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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3683/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 14/11/2017 al n. 3683 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 621/2017 del 22/09/2017, R.G. n.
2560/2017, emesso in data 22/09/2017 dal Tribunale di Potenza e spedito per la notificazione in data 04/10/2017
TRA
(C.F: ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “
[...]
C.F./P.IVA: ), rappresentato e Parte_2 P.IVA_1
difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Pasquale
Lopardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi (PZ) alla Via
Venezia, n. 31;
OPPONENTE
E
(C.F: ), Controparte_1 P.IVA_2
e per essa, in qualità di mandataria, (C.F. e P. Iva: CP_2
,), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Luigi Sinisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via De Luca n.21;
OPPOSTA
NONCHÉ
unipersonale (C.F. e P.IVA: ), Controparte_3 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa
[...]
già Controparte_4 Controparte_5
1
[...] Proc. n. 3683/2017 R.G.
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Luigi Sinisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via De Luca n.21;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/09/2024, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo
[...]
provvisoriamente esecutivo n. 621/2017 del 22/09/2017, R.G. n. 2560/2017, emesso in data 22/09/2017 dal Tribunale di Potenza e spedito per la notificazione in data 04/10/2017, con il quale, su ricorso della
[...]
per azioni (e per essa, in qualità di mandataria, della società Controparte_1
, veniva ingiunto loro il pagamento senza dilazione dell'importo CP_2 di € 205.631,88, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua relativa al contratto di mutuo ipotecario per atto rogato dal Notaio
Rep. n. 55.348 Racc. n. 24.046, registrato a Melfi il Persona_1
05.04.2011 al n. 1062 serie 1T, con ipoteca iscritta su beni siti in Melfi (PZ) presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza il 06.04.2011 al n. 4905 R.G. e n. 512 R.P., munito di formula esecutiva il 18.04.2011 e consegnato in forma esecutiva alla parte mutuataria dal Notaio rogante ex art. 117 T.U.B., stipulato con la – quale debitrice e datrice di ipoteca – Parte_2
nonché con i sig.ri. e , in qualità di soci e Parte_1 Parte_2
fideiussori.
1.1. A fondamento dell'opposizione veniva eccepito quanto di seguito: a) nullità del contratto di mutuo ipotecario per contrasto con il divieto di anatocismo;
b) applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti;
c) nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. relativamente alla somma dovuta a titolo di interessi;
d) decadenza della banca dal diritto alla garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 1956 c.c.; e) usurarietà degli interessi;
f)
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violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte della Banca opposta.
1.2. Su tali basi, gli opponenti concludevano affinché, previa sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., venisse revocato il decreto ingiuntivo e fosse dichiarata la non debenza delle somme pretese ovvero, in subordine, venisse ricalcolato l'esatto dare-avere, con condanna dell'istituto bancario al risarcimento del danno.
2. Con comparsa depositata il 15/02/2018 si costituiva in giudizio l'istituto bancario opposto, avversando nel merito l'opposizione e concludendo per il relativo rigetto ovvero, in subordine, per la condanna della parte opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa.
3. Si costituiva altresì, con comparsa depositata il 19/03/2019, la società società unipersonale, per mezzo della società Controparte_3 [...]
affermandosi quale successore a titolo particolare Controparte_4
del rapporto giuridico controverso e pertanto chiedendo la prosecuzione del giudizio con estromissione della banca cedente, aderendo alle conclusioni rese da quest'ultima.
4. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, a seguito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20/09/2024, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, è pregiudiziale all'esame del merito dell'opposizione la corretta delimitazione del rapporto processuale controverso.
Il decreto ingiuntivo, infatti, è stato richiesto e ottenuto, tra l'altro, ai danni di
, il quale – secondo quanto prospettato dalle parti – è deceduto Parte_2
precedentemente alla proposizione del ricorso monitorio.
Nondimeno, da un lato, l'opposizione è stata proposta da Parte_1
in proprio (ovvero stante la propria qualità di fideiussore del credito ingiunto)
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
e non anche in qualità di erede di Parte_2 Parte_2
, qualità che non può dirsi spesa per un mero richiamo operato nel corpo
[...]
dell'atto di citazione in opposizione, occorrendo a tal fine una esplicita volontà
(e una specifica domanda in tal senso, volta a conseguire precipuamente la
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caducazione dell'ingiunzione indirizzata al de cuius); dall'altro lato, la banca opposta, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta (pag. 12) ha pronunciato una “espressa riserva di agire nei confronti degli eredi del defunto sig. per le obbligazioni evenienti dalla garanzia fideiussoria Parte_2 da questi prestata”, ed è noto che la mera riserva di proporre una domanda non equivale ad una effettiva e valida proposizione di essa (arg. ex Cassazione civile sez. III, 05/06/2007, n.13086).
Ne consegue che il vaglio giurisdizionale da esplicitarsi nella presente sede va limitato al rapporto processuale intercorrente tra in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
da un lato, e la (e la Parte_2 CP_1 Controparte_1
società quale cessionaria) dall'altro, rimanendo estranea Controparte_3
al presente giudizio l'ingiunzione resa nei confronti del defunto
[...]
. Parte_2
6. Così delimitato soggettivamente il thema decidendum, preliminarmente all'esame del merito dell'opposizione, sia consentita una breve premessa sistematica.
6.1. Anzitutto d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
6.2. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
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f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
6.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno ad un contratto di mutuo ipotecario, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il titolo contrattuale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione e offrire la prova della materiale messa a disposizione del denaro in favore del mutuatario
(Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n.35959; analogamente si veda Cass. n.
8409/2015 in motivazione, secondo cui “La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo dovrà pertanto richiedere
l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma;
2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”; dello stesso tenore anche Cass. n. 6295/2013, nella cui motivazione si legge che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione”).
Risulta, invece, superflua la produzione degli estratti conto, essendo questi necessari solo per i rapporti di finanziamento regolati in conto corrente, dove
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vanno ricostruiti tutti gli addebiti effettuati dall'inizio alla fine del rapporto sulla base delle condizioni contrattuali (Tribunale Vicenza sez. I, 27/02/2023,
n.414); così come non appare indefettibile la produzione del piano di ammortamento, risultando il titolo contrattuale prova sufficiente a sorreggere la pretesa restitutoria (v. Cassazione civile, sez. I, 16/11/2022 n. 33724, secondo cui è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento).
Nitida, in tal senso, la motivazione espressa da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
21 del 02/01/2023, secondo la quale, al fine di conseguire “[…] il rimborso di un mutuo […] non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640;
Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo
e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass.,
Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)”
7. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche disciplinanti l'onere probatorio in subiecta materia, e venendo al caso di specie, è agevole rilevare come l'istituto bancario opposto abbia correttamente assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di mutuo ipotecario munito del relativo piano di ammortamento (all. B fascicolo monitorio) dal quale, peraltro, risulta l'impegno fideiussorio dell'odierno opponente Parte_1
la prova dell'erogazione della somma – già desumibile dal tenore
[...]
dell'art. 2 del citato contratto, contenente quietanza – è inoltre ricavata ex art. 115 c.p.c. dal tenore delle difese degli opponenti, i quali non operano muovono alcuna contestazione alla circostanza dell'intervenuta erogazione della somma mutuata.
Per tal via è da ritenersi dimostrato l'an debeatur.
8. Venendo alle contestazioni mosse dagli opponenti, occorre anzitutto premettere che, dissimilmente da quanto profilato dalle parti, la garanzia
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personale a carico dell'opponente va qualificata non già Parte_1
come contratto autonomo di garanzia, bensì come fideiussione.
Al riguardo, in disparte la considerazione per cui una consistente giurisprudenza consente oramai anche al garante autonomo di esperire quelle eccezioni volte a contestare la stessa sussistenza a monte del rapporto garantito
(si vedano Cass. Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020; Cass. Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; nel merito, da ultimo Tribunale Civitavecchia sez. I,
07/08/2023, n.907; Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 27/01/2023, n.979;
Tribunale Firenze sez. III, 20/07/2021, n.1985; Tribunale Sciacca sez. I,
12/05/2021, n.209; Tribunale Salerno sez. I, 05/03/2020, n.893 Cass. Sez. U.
18 febbraio 2010, n. 3947), è da osservarsi come la clausola invocata dall'istituto bancario (art. 7), invero, risulta priva dell'espresso divieto convenzionale del fideiussore a porre eccezioni (limitandosi a prevedere l'obbligo di adempiere alla garanzia “dietro semplice invito”) e, pertanto, non solo non è idonea a mutare la natura giuridica del contratto da fideiussione a contratto autonomo di garanzia, ma non è di per sé nemmeno idonea a concretare una deroga convenzionale al disposto di cui all'art. 1945 c.c., e pertanto non preclude l'opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto garantito, che ben possono essere spese, pertanto, anche dal fideiussore, essendo consolidato in giurisprudenza (anche in seno all'orientamento che ritiene sufficiente alla qualificazione del contratto come garantievertrag la mera apposizione della clausola) il convincimento per cui la disposizione contrattuale debba prevedere espressamente, oltre che il pagamento a prima richiesta, anche la rinuncia alla proposizione di eccezioni (arg. ex Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020).
9. Sicché, non sussistendo preclusioni alla proponibilità di eccezioni, occorre vagliare, in particolare, la bontà delle contestazioni inerenti all'applicazione di interessi ultra-legali, alla violazione del divieto anatocistico e della normativa antiusura.
9.1. Con riferimento alla prima doglianza, il CTU ha escluso la violazione dei parametri negoziali, evidenziando come non risultino addebiti in eccesso rispetto agli importi dovuti sulla base delle previsioni contrattuali.
9.2. Quanto alla verifica dell'anatocismo, il consulente ha evidenziato come il disposto di cui all'art. 3, lett. f) del contratto (“In caso di ritardo nel pagamento
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di una rata alla convenuta scadenza la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere l'interesse di mora – per tutto il periodo di ritardato pagamento
– nella misura nominale annua di quattro punti percentuali in più del tasso contrattualmente determinato e comunque non superiore al tasso soglia statuito dalle vigenti disposizioni normative in materia d'usura, tali interessi non saranno mai oggetto di capitalizzazione periodica.”) non autorizzasse espressamente che l'importo complessivo della rata, comprensiva della quota interessi corrispettivi, producesse interessi di mora dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, e pertanto – condivisibilmente – ha operato un ricalcolo funzionale all'eliminazione dell'effetto anatocistico, ossia computando gli interessi di mora sulla sola quota capitale, peraltro assumendo come riferimento il tasso corrispondente al tasso pattuito per gli interessi corrispettivi aumentato di tre punti percentuali, anziché di quattro punti percentuali come previsto nella clausola di cui alla lettera f) dell'articolo 3 del contratto di mutuo (innanzi trascritta), in quanto nel documento di sintesi viene indicata tale maggiorazione del 3%.
