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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/03/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 10.7.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2291 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso in C.F._1
riassunzione, dall'avv. Paolo Grimaldi, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA),
alla Via A. Barbarulo, n. 50, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: ) in liquidazione, in Controparte_1 P.IVA_1
Amministrazione straordinaria, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da procura depositata telematicamente in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Lorenzo Ioele, elettivamente domiciliata in Cava
de' Tirreni (SA), al Corso Umberto I, n. 122, presso lo studio del difensore;
1 PEC: Email_2
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi (opposizione a D.I. n. 234/2022 dell'1.7.2022).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con Decreto Ingiuntivo n. 234/2022, emesso in data 1.7.2022, nell'ambito del procedimento n. 2359/2022 R.G., il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione Lavoro
ingiungeva alla Parte_2
di pagare, nei confronti di , la somma di € 19.305,98, quale importo Parte_1
a saldo di quanto dovuto a titolo di incentivo all'esodo (pari alla complessiva somma di
€41.149,99), oltre accessori di legge e spese della procedura.
2. Con ricorso in opposizione, la Parte_3
, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto,
[...]
eccependo preliminarmente: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera
Inferiore, atteso che la dipendenza di Pagani, ove il ricorrente dichiarava di avere lavorato,
era cessata nell'anno 2014 con la messa in liquidazione e l'amministrazione straordinaria della e che, con sentenza n. 54 del 17 luglio 2013 del Tribunale di Salerno, era CP_1
stato dichiarato lo stato di insolvenza e, con decreto n. 1/2013 sempre del Tribunale di
Salerno, era stata disposta l'amministrazione straordinaria della medesima società; b)
l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda in considerazione della necessità di far valere la pretesa creditoria in sede concorsuale mediante la procedura di insinuazione al passivo;
c) l'inammissibilità della pretesa in quanto l'opposto, nell'ambito della procedura concorsuale cui era sottoposta la società opponente, aveva già proposto domanda di insinuazione al passivo di un credito contenente, tra l'altro, la somma a titolo di incentivo all'esodo oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo così – all'esito del
2 procedimento di opposizione al decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo – una verifica giudiziale del proprio credito e la formazione di un provvedimento giudiziale inoppugnabile e costituente giudicato quantomeno nei confronti della amministrazione straordinaria.
Nel merito, rappresentava la carenza di legittimazione passiva della amministrazione straordinaria, atteso che l'erogazione dell'incentivo all'esodo, rinvenendo la sua fonte nella contrattazione regionale per la categoria degli autoferrotranvieri, non era di competenza del datore di lavoro bensì di un apposito Fondo (il Fondo Regionale per il trasporto pubblico) per il tramite dell'AR.
In particolare, nel riportare le difese svolte nel procedimento di merito di opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale AR, la società opponente evidenziava che:
- con gli accordi del 28.10.2011, del 15.12.2011 e del 17.1.2012, in seguito alla accertata sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale del settore del T.P.L., veniva istituito il Fondo Regionale per il trasporto pubblico, definitivamente approvato con delibera di Giunta Regionale del 12.4.2012;
- tra le prestazioni a carico del Fondo era previsto l'incentivo all'esodo, prestazione sociale di fonte contrattuale ed espressione di solidarietà categoriale;
- l'opposto aveva sottoscritto con la propria datrice di lavoro (la società ) il verbale CP_1
di conciliazione con cui, richiamando gli accordi regionali stipulati tra le parti sociali e la
Regione Campania finalizzati a favorire il superamento dello stato di crisi del Trasporto
Pubblico Locale (T.P.L.), risolveva consensualmente il rapporto di lavoro, presupposto richiesto dagli accordi sindacali per accedere alle prestazioni del Fondo;
- con il medesimo atto transattivo le parti convenivano di attivarsi affinché al ricorrente venisse riconosciuto l'incentivo economico stabilito dagli accordi sindacali;
in caso contrario, la società avrebbe erogato la somma di € 5.000,00, al netto delle CP_1
trattenute di legge, in sostituzione dell'incentivo economico previsto dai sopracitati accordi,
3 specificando, altresì, che l'erogazione della suddetta somma era esclusa ove il mancato riconoscimento dell'incentivo fosse imputabile al lavoratore;
- il ricorrente, infine, accettando i criteri di determinazione dell'incentivo all'esodo,
rinunciava ad ulteriori richieste relative alla medesima causale;
- le parti, quindi, si attivavano per fruire della prestazione del Fondo e, in tal senso, la
Società – con DDG n. 161 del 29.07.2013 – veniva ammessa al finanziamento con CP_1
riserva;
- Successivamente l'AR scioglieva la riserva e, con atto di concessione contributi del
27.7.2015, assegnava alla società la somma di € 988.889,56 in luogo della CP_1
maggiore somma di € 2.434.610,81 richiesta;
- a seguito della cessazione del rapporto di lavoro il ricorrente rimaneva creditore della quota di T.F.R. al 31.12.2006, a carico del datore di lavoro, mentre percepiva la quota accantonata presso il cd. Fondo tesoreria presso l'I.N.P.S. a norma della L. n. 296/2006
e presentava domanda di insinuazione al passivo.
