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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/12/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1617/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Picerno presso lo Parte_1 studio dell'avv. Silvana Mascolo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
IO PE che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 20.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.06.2025 - premesso di Parte_1 aver intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale è nato CP_1
Per_ il figlio (07.07.2018) - ha dedotto che a seguito della interruzione della convivenza ella, unitamente al figlio, ha trasferito la propria residenza presso un'abitazione condotta in locazione, sita in Bella alla via Vittorio
Emanuele n. 45; che il resistente non ha contribuito al mantenimento del figlio;
che ella non ha una stabile occupazione lavorativa e ricorre all'aiuto della propria madre per il mantenimento del bambino;
che il resistente le ha impedito di cercare lavoro fuori regione;
che il figlio frequenta con costanza i nonni paterni e ha ottimi rapporti anche con la nonna materna che vive a
Genova; che ella ha conseguito il diploma di geometra e lavora con contratti occasionali presso uno studio tecnico di Bella.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso di lei;
che la frequentazione padre-figlio sia disciplinata secondo il prospetto proposto;
che sia posto a carico del resistente il contributo di mantenimento per il figlio di 500 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che sia attribuito in via esclusiva ad essa ricorrente l'assegno unico universale per la prole.
Per l'ipotesi di mancata adesione del resistente alle condizioni proposte, ha chiesto l'adozione delle statuizioni più adeguate all'interesse del minore, compresa l'autorizzazione a trasferirne la residenza in una regione che offra alla madre più ampie opportunità lavorative.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto che durante la convivenza i nonni paterni hanno sostenuto economicamente sia i genitori che il bambino;
che in tal modo la ricorrente ha potuto conseguire il titolo di studio ed attualmente lavora stabilmente presso il Comune di Bella, quello di Vietri di Potenza ed altri
Comuni limitrofi e collabora con uno studio tecnico privato, producendo un reddito annuo consistente;
che i propri genitori tuttora si occupano del bambino, accompagnandolo e prelevandolo da scuola e provvedendo alle sue esigenze, anche economiche;
che la ricorrente è spesso assente nella vita del figlio per ragioni di lavoro ed egli, con la sua famiglia, si prende cura di lui.
Ha chiesto che il minore sia affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso di lui;
che sia posto a carico della ricorrente il contributo di mantenimento per il figlio di 250 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
In via subordinata, ha chiesto la collocazione abitativa prevalente del bambino presso l'abitazione materna e che il contributo di mantenimento a suo carico sia determinato in 100 euro mensili.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza di comparizione del
20.11.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, hanno concluso congiuntamente in conformità dell'accordo medesimo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore sono state concordate dalle parti all'udienza del 20.11.2025, come di seguito trascritte: “Affidamento condiviso del minore e collocazione abitativa prevalente presso la casa materna.
Il padre incontrerà e terrà con sé il figlio tre giorni alla settimana, dall'uscita di scuola alla sera dopo cena;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, allorché lo accompagnerà a scuola;
ad anni alterni con la madre, per l'intera durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, per l'intera durata delle vacanze pasquali, nonché per le altre festività annuali.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di 170,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli Indici Istat Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dalle Linee guida del CNF, saranno a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio con l'altro genitore, comunicherà con il minore al telefono o in videochiamata.
Ogni genitore, quando terrà con sé il figlio per periodi superiori al fine settimana, avrà cura di comunicare all'altro genitore il luogo in cui il bambino si trova, ove diverso da quello dell'abituale residenza.
L'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre collocataria”.
A giudizio del Tribunale l'accordo risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento condiviso e, dunque, della responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della rispettiva condizione economica dei genitori, nonché dell'età del figlio e delle correlate presumibili esigenze di vita, l'accordo garantisce il diritto del bambino al mantenimento e al soddisfacimento delle suddette esigenze.
L'accordo va, pertanto omologato e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
04.06.2025, così provvede:
a) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025 La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1617/25 R.G.
