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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/05/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Emanuela Natoli e Carola Magistro appellante contro in proprio e quale mandatario di CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Trovati Antonella, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò, appellato e
, (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pamela D'Aquino, appellata-appellante incidentale
. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso n.6 ruoli aventi ad oggetto contributi IVS relativi alle annualità dal 1989 al 1992, 1993, 1995, 1996, 2012 e 2013. Premesso di essere venuto a conoscenza della propria esposizione debitoria a seguito di richiesta degli estratti di ruolo presso gli uffici di rilevava che non erano stati Controparte_4
notificati cartelle e avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione del credito contributivo e anche la prescrizione maturata dopo la presunta notifica, nell'ipotesi in cui fosse stata provata la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle.
Si costituivano l' (ora Controparte_5 Controparte_3
) contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.
[...]
Il Tribunale del lavoro di Catania, con la sentenza n. 526/2022 per quanto qui ancora di interesse dichiarava inammissibili le domande integranti un'opposizione a ruolo in quanto tardive ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.44/1999. Dichiarava invece la prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali n. 29320000065268714 e n. 29320010092385166 e dell'avviso di addebito n. 59320130002328787 anche tenendo conto degli atti interruttivi posti in essere dall'agente della riscossione. Compensava tra le parti le spese processuali
Avverso la citata sentenza ha proposto appello . L' si Parte_1 CP_1
è costituito resistendo al gravame. si è costituita proponendo appello CP_6
incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 24.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante contesta la qualifica della domanda quale opposizione a ruolo ex art. 24 del D.Lgs. n.46/1999: rileva che la domanda volta a fare valere il decorso del termine di prescrizione, configurava un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con conseguente erroneità della statuizione di inammissibilità dell'opposizione per tardività. 1.2.Con il secondo motivo denunzia l'illegittimità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto interrotto il termine prescrizionale con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120002367325 e n. 59320120002457901 che il Tribunale ha ritenuto regolarmente notificati ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602/73.
Rileva che stante l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito n.
59320120002367325, deve dichiararsi la prescrizione del credito contributivo, essendo altresì inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
2932018902039486.
Eccepisce, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120002457901,
l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000290659 in quanto eseguita ai sensi dell'art 139 c.p.c con consegna a mani di persona diversa dal destinatario, senza invio di raccomandata informativa come prescritto dall'art. 60 del Dpr n.600/73.
1.2. con l'appello incidentale ha impugnato Controparte_3
il capo di sentenza che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle due cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito n. 59320130002328787, ritenendo erroneamente non dimostrata la notifica dell'intimazione n. 29320189000075673, quale atto interruttivo.
2.1.Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva di Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, CP_6
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. Un 20-3-2019 n. 7925, Cass.
31 ottobre 2017 n. 25906). Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda il merito della pretesa in quanto l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito e non si è formato il giudicato espresso sulla legittimazione. Deve conseguentemente dichiararsi il difetto di legittimazione di e conseguentemente l'inammissibilità dell'appello CP_6
incidentale dalla stessa proposto.
2.2.Occore poi esaminare la questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione proposta da per carenza di interesse ad agire in capo Parte_1
all'odierno appellante.
con il ricorso di primo grado ha impugnato gli estratti di ruolo Parte_1
portati dagli avvisi di addebito e cartelle di pagamento deducendo che soltanto a seguito di richiesta avanzata alla lo stesso ha appreso Controparte_4 dell'esistenza di carichi iscritti a suo nome per conto dell' (cfr. ricorso CP_1
introduttivo e atto di appello).
Trovano applicazione, nella specie, i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie,
e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che
l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
«a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.
- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare
l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
L'azione proposta da nell'originario ricorso è, dunque, da Parte_1
qualificare come mera azione di accertamento negativo.
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte Appello Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023, 396/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione
(ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr.
Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Tale disciplina si applica anche ai processi pendenti: si richiama al riguardo la sentenza n. 25773/2023 della Corte di Cassazione secondo cui “… la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell'enucleare specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha dunque plasmato
l'interesse ad agire. Tale condizione dell'azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta”.
2.3. La statuizione di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali contenuta nella sentenza appellata è coperta da giudicato, non avendo l' proposto uno specifico CP_1
motivo di appello al riguardo (Cassazione civile sez. III, 14/02/2023, n.4448).
In relazione agli altri ruoli l'opposizione originariamente proposta va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire e l'appello deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte.
L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.
Si dichiara che l'appellante principale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale,
compensa le spese processuali del presente grado.
Dichiara che l'appellante principale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 219/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Emanuela Natoli e Carola Magistro appellante contro in proprio e quale mandatario di CP_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Trovati Antonella, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò, appellato e
, (c.f. ), in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Pamela D'Aquino, appellata-appellante incidentale
. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2020 proponeva Parte_1
opposizione avverso n.6 ruoli aventi ad oggetto contributi IVS relativi alle annualità dal 1989 al 1992, 1993, 1995, 1996, 2012 e 2013. Premesso di essere venuto a conoscenza della propria esposizione debitoria a seguito di richiesta degli estratti di ruolo presso gli uffici di rilevava che non erano stati Controparte_4
notificati cartelle e avvisi di addebito ed eccepiva la prescrizione del credito contributivo e anche la prescrizione maturata dopo la presunta notifica, nell'ipotesi in cui fosse stata provata la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle.
Si costituivano l' (ora Controparte_5 Controparte_3
) contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.
[...]
Il Tribunale del lavoro di Catania, con la sentenza n. 526/2022 per quanto qui ancora di interesse dichiarava inammissibili le domande integranti un'opposizione a ruolo in quanto tardive ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.44/1999. Dichiarava invece la prescrizione dei crediti contributivi maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali n. 29320000065268714 e n. 29320010092385166 e dell'avviso di addebito n. 59320130002328787 anche tenendo conto degli atti interruttivi posti in essere dall'agente della riscossione. Compensava tra le parti le spese processuali
Avverso la citata sentenza ha proposto appello . L' si Parte_1 CP_1
è costituito resistendo al gravame. si è costituita proponendo appello CP_6
incidentale.
La causa è stata posta in decisione in data 24.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 L'appellante contesta la qualifica della domanda quale opposizione a ruolo ex art. 24 del D.Lgs. n.46/1999: rileva che la domanda volta a fare valere il decorso del termine di prescrizione, configurava un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con conseguente erroneità della statuizione di inammissibilità dell'opposizione per tardività. 1.2.Con il secondo motivo denunzia l'illegittimità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto interrotto il termine prescrizionale con riferimento agli avvisi di addebito n. 59320120002367325 e n. 59320120002457901 che il Tribunale ha ritenuto regolarmente notificati ai sensi dell'art. 26 del Dpr n.602/73.
Rileva che stante l'illegittimità della notifica dell'avviso di addebito n.
59320120002367325, deve dichiararsi la prescrizione del credito contributivo, essendo altresì inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento n.
2932018902039486.
Eccepisce, con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120002457901,
l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320149000290659 in quanto eseguita ai sensi dell'art 139 c.p.c con consegna a mani di persona diversa dal destinatario, senza invio di raccomandata informativa come prescritto dall'art. 60 del Dpr n.600/73.
1.2. con l'appello incidentale ha impugnato Controparte_3
il capo di sentenza che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione delle due cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito n. 59320130002328787, ritenendo erroneamente non dimostrata la notifica dell'intimazione n. 29320189000075673, quale atto interruttivo.
2.1.Occorre esaminare preliminarmente la questione del difetto di legittimazione passiva di Il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, CP_6
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno.
Il collegio richiama l'orientamento della Corte di Cassazione consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022 che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Inoltre, le Sezioni Unite hanno rilevato il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno espresso, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio della carenza della legittimazione ad agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, non può formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e il giudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidere nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudiziale impedita dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito (Cass. Sez. Un 20-3-2019 n. 7925, Cass.
31 ottobre 2017 n. 25906). Tali principi, sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione (cfr ex multis Cass. civ sez lav 5/9/2023, n. 25781;
Cassazione civile sez. lav. - 15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda il merito della pretesa in quanto l'opponente ha eccepito la prescrizione del credito e non si è formato il giudicato espresso sulla legittimazione. Deve conseguentemente dichiararsi il difetto di legittimazione di e conseguentemente l'inammissibilità dell'appello CP_6
incidentale dalla stessa proposto.
2.2.Occore poi esaminare la questione relativa all'ammissibilità dell'opposizione proposta da per carenza di interesse ad agire in capo Parte_1
all'odierno appellante.
con il ricorso di primo grado ha impugnato gli estratti di ruolo Parte_1
portati dagli avvisi di addebito e cartelle di pagamento deducendo che soltanto a seguito di richiesta avanzata alla lo stesso ha appreso Controparte_4 dell'esistenza di carichi iscritti a suo nome per conto dell' (cfr. ricorso CP_1
introduttivo e atto di appello).
Trovano applicazione, nella specie, i principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 26283/2022. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L.n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito, non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie,
e segnatamente anche i crediti contributivi e previdenziali.
In particolare, come affermato dalle S.U., con la norma in questione “il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando
l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire … È quindi coerente che
l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato … … La dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti … … La disciplina in questione non è … irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto
l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che,
«a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera». 20.1.
- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente … nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21. - Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base (fronteggiare le impugnazioni «avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese...»), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite”.
Né - hanno ancora osservato i giudici di legittimità - può ritenersi che sussista un vuoto di tutela. Ad esempio, “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare
l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”.
L'azione proposta da nell'originario ricorso è, dunque, da Parte_1
qualificare come mera azione di accertamento negativo.
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi - cfr. ex multis Corte Appello Catania, sentenze nn. 1101/2022, 277/2023, 396/2023, che richiamano tutte Cass. S.U. n. 26283/2022 -, non è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione
(ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (cfr.
Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione)”.
E invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire (opposizione all'esecuzione) sorge soltanto “purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)”.
Tale disciplina si applica anche ai processi pendenti: si richiama al riguardo la sentenza n. 25773/2023 della Corte di Cassazione secondo cui “… la normativa richiamata si applica anche ai processi pendenti, senza per questo porsi in contrasto con la Costituzione. La disciplina introdotta di recente, difatti, specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata (Cass., S.U., 6 settembre 2022, n. 26283). Il legislatore, nell'enucleare specifiche ipotesi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha dunque plasmato
l'interesse ad agire. Tale condizione dell'azione presenta natura dinamica e, pertanto, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione, anche per effetto di una norma sopravvenuta”.
2.3. La statuizione di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali contenuta nella sentenza appellata è coperta da giudicato, non avendo l' proposto uno specifico CP_1
motivo di appello al riguardo (Cassazione civile sez. III, 14/02/2023, n.4448).
In relazione agli altri ruoli l'opposizione originariamente proposta va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire e l'appello deve essere rigettato per le ragioni sopra esposte.
L'entrata in vigore della legge n. 215/2021 e l'epoca della pronuncia della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.
Si dichiara che l'appellante principale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto (cfr Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_6
rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale,
compensa le spese processuali del presente grado.
Dichiara che l'appellante principale è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi