CASS
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2024, n. 46036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46036 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR IN CC, nato a [...] il giorno 18/9/1983 rappresentato ed assistito dall'avv. Claudio Teruggi - di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2024 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 giugno 2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino, riduceva l'ammontare della provvisionale della quale l'imputato era stato condannato al pagamento nei confronti della costituita parte civile OL IR e confermava nel resto l'affermazione della penale responsabilità di IN CC RR in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.), consumato in data 21 maggio 2018. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46036 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 11/12/2024 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela ed accettazione da parte della persona offesa, come da atti allegati al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'intervenuta tempestiva remissione di querela presentata dal difensore e procuratore speciale della persona offesa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 12 luglio 2024 e l'atto di accettazione della remissione di querela presentato dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ai Carabinieri di Borgomanero in data 15 luglio 2024, determinano l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. ed impongono, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Le spese del procedimento come previsto per legge ed anche precisato nel verbale di accettazione della remissione di querela sono a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 11 dicembre 2024.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Gaspare Sturzo, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6 giugno 2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino, riduceva l'ammontare della provvisionale della quale l'imputato era stato condannato al pagamento nei confronti della costituita parte civile OL IR e confermava nel resto l'affermazione della penale responsabilità di IN CC RR in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.), consumato in data 21 maggio 2018. Penale Sent. Sez. 2 Num. 46036 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 11/12/2024 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela ed accettazione da parte della persona offesa, come da atti allegati al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L'intervenuta tempestiva remissione di querela presentata dal difensore e procuratore speciale della persona offesa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 12 luglio 2024 e l'atto di accettazione della remissione di querela presentato dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ai Carabinieri di Borgomanero in data 15 luglio 2024, determinano l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. ed impongono, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Le spese del procedimento come previsto per legge ed anche precisato nel verbale di accettazione della remissione di querela sono a carico dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 11 dicembre 2024.