Tra
, elett.te dom.ta in Picerno presso lo Parte_1 studio dell'avv. Silvana Mascolo che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. CP_1
IO PE che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Conclusioni: le parti private come da verbale di udienza del 20.11.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.06.2025 - premesso di Parte_1 aver intrattenuto una relazione affettiva con dalla quale è nato CP_1
Per_ il figlio (07.07.2018) - ha dedotto che a seguito della interruzione della convivenza ella, unitamente al figlio, ha trasferito la propria residenza presso un'abitazione condotta in locazione, sita in Bella alla via Vittorio
Emanuele n. 45; che il resistente non ha contribuito al mantenimento del figlio;
che ella non ha una stabile occupazione lavorativa e ricorre all'aiuto della propria madre per il mantenimento del bambino;
che il resistente le ha impedito di cercare lavoro fuori regione;
che il figlio frequenta con costanza i nonni paterni e ha ottimi rapporti anche con la nonna materna che vive a
Genova; che ella ha conseguito il diploma di geometra e lavora con contratti occasionali presso uno studio tecnico di Bella.
Ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso di lei;
che la frequentazione padre-figlio sia disciplinata secondo il prospetto proposto;
che sia posto a carico del resistente il contributo di mantenimento per il figlio di 500 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
che sia attribuito in via esclusiva ad essa ricorrente l'assegno unico universale per la prole.
Per l'ipotesi di mancata adesione del resistente alle condizioni proposte, ha chiesto l'adozione delle statuizioni più adeguate all'interesse del minore, compresa l'autorizzazione a trasferirne la residenza in una regione che offra alla madre più ampie opportunità lavorative.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, il quale ha dedotto che durante la convivenza i nonni paterni hanno sostenuto economicamente sia i genitori che il bambino;
che in tal modo la ricorrente ha potuto conseguire il titolo di studio ed attualmente lavora stabilmente presso il Comune di Bella, quello di Vietri di Potenza ed altri
Comuni limitrofi e collabora con uno studio tecnico privato, producendo un reddito annuo consistente;
che i propri genitori tuttora si occupano del bambino, accompagnandolo e prelevandolo da scuola e provvedendo alle sue esigenze, anche economiche;
che la ricorrente è spesso assente nella vita del figlio per ragioni di lavoro ed egli, con la sua famiglia, si prende cura di lui.
Ha chiesto che il minore sia affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso di lui;
che sia posto a carico della ricorrente il contributo di mantenimento per il figlio di 250 euro mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.
In via subordinata, ha chiesto la collocazione abitativa prevalente del bambino presso l'abitazione materna e che il contributo di mantenimento a suo carico sia determinato in 100 euro mensili.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza di comparizione del
20.11.2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accordo sull'esercizio della responsabilità genitoriale, hanno concluso congiuntamente in conformità dell'accordo medesimo e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore sono state concordate dalle parti all'udienza del 20.11.2025, come di seguito trascritte: “Affidamento condiviso del minore e collocazione abitativa prevalente presso la casa materna.
Il padre incontrerà e terrà con sé il figlio tre giorni alla settimana, dall'uscita di scuola alla sera dopo cena;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, allorché lo accompagnerà a scuola;
ad anni alterni con la madre, per l'intera durata delle vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, per l'intera durata delle vacanze pasquali, nonché per le altre festività annuali.
Il padre contribuirà al mantenimento del figlio con la somma di 170,00 euro mensili, da rivalutare anno per anno secondo gli Indici Istat Foi e da versare alla madre entro il giorno 5 del mese.
Le spese straordinarie, come individuate e disciplinate dalle Linee guida del CNF, saranno a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà.
Ciascun genitore, nei periodi di permanenza del figlio con l'altro genitore, comunicherà con il minore al telefono o in videochiamata.
Ogni genitore, quando terrà con sé il figlio per periodi superiori al fine settimana, avrà cura di comunicare all'altro genitore il luogo in cui il bambino si trova, ove diverso da quello dell'abituale residenza.
L'Assegno Unico Universale sarà integralmente percepito dalla madre collocataria”.
A giudizio del Tribunale l'accordo risponde all'interesse del figlio minore a giovarsi dell'affidamento condiviso e, dunque, della responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte che riguardano la sua educazione, la sua istruzione e gli indirizzi di vita, nonché all'interesse a mantenere rapporti stabili e continuativi con entrambi.
Anche dal punto di vista economico, tenuto conto della rispettiva condizione economica dei genitori, nonché dell'età del figlio e delle correlate presumibili esigenze di vita, l'accordo garantisce il diritto del bambino al mantenimento e al soddisfacimento delle suddette esigenze.
L'accordo va, pertanto omologato e giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
04.06.2025, così provvede:
a) omologa l'accordo delle parti sulle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, come integralmente trascritto in motivazione;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 01.12.2025 La Presidente est.