I ricorrenti insorgono, con il ricorso introduttivo, notificato il 01.03.2021 e depositato il 02.03.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Chiedono, altresì, la declaratoria del loro diritto alla retrodatazione dell’attribuzione della qualifica di vice-sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, a far data dalla decorrenza dell’immissione in servizio in ruolo dei vincitori del concorso, bandito per tale qualifica con decreto del 23 dicembre 2013, per complessive 7.563 unità; nonché la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, e la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di inclusione della graduatoria del concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Deducono i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D.P.R. n. 335/1982; eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; carenza di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, nonché dei principi di cui all’art. 1 legge 241/1990; principio della trasparenza e di imparzialità nei pubblici concorsi, principio del buon andamento.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con i motivi aggiunti depositati il 27.04.2021, i ricorrenti chiedono poi l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 333-B/0006557 datato 3 marzo 2021, del Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato – Ufficio Attività concorsuali, con il quale è stato comunicato il diniego all’istanza di ammissione formulata dal ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- in data 22 febbraio 2021 per l’ammissione all’aliquota dei posti riservati al personale avente la qualifica di sovrintendente-capo, nel concorso indetto per n. 2662 viceispettori in data 31 dicembre 2020.
Deducono le seguenti censure di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D.P.R. n. 335/1982; eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; carenza di motivazione.
Con ordinanza collegiale n. 2458 del 27.04.2021, questa Sezione respinge la domanda cautelare dei ricorrenti.
Con i motivi aggiunti depositati il 14.09.2021, i ricorrenti chiedono infine l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente -OMISSIS- in data 17 giugno 2021 e dal ricorrente -OMISSIS- in data 21 giugno 2021, per la revisione della scheda titoli validata per il “concorso interno per titoli per la copertura di 2662 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservato al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020”, notificata agli interessanti rispettivamente in data 14 giugno 2021 e in data 17 giugno 2021, nonché di ogni altro atto connesso collegato presupposto o consequenziale a quello impugnato ed ogni altro atto lesivo.
Deducono le seguenti censure di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D.P.R. n. 335/1982; eccesso di potere per sviamento, eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, irragionevolezza dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; carenza di motivazione.
Con atto qui depositato il 26.06.2025, i ricorrenti deducono che, nelle more, è sopravvenuta la carenza di interesse alla pronuncia del presente procedimento e, per tale motivo, non hanno inteso impugnare le graduatorie definitive e gli atti successivi della procedura concorsuale contestata.
All’udienza pubblica del 1° luglio 2025, la causa è trattenuta per la decisione.
II – Il ricorso e i duplici motivi aggiunti sono improcedibili stante il sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili, per il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.