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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/07/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 09/7/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n.r.g. 6171/2018 e 5678/2019
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Margherita C.F.: elettivamente domiciliato in Messina via Lenzi n.5 C.F._1 presso lo studio legale dell'avv. Fabio Zanghì che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente, legale Controparte_1 rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: , partita iva n. P.IVA_1
, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio dott. P.IVA_2 di Roma, del 23.01.2023, n. Repertorio 37590, raccolta 7131, dall'avv. Maria Persona_1
Cammaroto ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, ai fini del presente giudizio, in
Messina, via Armeria, 1, presso la l'avvocatura Distrettuale dell'Istituto
Resistente
E
- sede di Messina, c.f.: , in persona del Direttore Regionale e legale CP_2 P.IVA_3 rappresentante, giusta determinazione del Presidente dell' del 14/1/13 prot.n.6, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Colletti in virtù di procura generale alle liti in notar
[...]
di Palermo del 18/12/18 repertorio n. 711 raccolta n. 551 registrata a Palermo il Per_2
19/12/18 al n. 16336 serie 1T, con domicilio eletto in Messina Avvocatura Distrettuale CP_2 via Garibaldi 122/A
Resistente E
(di seguito ,con sede in Roma via G. Controparte_3 CP_4
Grezer 14 con c.f. e p. Iva, subentrata a titolo universale a Controparte_5 giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106; in persona del responsabile pro tempore, Sig. CP_6
nella qualità di Procuratore, in servizio presso la Direzione Regionale della ,
[...] CP_5 giusta la procura speciale rilasciata dal Presidente dell' Avv. Controparte_3
Ernesto Maria Ruffini in data 01 ottobre 2021, autenticata nella firma dal notaio Dott.
[...] di Roma - Repertorio N. 175858; rappresentata e difesa dall'avv Michela Alleruzzo Per_3
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 24/12/2018 il sig. proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva d'ipoteca Pt_1
29576201800002162 del 12/11/2018 notificata il 27/11/2018 di euro 206.995,86 di cui euro
34.700 per contributi previdenziali e sanzioni di competenza di questo Tribunale.
Rassegnava avverso il suddetto atto i seguenti motivi di opposizione: Nullità e non debenza delle pretese contributive e per i periodi successivi all'8/9/2012 per cessazione attività; CP_2
Maturata prescrizione estintiva quinquennale ex. L. 335/95; Inesistenza delle notifiche effettuate dalle agenzie private;
Nullità della comunicazione preventiva d'ipoteca per omessa notifica delle prodromiche necessarie cartelle esattoriali – violazione art.7 L.212/2000 – carenza di motivazione degli atti impugnati – richiesta istruttoria di produzione in giudizio degli originali delle cartelle esattoriali (e non degli estratti di ruolo esattoriale) unitamente alle rispettive relate di notifica.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese precisando che il ricorrente non CP_2 aveva mai comunicato all'ente la cessazione della propria attività; prendeva atto della chiusura impegnandosi a sgravare le posizioni relative alle annualità per le quali l'impresa del ricorrente non risultava più attiva.
Si costituiva in giudizio anche , oggi rivendicando il suo corretto Controparte_5 CP_4 operato e la piena correttezza della procedura di riscossione;
eccepiva la propria carenza di legittimazione in relazione a tutte le domande aventi ad oggetto il merito delle pretese creditorie avanzate dagli enti previdenziali;
contestava, comunque, che fosse mai maturata la prescrizione delle cartelle opposte che risultavano tutte regolarmente notificate unitamente ai successivi atti interruttivi. Nelle more, notificava al la comunicazione di avvenuta iscrizione Controparte_5 Pt_1 ipotecaria Fasc. 2162/2018 del 12/11/2018 notificata il 30/10/2019 di euro 207.839,08 di cui euro 35.039 per contributi previdenziali e sanzioni di competenza di questo Tribunale.
Avverso il suddetto atto il spiegava opposizione rubricata al n.r.g. 5678/2019. Pt_1
L' nel costituirsi in giudizio nel suddetto procedimento, chiedeva preliminarmente la CP_2 riunione al presente giudizio per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Ravvisati la sussistenza degli estremi i due procedimenti venivano riuniti innanzi a questo giudice.
All'udienza del 24/10/2023 il ricorrente, tenuto conto del mutato contesto giurisprudenziale venutosi a formare a seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n. 7514/2022, formulava la seguente istanza: “Alla luce di tale intervenuta posizione giurisprudenziale della
Cassazione a Sezioni Unite, pronuncia recente ovvero dell'8/3/2022, il sottoscritto procuratore rileva che appare opportuno che questo Ill.mo Giudice adito conceda allo stesso termine per CP_ notificare entrambi i ricorsi dei due giudizi riuniti all' ed all'uopo fissare udienza la relativa udienza di comparizione.
L'avv. Zanghì osserva infatti che L' costituitosi in giudizio ha prodotto lo sgravio delle CP_2 proprie pretese pecuniarie perché ha preso atto che dall'8/9/2012 il ricorrente ha cessato la propria attività di produzione calcestruzzo come da certificazione che è stata prodotta nella fase introduttiva del giudizio in allegato 2. CP_ Appare pertanto verosimile che la chiamata in causa dell' produca il medesimo effetto di indurre l'ente previdenziale ad annullare tutte le pretese contributive a far data dall'8/9/2012 così come ha fatto l' CP_2
Si insiste pertanto nell'essere autorizzati a regolarizzare il contraddittorio con il legittimato CP_ passivo così come indicato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.
7514/2022.”.
Con provvedimento del 07/11/2023 questo giudice autorizzava la chiesta notifica concedendo termine sino al 29/12/2023. CP_ Con comparsa del 19/3/2023 si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente
“IMPROCEDIBILITÀ – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO RG 6171/2018 e RG 5678/2019
Celebrata l'udienza del 24 ottobre 2023 davanti al Giudice Dott.ssa Roberta Rando il procuratore del ricorrente chiedeva un termine per la rinotifica dell'atto introduttivo all' CP_1 che il giudice autorizzava disponendo eseguirsi l'adempimento entro il termine perentorio del
29 dicembre 2023 e rinviando la causa all'udienza di discussione del 19.03.2024. Tuttavia, la parte ricorrente ottemperava alla rinnovazione della notifica soltanto in data
12.2.2024 per cui si realizzava, ex lege, l'effetto estintivo di cui all'art. 307 comma 3 cpc che si chiede il sig. Giudice voglia dichiarare sia in relazione al ricorso iscritto al n RG 6171/2018 che per il ricorso iscritto al n. RG 5678/2019.”.
Nel merito contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLA ECCEZIONE PRELIMINARE DI ESTINZIONE DEI GIUDIZI RIUNITI
AVANZATA DALL' . CP_1
CP_ L' con la comparsa depositata in data 19/3/2024 nei procedimenti riuniti, preliminarmente eccepisce l'estinzione dei giudizi per violazione del termine perentorio assegnato per la notifica del ricorso giusta il disposto di cui all'art. 307 C.P.C. commi 3 e 4. CP_ Il ricorrente contesta la superiore eccezione rilevando che la costituzione dell' avrebbe sanato ogni vizio della notifica così come l'accettazione del contraddittorio sulle domande del ricorrente.
Sul punto si osserva quanto segue. CP_ Risulta dagli atti versati in giudizio che il ricorrente ha regolarmente notificato all' l'atto introduttivo del giudizio n.r.g. 6171/2018. CP_ Risulta, inoltre, che l' si è ritualmente costituito nel giudizio riunito portante il n.r.g.
5678/2019 con comparsa depositata in data 25/5/2020.
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi che il ricorrente, per svista, abbia ritenuto di dover fare CP_ istanza per la chiamata in causa dell' che, invece, era già stato ritualmente evocato in giudizio.
Pertanto, nessuna estinzione può dirsi maturata in danno del e l'eccezione svolta in tal Pt_1
CP_ senso dall' risulta infondata.
3. CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER TUTTE LE PARTITE CP_2
L' con le note del 27/6/2025 ha dichiarato di aver proceduto allo sgravio di tutte le cartelle CP_2 sottese agli atti impugnati chiedendo che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Il , preso atto della superiore dichiarazione, si è associato alla richiesta di cessata Pt_1 materia dando atto dell'avvenuto sgravio delle cartelle CP_2
Pertanto, viene dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le cartelle con conseguente riduzione dell'iscrizione ipotecaria per i titoli sgravati. CP_2
4. Con il primo motivo di opposizione il ricorrente lamenta la pretesa “Nullità e non debenza delle pretese contributive e per i periodi successivi all'8/9/2012 per cessazione attività.”. CP_2 Premessa la cessazione della materia del contendere riguardo le partite con riferimento CP_2
CP_ agli avvisi di addebito provenienti dall' il motivo appare fondato.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civile, sez. lav., 12/04/2010, n. 8651)
In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Applicando il suddetto principio al caso di specie risulta che il ha cessato la propria Pt_1 attività in data 08/9/2012 come da documentazione versata in atti.
