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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11392 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56198/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56198/2024 promossa da:
, n. il 22/07/1995 a IA ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. BARBERIO LAURA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEL CASALE STROZZI, 31 00195 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e il quale Ufficiale di Governo CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi rappresentato e difeso dell'Avvocatura comunale;
nonché contro
Sindaco del Comune di Roma in qualità di Ufficiale del Governo nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
Questura di Roma in persona del Questore p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Comunale dello Stato;
QUESTURA DI ROMA
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso codesto Tribunale, i ricorrenti, e Parte_1 quest'ultimo cittadino italiano, agivano in giudizio chiedendo Parte_3 principalmente che fosse accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra Parte_1 all'iscrizione anagrafica nel Comune di Roma e, previa registrazione e trascrizione del contratto di convivenza stipulato con il Sig. fosse altresì dichiarato il Parte_3 suo diritto al rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino italiano, invocando a fondamento della domanda gli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del D.Lgs 30/2007 e l'art. 8 della CEDU. A tal fine, i ricorrenti evocavano in giudizio il
1 Sindaco del quale Ufficiale del Governo, il , e la CP_3 CP_3 CP_3
Questura di Roma.
Si costituiva , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo e il Ministero Interno- Questura di Roma restavano contumaci.
In fatto, la Sig.ra , cittadina di paese terzo (nata a Kars in [...] il Parte_1
22.07.1995), intendeva raggiungere il suo compagno, il Sig. cittadino Parte_3 italiano, in Italia al fine di intraprendere una convivenza stabile. La ricorrente ha presentato richiesta di iscrizione anagrafica presso il III Municipio del Comune di Roma in data 21.07.2023. Successivamente, in data 31.07.2023, i ricorrenti hanno depositato presso il Comune di Roma una richiesta di registrazione del patto di convivenza ai sensi della Legge n. 76/2016, contratto che era stato sottoscritto con l'assistenza di un avvocato che ne aveva certificato la conformità alle norme e autenticato le firme. In data 03.08.2023, la ricorrente ha avanzato istanza di rilascio di carta di soggiorno alla Questura di Roma, in quanto convivente con cittadino italiano. La Questura di Roma ha convocato la ricorrente per il fotosegnalamento in due date, il 07.06.2024 e il 21.01.2025.
Non avendo ricevuto riscontro alle richieste, i ricorrenti, tramite il loro difensore, hanno avanzato istanza di accesso agli atti per conoscere lo stato delle pratiche. In data 19.09.2024, vi è stata corrispondenza via PEC tra l'Avvocato Laura Barberio e il di in merito al pagamento dei diritti per la risposta CP_4 CP_1 all'accesso agli atti.
In data 23.10.2024, il Municipio Roma 3 ha comunicato all'Avvocato Barberio, anche tramite PEC, di essersi espresso sul caso specifico e che l'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di una richiesta di parere da parte di un'Avvocatura Distrettuale, aveva valutato l'opportunità di proseguire un contenzioso relativo alla registrazione di un accordo di convivenza tra un cittadino italiano e una cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno. Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, analizzando la Legge n. 76/2016, aveva indicato che la registrazione del contratto di convivenza è l'ultimo di una serie di atti imprescindibili, riassumibili in: legame affettivo, costituzione della convivenza di fatto tramite registrazione anagrafica (che implica la regolarità del soggiorno dei richiedenti), a cui si aggiunge eventualmente il contratto di convivenza. Pertanto, l'Organo Consultivo aveva concluso che alla registrazione del contratto di convivenza non può essere riconosciuto valore di attestazione se manca a monte la regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario. Quest'ultimo, privo di valido documento di soggiorno, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica poiché irregolare sul territorio dello Stato. Di conseguenza, prima della registrazione della convivenza, è necessaria l'iscrizione anagrafica della cittadina extracomunitaria. La definizione della pratica è inoltre subordinata all'accertamento dell'effettivo spostamento all'indirizzo da parte della Polizia Locale.
Pag. 2 di 10 In data 28.11.2024, il difensore dei ricorrenti ha nuovamente inviato la documentazione di riferimento tramite PEC e ha ribadito le motivazioni a sostegno della doverosità dell'iscrizione anagrafica e della registrazione del contratto di convivenza. In tale comunicazione, è stato evidenziato il "circolo vizioso" normativo per cui per ottenere il titolo di soggiorno serve documentazione ufficiale della stabile convivenza, per registrare il contratto di convivenza serve la previa costituzione della convivenza di fatto, e la costituzione della convivenza di fatto con iscrizione anagrafica è condizionata al previo rilascio del titolo di soggiorno. Si è sostenuto che tale interpretazione ostacola la coesione familiare. Si è quindi richiesta una disamina della normativa interna per verificare se l'interpretazione del Comune, che subordina l'iscrizione anagrafica al previo titolo di soggiorno, sia inequivoca o se sia adottabile un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali. È stato affermato che la cittadinanza dell'Unione Europea conferisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente, e l'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. 30/2007 agevola l'ingresso e il soggiorno anche del partner con relazione stabile debitamente attestata. Si è richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui un contratto di convivenza sarebbe sufficiente per iscrivere all'anagrafe il compagno cittadino di paese terzo, citando pronunce dei Tribunali di Bologna e Modena che avrebbero disposto l'iscrizione anagrafica del partner straniero privo di titolo di soggiorno. Si è argomentato che gli unici requisiti per la coesione familiare, ai sensi del d.lgs 30/2007, sarebbero risorse economiche, idonea soluzione abitativa e un contratto di convivenza sottoscritto davanti ad un avvocato come "documentazione ufficiale". Si è richiamato l'art. 8 CEDU e la Direttiva 2004/38/CE per sostenere il diritto del partner extracomunitario di ottenere il riconoscimento della situazione di fatto tramite iscrizione anagrafica e nello stato di famiglia, anche in assenza di permesso di soggiorno. Si è sottolineato che l'art. 9, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 30/07 richiede documentazione ufficiale attestante la relazione stabile per l'iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino UE senza autonomo diritto di soggiorno. È stato citato il D.lgs. n. 30/07 come normativa che agevola l'ingresso e il soggiorno anche di soggetti non coniugati con relazione stabile attestata da documentazione ufficiale, citando una sentenza del Tribunale di Palermo del 12.04.2022. Si è richiamata un'ordinanza cautelare del Tribunale di Bari del 04.08.2023 che avrebbe stabilito che ai fini dell'iscrizione anagrafica e della registrazione del contratto di convivenza non può essere richiesto il previo possesso del titolo di soggiorno al non italiano, né documentazione ulteriore rispetto all'accordo di convivenza e al passaporto. Si è sostenuto che le norme anagrafiche e quelle sul d.lgs 30/2007 e L. 76/2016 debbano essere interpretate nel senso che l'Ufficiale d'Anagrafe possa procedere all'iscrizione del partner extracomunitario (in possesso di visto di ingresso e in attesa del rilascio del titolo di soggiorno) qualora sia presentata contestualmente dichiarazione anagrafica di costituzione di convivenza con cittadino UE, rendendo ammissibile anche la registrazione del contratto di convivenza. Si è inoltre fatto riferimento a casi in cui l'iscrizione anagrafica è ammessa in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Pag. 3 di 10 In risposta a questa ultima PEC, in data 03.12.2024, la Dott.ssa Monica Fabrizi, Responsabile Ufficio Residenze ed Irreperibilità, ha ribadito che il permesso di soggiorno è condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario, propedeutica al patto di convivenza. Ha precisato che l'Ufficiale di Anagrafe deve attenersi alle disposizioni del Ministero dell'Interno, che con circolare n. 78/2021 (avente ad oggetto "Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza") impartisce che alla registrazione del contratto di convivenza non può essere riconosciuto carattere di attestazione se manca la regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario. Ha ribadito che il soggetto extracomunitario privo di valido documento di soggiorno non può essere considerato componente della famiglia anagrafica.
A seguito di tali risposte (o mancanza di riscontri), i ricorrenti si sono rivolti a codesto Tribunale. Il ricorso è stato notificato a in data 17.03.2025. CP_1 [...]
si è costituita in giudizio con memoria difensiva. In data 09.05.2025 è stata CP_1 emessa Determinazione Dirigenziale n. 1180 che autorizza l'Avvocatura Capitolina a resistere in giudizio nel procedimento RG 56198/2024.
Nella sua memoria difensiva, ha sollevato in via preliminare l'eccezione CP_1 di difetto di legittimazione passiva, argomentando che l'unico soggetto deputato a contraddire sulla domanda avente ad oggetto una prestazione di facere (l'iscrizione anagrafica) è il Sindaco nella sua specifica qualità di Ufficiale di Governo delegato alla tenuta dei registri anagrafici, mentre va esclusa la legittimazione passiva dell'
[...]
. Nonostante ciò, si è costituita in giudizio Controparte_5 CP_1 essendo stata evocata in giudizio anche il " in persona del sindaco CP_3
p.t., nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Comunale dello Stato". In via preliminare ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto non risulterebbe versato agli atti alcun diniego formale al rilascio del permesso di soggiorno da parte della . Ha sostenuto che la richiesta di CP_6 condanna all'iscrizione anagrafica persegue lo scopo di superare l'assenza dell'atto presupposto, ovvero l'eventuale diniego del permesso di soggiorno della Questura, e che tale provvedimento, se formalizzato, assumerebbe rilievo pregiudiziale.
Nel merito, ha osservato che il diritto all'iscrizione anagrafica per lo CP_1 straniero extra UE è subordinato al soggiorno regolare e al possesso di titolo di soggiorno. Ha argomentato che la sembra pretendere, ai fini della CP_6 concessione della coesione familiare, la residenza anagrafica, mentre l'Ufficiale di anagrafe oppone diniego all'iscrizione per mancanza del titolo di soggiorno, ma ha sostenuto che la prospettazione dei ricorrenti confonde la nozione di residenza anagrafica con quella di residenza legale. Ha ribadito che l'assenza del titolo di soggiorno è il presupposto sostanziale che impedisce l'iscrizione anagrafica. Ha contestato l'inversione logica proposta dai ricorrenti, ovvero utilizzare l'iscrizione della convivenza di fatto come elemento legittimante per la regolarità del soggiorno. Ha negato che la convivenza di fatto possa essere equiparata alla nozione di famiglia ai fini della carta di soggiorno per motivi familiari. Ha riconosciuto che la Direttiva
Pag. 4 di 10 2004/38/CE e l'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 30/2007 raccomandano che lo Stato "agevoli l'ingresso e il soggiorno" del partner con relazione stabile attestata, ma ha precisato che ciò consiste in un "esame approfondito" da parte dell'Organo competente (la Questura). Una diversa lettura costituirebbe una forzatura e un aggiramento dei presupposti per ottenere il titolo di soggiorno, il cui accertamento spetta inderogabilmente alla Questura. Ha ribadito che la normativa sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extra UE si basa sul principio che la ricevibilità delle dichiarazioni di residenza è subordinata al possesso del permesso di soggiorno. Ha richiamato la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 datata 01.06.2016 e la successiva Circolare n. 78/2021 (basata sul parere dell'Avvocatura Generale dello Stato) che hanno chiarito che l'iscrizione delle convivenze di fatto segue le procedure anagrafiche esistenti (artt. 4 e 13 D.P.R. n. 223/1989) e che la registrazione del contratto di convivenza è un adempimento separato utile per l'opponibilità a terzi. La Circolare n. 7/2016, recepita da e altri Comuni, stabilisce che l'iscrizione anagrafica CP_1 dei conviventi è requisito preliminare per dimostrare la coabitazione ai fini della successiva costituzione della convivenza. L'interpretazione ministeriale ha una portata di rilievo e gli Ufficiali di anagrafe sono tenuti a uniformarsi. Ha citato il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) che subordina le variazioni e iscrizioni anagrafiche al possesso di un permesso di soggiorno valido. Ha fatto riferimento a giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. III, 31.10.2017, n. 5040) che ha chiarito che a fronte di un rapporto di convivenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere valutato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. b). Tale disposizione, seppure introdotta per le unioni matrimoniali, si applicherebbe anche al partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, in base a un'interpretazione analogica e ai principi di uguaglianza sostanziale riconosciuti dalla L. n. 76 del 2016 per quanto riguarda le convivenze di fatto. Tuttavia, ha ribadito che nel vigente ordinamento anagrafico l'iscrizione anagrafica dello straniero segue e non precede il rilascio del permesso di soggiorno. La valutazione della "stabile relazione affettiva" ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari spetta alla Questura. Ha citato un'ordinanza del Tribunale di Roma del 22.06.2021 (Proc. R.G. n. 8240/2021) che avrebbe affermato ciò. Ha contestato l'equiparazione della convivenza di fatto ai soggetti uniti da vincoli familiari per il diritto alla carta di soggiorno per coesione familiare, sottolineando che la L. n. 76 del 2016 ha espressamente previsto gli ambiti di equiparazione (ordinamento penitenziario e diritti in caso di malattia/ricovero). Ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. 17.02.2021, n. 4193) che richiede che la convivenza more uxorio, per avere rilevanza nella materia dell'immigrazione, debba essere caratterizzata dalla stabilità non solo nel rapporto interno ma anche nella sua percezione esterna presso la comunità sociale. Ha sostenuto che la pretesa di ottenere l'iscrizione anagrafica sulla sola base di un contratto di convivenza non registrato e in difetto del permesso di soggiorno, sebbene apparentemente conforme alla lettera di alcune norme (es. obbligo di agevolazione), è contraria al loro spirito, che demanda alla Questura l'esame della situazione personale. Ha ribadito che il contratto di convivenza rileva unicamente nei rapporti interni tra le parti e non è un documento di per sé atto a
Pag. 5 di 10 dimostrare la convivenza con effetti erga omnes. La dichiarazione all'Ufficiale di anagrafe di voler costituire una convivenza di fatto, resa da soggetti già residenti nel medesimo stato di famiglia, ha natura costitutiva del rapporto e lo rende opponibile ai terzi. L'unico documento che attesta legalmente la convivenza di fatto è la certificazione anagrafica. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, si è riservato ogni decisione.
In diritto,
Quanto all'eccezione preliminare relativa al difetto di interesse ad agire deve essere respinta e al difetto di legittimazione passiva di , devono essere respinte. CP_1
L'interesse dei ricorrenti ad ottenere la registrazione della residenza e del contratto di convivenza deriva direttamente dal rifiuto opposto dall'Ufficio Anagrafe del Municipio Roma III, rifiuto basato sulla mancanza del permesso di soggiorno, che costituisce l'elemento che pregiudica i ricorrenti e che, a loro avviso, crea un "circolo vizioso" per l'ottenimento del titolo di soggiorno per motivi familiari, il cui rilascio ai sensi degli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del d.lgs n. 30/2007 è la consequenziale richiesta avanzata. L'azione intrapresa mira a superare questo ostacolo burocratico rappresentato dal diniego e a ottenere il riconoscimento della situazione di fatto della convivenza stabile attraverso l'iscrizione anagrafica, la quale è propedeutica e necessaria per dimostrare la coabitazione richiesta per il rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano. Pertanto, il diniego dell'iscrizione anagrafica sulla base della mancanza del permesso di soggiorno, in un caso come quello dei ricorrenti dove si cerca di ottenere un titolo di soggiorno proprio in virtù della relazione stabile con un cittadino italiano, determina un interesse attuale e concreto ad agire per rimuovere tale impedimento all'ulteriore corso della pratica per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel merito, si osserva che il Comune di Roma ha ribadito la sua interpretazione secondo cui il permesso di soggiorno è condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario, richiamando le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 78/2021 e il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui la registrazione del contratto di convivenza non può attestare regolarità se manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia e il soggetto senza valido documento di soggiorno non può essere considerato componente della famiglia anagrafica in quanto irregolare sul territorio. Tuttavia, tale interpretazione, sebbene ispirata a circolari ministeriali, non appare l'unica possibile e, anzi, impedisce di fatto il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 30/2007/CE e ostacola l'effettività del diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8 CEDU e dalla direttiva 2004/38/CE, che prevede l'agevolazione dell'ingresso e del soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, si deve ritenere la sussistenza del diritto per il partner extracomunitario di un cittadino residente in un Comune italiano di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto validamente
Pag. 6 di 10 accertata mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente e nello stato di famiglia del convivente, pur in assenza di permesso di soggiorno. L'articolo 3 comma 2 del D.lgs. n. 30/07 espressamente agevola l'ingresso e il soggiorno anche di soggetti non coniugati, purché la relazione stabile sia debitamente attestata con documentazione ufficiale, e l'articolo 23 del medesimo decreto estende, ove più favorevoli, le disposizioni ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Pertanto, ai fini dell'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione (o italiano per equiparazione) che non ha un autonomo diritto di soggiorno, è richiesta, tra le altre, documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione, e il contratto di convivenza sottoscritto davanti a un avvocato in qualità di pubblico ufficiale è idoneo a integrare tale "documentazione ufficiale". Diversi Tribunali italiani hanno già affermato che è sufficiente un contratto di convivenza per iscrivere il compagno cittadino di paese terzo all'anagrafe, disponendo l'iscrizione anagrafica del partner straniero privo di titolo di soggiorno in virtù del diritto all'unità familiare e al ricongiungimento, sottolineando che l'iscrizione anagrafica non debba essere subordinata al possesso di un permesso di soggiorno. Le norme del regolamento anagrafico, lette in combinato disposto con l'art. 9, comma 5-bis del d.lgs 30/2007 e gli artt. 36 e 37 della L. 76/2016, vanno interpretate nel senso che l'Ufficiale dell'Anagrafe può procedere all'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino dell'Unione/Italiano, qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza e risulti in possesso di visto di ingresso in attesa del rilascio del titolo di soggiorno. Tale iscrizione anagrafica in attesa del rilascio del permesso di soggiorno non è estranea all'ordinamento italiano e si configura come fattispecie derogatoria, già prevista dallo stesso in casi diversi, Controparte_7 come l'iscrizione in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare. Questa soluzione meglio garantisce l'effetto utile della Direttiva 38/2004/CE e non determina una sovrapposizione di competenze, poiché la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'autorità preposta (la Questura). L'iscrizione anagrafica formalizza la coabitazione, elemento essenziale per la Questura per valutare la "stabile relazione affettiva" e concedere la carta di soggiorno per motivi familiari, e pretendere il previo permesso di soggiorno per l'iscrizione anagrafica del convivente straniero di un cittadino italiano, in una situazione dove il permesso è richiesto proprio in virtù di tale convivenza stabile, ribalta l'ordine logico stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza più recente. La posizione del Comune, basata sull'interpretazione restrittiva del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e della circolare ministeriale, pur volendo tutelare l'interesse generale della sicurezza e dell'ordine pubblico, finisce per creare una barriera insormontabile per le coppie come quella dei ricorrenti che non abbiano un titolo di soggiorno autonomo, pregiudicando la coesione familiare. Accogliere il ricorso è quindi necessario per consentire ai ricorrenti di uscire da questo stallo burocratico e di ottenere il riconoscimento della loro situazione di convivenza stabile ai
Pag. 7 di 10 fini del rilascio del permesso di soggiorno, come previsto dall'ordinamento e dall'interpretazione conforme ai principi sovranazionali.
Proseguendo nell'analisi, le ragioni fattuali e logiche a sostegno della posizione dei ricorrenti si articolano partendo dalla specifica situazione concreta che li ha spinti ad agire in giudizio. I ricorrenti, un cittadino italiano e una cittadina straniera non comunitaria, hanno instaurato una relazione sentimentale stabile in Turchia. Successivamente, la ricorrente straniera è giunta in Italia con l'intento di stabilire una convivenza duratura con il compagno italiano. Hanno presentato al Comune di Roma la richiesta di iscrizione anagrafica e, contestualmente, la richiesta di registrazione del patto di convivenza ai sensi della Legge n. 76/2016, avendo cura di sottoscrivere l'accordo con l'assistenza di un avvocato che ne ha autenticato le firme in qualità di pubblico ufficiale. Parallelamente, la ricorrente straniera ha presentato istanza alla Questura di Roma per ottenere una carta di soggiorno in qualità di convivente di cittadino italiano.
Tuttavia, le richieste presentate al non hanno ricevuto esito positivo o sono CP_3 state esplicitamente rigettate. Il motivo principale del diniego, comunicato anche via PEC in data 03.12.2024, si fonda sull'interpretazione della normativa adottata dal in linea con le indicazioni del (circolare n. CP_3 Controparte_7
78/2021) e un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Secondo tale interpretazione, il permesso di soggiorno è una condizione necessaria e propedeutica all'iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario. Viene sostenuto che la regolarità del soggiorno in Italia è un requisito preliminare per poter validamente concludere un contratto di convivenza e che, in assenza di un valido documento di soggiorno, il soggetto extracomunitario non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, essendo ritenuto irregolare sul territorio dello Stato. Di conseguenza, alla registrazione del contratto di convivenza non potrebbe essere attribuito il carattere di "debita attestazione" se a monte manca la preliminare regolarità del soggiorno.
Questa posizione del crea un evidente "circolo vizioso" che pregiudica la CP_3 loro situazione. Da un lato, per ottenere la carta di soggiorno come familiare di un cittadino italiano basata su una relazione stabile e non matrimoniale (ai sensi del D.lgs. n. 30/2007), è necessario dimostrare l'esistenza di tale relazione stabile, idealmente attraverso una "documentazione ufficiale" come il contratto di convivenza. La registrazione di tale contratto e l'iscrizione anagrafica della convivenza sono strumenti chiave per fornire tale attestazione ufficiale e formalizzare la coabitazione. Dall'altro lato, il Comune subordina proprio questa formalizzazione (iscrizione anagrafica e registrazione del contratto) al previo possesso di un titolo di soggiorno autonomo da parte della cittadina extracomunitaria. Questo significa che, se la partner extracomunitaria non ha già un permesso di soggiorno per un motivo diverso (lavoro, studio, ecc.), le è di fatto impedito di formalizzare la convivenza in Italia in modo riconosciuto dall'anagrafe, precludendo così il percorso per ottenere il permesso di soggiorno specificamente basato su tale convivenza stabile con il cittadino italiano.
Pag. 8 di 10 Le ragioni logiche e legali a favore dei ricorrenti si pongono in netto contrasto con l'interpretazione del Comune, basandosi su principi del diritto europeo e un'interpretazione della normativa interna ritenuta più conforme. Il Decreto Legislativo n. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, mira a agevolare l'ingresso e il soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione, includendo espressamente il partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata. Questo diritto all'agevolazione si estende ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, quando le disposizioni sono più favorevoli.
Le norme del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989), lette in combinato disposto con l'art. 9, comma 5-bis del D.lgs. 30/2007 e gli artt. 36 e 37 della L. 76/2016, consentono all'Ufficiale dell'Anagrafe di procedere all'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino italiano anche in assenza del permesso di soggiorno definitivo, purché in possesso di un visto d'ingresso e in attesa del rilascio del titolo di soggiorno, qualora venga presentata contestualmente la dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza e la documentazione attestante la relazione. Questa lettura è ritenuta conforme ai principi sovranazionali.
Logicamente, questa soluzione non genera una sovrapposizione di competenze. L'iscrizione anagrafica formalizza la coabitazione e la convivenza di fatto fornendo un elemento concreto (la residenza comune) che la Questura potrà poi valutare nel suo autonomo processo decisionale per il rilascio della carta di soggiorno, dove accerterà la sussistenza della "stabile relazione affettiva" e degli altri requisiti di legge.
Richiedere il permesso di soggiorno prima dell'iscrizione anagrafica per la convivenza, proprio quando il permesso è richiesto in virtù di quella convivenza stabile che si intende formalizzare, capovolge l'ordine logico e impedisce l'agevolazione prevista dalla normativa europea e italiana. La posizione del Comune, sebbene motivata dal riferimento a pareri e circolari, finisce per creare un ostacolo insormontabile per le coppie come quella dei ricorrenti, che non hanno un titolo di soggiorno preesistente.
In conclusione, le ragioni fattuali evidenziano il concreto impedimento burocratico sperimentato dai ricorrenti. Le ragioni logiche e legali, attingendo alla normativa sulla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari e alle disposizioni sulle convivenze di fatto, argomentano che l'interpretazione adottata dal Comune sia errata e non conforme ai principi richiamati, e che l'unico modo per garantire l'effettività del diritto all'unità familiare e al soggiorno agevolato per il partner straniero sia consentire la registrazione anagrafica della convivenza come primo passo per formalizzare la relazione, permettendo poi alla Questura di valutare l'istanza di rilascio della carta di soggiorno. L'accoglimento del ricorso è dunque richiesto per superare il blocco e consentire ai ricorrenti di veder riconosciuta e formalizzata la loro stabile relazione anche ai fini della loro posizione legale in Italia.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, trattandosi di fattispecie peculiare.
Pag. 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56198/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• ordina al Sindaco del Comune di Roma, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione della ricorrente nell'anagrafe della popolazione Parte_1 residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno, con annotazione della dichiarazione di convivenza ai sensi della L. 76/2016.
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma 23-7-25
Il Giudice
MA MA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 56198/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. MA MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56198/2024 promossa da:
, n. il 22/07/1995 a IA ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte
rappresentato e difeso dall'avv. BARBERIO LAURA e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA DEL CASALE STROZZI, 31 00195 ROMA come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e il quale Ufficiale di Governo CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi rappresentato e difeso dell'Avvocatura comunale;
nonché contro
Sindaco del Comune di Roma in qualità di Ufficiale del Governo nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
Questura di Roma in persona del Questore p.t. nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Comunale dello Stato;
QUESTURA DI ROMA
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso codesto Tribunale, i ricorrenti, e Parte_1 quest'ultimo cittadino italiano, agivano in giudizio chiedendo Parte_3 principalmente che fosse accertato e dichiarato il diritto della Sig.ra Parte_1 all'iscrizione anagrafica nel Comune di Roma e, previa registrazione e trascrizione del contratto di convivenza stipulato con il Sig. fosse altresì dichiarato il Parte_3 suo diritto al rilascio della carta di soggiorno quale familiare di cittadino italiano, invocando a fondamento della domanda gli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del D.Lgs 30/2007 e l'art. 8 della CEDU. A tal fine, i ricorrenti evocavano in giudizio il
1 Sindaco del quale Ufficiale del Governo, il , e la CP_3 CP_3 CP_3
Questura di Roma.
Si costituiva , la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva. CP_1
Il Sindaco quale Ufficiale di Governo e il Ministero Interno- Questura di Roma restavano contumaci.
In fatto, la Sig.ra , cittadina di paese terzo (nata a Kars in [...] il Parte_1
22.07.1995), intendeva raggiungere il suo compagno, il Sig. cittadino Parte_3 italiano, in Italia al fine di intraprendere una convivenza stabile. La ricorrente ha presentato richiesta di iscrizione anagrafica presso il III Municipio del Comune di Roma in data 21.07.2023. Successivamente, in data 31.07.2023, i ricorrenti hanno depositato presso il Comune di Roma una richiesta di registrazione del patto di convivenza ai sensi della Legge n. 76/2016, contratto che era stato sottoscritto con l'assistenza di un avvocato che ne aveva certificato la conformità alle norme e autenticato le firme. In data 03.08.2023, la ricorrente ha avanzato istanza di rilascio di carta di soggiorno alla Questura di Roma, in quanto convivente con cittadino italiano. La Questura di Roma ha convocato la ricorrente per il fotosegnalamento in due date, il 07.06.2024 e il 21.01.2025.
Non avendo ricevuto riscontro alle richieste, i ricorrenti, tramite il loro difensore, hanno avanzato istanza di accesso agli atti per conoscere lo stato delle pratiche. In data 19.09.2024, vi è stata corrispondenza via PEC tra l'Avvocato Laura Barberio e il di in merito al pagamento dei diritti per la risposta CP_4 CP_1 all'accesso agli atti.
In data 23.10.2024, il Municipio Roma 3 ha comunicato all'Avvocato Barberio, anche tramite PEC, di essersi espresso sul caso specifico e che l'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di una richiesta di parere da parte di un'Avvocatura Distrettuale, aveva valutato l'opportunità di proseguire un contenzioso relativo alla registrazione di un accordo di convivenza tra un cittadino italiano e una cittadina extracomunitaria priva di permesso di soggiorno. Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, analizzando la Legge n. 76/2016, aveva indicato che la registrazione del contratto di convivenza è l'ultimo di una serie di atti imprescindibili, riassumibili in: legame affettivo, costituzione della convivenza di fatto tramite registrazione anagrafica (che implica la regolarità del soggiorno dei richiedenti), a cui si aggiunge eventualmente il contratto di convivenza. Pertanto, l'Organo Consultivo aveva concluso che alla registrazione del contratto di convivenza non può essere riconosciuto valore di attestazione se manca a monte la regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario. Quest'ultimo, privo di valido documento di soggiorno, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica poiché irregolare sul territorio dello Stato. Di conseguenza, prima della registrazione della convivenza, è necessaria l'iscrizione anagrafica della cittadina extracomunitaria. La definizione della pratica è inoltre subordinata all'accertamento dell'effettivo spostamento all'indirizzo da parte della Polizia Locale.
Pag. 2 di 10 In data 28.11.2024, il difensore dei ricorrenti ha nuovamente inviato la documentazione di riferimento tramite PEC e ha ribadito le motivazioni a sostegno della doverosità dell'iscrizione anagrafica e della registrazione del contratto di convivenza. In tale comunicazione, è stato evidenziato il "circolo vizioso" normativo per cui per ottenere il titolo di soggiorno serve documentazione ufficiale della stabile convivenza, per registrare il contratto di convivenza serve la previa costituzione della convivenza di fatto, e la costituzione della convivenza di fatto con iscrizione anagrafica è condizionata al previo rilascio del titolo di soggiorno. Si è sostenuto che tale interpretazione ostacola la coesione familiare. Si è quindi richiesta una disamina della normativa interna per verificare se l'interpretazione del Comune, che subordina l'iscrizione anagrafica al previo titolo di soggiorno, sia inequivoca o se sia adottabile un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali. È stato affermato che la cittadinanza dell'Unione Europea conferisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente, e l'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. 30/2007 agevola l'ingresso e il soggiorno anche del partner con relazione stabile debitamente attestata. Si è richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui un contratto di convivenza sarebbe sufficiente per iscrivere all'anagrafe il compagno cittadino di paese terzo, citando pronunce dei Tribunali di Bologna e Modena che avrebbero disposto l'iscrizione anagrafica del partner straniero privo di titolo di soggiorno. Si è argomentato che gli unici requisiti per la coesione familiare, ai sensi del d.lgs 30/2007, sarebbero risorse economiche, idonea soluzione abitativa e un contratto di convivenza sottoscritto davanti ad un avvocato come "documentazione ufficiale". Si è richiamato l'art. 8 CEDU e la Direttiva 2004/38/CE per sostenere il diritto del partner extracomunitario di ottenere il riconoscimento della situazione di fatto tramite iscrizione anagrafica e nello stato di famiglia, anche in assenza di permesso di soggiorno. Si è sottolineato che l'art. 9, comma 5, lett. c-bis) del d.lgs. 30/07 richiede documentazione ufficiale attestante la relazione stabile per l'iscrizione anagrafica dei familiari del cittadino UE senza autonomo diritto di soggiorno. È stato citato il D.lgs. n. 30/07 come normativa che agevola l'ingresso e il soggiorno anche di soggetti non coniugati con relazione stabile attestata da documentazione ufficiale, citando una sentenza del Tribunale di Palermo del 12.04.2022. Si è richiamata un'ordinanza cautelare del Tribunale di Bari del 04.08.2023 che avrebbe stabilito che ai fini dell'iscrizione anagrafica e della registrazione del contratto di convivenza non può essere richiesto il previo possesso del titolo di soggiorno al non italiano, né documentazione ulteriore rispetto all'accordo di convivenza e al passaporto. Si è sostenuto che le norme anagrafiche e quelle sul d.lgs 30/2007 e L. 76/2016 debbano essere interpretate nel senso che l'Ufficiale d'Anagrafe possa procedere all'iscrizione del partner extracomunitario (in possesso di visto di ingresso e in attesa del rilascio del titolo di soggiorno) qualora sia presentata contestualmente dichiarazione anagrafica di costituzione di convivenza con cittadino UE, rendendo ammissibile anche la registrazione del contratto di convivenza. Si è inoltre fatto riferimento a casi in cui l'iscrizione anagrafica è ammessa in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
Pag. 3 di 10 In risposta a questa ultima PEC, in data 03.12.2024, la Dott.ssa Monica Fabrizi, Responsabile Ufficio Residenze ed Irreperibilità, ha ribadito che il permesso di soggiorno è condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario, propedeutica al patto di convivenza. Ha precisato che l'Ufficiale di Anagrafe deve attenersi alle disposizioni del Ministero dell'Interno, che con circolare n. 78/2021 (avente ad oggetto "Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza") impartisce che alla registrazione del contratto di convivenza non può essere riconosciuto carattere di attestazione se manca la regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario. Ha ribadito che il soggetto extracomunitario privo di valido documento di soggiorno non può essere considerato componente della famiglia anagrafica.
A seguito di tali risposte (o mancanza di riscontri), i ricorrenti si sono rivolti a codesto Tribunale. Il ricorso è stato notificato a in data 17.03.2025. CP_1 [...]
si è costituita in giudizio con memoria difensiva. In data 09.05.2025 è stata CP_1 emessa Determinazione Dirigenziale n. 1180 che autorizza l'Avvocatura Capitolina a resistere in giudizio nel procedimento RG 56198/2024.
Nella sua memoria difensiva, ha sollevato in via preliminare l'eccezione CP_1 di difetto di legittimazione passiva, argomentando che l'unico soggetto deputato a contraddire sulla domanda avente ad oggetto una prestazione di facere (l'iscrizione anagrafica) è il Sindaco nella sua specifica qualità di Ufficiale di Governo delegato alla tenuta dei registri anagrafici, mentre va esclusa la legittimazione passiva dell'
[...]
. Nonostante ciò, si è costituita in giudizio Controparte_5 CP_1 essendo stata evocata in giudizio anche il " in persona del sindaco CP_3
p.t., nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Comunale dello Stato". In via preliminare ha anche eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, in quanto non risulterebbe versato agli atti alcun diniego formale al rilascio del permesso di soggiorno da parte della . Ha sostenuto che la richiesta di CP_6 condanna all'iscrizione anagrafica persegue lo scopo di superare l'assenza dell'atto presupposto, ovvero l'eventuale diniego del permesso di soggiorno della Questura, e che tale provvedimento, se formalizzato, assumerebbe rilievo pregiudiziale.
Nel merito, ha osservato che il diritto all'iscrizione anagrafica per lo CP_1 straniero extra UE è subordinato al soggiorno regolare e al possesso di titolo di soggiorno. Ha argomentato che la sembra pretendere, ai fini della CP_6 concessione della coesione familiare, la residenza anagrafica, mentre l'Ufficiale di anagrafe oppone diniego all'iscrizione per mancanza del titolo di soggiorno, ma ha sostenuto che la prospettazione dei ricorrenti confonde la nozione di residenza anagrafica con quella di residenza legale. Ha ribadito che l'assenza del titolo di soggiorno è il presupposto sostanziale che impedisce l'iscrizione anagrafica. Ha contestato l'inversione logica proposta dai ricorrenti, ovvero utilizzare l'iscrizione della convivenza di fatto come elemento legittimante per la regolarità del soggiorno. Ha negato che la convivenza di fatto possa essere equiparata alla nozione di famiglia ai fini della carta di soggiorno per motivi familiari. Ha riconosciuto che la Direttiva
Pag. 4 di 10 2004/38/CE e l'art. 3, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 30/2007 raccomandano che lo Stato "agevoli l'ingresso e il soggiorno" del partner con relazione stabile attestata, ma ha precisato che ciò consiste in un "esame approfondito" da parte dell'Organo competente (la Questura). Una diversa lettura costituirebbe una forzatura e un aggiramento dei presupposti per ottenere il titolo di soggiorno, il cui accertamento spetta inderogabilmente alla Questura. Ha ribadito che la normativa sull'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri extra UE si basa sul principio che la ricevibilità delle dichiarazioni di residenza è subordinata al possesso del permesso di soggiorno. Ha richiamato la Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 datata 01.06.2016 e la successiva Circolare n. 78/2021 (basata sul parere dell'Avvocatura Generale dello Stato) che hanno chiarito che l'iscrizione delle convivenze di fatto segue le procedure anagrafiche esistenti (artt. 4 e 13 D.P.R. n. 223/1989) e che la registrazione del contratto di convivenza è un adempimento separato utile per l'opponibilità a terzi. La Circolare n. 7/2016, recepita da e altri Comuni, stabilisce che l'iscrizione anagrafica CP_1 dei conviventi è requisito preliminare per dimostrare la coabitazione ai fini della successiva costituzione della convivenza. L'interpretazione ministeriale ha una portata di rilievo e gli Ufficiali di anagrafe sono tenuti a uniformarsi. Ha citato il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione) che subordina le variazioni e iscrizioni anagrafiche al possesso di un permesso di soggiorno valido. Ha fatto riferimento a giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. III, 31.10.2017, n. 5040) che ha chiarito che a fronte di un rapporto di convivenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9, D. Lgs. n. 286 del 1998, deve essere valutato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30, comma 1, lett. b). Tale disposizione, seppure introdotta per le unioni matrimoniali, si applicherebbe anche al partner con relazione stabile attestata con documentazione ufficiale, in base a un'interpretazione analogica e ai principi di uguaglianza sostanziale riconosciuti dalla L. n. 76 del 2016 per quanto riguarda le convivenze di fatto. Tuttavia, ha ribadito che nel vigente ordinamento anagrafico l'iscrizione anagrafica dello straniero segue e non precede il rilascio del permesso di soggiorno. La valutazione della "stabile relazione affettiva" ai fini del permesso di soggiorno per motivi familiari spetta alla Questura. Ha citato un'ordinanza del Tribunale di Roma del 22.06.2021 (Proc. R.G. n. 8240/2021) che avrebbe affermato ciò. Ha contestato l'equiparazione della convivenza di fatto ai soggetti uniti da vincoli familiari per il diritto alla carta di soggiorno per coesione familiare, sottolineando che la L. n. 76 del 2016 ha espressamente previsto gli ambiti di equiparazione (ordinamento penitenziario e diritti in caso di malattia/ricovero). Ha richiamato giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. 17.02.2021, n. 4193) che richiede che la convivenza more uxorio, per avere rilevanza nella materia dell'immigrazione, debba essere caratterizzata dalla stabilità non solo nel rapporto interno ma anche nella sua percezione esterna presso la comunità sociale. Ha sostenuto che la pretesa di ottenere l'iscrizione anagrafica sulla sola base di un contratto di convivenza non registrato e in difetto del permesso di soggiorno, sebbene apparentemente conforme alla lettera di alcune norme (es. obbligo di agevolazione), è contraria al loro spirito, che demanda alla Questura l'esame della situazione personale. Ha ribadito che il contratto di convivenza rileva unicamente nei rapporti interni tra le parti e non è un documento di per sé atto a
Pag. 5 di 10 dimostrare la convivenza con effetti erga omnes. La dichiarazione all'Ufficiale di anagrafe di voler costituire una convivenza di fatto, resa da soggetti già residenti nel medesimo stato di famiglia, ha natura costitutiva del rapporto e lo rende opponibile ai terzi. L'unico documento che attesta legalmente la convivenza di fatto è la certificazione anagrafica. Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari e, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, si è riservato ogni decisione.
In diritto,
Quanto all'eccezione preliminare relativa al difetto di interesse ad agire deve essere respinta e al difetto di legittimazione passiva di , devono essere respinte. CP_1
L'interesse dei ricorrenti ad ottenere la registrazione della residenza e del contratto di convivenza deriva direttamente dal rifiuto opposto dall'Ufficio Anagrafe del Municipio Roma III, rifiuto basato sulla mancanza del permesso di soggiorno, che costituisce l'elemento che pregiudica i ricorrenti e che, a loro avviso, crea un "circolo vizioso" per l'ottenimento del titolo di soggiorno per motivi familiari, il cui rilascio ai sensi degli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del d.lgs n. 30/2007 è la consequenziale richiesta avanzata. L'azione intrapresa mira a superare questo ostacolo burocratico rappresentato dal diniego e a ottenere il riconoscimento della situazione di fatto della convivenza stabile attraverso l'iscrizione anagrafica, la quale è propedeutica e necessaria per dimostrare la coabitazione richiesta per il rilascio della carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano. Pertanto, il diniego dell'iscrizione anagrafica sulla base della mancanza del permesso di soggiorno, in un caso come quello dei ricorrenti dove si cerca di ottenere un titolo di soggiorno proprio in virtù della relazione stabile con un cittadino italiano, determina un interesse attuale e concreto ad agire per rimuovere tale impedimento all'ulteriore corso della pratica per il rilascio del permesso di soggiorno.
Nel merito, si osserva che il Comune di Roma ha ribadito la sua interpretazione secondo cui il permesso di soggiorno è condizione necessaria per l'iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario, richiamando le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 78/2021 e il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui la registrazione del contratto di convivenza non può attestare regolarità se manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia e il soggetto senza valido documento di soggiorno non può essere considerato componente della famiglia anagrafica in quanto irregolare sul territorio. Tuttavia, tale interpretazione, sebbene ispirata a circolari ministeriali, non appare l'unica possibile e, anzi, impedisce di fatto il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 30/2007/CE e ostacola l'effettività del diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione. In conformità a quanto stabilito dall'art. 8 CEDU e dalla direttiva 2004/38/CE, che prevede l'agevolazione dell'ingresso e del soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata, si deve ritenere la sussistenza del diritto per il partner extracomunitario di un cittadino residente in un Comune italiano di ottenere un riconoscimento della situazione di fatto validamente
Pag. 6 di 10 accertata mediante l'iscrizione nel registro della popolazione residente e nello stato di famiglia del convivente, pur in assenza di permesso di soggiorno. L'articolo 3 comma 2 del D.lgs. n. 30/07 espressamente agevola l'ingresso e il soggiorno anche di soggetti non coniugati, purché la relazione stabile sia debitamente attestata con documentazione ufficiale, e l'articolo 23 del medesimo decreto estende, ove più favorevoli, le disposizioni ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana. Pertanto, ai fini dell'iscrizione anagrafica del familiare del cittadino dell'Unione (o italiano per equiparazione) che non ha un autonomo diritto di soggiorno, è richiesta, tra le altre, documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione, e il contratto di convivenza sottoscritto davanti a un avvocato in qualità di pubblico ufficiale è idoneo a integrare tale "documentazione ufficiale". Diversi Tribunali italiani hanno già affermato che è sufficiente un contratto di convivenza per iscrivere il compagno cittadino di paese terzo all'anagrafe, disponendo l'iscrizione anagrafica del partner straniero privo di titolo di soggiorno in virtù del diritto all'unità familiare e al ricongiungimento, sottolineando che l'iscrizione anagrafica non debba essere subordinata al possesso di un permesso di soggiorno. Le norme del regolamento anagrafico, lette in combinato disposto con l'art. 9, comma 5-bis del d.lgs 30/2007 e gli artt. 36 e 37 della L. 76/2016, vanno interpretate nel senso che l'Ufficiale dell'Anagrafe può procedere all'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino dell'Unione/Italiano, qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza e risulti in possesso di visto di ingresso in attesa del rilascio del titolo di soggiorno. Tale iscrizione anagrafica in attesa del rilascio del permesso di soggiorno non è estranea all'ordinamento italiano e si configura come fattispecie derogatoria, già prevista dallo stesso in casi diversi, Controparte_7 come l'iscrizione in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in caso di ingresso per lavoro subordinato o per ricongiungimento familiare. Questa soluzione meglio garantisce l'effetto utile della Direttiva 38/2004/CE e non determina una sovrapposizione di competenze, poiché la sussistenza dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'autorità preposta (la Questura). L'iscrizione anagrafica formalizza la coabitazione, elemento essenziale per la Questura per valutare la "stabile relazione affettiva" e concedere la carta di soggiorno per motivi familiari, e pretendere il previo permesso di soggiorno per l'iscrizione anagrafica del convivente straniero di un cittadino italiano, in una situazione dove il permesso è richiesto proprio in virtù di tale convivenza stabile, ribalta l'ordine logico stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza più recente. La posizione del Comune, basata sull'interpretazione restrittiva del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e della circolare ministeriale, pur volendo tutelare l'interesse generale della sicurezza e dell'ordine pubblico, finisce per creare una barriera insormontabile per le coppie come quella dei ricorrenti che non abbiano un titolo di soggiorno autonomo, pregiudicando la coesione familiare. Accogliere il ricorso è quindi necessario per consentire ai ricorrenti di uscire da questo stallo burocratico e di ottenere il riconoscimento della loro situazione di convivenza stabile ai
Pag. 7 di 10 fini del rilascio del permesso di soggiorno, come previsto dall'ordinamento e dall'interpretazione conforme ai principi sovranazionali.
Proseguendo nell'analisi, le ragioni fattuali e logiche a sostegno della posizione dei ricorrenti si articolano partendo dalla specifica situazione concreta che li ha spinti ad agire in giudizio. I ricorrenti, un cittadino italiano e una cittadina straniera non comunitaria, hanno instaurato una relazione sentimentale stabile in Turchia. Successivamente, la ricorrente straniera è giunta in Italia con l'intento di stabilire una convivenza duratura con il compagno italiano. Hanno presentato al Comune di Roma la richiesta di iscrizione anagrafica e, contestualmente, la richiesta di registrazione del patto di convivenza ai sensi della Legge n. 76/2016, avendo cura di sottoscrivere l'accordo con l'assistenza di un avvocato che ne ha autenticato le firme in qualità di pubblico ufficiale. Parallelamente, la ricorrente straniera ha presentato istanza alla Questura di Roma per ottenere una carta di soggiorno in qualità di convivente di cittadino italiano.
Tuttavia, le richieste presentate al non hanno ricevuto esito positivo o sono CP_3 state esplicitamente rigettate. Il motivo principale del diniego, comunicato anche via PEC in data 03.12.2024, si fonda sull'interpretazione della normativa adottata dal in linea con le indicazioni del (circolare n. CP_3 Controparte_7
78/2021) e un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Secondo tale interpretazione, il permesso di soggiorno è una condizione necessaria e propedeutica all'iscrizione anagrafica di un cittadino extracomunitario. Viene sostenuto che la regolarità del soggiorno in Italia è un requisito preliminare per poter validamente concludere un contratto di convivenza e che, in assenza di un valido documento di soggiorno, il soggetto extracomunitario non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, essendo ritenuto irregolare sul territorio dello Stato. Di conseguenza, alla registrazione del contratto di convivenza non potrebbe essere attribuito il carattere di "debita attestazione" se a monte manca la preliminare regolarità del soggiorno.
Questa posizione del crea un evidente "circolo vizioso" che pregiudica la CP_3 loro situazione. Da un lato, per ottenere la carta di soggiorno come familiare di un cittadino italiano basata su una relazione stabile e non matrimoniale (ai sensi del D.lgs. n. 30/2007), è necessario dimostrare l'esistenza di tale relazione stabile, idealmente attraverso una "documentazione ufficiale" come il contratto di convivenza. La registrazione di tale contratto e l'iscrizione anagrafica della convivenza sono strumenti chiave per fornire tale attestazione ufficiale e formalizzare la coabitazione. Dall'altro lato, il Comune subordina proprio questa formalizzazione (iscrizione anagrafica e registrazione del contratto) al previo possesso di un titolo di soggiorno autonomo da parte della cittadina extracomunitaria. Questo significa che, se la partner extracomunitaria non ha già un permesso di soggiorno per un motivo diverso (lavoro, studio, ecc.), le è di fatto impedito di formalizzare la convivenza in Italia in modo riconosciuto dall'anagrafe, precludendo così il percorso per ottenere il permesso di soggiorno specificamente basato su tale convivenza stabile con il cittadino italiano.
Pag. 8 di 10 Le ragioni logiche e legali a favore dei ricorrenti si pongono in netto contrasto con l'interpretazione del Comune, basandosi su principi del diritto europeo e un'interpretazione della normativa interna ritenuta più conforme. Il Decreto Legislativo n. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, mira a agevolare l'ingresso e il soggiorno dei familiari dei cittadini dell'Unione, includendo espressamente il partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile debitamente attestata. Questo diritto all'agevolazione si estende ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana, quando le disposizioni sono più favorevoli.
Le norme del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989), lette in combinato disposto con l'art. 9, comma 5-bis del D.lgs. 30/2007 e gli artt. 36 e 37 della L. 76/2016, consentono all'Ufficiale dell'Anagrafe di procedere all'iscrizione nel registro della popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino italiano anche in assenza del permesso di soggiorno definitivo, purché in possesso di un visto d'ingresso e in attesa del rilascio del titolo di soggiorno, qualora venga presentata contestualmente la dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza e la documentazione attestante la relazione. Questa lettura è ritenuta conforme ai principi sovranazionali.
Logicamente, questa soluzione non genera una sovrapposizione di competenze. L'iscrizione anagrafica formalizza la coabitazione e la convivenza di fatto fornendo un elemento concreto (la residenza comune) che la Questura potrà poi valutare nel suo autonomo processo decisionale per il rilascio della carta di soggiorno, dove accerterà la sussistenza della "stabile relazione affettiva" e degli altri requisiti di legge.
Richiedere il permesso di soggiorno prima dell'iscrizione anagrafica per la convivenza, proprio quando il permesso è richiesto in virtù di quella convivenza stabile che si intende formalizzare, capovolge l'ordine logico e impedisce l'agevolazione prevista dalla normativa europea e italiana. La posizione del Comune, sebbene motivata dal riferimento a pareri e circolari, finisce per creare un ostacolo insormontabile per le coppie come quella dei ricorrenti, che non hanno un titolo di soggiorno preesistente.
In conclusione, le ragioni fattuali evidenziano il concreto impedimento burocratico sperimentato dai ricorrenti. Le ragioni logiche e legali, attingendo alla normativa sulla libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari e alle disposizioni sulle convivenze di fatto, argomentano che l'interpretazione adottata dal Comune sia errata e non conforme ai principi richiamati, e che l'unico modo per garantire l'effettività del diritto all'unità familiare e al soggiorno agevolato per il partner straniero sia consentire la registrazione anagrafica della convivenza come primo passo per formalizzare la relazione, permettendo poi alla Questura di valutare l'istanza di rilascio della carta di soggiorno. L'accoglimento del ricorso è dunque richiesto per superare il blocco e consentire ai ricorrenti di veder riconosciuta e formalizzata la loro stabile relazione anche ai fini della loro posizione legale in Italia.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese, trattandosi di fattispecie peculiare.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 56198/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• ordina al Sindaco del Comune di Roma, nella sua qualità di Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici, di provvedere alla iscrizione della ricorrente nell'anagrafe della popolazione Parte_1 residente ed al suo inserimento nello stato di famiglia del suo compagno, con annotazione della dichiarazione di convivenza ai sensi della L. 76/2016.
• dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma 23-7-25
Il Giudice
MA MA
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