Per tal via il CTU è pervenuto ad un ricalcolo del credito vantato dall'istituto bancario, che, epurato dall'effetto anatocistico, è pari a complessivi €
200.713,08 (anziché € 205.631,88 come riportato nella certificazione bancaria posta a base del ricorso monitorio), di cui: € 164.315,70 a titolo di capitale non rimborsato;
€ 19.986,10 a titolo di interessi corrispettivi non rimborsati;
€
16.411,28 a titolo di interessi di mora maturati alla data del 31 marzo 2017; il tutto oltre interessi di mora nella misura convenzionale maturati e maturandi sul capitale di € 164.315,70 dal 1° aprile 2017 sino al soddisfo.
9.3. Quanto alla valutazione dell'usurarietà degli interessi, il consulente ha riscontrato il superamento del tasso soglia sia con riguardo a quelli corrispettivi
(ciò in forza dell'inclusione nel calcolo anche dei costi relativi alle polizze assicurative) che con riguardo a quelli moratori, tanto anche applicando, come correttamente eccepito dal CTP della parte intervenuta, la metodologia imposta dalla giurisprudenza successivamente consolidatasi, e in particolare compendiata nel pronunciamento delle Sezioni Unite n. 19587/2020.
In sintesi, il citato pronunciamento, nel comporre il contrasto insorto negli interpreti circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla disciplina anti-usura, ha definitivamente avallato il diffuso (e condivisibile)
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convincimento per cui anche i predetti interessi, sebbene autonomamente considerati, debbano essere inclusi nelle soglie d'usura, e ciò sulla scorta di molteplici considerazioni: 1) la locuzione concernente gli interessi “promessi
o convenuti, a qualunque titolo”, di cui all'art. 1 del D.L. 394/00, il cui dato letterale – suffragato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto – induce a ritenere che la normativa antiusura non conosca distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi o di mora;
2) analogo è il tenore letterario dell'art. 644 c.p., che non opera distinzioni tra interessi;
3) la sottrazione alla disciplina antiusura degli interessi moratori presterebbe il fianco ad una strumentalizzazione degli stessi, e all'ingiustificato permanere della validità di una obbligazione onerosa e contra legem; 4) il pari trattamento degli interessi è rispettoso del principio di omogeneità desumibile dall'allineamento dei tassi moratori a quelli pattuiti per i corrispettivi previsto dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.; 5) sarebbe irrazionale sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella, patologica, dell'inadempimento; 6) la mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM non appare di ostacolo alla loro rilevanza usuraria, perché giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce che attiene alla patologia, e non alla fisiologia del rapporto, di carattere peraltro meramente eventuale.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite, nell'affrontare il problema del tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori, muovendo dalla premessa secondo cui la legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla citata legge (art. 2, comma primo), ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, hanno affermato che il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma quarto, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
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TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. un. n. 19597 del
2020).
Ebbene, nel caso di specie, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e consolidatosi, si ritiene corretta la ricostruzione mediante la quale il CTU, per vagliare l'eventuale usurarietà degli interessi di mora, ha operato attraverso l'individuazione specifica di un tasso soglia di mora (ovvero aumentando preventivamente di 2,1 punti percentuali il T.E.G.M rilevato dalla
Banca d'Italia), in tal modo pervenendo alla conclusione secondo cui il tasso di mora pattuito è superiore alla legge n. 108/1996.
9.4. Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire in toto le conclusioni cui è pervenuto il consulente anche con riguardo alla riscontrata usurarietà degli interessi.
9.4.1. Quanto alla inserzione, nel calcolo del TEG, dei costi assicurativi (dalla cessionaria contestata in forza della pretesa natura accessoria di tali oneri, v.
Cass. sentenza n. 26522/2023), si ritiene condivisibile quanto replicato dal consulente, ovvero che la polizza assicurativa a copertura dei danni sugli immobili oggetto di ipoteca è da ritenersi pacificamente obbligatoria (in quanto espressamente pattuita al punto b dell'articolo 2 e punto h dell'articolo 3 del contratto di mutuo), laddove la polizza a copertura del rischio morte, infortunio e ricovero ospedaliero – quantunque stipulata in data successiva alla sottoscrizione del mutuo – risulta richiesta con modulistica sottoscritta il 30 marzo 2011 (quindi il giorno antecedente al contratto di mutuo del 1° aprile
2011), e prevede la designazione dell'Istituto bancario quale beneficiario sino alla concorrenza del credito derivante dal finanziamento in questione, espressamente richiamato nella modulistica di adesione alla polizza assicurativa.
Tali circostanze concretizzano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare il carattere sostanzialmente obbligatorio di tali coperture assicurative [al riguardo, si rammenti che taluni indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza per la qualificazione dell'assicurazione come obbligatoria sono proprio, oltre alla contestualità di polizza e finanziamento, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo e la designazione dell'istituto bancario quale beneficiario e la pari durata di copertura assicurativa e finanziamento, tutti elementi presenti nel caso di specie (si veda, ex multis,
10 Proc. n. 3683/2017 R.G.
Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, sentenza n. 2144)], le quali non sono state smentite dall'opposta o dalla cessionaria, le quali avrebbero dovuto fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa, o ancora di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi, per tutto il corso del finanziamento (si vedano al riguardo anche le pronunce dell' e in particolare Collegio di Coordinamento, nn. 10617/17, Pt_3
10620/17, 10621/17, 2397/18).
9.4.2. Quanto al riscontro del carattere usurario degli interessi di mora
(attestato dal consulente, lo si ribadisce, anche attraverso la metodologia imposta dal dictum nomofilattico delle Sez. Un. n. 19597 del 2020) lo stesso non è inficiato dalla presenza della cd. clausola di salvaguardia, posto che quest'ultima - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 , in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto (come nel caso di specie), è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia (in tal senso si è espressa la recente Cassazione civile, sez. III, 18/10/2024 n.
27106).
9.4.3. Ne consegue che risulta condivisibile l'ipotesi di calcolo profilata dal
CTU con azzeramento degli interessi di mora, oltre che agli interessi corrispettivi ed agli oneri collegati all'erogazione del credito, che vede un debito residuo, alla data del 17 dicembre 2015 (data di decadenza dal benefico del termine) pari a complessivi € 149.004,02 (anziché € 205.631,88 come riportato nella certificazione bancaria posta a base del ricorso monitorio).
10. Tutto ciò sin qui rilevato induce a ritenere accertato un minor credito pari ad € 149.004,02, al quale non possono addizionarsi gli interessi di mora con riferimento al periodo successivo alla decadenza del beneficio del termine,
11 Proc. n. 3683/2017 R.G.
in forza della sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1815 codice civile, ma sul quale possono soltanto riconoscersi gli interessi al tasso legale,
a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Sicché, in ragione dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo qui impugnato va revocato, e gli opponenti vanno condannati al pagamento della minor somma di € 149.004,02, oltre interessi al tasso su tale somma a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
11. Quanto al soggetto beneficiario di tale pagamento, lo stesso va individuato nella società cessionaria del credito – intervenuta ex art. 111 c.p.c.
– avendo quest'ultima provato la propria legittimazione sostanziale attraverso il deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 130 del 08/11/2018, il quale reca indicazioni sufficienti a far ritenere il credito controverso rientrante nel perimetro della cessione
(essendo il credito di causa derivante da un contratto di finanziamento ipotecario classificato a sofferenza sorto nel periodo tra il 1960 ed il 2016), e tanto in adesione al condiviso orientamento secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall' art. 58 d.lg. 1° settembre
1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (v. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127); nel caso di specie, non essendo stata affatto contestata dagli opponenti né
l'intervenuta cessione né la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di essa, deve ritenersi provata la legittimazione (recte, titolarità) sostanziale della società intervenuta, in cui favore pertanto può disporsi il pagamento del credito controverso.
12. La riscontrata sussistenza di una debitoria a carico degli opponenti (pur se di importo minore rispetto a quella ingiunta) mette conto dell'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dai primi, da rigettarsi anche in ragione della mancanza di ogni supporto probatorio in merito al danno lamentato.
13. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico degli opponenti soccombenti, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo
12 Proc. n. 3683/2017 R.G.
applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al decisum
(scaglione da da € 52.001 a € 260.000), applicando i valori minimi alla fase decisionale nei confronti della banca opposta, la quale non ha depositato difese conclusionali.
14. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 3683/2017 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della società cessionaria
, della complessiva somma di € Controparte_6
149.004,02, oltre agli interessi al tasso legale su tale somma a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte opponente;
4) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 11.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di parte opponente.
Potenza, lì 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
13
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017 il 14/11/2017 al n. 3683 avente ad oggetto: opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 621/2017 del 22/09/2017, R.G. n.
2560/2017, emesso in data 22/09/2017 dal Tribunale di Potenza e spedito per la notificazione in data 04/10/2017
TRA
(C.F: ), in proprio e Parte_1 C.F._1
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “
[...]
C.F./P.IVA: ), rappresentato e Parte_2 P.IVA_1
difeso, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Pasquale
Lopardi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melfi (PZ) alla Via
Venezia, n. 31;
OPPONENTE
E
(C.F: ), Controparte_1 P.IVA_2
e per essa, in qualità di mandataria, (C.F. e P. Iva: CP_2
,), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Luigi Sinisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via De Luca n.21;
OPPOSTA
NONCHÉ
unipersonale (C.F. e P.IVA: ), Controparte_3 P.IVA_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa
[...]
già Controparte_4 Controparte_5
1
[...] Proc. n. 3683/2017 R.G.
(C.F. e P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Luigi Sinisi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Venosa alla Via De Luca n.21;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20/09/2024, sostituita mediante note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in Parte_1
proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
proponeva opposizione avverso al decreto ingiuntivo
[...]
provvisoriamente esecutivo n. 621/2017 del 22/09/2017, R.G. n. 2560/2017, emesso in data 22/09/2017 dal Tribunale di Potenza e spedito per la notificazione in data 04/10/2017, con il quale, su ricorso della
[...]
per azioni (e per essa, in qualità di mandataria, della società Controparte_1
, veniva ingiunto loro il pagamento senza dilazione dell'importo CP_2 di € 205.631,88, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua relativa al contratto di mutuo ipotecario per atto rogato dal Notaio
Rep. n. 55.348 Racc. n. 24.046, registrato a Melfi il Persona_1
05.04.2011 al n. 1062 serie 1T, con ipoteca iscritta su beni siti in Melfi (PZ) presso la Conservatoria dei RR.II. di Potenza il 06.04.2011 al n. 4905 R.G. e n. 512 R.P., munito di formula esecutiva il 18.04.2011 e consegnato in forma esecutiva alla parte mutuataria dal Notaio rogante ex art. 117 T.U.B., stipulato con la – quale debitrice e datrice di ipoteca – Parte_2
nonché con i sig.ri. e , in qualità di soci e Parte_1 Parte_2
fideiussori.
1.1. A fondamento dell'opposizione veniva eccepito quanto di seguito: a) nullità del contratto di mutuo ipotecario per contrasto con il divieto di anatocismo;
b) applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti;
c) nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 633 c.p.c. relativamente alla somma dovuta a titolo di interessi;
d) decadenza della banca dal diritto alla garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 1956 c.c.; e) usurarietà degli interessi;
f)
2 Proc. n. 3683/2017 R.G.
violazione delle regole di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto da parte della Banca opposta.
1.2. Su tali basi, gli opponenti concludevano affinché, previa sospensione della provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c., venisse revocato il decreto ingiuntivo e fosse dichiarata la non debenza delle somme pretese ovvero, in subordine, venisse ricalcolato l'esatto dare-avere, con condanna dell'istituto bancario al risarcimento del danno.
2. Con comparsa depositata il 15/02/2018 si costituiva in giudizio l'istituto bancario opposto, avversando nel merito l'opposizione e concludendo per il relativo rigetto ovvero, in subordine, per la condanna della parte opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso di causa.
3. Si costituiva altresì, con comparsa depositata il 19/03/2019, la società società unipersonale, per mezzo della società Controparte_3 [...]
affermandosi quale successore a titolo particolare Controparte_4
del rapporto giuridico controverso e pertanto chiedendo la prosecuzione del giudizio con estromissione della banca cedente, aderendo alle conclusioni rese da quest'ultima.
4. Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, a seguito della quale veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 20/09/2024, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Ciò premesso, è pregiudiziale all'esame del merito dell'opposizione la corretta delimitazione del rapporto processuale controverso.
Il decreto ingiuntivo, infatti, è stato richiesto e ottenuto, tra l'altro, ai danni di
, il quale – secondo quanto prospettato dalle parti – è deceduto Parte_2
precedentemente alla proposizione del ricorso monitorio.
Nondimeno, da un lato, l'opposizione è stata proposta da Parte_1
in proprio (ovvero stante la propria qualità di fideiussore del credito ingiunto)
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
e non anche in qualità di erede di Parte_2 Parte_2
, qualità che non può dirsi spesa per un mero richiamo operato nel corpo
[...]
dell'atto di citazione in opposizione, occorrendo a tal fine una esplicita volontà
(e una specifica domanda in tal senso, volta a conseguire precipuamente la
3 Proc. n. 3683/2017 R.G.
caducazione dell'ingiunzione indirizzata al de cuius); dall'altro lato, la banca opposta, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta (pag. 12) ha pronunciato una “espressa riserva di agire nei confronti degli eredi del defunto sig. per le obbligazioni evenienti dalla garanzia fideiussoria Parte_2 da questi prestata”, ed è noto che la mera riserva di proporre una domanda non equivale ad una effettiva e valida proposizione di essa (arg. ex Cassazione civile sez. III, 05/06/2007, n.13086).
Ne consegue che il vaglio giurisdizionale da esplicitarsi nella presente sede va limitato al rapporto processuale intercorrente tra in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della
[...]
da un lato, e la (e la Parte_2 CP_1 Controparte_1
società quale cessionaria) dall'altro, rimanendo estranea Controparte_3
al presente giudizio l'ingiunzione resa nei confronti del defunto
[...]
. Parte_2
6. Così delimitato soggettivamente il thema decidendum, preliminarmente all'esame del merito dell'opposizione, sia consentita una breve premessa sistematica.
6.1. Anzitutto d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
6.2. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004,
4 Proc. n. 3683/2017 R.G.
f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
6.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la controversia intorno alle condizioni economiche praticate in seno ad un contratto di mutuo ipotecario, incombe sulla banca (quale creditrice e attrice sostanziale in seno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) l'onere probatorio concernente il credito ingiunto, dovendo essa produrre in giudizio il titolo contrattuale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione e offrire la prova della materiale messa a disposizione del denaro in favore del mutuatario
(Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n.35959; analogamente si veda Cass. n.
8409/2015 in motivazione, secondo cui “La domanda di restituzione di una somma assertivamente concessa a mutuo dovrà pertanto richiedere
l'assolvimento dell'onere della prova per i seguenti aspetti: 1) prova della consegna della somma;
2) prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”; dello stesso tenore anche Cass. n. 6295/2013, nella cui motivazione si legge che “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione”).
Risulta, invece, superflua la produzione degli estratti conto, essendo questi necessari solo per i rapporti di finanziamento regolati in conto corrente, dove
5 Proc. n. 3683/2017 R.G.
vanno ricostruiti tutti gli addebiti effettuati dall'inizio alla fine del rapporto sulla base delle condizioni contrattuali (Tribunale Vicenza sez. I, 27/02/2023,
n.414); così come non appare indefettibile la produzione del piano di ammortamento, risultando il titolo contrattuale prova sufficiente a sorreggere la pretesa restitutoria (v. Cassazione civile, sez. I, 16/11/2022 n. 33724, secondo cui è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento).
Nitida, in tal senso, la motivazione espressa da Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
21 del 02/01/2023, secondo la quale, al fine di conseguire “[…] il rimborso di un mutuo […] non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr. Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640;
Cass., Sez. III, 29/10/2016, n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo
e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass., Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass.,
Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n. 9209)”
7. Così brevemente delineate le coordinate ermeneutiche disciplinanti l'onere probatorio in subiecta materia, e venendo al caso di specie, è agevole rilevare come l'istituto bancario opposto abbia correttamente assolto il proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di mutuo ipotecario munito del relativo piano di ammortamento (all. B fascicolo monitorio) dal quale, peraltro, risulta l'impegno fideiussorio dell'odierno opponente Parte_1
la prova dell'erogazione della somma – già desumibile dal tenore
[...]
dell'art. 2 del citato contratto, contenente quietanza – è inoltre ricavata ex art. 115 c.p.c. dal tenore delle difese degli opponenti, i quali non operano muovono alcuna contestazione alla circostanza dell'intervenuta erogazione della somma mutuata.
Per tal via è da ritenersi dimostrato l'an debeatur.
8. Venendo alle contestazioni mosse dagli opponenti, occorre anzitutto premettere che, dissimilmente da quanto profilato dalle parti, la garanzia
6 Proc. n. 3683/2017 R.G.
personale a carico dell'opponente va qualificata non già Parte_1
come contratto autonomo di garanzia, bensì come fideiussione.
Al riguardo, in disparte la considerazione per cui una consistente giurisprudenza consente oramai anche al garante autonomo di esperire quelle eccezioni volte a contestare la stessa sussistenza a monte del rapporto garantito
(si vedano Cass. Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020; Cass. Sentenza n. 4717 del 19/02/2019; nel merito, da ultimo Tribunale Civitavecchia sez. I,
07/08/2023, n.907; Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 27/01/2023, n.979;
Tribunale Firenze sez. III, 20/07/2021, n.1985; Tribunale Sciacca sez. I,
12/05/2021, n.209; Tribunale Salerno sez. I, 05/03/2020, n.893 Cass. Sez. U.
18 febbraio 2010, n. 3947), è da osservarsi come la clausola invocata dall'istituto bancario (art. 7), invero, risulta priva dell'espresso divieto convenzionale del fideiussore a porre eccezioni (limitandosi a prevedere l'obbligo di adempiere alla garanzia “dietro semplice invito”) e, pertanto, non solo non è idonea a mutare la natura giuridica del contratto da fideiussione a contratto autonomo di garanzia, ma non è di per sé nemmeno idonea a concretare una deroga convenzionale al disposto di cui all'art. 1945 c.c., e pertanto non preclude l'opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto garantito, che ben possono essere spese, pertanto, anche dal fideiussore, essendo consolidato in giurisprudenza (anche in seno all'orientamento che ritiene sufficiente alla qualificazione del contratto come garantievertrag la mera apposizione della clausola) il convincimento per cui la disposizione contrattuale debba prevedere espressamente, oltre che il pagamento a prima richiesta, anche la rinuncia alla proposizione di eccezioni (arg. ex Cass. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 27619 del 03/12/2020).
9. Sicché, non sussistendo preclusioni alla proponibilità di eccezioni, occorre vagliare, in particolare, la bontà delle contestazioni inerenti all'applicazione di interessi ultra-legali, alla violazione del divieto anatocistico e della normativa antiusura.
9.1. Con riferimento alla prima doglianza, il CTU ha escluso la violazione dei parametri negoziali, evidenziando come non risultino addebiti in eccesso rispetto agli importi dovuti sulla base delle previsioni contrattuali.
9.2. Quanto alla verifica dell'anatocismo, il consulente ha evidenziato come il disposto di cui all'art. 3, lett. f) del contratto (“In caso di ritardo nel pagamento
7 Proc. n. 3683/2017 R.G.
di una rata alla convenuta scadenza la parte mutuataria sarà tenuta a corrispondere l'interesse di mora – per tutto il periodo di ritardato pagamento
– nella misura nominale annua di quattro punti percentuali in più del tasso contrattualmente determinato e comunque non superiore al tasso soglia statuito dalle vigenti disposizioni normative in materia d'usura, tali interessi non saranno mai oggetto di capitalizzazione periodica.”) non autorizzasse espressamente che l'importo complessivo della rata, comprensiva della quota interessi corrispettivi, producesse interessi di mora dalla scadenza sino all'effettivo pagamento, e pertanto – condivisibilmente – ha operato un ricalcolo funzionale all'eliminazione dell'effetto anatocistico, ossia computando gli interessi di mora sulla sola quota capitale, peraltro assumendo come riferimento il tasso corrispondente al tasso pattuito per gli interessi corrispettivi aumentato di tre punti percentuali, anziché di quattro punti percentuali come previsto nella clausola di cui alla lettera f) dell'articolo 3 del contratto di mutuo (innanzi trascritta), in quanto nel documento di sintesi viene indicata tale maggiorazione del 3%.
Per tal via il CTU è pervenuto ad un ricalcolo del credito vantato dall'istituto bancario, che, epurato dall'effetto anatocistico, è pari a complessivi €
200.713,08 (anziché € 205.631,88 come riportato nella certificazione bancaria posta a base del ricorso monitorio), di cui: € 164.315,70 a titolo di capitale non rimborsato;
€ 19.986,10 a titolo di interessi corrispettivi non rimborsati;
€
16.411,28 a titolo di interessi di mora maturati alla data del 31 marzo 2017; il tutto oltre interessi di mora nella misura convenzionale maturati e maturandi sul capitale di € 164.315,70 dal 1° aprile 2017 sino al soddisfo.
9.3. Quanto alla valutazione dell'usurarietà degli interessi, il consulente ha riscontrato il superamento del tasso soglia sia con riguardo a quelli corrispettivi
(ciò in forza dell'inclusione nel calcolo anche dei costi relativi alle polizze assicurative) che con riguardo a quelli moratori, tanto anche applicando, come correttamente eccepito dal CTP della parte intervenuta, la metodologia imposta dalla giurisprudenza successivamente consolidatasi, e in particolare compendiata nel pronunciamento delle Sezioni Unite n. 19587/2020.
In sintesi, il citato pronunciamento, nel comporre il contrasto insorto negli interpreti circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla disciplina anti-usura, ha definitivamente avallato il diffuso (e condivisibile)
8 Proc. n. 3683/2017 R.G.
convincimento per cui anche i predetti interessi, sebbene autonomamente considerati, debbano essere inclusi nelle soglie d'usura, e ciò sulla scorta di molteplici considerazioni: 1) la locuzione concernente gli interessi “promessi
o convenuti, a qualunque titolo”, di cui all'art. 1 del D.L. 394/00, il cui dato letterale – suffragato dalla relazione al disegno di legge di conversione del decreto – induce a ritenere che la normativa antiusura non conosca distinzione tra interessi corrispettivi, compensativi o di mora;
2) analogo è il tenore letterario dell'art. 644 c.p., che non opera distinzioni tra interessi;
3) la sottrazione alla disciplina antiusura degli interessi moratori presterebbe il fianco ad una strumentalizzazione degli stessi, e all'ingiustificato permanere della validità di una obbligazione onerosa e contra legem; 4) il pari trattamento degli interessi è rispettoso del principio di omogeneità desumibile dall'allineamento dei tassi moratori a quelli pattuiti per i corrispettivi previsto dal comma 1 dell'art. 1224 c.c.; 5) sarebbe irrazionale sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella, patologica, dell'inadempimento; 6) la mancata inclusione degli interessi moratori nel calcolo del TEGM non appare di ostacolo alla loro rilevanza usuraria, perché giustificata dalla necessità di evitare l'innalzamento del tasso soglia immettendo nel suo calcolo una voce che attiene alla patologia, e non alla fisiologia del rapporto, di carattere peraltro meramente eventuale.
Sulla scorta delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite, nell'affrontare il problema del tasso soglia cui confrontare gli interessi moratori, muovendo dalla premessa secondo cui la legge 108 del 1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla citata legge (art. 2, comma primo), ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, hanno affermato che il tasso-soglia sarà dato dal TEGM., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal sopra citato art. 2, comma quarto, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
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TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. sez. un. n. 19597 del
2020).
Ebbene, nel caso di specie, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale sopravvenuto e consolidatosi, si ritiene corretta la ricostruzione mediante la quale il CTU, per vagliare l'eventuale usurarietà degli interessi di mora, ha operato attraverso l'individuazione specifica di un tasso soglia di mora (ovvero aumentando preventivamente di 2,1 punti percentuali il T.E.G.M rilevato dalla
Banca d'Italia), in tal modo pervenendo alla conclusione secondo cui il tasso di mora pattuito è superiore alla legge n. 108/1996.
9.4. Orbene, ritiene il Tribunale di poter recepire in toto le conclusioni cui è pervenuto il consulente anche con riguardo alla riscontrata usurarietà degli interessi.
9.4.1. Quanto alla inserzione, nel calcolo del TEG, dei costi assicurativi (dalla cessionaria contestata in forza della pretesa natura accessoria di tali oneri, v.
Cass. sentenza n. 26522/2023), si ritiene condivisibile quanto replicato dal consulente, ovvero che la polizza assicurativa a copertura dei danni sugli immobili oggetto di ipoteca è da ritenersi pacificamente obbligatoria (in quanto espressamente pattuita al punto b dell'articolo 2 e punto h dell'articolo 3 del contratto di mutuo), laddove la polizza a copertura del rischio morte, infortunio e ricovero ospedaliero – quantunque stipulata in data successiva alla sottoscrizione del mutuo – risulta richiesta con modulistica sottoscritta il 30 marzo 2011 (quindi il giorno antecedente al contratto di mutuo del 1° aprile
2011), e prevede la designazione dell'Istituto bancario quale beneficiario sino alla concorrenza del credito derivante dal finanziamento in questione, espressamente richiamato nella modulistica di adesione alla polizza assicurativa.
Tali circostanze concretizzano presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrare il carattere sostanzialmente obbligatorio di tali coperture assicurative [al riguardo, si rammenti che taluni indici presuntivi individuati dalla giurisprudenza per la qualificazione dell'assicurazione come obbligatoria sono proprio, oltre alla contestualità di polizza e finanziamento, la parametrazione dell'indennizzo al debito residuo e la designazione dell'istituto bancario quale beneficiario e la pari durata di copertura assicurativa e finanziamento, tutti elementi presenti nel caso di specie (si veda, ex multis,
10 Proc. n. 3683/2017 R.G.
Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, sentenza n. 2144)], le quali non sono state smentite dall'opposta o dalla cessionaria, le quali avrebbero dovuto fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, o di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa, o ancora di aver concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi, per tutto il corso del finanziamento (si vedano al riguardo anche le pronunce dell' e in particolare Collegio di Coordinamento, nn. 10617/17, Pt_3
10620/17, 10621/17, 2397/18).
9.4.2. Quanto al riscontro del carattere usurario degli interessi di mora
(attestato dal consulente, lo si ribadisce, anche attraverso la metodologia imposta dal dictum nomofilattico delle Sez. Un. n. 19597 del 2020) lo stesso non è inficiato dalla presenza della cd. clausola di salvaguardia, posto che quest'ultima - in quanto preordinata a tutelare la validità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenuti interessi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento del tasso-soglia di cui all' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 , in conseguenza di fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad elidere la nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusione del contratto (come nel caso di specie), è illecito in ragione del superamento del menzionato tasso soglia (in tal senso si è espressa la recente Cassazione civile, sez. III, 18/10/2024 n.
27106).
9.4.3. Ne consegue che risulta condivisibile l'ipotesi di calcolo profilata dal
CTU con azzeramento degli interessi di mora, oltre che agli interessi corrispettivi ed agli oneri collegati all'erogazione del credito, che vede un debito residuo, alla data del 17 dicembre 2015 (data di decadenza dal benefico del termine) pari a complessivi € 149.004,02 (anziché € 205.631,88 come riportato nella certificazione bancaria posta a base del ricorso monitorio).
10. Tutto ciò sin qui rilevato induce a ritenere accertato un minor credito pari ad € 149.004,02, al quale non possono addizionarsi gli interessi di mora con riferimento al periodo successivo alla decadenza del beneficio del termine,
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in forza della sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 1815 codice civile, ma sul quale possono soltanto riconoscersi gli interessi al tasso legale,
a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Sicché, in ragione dell'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo qui impugnato va revocato, e gli opponenti vanno condannati al pagamento della minor somma di € 149.004,02, oltre interessi al tasso su tale somma a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
11. Quanto al soggetto beneficiario di tale pagamento, lo stesso va individuato nella società cessionaria del credito – intervenuta ex art. 111 c.p.c.
– avendo quest'ultima provato la propria legittimazione sostanziale attraverso il deposito dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 130 del 08/11/2018, il quale reca indicazioni sufficienti a far ritenere il credito controverso rientrante nel perimetro della cessione
(essendo il credito di causa derivante da un contratto di finanziamento ipotecario classificato a sofferenza sorto nel periodo tra il 1960 ed il 2016), e tanto in adesione al condiviso orientamento secondo cui “Chi sostiene di essere subentrato come creditore particolare al creditore originario, attraverso un'operazione di cessione in blocco regolata dall' art. 58 d.lg. 1° settembre
1993, n. 385, deve provare che il credito in questione faceva parte di tale operazione. Questa prova documentale è necessaria per dimostrare la propria legittimazione sostanziale;
tuttavia, questo onere della prova viene meno se la controparte ha già riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, tale successione nel credito” (v. Cassazione civile sez. III, 07/10/2024, n.26127); nel caso di specie, non essendo stata affatto contestata dagli opponenti né
l'intervenuta cessione né la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di essa, deve ritenersi provata la legittimazione (recte, titolarità) sostanziale della società intervenuta, in cui favore pertanto può disporsi il pagamento del credito controverso.
12. La riscontrata sussistenza di una debitoria a carico degli opponenti (pur se di importo minore rispetto a quella ingiunta) mette conto dell'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dai primi, da rigettarsi anche in ragione della mancanza di ogni supporto probatorio in merito al danno lamentato.
13. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico degli opponenti soccombenti, e tanto nella misura liquidata in dispositivo, facendo
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applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al decisum
(scaglione da da € 52.001 a € 260.000), applicando i valori minimi alla fase decisionale nei confronti della banca opposta, la quale non ha depositato difese conclusionali.
14. Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, nella persona del giudice unico, dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel giudizio avente n. 3683/2017 R.G., respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in favore della società cessionaria
, della complessiva somma di € Controparte_6
149.004,02, oltre agli interessi al tasso legale su tale somma a far data dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte opponente;
4) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 11.977,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
5) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte intervenuta, che si liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di parte opponente.
Potenza, lì 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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