CP_ Di conseguenza, vanno dichiarate estinte le pretese contributive avanzate dall' per i periodi successivi alla cessazione e riportati nelle seguenti cartelle: 59520140000474543/000 del
CP_ 03/06/2014 contributi per le annualità 2013-2014; 595020140002389838/000 e
CP_ 59520150001094285/000 contributi per le annualità 2013-2014-2015;
CP_ 59520160000774331/000 contributi per le annualità 2015-2016;
59520160003720411/000, 59520170001406613/000 e 59520180001219679/000 contributi CP_ per le annualità 2015-2016-2017-2018.
5. Col secondo motivo di opposizione il ricorrente lamenta l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale ex. L. 335/95.
Dalla documentazione versata in giudizio da (oggi , tolte per i motivi già CP_5 CP_4 esposti le cartelle dell' residuano le seguenti cartelle di pagamento;
29520060040927676 CP_2 importo 0; 29520090006295435 importo 0; 59520120001033688 regolarmente notificata il
15/5/2012; 59520120003828847 regolarmente notificata il 14/01/2013; 59520130000304332 regolarmente notificata il 05/4/2013; dette cartelle sono state successivamente richiamate nel preavviso di fermo 29580201600011774000 regolarmente notificato in data 26.12.2016.
Da quanto sopra, a parte le cartelle con importo pari a zero (inutilmente intimate e opposte) per le quali manca in radice l'interesse ad agire del ricorrente, le residue cartelle risultano essere state regolarmente notificate e per esse è stato interrotto il termine di prescrizione.
6. Il terzo ed il quarto motivo di opposizione, riguardanti la regolarità della notifica delle cartelle la pretesa – “Nullità della comunicazione preventiva d'ipoteca per omessa notifica delle prodromiche necessarie cartelle esattoriali – violazione art.7 L.212/2000 – carenza di motivazione degli atti impugnati – richiesta istruttoria di produzione in giudizio degli originali delle cartelle esattoriali (e non degli estratti di ruolo esattoriale) unitamente alle rispettive relate di notifica;”, possono essere trattati congiuntamente. Premessa la cessata materia riguardante le cartelle restano da esaminare alcune cartelle di CP_2 pagamento notificate medio tempore da e presupposte agli atti impugnati nei CP_5 presenti giudizi riuniti.
Sul punto occorre preliminarmente osservare che il ricorrente formula il motivo di opposizione in maniera assolutamente generica senza indicare quali sarebbero tra le tante le cartelle esattoriali non notificate.
Come sopra rilevato, dalla documentazione versata in giudizio da (oggi , tolte CP_5 CP_4 per i motivi già esposti le cartelle dell' residuano le seguenti cartelle di pagamento;
CP_2
29520060040927676 importo 0; 29520090006295435 importo 0; 59520120001033688 regolarmente notificata il 15/5/2012; 59520120003828847 regolarmente notificata il
14/01/2013; 59520130000304332 regolarmente notificata il 05/4/2013; dette cartelle sono state successivamente richiamate nel preavviso di fermo 29580201600011774000 regolarmente notificato in data 26.12.2016.
Da quanto sopra, a parte le cartelle con importo pari a zero (inutilmente intimate e opposte) per le quali manca in radice l'interesse ad agire del ricorrente, le residue cartelle risultano essere state regolarmente notificate e per esse è stato interrotto il termine di prescrizione e qualunque vizio andava eccepito nei termini di legge decorrenti dalla regolare notifica.
In quanto alle spese di lite, in ragione del parziale rigetto, vengono compensate per ½ nei confronti di e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo. CP_7
Vengono interamente compensate nei confronti dell' e anche nei confronti di in CP_2 CP_4 ragione del fatto che il ricorrente, a suo tempo, non ha dato comunicazione all'ente della cessazione della propria attività.
P.Q.M.
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
6171/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere tra il ricorrente e l' disponendo la CP_2 riduzione dell'ipoteca in relazione alle relative cartelle di pagamento impugnate nei giudizi riuniti;
CP_
2) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'estinzione dei crediti successivi alla cessazione dell'attività del ricorrente di cui alle cartelle 59520140000474543/000;
595020140002389838/000; 59520150001094285/000; 59520160000774331/000;
59520160003720411/000; 59520170001406613/000 e 59520180001219679/000 disponendo la relativa riduzione dell'ipoteca; 3) Dichiara la carenza di interesse ad agire per le cartelle 29520060040927676 e
29520090006295435 in quanto di importo pari a 0 euro;
4) Rigetta per il resto il ricorso;
CP_
5) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente quantificate, già compensate, in € 2.695,50 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
6) Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l' e tra il ricorrente e CP_2 CP_4
Così deciso in Messina il 09/7/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando