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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/12/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.119/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.119/2023
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe La Parte_1 Parte_2
Spina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
dell'ing. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Caforio del foro di Perugia e Roberto Micanti del foro di
Spoleto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
Nonche' in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato a difeso Controparte_3 dall'Avv. Massimo Marcucci e domiciliato presso il suo studio sito in Spoleto, Via Duomo n.8, come da procura apposta su foglio separato ai sensi dell'art.83 cpc Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.90/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per ed : Parte_2 Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata e, all'esito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 90/2023 di cui in epigrafe, e, previe le declaratorie richieste, accogliere la riproposta opposizione e, per l'effetto, le seguenti conclusioni: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 849/2019 di cui in epigrafe e respingere, siccome inammissibile e/o infondata e/o anche prescritta ogni domanda proposta da
[...] nei confronti degli opponenti;
= in via riconvenzionale condannare Controparte_4 CP_2
dell'Ing. in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_1 Controparte_2
del danno in favore dei coniugi e per i titoli e le causali di cui in Parte_1 Parte_2 narrativa, nella somma di €.184.800,00 o in quella, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita, oltre accessori, sia per svalutazione che per interessi, dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare che del danno subito dai coniugi e per effetto Parte_1 Parte_2 dell'inadempimento ascrivibile e ascritto a risponde, in ragione dei diversi titoli dedotti, CP_1 anche, in solido con dell'Ing. il , in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del Presidente e legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_3
al pagamento di quanto dovuto agli opponenti a titolo di risarcimento del danno per le causali
[...]
di cui in narrativa;
accertare e dichiarare che i coniugi e non sono tenuti in solido Pt_1 Parte_2
con il ad alcuna somma che dovesse essere riconosciuta in favore di Controparte_5 CP_6
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione non dovesse
[...]
essere accolta in toto, compensare in tutto o in parte il credito degli opponenti per i titoli di cui in narrativa con l'eventuale preteso credito di CP_6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, previa riforma anche sul punto dell'impugnata sentenza e con condanna degli appellati alla restituzione delle somme che dovessero essere medio tempore pagate in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata”.
Per dell'ing. CP_1 Controparte_2 “Accertare che l'appello proposto dai signori e non presenta i requisiti Pt_1 Parte_2 previsti a pena di inammissibilità dall'art. 342 cpc e, per l'effetto, dichiarare inammissibile
l'appello;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei signori e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, Parte_2
dichiarare inammissibile l'appello e confermare la sentenza impugnata ed il decreto opposto;
- accertare e dichiarare che le domande proposte dagli appellanti sono già state accertate con efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'art. 324 cpc e dell'art. 2909 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello e confermare la sentenza impugnata ed il decreto opposto;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la ha effettuato le prestazioni per le quali ha emesso le CP_1 fatture azionate in via monitoria e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata ed il decreto opposto;
- rigettare le domande riconvenzionali degli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso professionale di lite”
Per il Controparte_3
“Dichiarare l'appello inammissibile in quanto coperto da giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
e 2909 c.c.; dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; confermare la sentenza n. 90/2023 del Tribunale Civile di Spoleto. nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.
90/2023 del Tribunale Civile di Spoleto.
Con vittoria delle spese di lite e condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
La causa veniva dapprima trattenuta per la decisione in data 27/6/24 ma poi, stante l'intervenuto trasferimento, con anticipato possesso nelle nuove funzioni, di uno dei Magistrati componenti il
Collegio, la stessa aveva dovuto essere rimessa sul ruolo con ordinanza datata 28/3/2025 per la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione, ciò che avveniva in data
18/7/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e interponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.90/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo con cui il medesimo Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 32.782,41 in favore della dell'ing. quale residuo compenso – per CP_1 Controparte_2
la parte non coperta dal contributo pubblico previsto per la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal terremoto del 1997 - per i lavori di ristrutturazione effettuati da quest'ultima nella loro abitazione.
Premettevano gli appellanti che per l'esecuzione dei lavori in questione, che interessavano anche altre proprietà, era stato costituito il il quale aveva concluso, in data 15/6/2000, con Controparte_3
la un contratto di appalto che questa aveva correttamente adempiuto in favore di tutti gli CP_1
altri consorziati ma non per quanto riguarda gli interventi posti in essere nella loro abitazione, interventi che non erano stati ultimati e nemmeno compiuti a regola d'arte tanto che essi avevano deciso di richiedere un ATP: il CTU incaricato dal Tribunale, all'esito degli accertamenti compiuti, aveva depositato in data 8/6/05 la sua relazione confermando che le opere realizzate dalla CP_1
presentavano molteplici vizi e difetti. Per tale motivo - deducevano ancora gli appellanti – essi avevano deciso di attivare la clausola compromissoria stipulata nel contratto di appalto convenendo innanzi agli arbitri la al fine di ottenere la risoluzione di tale contratto ed il risarcimento dei CP_1
danni da loro subiti ma dapprima gli arbitri e poi, nei gradi successivi di quel giudizio, la Corte
d'Appello e la Corte di Cassazione avevano dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva sul rilievo per cui solo il , che aveva stipulato il contratto di appalto comprensivo della predetta CP_3
clausola compromissoria, avrebbe potuto agire sulla base di questa nei confronti della . Nel CP_1
frattempo – aggiungevano gli appellanti – visto l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice essi, diversi anni dopo, si erano rivolti al Comune di Campello sul Clitunno perché esercitasse i suoi poteri sostitutivi ex art.8 della legge regionale n.30/1998 e terminasse quindi i lavori relativi alla loro unità immobiliare, tanto che gli stessi erano stati ultimati nel 2020 da parte di altra impresa scelta, appunto, dal Comune.
I coniugi appellanti si dolevano quindi del fatto che, nonostante tutto ciò, la si era attivata CP_1
in via monitoria chiedendo loro il pagamento dei lavori non coperti dalla contribuzione pubblica ai sensi dell'art.2615 cc, richiesta alla quale essi si erano opposti, avviando quindi il presente giudizio, deducendo che il credito ex adverso vantato era insussistente, allegando poi il grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedendo quindi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in ragione dei vizi e difetti delle opere. Davano quindi atto che sin dal I grado si era costituita anche l'appaltatrice eccependo l'intervenuto giudicato formale e sostanziale formatosi per effetto delle sentenze della
Corte d'Appello e della Corte di Cassazione emesse nel giudizio avviato a mezzo degli arbitri.
Evidenziavano quindi che all'esito il Tribunale così aveva deciso: “Rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
849/2019 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 4.11.2019 e depositato in data 6.11.2019 che dichiara esecutivo;
Respinge ogni altra domanda e/o eccezione svolta in giudizio da Pt_1
e;
[...] Parte_2
AN, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro al pagamento della somma di Euro 1.904,50 in favore di Controparte_7
e di ciascuno, per abuso del processo;
AN
[...] Controparte_3
e in solido tra loro al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 liquidate in Euro 3.809,00 in favore sia di che di Controparte_7
il tutto oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Controparte_3
Ciò posto la e l' con il primo motivo di appello, contestavano anzitutto l'eccezione Parte_2 Pt_1 di giudicato sollevata dall'appaltatrice affermando che nel precedente giudizio conclusosi in
Cassazione era stato solo dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva con riferimento alla possibilità di avvalersi della clausola compromissoria che, essendo stata sottoscritta dal , CP_3 solo quest'ultimo avrebbe potuto attivare, mentre nessun giudicato poteva essersi formato in relazione alla loro possibilità di adire il Giudice ordinario al fine di far valere l'inadempimento della CP_1
alle sue obbligazioni e paralizzare così, secondo il principio per cui inadimplenti non est adimplendum, la sua azione, peraltro a loro dire anche prescritta, volta ad ottenere il pagamento dell'ulteriore compenso fissato in sede monitoria. Con il secondo motivo, poi, gli appellanti richiamavano gli accertamenti peritali svolti sia in sede di ATP che in sede di CTU nell'ambito del loro arbitrale dai quali era chiaramente emerso l'inadempimento dell'appaltatrice che non aveva eseguito a regola d'arte molteplici lavorazioni oltre a non aver portato a termine gli interventi. Gli stessi concludevano poi come sopra.
Si costituiva la dell'ing. ripercorrendo la vicenda per cui e causa ed CP_1 Controparte_2
evidenziando che, oltre al giudizio instaurato dagli appellanti a mezzo degli arbitri e concluso con la sentenza della Corte di Cassazione su citata, questi ultimi, in pendenza del ricorso in Cassazione, avevano anche adito il Tribunale di Spoleto convenendo innanzi ad esso sia essa che, CP_1 stavolta, anche il chiedendo l'accertamento della risoluzione parziale del Controparte_3
contratto di appalto e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quanto ad essa CP_1 per non aver eseguito i lavori all'interno della loro abitazione a regola d'arte e, quanto al , CP_3
per essere rimasto inerte a fronte di tali inadempimenti senza tutelare giudizialmente i loro diritti risarcitori;
aggiungeva l'appaltatrice che nel corso di tale procedimento i coniugi Parte_3 avevano precisato di voler agire in quella sede pure in via surrogatoria ai sensi dell'art.2900 cc stante, appunto, l'inerzia del : precisava quindi l'appellata che il Tribunale di Spoleto aveva CP_3 rigettato la loro domanda ritenendo, come già sancito dalla Corte di Cassazione, che essi difettassero di legittimazione attiva, ed aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art.2900 cc poiché essa avrebbe dovuto essere avanzata nel precedente giudizio definito in Cassazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi in quella sede copriva ormai sia il dedotto che il deducibile;
tale sentenza era stata da loro impugnata innanzi alla Corte d'Appello ma, anch'essa, aveva rigettato tale impugnazione. Quanto poi al presente giudizio la eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc e, nel merito, deduceva la correttezza della sentenza impugnata giacché il decreto ingiuntivo da essa notificato ai coniugi appellanti era fondato non sul contratto di appalto – del cui inadempimento, quindi, essi non erano legittimati a dolersi – ma sull'art.2615, comma 2, cc che prevede la responsabilità solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dal , dal che a suo dire conseguiva sia il loro difetto di legittimazione attiva con CP_3
riferimento alla domanda riconvenzionale proposta sia la sussistenza, di contro, della loro legittimazione passiva rispetto alla sua domanda di pagamento dei lavori svolti.
L'appaltatrice deduceva poi di aver eseguito tutti gli interventi nell'appartamento degli appellanti a regola d'arte contestando anche la loro eccezione di prescrizione sul rilievo per cui, dopo l'emissione delle fatture oggetto del monitorio opposto, essa aveva provveduto ad inviare loro la missiva in data
22/2/06 con cui aveva richiesto il pagamento dei relativi importi. Insisteva infine perché fosse dichiarata la responsabilità aggravata dei coniugi sia nel giudizio di I grado che Parte_4 nel presente grado ai sensi dell'art.96 cpc e concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede anche il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità del gravame sia ai sensi dell'art.342 cpc che ai sensi dell'art.348 bis cpc, associandosi poi alle medesime deduzioni già svolte dalla quanto all'asserito intervenuto CP_1
giudicato formale e sostanziale rispetto alle domande svolte dagli appellanti nel presente giudizio, introdotto in violazione del principio del ne bis in idem. Anche il affermava poi che questi CP_3
ultimi erano stati destinatari del decreto ingiuntivo quali consorziati, come tali responsabili in solido per le obbligazioni assunte dal , e non sulla base del contratto di appalto giacché di esso CP_3
non erano stati parte sicché nemmeno potevano agire in via riconvenzionale per farne valere l'inadempimento da parte dell'appaltatrice. Lo stesso negava poi di essere rimasto inerte di fronte alle lamentele dei coniugi appellanti osservando come, al contrario, i lavori nella loro abitazione si erano potuti concludere positivamente grazie al fatto che esso si era attivato chiedendo l'intervento sostitutivo del Comune, come risultava del resto dalla delibera n.134 del 26/11/15 in atti, mentre erano stati piuttosto gli odierni appellanti a bloccare per lunghi anni i lavori, sin dal 2005, con le loro continue iniziative giudiziarie. Rilevato che comunque, come già detto, i lavori erano stati ultimati ed eventuali vizi rimossi, il ribadiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale degli CP_3 appellanti e, ritenuta anche la correttezza della pronuncia di responsabilità aggravata contenuta nella sentenza di I grado, concludeva come sopra.
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione sollevata dalle odierne appellate in ordine alla dedotta inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 cpc avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire il rigetto dell'eccezione di giudicato proposta dalle controparti, l'accertamento sia dell'insussistenza del credito vantato dalla sia, invece, della sussistenza dei vizi e difetti CP_1
delle opere da questa realizzate e pertanto la compensazione tra gli importi loro spettanti a titolo risarcitorio e le somme richieste da quest'ultima in sede monitoria – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge compiute dal Tribunale, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Osserva poi la Corte che anche l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, dimostrano anzi la parziale fondatezza del gravame per i motivi che si vanno ora ad illustrare.
Va anzitutto rilevato che non risulta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalle parti appellate con riferimento alla domanda originariamente proposta dai coniugi innanzi agli Parte_3
arbitri: in quel giudizio questi ultimi avevano richiesto la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale pattuita (cfr. conclusioni degli attori riportate nel lodo arbitrale di cui al doc.20 del fascicolo di I grado di parte ) e lo stesso si era concluso CP_1
con la pronuncia della Corte di Cassazione che, confermando sul punto la pronuncia di II grado, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli appellanti a far valere la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e ciò in quanto detto contratto, e la relativa clausola, erano stati sottoscritti dal sicché, evidentemente, solo quest'ultimo avrebbe potuto attivare l'arbitrato. CP_3
Peraltro quel giudizio era stato proposto nei soli confronti della non avendo in quella sede i CP_1
coniugi convenuto in giudizio anche il , con la conseguenza che, il Parte_3 CP_3
dedotto e il deducibile coperto dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che aveva concluso il procedimento, era solo il dedotto e il deducibile che gli odierni appellanti avevano, o avrebbero dovuto, svolgere nei confronti dell'unica controparte;
nulla – in altri CP_1
termini – era stato dedotto né poteva essere deducibile in relazione alla posizione del , che CP_3
non era parte di quel giudizio. Va ora esaminata, invece, l'eccezione di giudicato proposta dagli odierni appellati in relazione alla causa instaurata dai coniugi innanzi al Tribunale di Spoleto e nella quale essi Parte_3
avevano convenuto in giudizio sia la che, stavolta, il : anche in quella sede gli CP_1 CP_3
stessi avevano, in primo luogo, richiesto (cfr. atto di citazione del 27/10/10 di cui al doc.25 del fascicolo di parte in I grado) una pronuncia di risoluzione del contratto di appalto e di CP_1 condanna dell'appaltatrice al risarcimento di tutti i danni da loro subiti ed avevano altresì richiesto anche la condanna del , stante la sua colpevole inerzia rispetto agli inadempimenti della CP_3
, al risarcimento dei predetti danni;
in quel giudizio, poi, con la prima memoria ex art.183 CP_1
cpc gli odierni appellanti avevano dedotto di voler agire anche in via surrogatoria in luogo del rimasto inerte di fronte alle inadempienze della . All'esito anche il Tribunale CP_3 CP_1
aveva rigettato la loro domanda in punto di difetto di legittimazione attiva richiamando la sentenza della Corte di Cassazione conclusiva del primo giudizio da essi instaurato al fine di ribadire che non era ammissibile un potere sostitutivo dei proprietari rispetto al in relazione alle azioni CP_3 nascenti dal contratto concluso fra quest'ultimo e l'appaltatrice e ciò anche perché l'adesione al non valeva a costituire un rapporto di rappresentanza tra questo ed i consorziati, avendo il CP_3
piena soggettività giuridica autonoma. Il Tribunale rigettava poi anche la domanda ex CP_3
art.2900 cc sul rilievo per cui il non risultava debitore dei coniugi CP_3 Parte_3 sicché essi non potevano azionare tale disposizione la quale prevede al comma 1 che “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare . . . . . “. Pertanto solo il – ripeteva il Tribunale – avrebbe potuto agire per ottenere la caducazione del CP_3
contratto di appalto, da lui solo stipulato con la . Tale pronuncia del Tribunale era stata poi CP_1 confermata dalla Corte d'Appello sulla base delle stesse motivazioni, era passata in giudicato e si fondava anche sul condivisibile rilievo – ampiamente spiegato nella richiamata sentenza della Corte di Cassazione – che la costituzione dei Consorzi per la ristrutturazione degli immobili nei territori danneggiati dal terremoto assolve ad esigenze pubblicistiche sicché non potrebbe essere lasciata nella disponibilità dei singoli consorziati la scelta di agire per ottenere la caducazione di contratti dagli stessi stipulati.
Il giudicato formatosi con la mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello n.75/2019 che aveva confermato la decisione del Tribunale di Spoleto copre dunque sia la questione del difetto di legittimazione degli odierni appellanti a richiedere la risoluzione del contratto di appalto – appunto,
e condivisibilmente, in quanto da loro non stipulato - sia il rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni subiti nella loro abitazione: gli stessi infatti non hanno impugnato in Cassazione nemmeno tale parte della pronuncia della Corte d'Appello sicché anche sulla domanda risarcitoria si è formato il giudicato e la stessa non potrà essere esaminata nemmeno in questa sede (nessuna valutazione potendo pertanto essere compiuta in relazione alle perizie in passato espletate in ordine ai lavori svolti dalla nell'immobile degli appellanti) dove gli stessi, al fine di paralizzare la pretesa CP_1 monitoria dell'appaltatrice, hanno riproposto, appunto, tale domanda risarcitoria fondata sui dedotti vizi e difetti delle opere da questa realizzate.
Osserva poi la Corte che il giudicato formatosi anche in relazione al ritenuto difetto di legittimazione attiva degli appellanti in ordine alla domanda di risarcimento dei danni non comporta però che gli stessi non possano contestare la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo nei loro confronti laddove la ritengano comunque infondata (al di là, quindi, e a prescindere da un'ipotetica compensabilità dei relativi importi con un preteso loro credito risarcitorio). Ed in effetti in questo giudizio i coniugi appellanti avevano anche sin dal I grado contestato la sussistenza della prova del credito di euro 32.782,41 vantato dalla , affermando al riguardo che innanzitutto tale credito CP_1
non poteva giustificarsi sulla base dei lavori, coperti dal contributo pubblico, di ultimazione degli interventi rimasti ineseguiti durante i vari contenziosi giudiziari di cui sopra poiché l'ultimazione degli interventi era stata, pacificamente, effettuata dal Comune in base ai suoi poteri sostitutivi di cui al citato art.8 della legge regionale n.30/1998; in secondo luogo essi avevano contestato di aver fatto eseguire alla opere extra-contratto a nulla valendo in contrario il resoconto approvato CP_1 nell'assemblea del tenutasi in data 22/5/19 in quanto essi non erano stati presenti in quella CP_3
sede; in terzo luogo essi avevano affermato che gli importi loro richiesti non risultavano nemmeno nella contabilità pubblica redatta dal Comune ed aggiungevano che non erano dovuti alla CP_1
nemmeno gli interessi.
Orbene l'appaltatrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto depositando le fatture spiccate nei confronti degli odierni appellanti ma, com'è noto, le fatture, integrando documenti provenienti dalla stessa parte che si assume creditrice, non forniscono in sede di opposizione prova certa del credito.
Al riguardo, poi, è pur vero che vi è stata la delibera dell'assemblea del in data 22/5/19 CP_3 che aveva approvato il resoconto economico dei lavori svolti dalla , che quest'ultima ha CP_1
depositato in atti il relativo verbale (cfr. doc.6 allegato alla costituzione della in I grado) e CP_1
che il ha depositato a sua volta (cfr. doc.7 di cui al fascicolo di I grado depositato Controparte_3
in questa sede) anche una visura delle Poste italiane da cui emerge come il plico contenente tale delibera fosse stato inviato ai coniugi assenti all'assemblea, e da questi Parte_4
regolarmente ricevuto in data 11/7/19 senza che gli stessi avessero poi impugnato tale delibera: tuttavia non risulta agli atti l'allegato 4 a tale delibera da cui dovrebbero risultare gli importi delle opere non ammissibili a contributo e quindi posti a carico dei singoli consorziati sicché non v'è in tale documentazione prova del quantum reclamato, per tale parte delle opere, dall'appaltatrice nei confronti della e dell' Parte_2 Pt_1
Deve anche osservarsi che non risulta agli atti a quali opere oggetto dell'appalto stipulato dal
(seppure non ammissibili a contribuzione) risultano riferiti gli importi a tale titolo richiesti CP_3
dalla essendo pacifico che molti interventi erano stati ultimati dal – CP_1 Parte_5
ciò emergendo analiticamente dal contenuto della relativa determinazione del Comune n.1 del 28/2/19
(cfr. doc.2 di cui al fascicolo monitorio depositato dall'appaltatrice) – sicché, ai fini della chiesta condanna degli appellanti al pagamento dei compensi della sarebbe stato necessario CP_1
dimostrare quali opere erano state effettuate dal Comune e quali, invece, dalla stessa CP_1
laddove agli atti non risultano elementi certi al riguardo e non è pertanto possibile stabilire se gli importi richiesti corrispondano effettivamente a lavori effettuati da quest'ultima.
Quanto poi alle opere extra-contratto non v'è anche in questo caso prova in merito all'esatta individuazione e quantificazione di tali lavorazioni, rispetto alle quali peraltro non risulta dimostrato nemmeno alcuno specifico accordo intercorso con i coniugi appellanti. Né lumi in tal senso si traggono dall'esame dello stato di avanzamento dei lavori risalente al 2006 (cfr. fascicolo di primo grado, parte prima, allegato dagli appellanti) nel quale era naturalmente indicato, appunto, lo stato di avanzamento generale riferito a tutte le lavorazioni di cui al contratto di appalto ma senza specificazioni in merito all'individuazione delle opere compiute in favore dei singoli consorziati.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello sotto tale profilo con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con revoca della condanna disposta ex art.96, comma 3, cpc.
Le spese, stante la soccombenza reciproca delle parti, andranno integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta da ed Parte_2
e revoca pertanto il decreto ingiuntivo n.849/19; Parte_1
- Revoca altresì la condanna pronunciata a loro carico ai sensi dell'art.96, comma 3, cpc;
- Rigetta poi la domanda riconvenzionale da questi ultimi proposta nei confronti della CP_1 dell'ing. e del;
Controparte_2 Controparte_3
- Compensa integralmente fra tutte le parti le spese processuali sia per il I che per il II grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.119/2023
Tra
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe La Parte_1 Parte_2
Spina ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da procura in calce all'atto di appello Appellanti
e
dell'ing. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppe Caforio del foro di Perugia e Roberto Micanti del foro di
Spoleto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Bartolo n.10, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello Appellata
Nonche' in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato a difeso Controparte_3 dall'Avv. Massimo Marcucci e domiciliato presso il suo studio sito in Spoleto, Via Duomo n.8, come da procura apposta su foglio separato ai sensi dell'art.83 cpc Appellato
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.90/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per ed : Parte_2 Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, contrariis rejectis, preliminarmente disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o esecuzione della sentenza impugnata e, all'esito, accogliere il presente appello e riformare la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 90/2023 di cui in epigrafe, e, previe le declaratorie richieste, accogliere la riproposta opposizione e, per l'effetto, le seguenti conclusioni: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 849/2019 di cui in epigrafe e respingere, siccome inammissibile e/o infondata e/o anche prescritta ogni domanda proposta da
[...] nei confronti degli opponenti;
= in via riconvenzionale condannare Controparte_4 CP_2
dell'Ing. in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento CP_1 Controparte_2
del danno in favore dei coniugi e per i titoli e le causali di cui in Parte_1 Parte_2 narrativa, nella somma di €.184.800,00 o in quella, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita, oltre accessori, sia per svalutazione che per interessi, dal dovuto al saldo;
accertare e dichiarare che del danno subito dai coniugi e per effetto Parte_1 Parte_2 dell'inadempimento ascrivibile e ascritto a risponde, in ragione dei diversi titoli dedotti, CP_1 anche, in solido con dell'Ing. il , in persona CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del Presidente e legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, condannare lo stesso Controparte_3
al pagamento di quanto dovuto agli opponenti a titolo di risarcimento del danno per le causali
[...]
