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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 628/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14930/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01007279 79 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20900/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 14930/25, notificato con il servizio telematico, l'Avv. Ricorrente_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 07120250100727979000, notificata in data 12/05/2025 e nello specifico l'iscrizione a ruolo n. 2025/006882 per crediti giudiziari anno 2022, notificata in data 24/02/2025, intimante la somma di € 849,82.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
L'Agenzia delle Entrate OS non si è costituita in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto l'Agenzia delle Entrate OS non costituendosi in giudizio, non ha potuto confutare quanto eccepito dal ricorrente, facendo intervenire la decadenza prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene fondato il ricorso e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ROSSI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14930/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2025 01007279 79 000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20900/2025 depositato il
28/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto, n. 14930/25, notificato con il servizio telematico, l'Avv. Ricorrente_1, ricorreva avverso intimazione di pagamento n. 07120250100727979000, notificata in data 12/05/2025 e nello specifico l'iscrizione a ruolo n. 2025/006882 per crediti giudiziari anno 2022, notificata in data 24/02/2025, intimante la somma di € 849,82.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per intervenuta decadenza dal potere impositivo.
L'Agenzia delle Entrate OS non si è costituita in giudizio.
La Corte, riunita in pubblica Udienza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
OSSERVA:
che il ricorso è fondato e pertanto va accolto
Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, si evince chiaramente la fondatezza del ricorso, in quanto l'Agenzia delle Entrate OS non costituendosi in giudizio, non ha potuto confutare quanto eccepito dal ricorrente, facendo intervenire la decadenza prevista dalla legge.
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni fin qui illustrate, il Collegio ritiene fondato il ricorso e di compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di 1 Grado di Napoli accoglie il ricorso e compensa le spese