Decreto cautelare 31 maggio 2025
Ordinanza collegiale 19 giugno 2025
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/12/2025, n. 22550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22550 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22550/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06499/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6499 del 2025, proposto da
SI VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vincenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AO OR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza dirigenziale n. 27 del 21.02.2025, avente a oggetto l’“ingiunzione alla demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite emessa ai sensi dell’art. 33 del DPR 380/01 e ss. mm. ii.”, notificata il 26.03.2025;
- del verbale redatto dal Corpo di polizia locale di Ardea, prot. gen. 8216 del 29.01.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
- del verbale e suoi allegati redatto e firmato, in data 24.10.2024, dall’istruttore tecnico geom. Valerio Carbone, in servizio presso l’Area III settore urbanistica - edilizia privata, (Comune di Ardea), acquisito dalla scrivente difesa a seguito di formale istanza di accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa CA SA AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, tempestivamente notificato (nella data di lunedì 26 maggio 2025) e depositato (il 30 maggio 2025), il Sig. VE SI è insorto avverso l’ordinanza dirigenziale n. 27 del 21 febbraio 2025, notificata il successivo 26 marzo, con la quale il Comune di Ardea gli aveva ingiunto, nella sua qualità di “ Amministratore Unico e rappresentante generale della NEWLINE COMPANY S.R.L .”, la demolizione di opere abusive ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001, realizzate presso l’immobile ubicato in via Napoli n. 160 (in località Nuova Florida).
1.1. Il ricorrente premette in fatto di aver inoltrato all’amministrazione comunale istanza di autotutela (in data 6 maggio 2025), rimasta priva di riscontro, nella quale aveva rappresentato di non essere più il rappresentante legale della Newline Company S.r.l. sin dal 2019 e che tale Società non era più la proprietaria del suddetto immobile, a seguito di confisca, appartenendo esso all’Erario dello Stato - Ministero del Tesoro (come da visura storica allegata all’istanza e depositata agli atti del presente giudizio). Aggiunge che l’unità immobiliare in questione “ a tutt’oggi e sin dall’epoca del suo acquisto ” è occupata dal Sig. OR AO, in quanto acquistato dalla Società “ solo ed esclusivamente per soddisfare un’esigenza personale del sig. OR e del suo nucleo familiare ”.
1.2. In diritto deduce un unico motivo, rubricato “ VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 31 del Testo Unico Edilizia. ECCESSO DI POTERE. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI ”, con il quale fa valere la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all’ingiunzione demolitoria, avendo dovuto il Comune indirizzarla al Ministero del Tesoro, attuale proprietario del bene, non essendo sufficiente a giustificarla la sua posizione di ex proprietario, oltretutto non responsabile dell’abuso, non avendo il Sig. VE mai avuto la disponibilità dell’immobile sin dal suo acquisto ed essendo privo, allo stato attuale, del potere di intervenire su di esso.
2. In data 4 giugno 2025 il ricorrente ha presentato istanza di rimessione in termini (con documentazione a corredo) per provvedere alla notifica del ricorso al controinteressato “ipotizzabile”, sig. OR AO, in quanto il precedente tentativo di notifica (espletato a mezzo raccomandata spedita il 26 maggio 2025) non era andato a buon fine.
3. Il Comune si è costituito in giudizio con atto formale, depositato in data 16 giugno 2025.
4. Con ordinanza n. 3758/2025 del 9 luglio 2025 questa Sezione ha i) accolto l’istanza di rimessione in termini “ alla luce della documentazione versata in atti, che comprova la residenza di quest’ultimo (Sig. OR AO, n.d.r. ) presso l’indirizzo cui è stata spedita la raccomandata del 26 maggio 2025, con cui è stata effettuata la prima notifica, non andata a buon fine, configurando tale circostanza un’ipotesi di errore scusabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 cod. proc. amm .”, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per procedere alla notifica del ricorso al controinteressato e di 15 per depositare in giudizio la relativa prova, e ii) accolto la domanda cautelare “ ai fini di un riesame della vicenda da parte dell’amministrazione comunale, che dovrà rivalutare la posizione del ricorrente (attinto dall’ingiunzione demolitoria nella sua qualità di “amministrazione unico e rappresentante generale della Newline Company S.r.l.”) avuto riguardo alle circostanze fattuali rappresentate in ricorso e alla documentazione di causa, con particolare riferimento all’attuale titolarità dell’unità immobiliare (che il ricorrente afferma essere di proprietà dell’Erario dello Stato – Ministero del Tesoro, a seguito di confisca dell’azienda) e alla mancata “disponibilità dell’immobile sin dal suo acquisto”, essendo stato esso occupato ab origine dal Sig. AO OR, che vi risiederebbe con il suo nucleo familiare ”.
5. Nelle date 24 agosto e 5 settembre 2025 il ricorrente ha depositato la prova dell’avvenuta notifica del ricorso al Sig. OR (eseguita dall’UNEP presso il Tribunale di Velletri secondo la procedura di cui all’art. 140 c.p.c.), ma questi non si è costituito in giudizio.
6. La parte resistente non ha dato seguito al remand del giudice.
7. All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va accolto.
9. Il Comune di Ardea ha indirizzato l’ordinanza unicamente al Sig. VE, attinto dall’ingiunzione demolitoria nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della Newline Company, senza tener conto di alcune circostanze fattuali dirimenti, che avrebbero potuto essere appurate in sede istruttoria in quanto risultanti dalla visura storica sulla Società eseguita presso la C.C.I.A.A. (versata in atti): in particolare, è comprovato che il ricorrente è cessato da diversi anni dalla carica di amministratore unico e che la Società e l’intero patrimonio aziendale sono stati oggetto di confisca disposta nel 2021 dall’autorità giudiziaria, essendo attualmente nella proprietà dell’Erario.
Ne deriva che il ricorrente difetta di legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione, non avendo più l’attuale e concreta disponibilità del bene, con conseguente impossibilità di portarlo ad esecuzione.
Tali elementi non sono stati adeguatamente valorizzati nemmeno a seguito dell’istanza di revisione in autotutela, presentata in data 6 maggio 2025, né il Comune si è premurato di verificare quanto ivi ulteriormente rappresentato in ordine alla disponibilità dell’unità immobiliare, che il Sig. VE ha affermato essere stata sempre occupata dal Sig. OR, che risulta risiedervi (come da certificazione in atti), e dalla sua famiglia.
10. In conclusione, in accoglimento del ricorso va annullata la gravata ordinanza.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente Comune nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza dirigenziale n. 27 del 21 febbraio 2025.
Condanna il Comune di Ardea a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti di OR AO.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT GI, Presidente
CA SA AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA SA AY | NT GI |
IL SEGRETARIO