di cui in narrativa;
accertare e dichiarare che i coniugi e non sono tenuti in solido Pt_1 Parte_2
con il ad alcuna somma che dovesse essere riconosciuta in favore di Controparte_5 CP_6
in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui l'opposizione non dovesse
[...]
essere accolta in toto, compensare in tutto o in parte il credito degli opponenti per i titoli di cui in narrativa con l'eventuale preteso credito di CP_6
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, previa riforma anche sul punto dell'impugnata sentenza e con condanna degli appellati alla restituzione delle somme che dovessero essere medio tempore pagate in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata”.
Per dell'ing. CP_1 Controparte_2 “Accertare che l'appello proposto dai signori e non presenta i requisiti Pt_1 Parte_2 previsti a pena di inammissibilità dall'art. 342 cpc e, per l'effetto, dichiarare inammissibile
l'appello;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei signori e Parte_1 [...]
e, per l'effetto, Parte_2
dichiarare inammissibile l'appello e confermare la sentenza impugnata ed il decreto opposto;
- accertare e dichiarare che le domande proposte dagli appellanti sono già state accertate con efficacia di cosa giudicata ai sensi dell'art. 324 cpc e dell'art. 2909 c.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'appello e confermare la sentenza impugnata ed il decreto opposto;
NEL MERITO
- accertare e dichiarare che la ha effettuato le prestazioni per le quali ha emesso le CP_1 fatture azionate in via monitoria e, per l'effetto, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata ed il decreto opposto;
- rigettare le domande riconvenzionali degli appellanti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso professionale di lite”
Per il Controparte_3
“Dichiarare l'appello inammissibile in quanto coperto da giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c.
e 2909 c.c.; dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; confermare la sentenza n. 90/2023 del Tribunale Civile di Spoleto. nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n.
90/2023 del Tribunale Civile di Spoleto.
Con vittoria delle spese di lite e condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
La causa veniva dapprima trattenuta per la decisione in data 27/6/24 ma poi, stante l'intervenuto trasferimento, con anticipato possesso nelle nuove funzioni, di uno dei Magistrati componenti il
Collegio, la stessa aveva dovuto essere rimessa sul ruolo con ordinanza datata 28/3/2025 per la sua nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione, ciò che avveniva in data
18/7/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato e interponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n.90/23 con cui il Tribunale di Spoleto aveva rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo con cui il medesimo Tribunale aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 32.782,41 in favore della dell'ing. quale residuo compenso – per CP_1 Controparte_2
la parte non coperta dal contributo pubblico previsto per la ristrutturazione degli immobili danneggiati dal terremoto del 1997 - per i lavori di ristrutturazione effettuati da quest'ultima nella loro abitazione.
Premettevano gli appellanti che per l'esecuzione dei lavori in questione, che interessavano anche altre proprietà, era stato costituito il il quale aveva concluso, in data 15/6/2000, con Controparte_3
la un contratto di appalto che questa aveva correttamente adempiuto in favore di tutti gli CP_1
altri consorziati ma non per quanto riguarda gli interventi posti in essere nella loro abitazione, interventi che non erano stati ultimati e nemmeno compiuti a regola d'arte tanto che essi avevano deciso di richiedere un ATP: il CTU incaricato dal Tribunale, all'esito degli accertamenti compiuti, aveva depositato in data 8/6/05 la sua relazione confermando che le opere realizzate dalla CP_1
presentavano molteplici vizi e difetti. Per tale motivo - deducevano ancora gli appellanti – essi avevano deciso di attivare la clausola compromissoria stipulata nel contratto di appalto convenendo innanzi agli arbitri la al fine di ottenere la risoluzione di tale contratto ed il risarcimento dei CP_1
danni da loro subiti ma dapprima gli arbitri e poi, nei gradi successivi di quel giudizio, la Corte
d'Appello e la Corte di Cassazione avevano dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva sul rilievo per cui solo il , che aveva stipulato il contratto di appalto comprensivo della predetta CP_3
clausola compromissoria, avrebbe potuto agire sulla base di questa nei confronti della . Nel CP_1
frattempo – aggiungevano gli appellanti – visto l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice essi, diversi anni dopo, si erano rivolti al Comune di Campello sul Clitunno perché esercitasse i suoi poteri sostitutivi ex art.8 della legge regionale n.30/1998 e terminasse quindi i lavori relativi alla loro unità immobiliare, tanto che gli stessi erano stati ultimati nel 2020 da parte di altra impresa scelta, appunto, dal Comune.
I coniugi appellanti si dolevano quindi del fatto che, nonostante tutto ciò, la si era attivata CP_1
in via monitoria chiedendo loro il pagamento dei lavori non coperti dalla contribuzione pubblica ai sensi dell'art.2615 cc, richiesta alla quale essi si erano opposti, avviando quindi il presente giudizio, deducendo che il credito ex adverso vantato era insussistente, allegando poi il grave inadempimento dell'appaltatrice e chiedendo quindi, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti in ragione dei vizi e difetti delle opere. Davano quindi atto che sin dal I grado si era costituita anche l'appaltatrice eccependo l'intervenuto giudicato formale e sostanziale formatosi per effetto delle sentenze della
Corte d'Appello e della Corte di Cassazione emesse nel giudizio avviato a mezzo degli arbitri.
Evidenziavano quindi che all'esito il Tribunale così aveva deciso: “Rigetta l'opposizione proposta da e e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
849/2019 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 4.11.2019 e depositato in data 6.11.2019 che dichiara esecutivo;
Respinge ogni altra domanda e/o eccezione svolta in giudizio da Pt_1
e;
[...] Parte_2
AN, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, e in solido Parte_1 Parte_2
tra loro al pagamento della somma di Euro 1.904,50 in favore di Controparte_7
e di ciascuno, per abuso del processo;
AN
[...] Controparte_3
e in solido tra loro al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 liquidate in Euro 3.809,00 in favore sia di che di Controparte_7
il tutto oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.”. Controparte_3
Ciò posto la e l' con il primo motivo di appello, contestavano anzitutto l'eccezione Parte_2 Pt_1 di giudicato sollevata dall'appaltatrice affermando che nel precedente giudizio conclusosi in
Cassazione era stato solo dichiarato il loro difetto di legittimazione attiva con riferimento alla possibilità di avvalersi della clausola compromissoria che, essendo stata sottoscritta dal , CP_3 solo quest'ultimo avrebbe potuto attivare, mentre nessun giudicato poteva essersi formato in relazione alla loro possibilità di adire il Giudice ordinario al fine di far valere l'inadempimento della CP_1
alle sue obbligazioni e paralizzare così, secondo il principio per cui inadimplenti non est adimplendum, la sua azione, peraltro a loro dire anche prescritta, volta ad ottenere il pagamento dell'ulteriore compenso fissato in sede monitoria. Con il secondo motivo, poi, gli appellanti richiamavano gli accertamenti peritali svolti sia in sede di ATP che in sede di CTU nell'ambito del loro arbitrale dai quali era chiaramente emerso l'inadempimento dell'appaltatrice che non aveva eseguito a regola d'arte molteplici lavorazioni oltre a non aver portato a termine gli interventi. Gli stessi concludevano poi come sopra.
Si costituiva la dell'ing. ripercorrendo la vicenda per cui e causa ed CP_1 Controparte_2
evidenziando che, oltre al giudizio instaurato dagli appellanti a mezzo degli arbitri e concluso con la sentenza della Corte di Cassazione su citata, questi ultimi, in pendenza del ricorso in Cassazione, avevano anche adito il Tribunale di Spoleto convenendo innanzi ad esso sia essa che, CP_1 stavolta, anche il chiedendo l'accertamento della risoluzione parziale del Controparte_3
contratto di appalto e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, quanto ad essa CP_1 per non aver eseguito i lavori all'interno della loro abitazione a regola d'arte e, quanto al , CP_3
per essere rimasto inerte a fronte di tali inadempimenti senza tutelare giudizialmente i loro diritti risarcitori;
aggiungeva l'appaltatrice che nel corso di tale procedimento i coniugi Parte_3 avevano precisato di voler agire in quella sede pure in via surrogatoria ai sensi dell'art.2900 cc stante, appunto, l'inerzia del : precisava quindi l'appellata che il Tribunale di Spoleto aveva CP_3 rigettato la loro domanda ritenendo, come già sancito dalla Corte di Cassazione, che essi difettassero di legittimazione attiva, ed aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art.2900 cc poiché essa avrebbe dovuto essere avanzata nel precedente giudizio definito in Cassazione, con la conseguenza che il giudicato formatosi in quella sede copriva ormai sia il dedotto che il deducibile;
tale sentenza era stata da loro impugnata innanzi alla Corte d'Appello ma, anch'essa, aveva rigettato tale impugnazione. Quanto poi al presente giudizio la eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc e, nel merito, deduceva la correttezza della sentenza impugnata giacché il decreto ingiuntivo da essa notificato ai coniugi appellanti era fondato non sul contratto di appalto – del cui inadempimento, quindi, essi non erano legittimati a dolersi – ma sull'art.2615, comma 2, cc che prevede la responsabilità solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dal , dal che a suo dire conseguiva sia il loro difetto di legittimazione attiva con CP_3
riferimento alla domanda riconvenzionale proposta sia la sussistenza, di contro, della loro legittimazione passiva rispetto alla sua domanda di pagamento dei lavori svolti.
L'appaltatrice deduceva poi di aver eseguito tutti gli interventi nell'appartamento degli appellanti a regola d'arte contestando anche la loro eccezione di prescrizione sul rilievo per cui, dopo l'emissione delle fatture oggetto del monitorio opposto, essa aveva provveduto ad inviare loro la missiva in data
22/2/06 con cui aveva richiesto il pagamento dei relativi importi. Insisteva infine perché fosse dichiarata la responsabilità aggravata dei coniugi sia nel giudizio di I grado che Parte_4 nel presente grado ai sensi dell'art.96 cpc e concludeva quindi come sopra.
Si costituiva in questa sede anche il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'inammissibilità del gravame sia ai sensi dell'art.342 cpc che ai sensi dell'art.348 bis cpc, associandosi poi alle medesime deduzioni già svolte dalla quanto all'asserito intervenuto CP_1
giudicato formale e sostanziale rispetto alle domande svolte dagli appellanti nel presente giudizio, introdotto in violazione del principio del ne bis in idem. Anche il affermava poi che questi CP_3
ultimi erano stati destinatari del decreto ingiuntivo quali consorziati, come tali responsabili in solido per le obbligazioni assunte dal , e non sulla base del contratto di appalto giacché di esso CP_3
non erano stati parte sicché nemmeno potevano agire in via riconvenzionale per farne valere l'inadempimento da parte dell'appaltatrice. Lo stesso negava poi di essere rimasto inerte di fronte alle lamentele dei coniugi appellanti osservando come, al contrario, i lavori nella loro abitazione si erano potuti concludere positivamente grazie al fatto che esso si era attivato chiedendo l'intervento sostitutivo del Comune, come risultava del resto dalla delibera n.134 del 26/11/15 in atti, mentre erano stati piuttosto gli odierni appellanti a bloccare per lunghi anni i lavori, sin dal 2005, con le loro continue iniziative giudiziarie. Rilevato che comunque, come già detto, i lavori erano stati ultimati ed eventuali vizi rimossi, il ribadiva l'infondatezza della domanda riconvenzionale degli CP_3 appellanti e, ritenuta anche la correttezza della pronuncia di responsabilità aggravata contenuta nella sentenza di I grado, concludeva come sopra.
Deve anzitutto rigettarsi l'eccezione sollevata dalle odierne appellate in ordine alla dedotta inammissibilità dell'impugnazione ex art.342 cpc avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire il rigetto dell'eccezione di giudicato proposta dalle controparti, l'accertamento sia dell'insussistenza del credito vantato dalla sia, invece, della sussistenza dei vizi e difetti CP_1
delle opere da questa realizzate e pertanto la compensazione tra gli importi loro spettanti a titolo risarcitorio e le somme richieste da quest'ultima in sede monitoria – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge compiute dal Tribunale, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Osserva poi la Corte che anche l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.348 bis cpc è infondata, non vertendosi in un'ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello tale da non poterne sussistere alcuna ragionevole possibilità di accoglimento: l'esame delle questioni dedotte dalle parti, oltre che dei vari elementi istruttori emersi nel corso del giudizio di I grado, dimostrano anzi la parziale fondatezza del gravame per i motivi che si vanno ora ad illustrare.
Va anzitutto rilevato che non risulta fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalle parti appellate con riferimento alla domanda originariamente proposta dai coniugi innanzi agli Parte_3
arbitri: in quel giudizio questi ultimi avevano richiesto la risoluzione del contratto di appalto e la condanna dell'appaltatrice al pagamento della penale pattuita (cfr. conclusioni degli attori riportate nel lodo arbitrale di cui al doc.20 del fascicolo di I grado di parte ) e lo stesso si era concluso CP_1
con la pronuncia della Corte di Cassazione che, confermando sul punto la pronuncia di II grado, aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli appellanti a far valere la clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e ciò in quanto detto contratto, e la relativa clausola, erano stati sottoscritti dal sicché, evidentemente, solo quest'ultimo avrebbe potuto attivare l'arbitrato. CP_3
Peraltro quel giudizio era stato proposto nei soli confronti della non avendo in quella sede i CP_1
coniugi convenuto in giudizio anche il , con la conseguenza che, il Parte_3 CP_3
dedotto e il deducibile coperto dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Cassazione che aveva concluso il procedimento, era solo il dedotto e il deducibile che gli odierni appellanti avevano, o avrebbero dovuto, svolgere nei confronti dell'unica controparte;
nulla – in altri CP_1
termini – era stato dedotto né poteva essere deducibile in relazione alla posizione del , che CP_3
non era parte di quel giudizio. Va ora esaminata, invece, l'eccezione di giudicato proposta dagli odierni appellati in relazione alla causa instaurata dai coniugi innanzi al Tribunale di Spoleto e nella quale essi Parte_3
avevano convenuto in giudizio sia la che, stavolta, il : anche in quella sede gli CP_1 CP_3
stessi avevano, in primo luogo, richiesto (cfr. atto di citazione del 27/10/10 di cui al doc.25 del fascicolo di parte in I grado) una pronuncia di risoluzione del contratto di appalto e di CP_1 condanna dell'appaltatrice al risarcimento di tutti i danni da loro subiti ed avevano altresì richiesto anche la condanna del , stante la sua colpevole inerzia rispetto agli inadempimenti della CP_3
, al risarcimento dei predetti danni;
in quel giudizio, poi, con la prima memoria ex art.183 CP_1
cpc gli odierni appellanti avevano dedotto di voler agire anche in via surrogatoria in luogo del rimasto inerte di fronte alle inadempienze della . All'esito anche il Tribunale CP_3 CP_1
aveva rigettato la loro domanda in punto di difetto di legittimazione attiva richiamando la sentenza della Corte di Cassazione conclusiva del primo giudizio da essi instaurato al fine di ribadire che non era ammissibile un potere sostitutivo dei proprietari rispetto al in relazione alle azioni CP_3 nascenti dal contratto concluso fra quest'ultimo e l'appaltatrice e ciò anche perché l'adesione al non valeva a costituire un rapporto di rappresentanza tra questo ed i consorziati, avendo il CP_3
piena soggettività giuridica autonoma. Il Tribunale rigettava poi anche la domanda ex CP_3
art.2900 cc sul rilievo per cui il non risultava debitore dei coniugi CP_3 Parte_3 sicché essi non potevano azionare tale disposizione la quale prevede al comma 1 che “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare . . . . . “. Pertanto solo il – ripeteva il Tribunale – avrebbe potuto agire per ottenere la caducazione del CP_3
contratto di appalto, da lui solo stipulato con la . Tale pronuncia del Tribunale era stata poi CP_1 confermata dalla Corte d'Appello sulla base delle stesse motivazioni, era passata in giudicato e si fondava anche sul condivisibile rilievo – ampiamente spiegato nella richiamata sentenza della Corte di Cassazione – che la costituzione dei Consorzi per la ristrutturazione degli immobili nei territori danneggiati dal terremoto assolve ad esigenze pubblicistiche sicché non potrebbe essere lasciata nella disponibilità dei singoli consorziati la scelta di agire per ottenere la caducazione di contratti dagli stessi stipulati.
Il giudicato formatosi con la mancata impugnazione della sentenza della Corte d'Appello n.75/2019 che aveva confermato la decisione del Tribunale di Spoleto copre dunque sia la questione del difetto di legittimazione degli odierni appellanti a richiedere la risoluzione del contratto di appalto – appunto,
e condivisibilmente, in quanto da loro non stipulato - sia il rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni subiti nella loro abitazione: gli stessi infatti non hanno impugnato in Cassazione nemmeno tale parte della pronuncia della Corte d'Appello sicché anche sulla domanda risarcitoria si è formato il giudicato e la stessa non potrà essere esaminata nemmeno in questa sede (nessuna valutazione potendo pertanto essere compiuta in relazione alle perizie in passato espletate in ordine ai lavori svolti dalla nell'immobile degli appellanti) dove gli stessi, al fine di paralizzare la pretesa CP_1 monitoria dell'appaltatrice, hanno riproposto, appunto, tale domanda risarcitoria fondata sui dedotti vizi e difetti delle opere da questa realizzate.
Osserva poi la Corte che il giudicato formatosi anche in relazione al ritenuto difetto di legittimazione attiva degli appellanti in ordine alla domanda di risarcimento dei danni non comporta però che gli stessi non possano contestare la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo nei loro confronti laddove la ritengano comunque infondata (al di là, quindi, e a prescindere da un'ipotetica compensabilità dei relativi importi con un preteso loro credito risarcitorio). Ed in effetti in questo giudizio i coniugi appellanti avevano anche sin dal I grado contestato la sussistenza della prova del credito di euro 32.782,41 vantato dalla , affermando al riguardo che innanzitutto tale credito CP_1
non poteva giustificarsi sulla base dei lavori, coperti dal contributo pubblico, di ultimazione degli interventi rimasti ineseguiti durante i vari contenziosi giudiziari di cui sopra poiché l'ultimazione degli interventi era stata, pacificamente, effettuata dal Comune in base ai suoi poteri sostitutivi di cui al citato art.8 della legge regionale n.30/1998; in secondo luogo essi avevano contestato di aver fatto eseguire alla opere extra-contratto a nulla valendo in contrario il resoconto approvato CP_1 nell'assemblea del tenutasi in data 22/5/19 in quanto essi non erano stati presenti in quella CP_3
sede; in terzo luogo essi avevano affermato che gli importi loro richiesti non risultavano nemmeno nella contabilità pubblica redatta dal Comune ed aggiungevano che non erano dovuti alla CP_1
nemmeno gli interessi.
Orbene l'appaltatrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto depositando le fatture spiccate nei confronti degli odierni appellanti ma, com'è noto, le fatture, integrando documenti provenienti dalla stessa parte che si assume creditrice, non forniscono in sede di opposizione prova certa del credito.
Al riguardo, poi, è pur vero che vi è stata la delibera dell'assemblea del in data 22/5/19 CP_3 che aveva approvato il resoconto economico dei lavori svolti dalla , che quest'ultima ha CP_1
depositato in atti il relativo verbale (cfr. doc.6 allegato alla costituzione della in I grado) e CP_1
che il ha depositato a sua volta (cfr. doc.7 di cui al fascicolo di I grado depositato Controparte_3
in questa sede) anche una visura delle Poste italiane da cui emerge come il plico contenente tale delibera fosse stato inviato ai coniugi assenti all'assemblea, e da questi Parte_4
regolarmente ricevuto in data 11/7/19 senza che gli stessi avessero poi impugnato tale delibera: tuttavia non risulta agli atti l'allegato 4 a tale delibera da cui dovrebbero risultare gli importi delle opere non ammissibili a contributo e quindi posti a carico dei singoli consorziati sicché non v'è in tale documentazione prova del quantum reclamato, per tale parte delle opere, dall'appaltatrice nei confronti della e dell' Parte_2 Pt_1
Deve anche osservarsi che non risulta agli atti a quali opere oggetto dell'appalto stipulato dal
(seppure non ammissibili a contribuzione) risultano riferiti gli importi a tale titolo richiesti CP_3
dalla essendo pacifico che molti interventi erano stati ultimati dal – CP_1 Parte_5
ciò emergendo analiticamente dal contenuto della relativa determinazione del Comune n.1 del 28/2/19
(cfr. doc.2 di cui al fascicolo monitorio depositato dall'appaltatrice) – sicché, ai fini della chiesta condanna degli appellanti al pagamento dei compensi della sarebbe stato necessario CP_1
dimostrare quali opere erano state effettuate dal Comune e quali, invece, dalla stessa CP_1
laddove agli atti non risultano elementi certi al riguardo e non è pertanto possibile stabilire se gli importi richiesti corrispondano effettivamente a lavori effettuati da quest'ultima.
Quanto poi alle opere extra-contratto non v'è anche in questo caso prova in merito all'esatta individuazione e quantificazione di tali lavorazioni, rispetto alle quali peraltro non risulta dimostrato nemmeno alcuno specifico accordo intercorso con i coniugi appellanti. Né lumi in tal senso si traggono dall'esame dello stato di avanzamento dei lavori risalente al 2006 (cfr. fascicolo di primo grado, parte prima, allegato dagli appellanti) nel quale era naturalmente indicato, appunto, lo stato di avanzamento generale riferito a tutte le lavorazioni di cui al contratto di appalto ma senza specificazioni in merito all'individuazione delle opere compiute in favore dei singoli consorziati.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello sotto tale profilo con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con revoca della condanna disposta ex art.96, comma 3, cpc.
Le spese, stante la soccombenza reciproca delle parti, andranno integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- In riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione proposta da ed Parte_2
e revoca pertanto il decreto ingiuntivo n.849/19; Parte_1
- Revoca altresì la condanna pronunciata a loro carico ai sensi dell'art.96, comma 3, cpc;
- Rigetta poi la domanda riconvenzionale da questi ultimi proposta nei confronti della CP_1 dell'ing. e del;
Controparte_2 Controparte_3
- Compensa integralmente fra tutte le parti le spese processuali sia per il I che per il II grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 10/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)