Sulla scorta di tali argomenti, l'opponente riteneva infondate le difese del che Parte_1
con il citato verbale di conciliazione aveva espressamente rinunziato nei confronti della
C.S.T.P. a pretese ulteriori (rispetto all'importo di € 5.000,00, comunque non richiesto)
relative alla medesima causale.
Pertanto, evidenziata la sua carenza di legittimazione passiva, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Instaurato il contraddittorio con il ricorrente in monitorio, quest'ultimo si costituiva con comparsa di costituzione, evidenziando: in via preliminare, la sussistenza della competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, avendo egli sempre lavorato nella sede di
Pagani, ove il suo rapporto di lavoro era cessato nel 2012; nel merito, l'infondatezza dell'opposizione, in quanto la di Salerno era stata ammessa a finanziamento per CP_1
la complessiva somma di € 2.434610,81 per la totalità dell'istanza presentata dalla società
4 e per la totalità delle domande presentate dai lavoratori. Infatti, l'azienda, con n. 3 mandati di pagamento (del 10.8.2015 per € 6.435,01, del 29.9.2015 per € 6.435,01 e del
16.11.2015 per € 3.949,88) dava esecuzione ai patti previsti, lasciando insoluta la somma di € 24.330,00 (pari alla differenza tra il dovuto di € 41.149,99 e la complessiva somma erogata di €16.820,00).
Evidenziava, inoltre, che per mero errore materiale nel ricorso per decreto ingiuntivo era stata chiesta e ottenuta ingiunzione per la minor somma di € 19.305,98, in quanto era stata erroneamente aggiunta la somma versata a titolo di T.F.R. che non andava computata nel totale degli acconti ricevuti;
che tutte le richieste di pagamento inoltrate alla erano rimaste prive di riscontro, ivi compreso l'invito alla stipula di convenzione CP_1
di negoziazione assistita, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. n.132/2014 e succ. mod..
Infine, l'opposto eccepiva che la somma ingiunta andava pagata senza alcuna necessità
di ripetizione della richiesta di pagamento al commissario liquidatore né andava a concorrere con gli altri crediti successivi, maturati dopo la nomina del commissario liquidatore, e non andava ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e che quanto richiesto con domanda di insinuazione al passivo riguardava unicamente il T.F.R.,
in quanto il credito per l'incentivo all'esodo andava pagato senza condizione e senza dilazione, tenuto anche conto che la società opponente già aveva ottenuto i fondi, che andavano – di conseguenza – “girati” a favore degli aventi diritto.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di rigettare l'opposizione e, per l'effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4. Il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 341/2023,
revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava “la propria incompetenza territoriale in
favore del Tribunale GdL di Salerno dinanzi al quale la causa va riassunta entro il termine
di legge”.
5 5. Con ricorso in riassunzione depositato il 20.4.2023, riassumeva la Parte_1
causa dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, riportandosi integralmente ai precedenti scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<< 5) DICHIARARE inammissibile l'opposizione così come proposta;
6) DICHIARARE pretestuosa, e comunque infondata in fatto ed in diritto, ogni richiesta
dell'opponente;
7) CONDANNARE parte opponente al pagamento della somma di €.19.305,98 a titolo di
residua indennità per incentivo all'esodo o quella maggiore o minore che il Giudice riterrà
di accertare e quantificare anche a mezzo C.T.U., con termine per indicare C.T. di parte,
ovvero anche ricorrendo all'equità;
8) CONDANNARE parte opponente al pagamento delle spese, anche quelle generali 15
ex art.2 T.F., e dell'onorario del giudizio, anche della fase della proposta negoziazione
assistita per ingiustificata non adesione della soc.
[...]
, con attribuzione al sottoscritto difensore Controparte_2
antistatario;
9) CONDANNARE parte opponente al pagamento del risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. per l'evidente temerarietà dell'azione intrapresa senza un minimo di diligenza e con
mero intento dilatorio, nella consapevolezza del debito assunto, da liquidarsi nella misura
che il Giudice riterrà giusta, anche ricorrendo all'equità.>>.
6. Con memoria di costituzione depositata il 17.11.2023, si costituiva la
[...]
, reiterando le proprie Controparte_3
difese già sviluppate nel giudizio di opposizione a D.I. svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore e chiedendo al Tribunale di:
<1) Confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o per la
inammissibilità/improcedibilità della domanda nei confronti della amministrazione
straordinaria per le ragioni esposte;
6 2) nel merito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della amministrazione
straordinaria e comunque la insussistenza del diritto vantato dal ricorrente;
3) condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.>>.
7. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'udienza dell'11.2.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte,
contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente pare opportuno precisare l'oggetto del presente giudizio, costituente la riassunzione della causa originariamente azionata dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, dichiaratosi territorialmente incompetente, e con la quale veniva sollevata opposizione al Decreto ingiuntivo n. 234/2022 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore,
Sez. lavoro, nel procedimento R.G. 2359/2022.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 341/2023, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Salerno, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha onerato la parte interessata a riassumere il giudizio dinanzi al
Tribunale territorialmente competente entro i termini di legge;
ciò che in concreto è
avvenuto a mezzo ricorso in riassunzione proposto dal dinanzi a codesto Parte_1
Tribunale.
Orbene, per effetto dell'avvenuta revoca (e, quindi, caducazione) del decreto ingiuntivo opposto, correttamente disposta dal Tribunale di Nocera Inferiore, l'odierno giudizio riassunto non può qualificarsi quale causa di opposizione a decreto ingiuntivo,
7 identificandosi – invece – in un ordinario giudizio di cognizione concernente la domanda di accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio e relativa condanna all'adempimento.
Chiara e univoca si mostra, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la
sentenza con cui il giudice dell'opposizione abbia dichiarato l'incompetenza territoriale di
quello che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale
ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sull'opposizione, ma contiene, ancorché
implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che la
tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può
essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma
costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad
oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria (cfr. Cass., Sez.
I, Cass., 5/05/2016, n. 9022; 26/01/2016, n.1372; Cass., Sez. II, 9/11/2004, n. 21297), nel
quale le parti possono dunque esercitare tutte le facoltà difensive loro riconosciute” (cfr.,
ex multis, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1121 del 14/01/2022).
2. Alla luce di siffatte premesse, la domanda proposta da parte ricorrente deve dichiararsi improponibile, dovendo essere accolta l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla necessità di far valere la pretesa creditoria in sede concorsuale mediante la procedura di insinuazione al passivo.
2.1. Principiando dal dato normativo, va evidenziato che l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, attualmente disciplinata dal d.lgs. 270/1999 (norma applicabile ratione temporis anche alla fattispecie per cui è causa), si atteggia come una procedura concorsuale articolata in due fasi: la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte dell'autorità giudiziaria;
la successiva eventuale apertura della procedura di amministrazione straordinaria vera e propria, subordinata all'accertamento di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
8 Nella prima fase, il Tribunale – in presenza dei requisiti indicati dalla legge – emette una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza con cui, tra l'altro, si dà avvio al procedimento per la formazione dello stato passivo che, ai sensi dell'art. art. 53 d.lgs.
270/1999, avviene in sede giudiziale secondo le regole proprie della procedura
AR previste dagli artt. 93 e seguenti della legge AR (oggi, a seguito delle innovazioni legislative in tema di procedure concorsuali, il rinvio normativo deve intendersi effettuato alle disposizioni disciplinanti la liquidazione giudiziale).
Allo stesso tempo, in forza del rinvio operato dall'art. 18 del d.lgs. 270/1999 all'art. 52 della legge AR, la dichiarazione di insolvenza apre il concorso dei creditori sul patrimonio dell'insolvente e ogni credito deve essere accertato secondo le norme che regolano la formazione dello stato passivo nel fallimento.
Tale disposizione è diretta manifestazione del principio del necessario assoggettamento dei crediti del fallito (o, nel caso specifico, del sottoposto alla amministrazione straordinaria) alle regole ed alle forme prescritte per l'accertamento e la ripartizione dell'attivo (concorso formale) nonché all'imposizione della regola sostanziale di ripartizione concorsuale dell'attivo in forza della quale lo stesso deve essere distribuito equamente pro quota.
Il principio dettato dall'art. 52 della legge AR è connesso all'esigenza di sottoporre le pretese creditorie ad una verifica endoconcorsuale che consente, quantomeno in modo potenziale, un contraddittorio con gli altri creditori, "controinteressati" a che non vengano ammessi al concorso crediti inesistenti o inopponibili (cfr. Tribunale di Milano, Sez. XI,
26.9.2013).
Nella seconda fase, dopo avere dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria, il Tribunale adotta i provvedimenti opportuni per la prosecuzione dell'attività
di impresa. Per quanto non espressamente previsto dalla disciplina di settore, si applicano all'amministrazione straordinaria le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa in
9 quanto compatibili (art. 36 del d.lgs. 270/1999), con la conseguenza che si producono per l'imprenditore, i creditori e i terzi gli stessi effetti della dichiarazione di fallimento che conseguono alla liquidazione coatta amministrativa (ai sensi degli artt. 200 e 201 della legge AR). In particolare, l'art. 201, primo comma, della legge AR
prevede che alla data del provvedimento che dispone la liquidazione, si applicano le disposizioni del Titolo II, capo III, Sez. II e Sez. IV: risultano, quindi, applicabili anche alla fase dell'amministrazione straordinaria gli artt. 51 e 52 della legge AR.
Infine, pure in tale fase resta ferma la competenza dell'autorità giudiziaria per la formazione dello stato passivo, che prosegue con l'osservanza del procedimento previsto dagli artt. 93 e seguenti della legge AR (art. 53 del d.lgs. 270/1999).
Dall'esame delle disposizioni sopra citate è, dunque, possibile enucleare le seguenti coordinate ermeneutiche: a decorrere dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e durante tutta la procedura di amministrazione straordinaria ogni credito – salvo ipotesi specifiche - va fatto valere e deve essere accertato secondo le norme che disciplinano il concorso e che sono previste dagli artt. 93 e ss. della legge AR (applicabile ratione temporis alla presente controversia), essendo temporaneamente preclusa ogni azione giudiziale autonoma.
La ratio di tale sistema normativo è quella di concentrare davanti ad un unico organo tutte le azioni dirette a far valere diritti di credito sul patrimonio dell'insolvente e di assicurare,
imponendo un rito implicante la necessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori, il rispetto della concorsualità anche nella fase di cognizione (cfr. Cass., Sez. I,
6659/2001).
Tali conclusioni sono suffragate da unanime giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene operante la competenza funzionale del Tribunale AR (rectius, la esclusività del rito previsto dagli artt. 93 ss della legge AR) anche in materia di accertamento dei crediti da lavoro dipendente. Sul punto, si ritiene particolarmente esaustiva la sentenza
10 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. lavoro, n. 15066/2017, della quale pare utile trascrivere alcuni chiari passaggi motivazionali: «a) in linea generale, nel caso di
sottoposizione dell'impresa a liquidazione coatta amministrativa, la separazione, ai fini
della competenza giurisdizionale, tra le pronunzie di accertamento o costitutive e quelle di
condanna pecuniaria è frutto del principio per il quale la temporanea improponibilità o
improseguibilità afferisce solo alle azioni di condanna (vedi, per tutte: Cass. 22 agosto
2011, n. 17443); b) di conseguenza, in caso di sottoposizione della società datrice di
lavoro […] a liquidazione coatta amministrativa oppure ad amministrazione straordinaria
(cui si applica la normativa concernente la formazione dello stato passivo propria della
liquidazione coatta amministrativa, vedi, per tutte: Cass. SU 21 novembre 2002, n. 16429
[…]) - mentre le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della
datrice di lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive
aventi funzione strumentale) divengono improponibili o improseguibili temporaneamente
(ossi per la durata della procedura amministrativa di liquidazione), invece devono essere
proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore non aventi ad
oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle di mero
accertamento o dichiarative […] oppure le azioni costitutive, come ad esempio quelle
tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento e/o alla reintegrazione nel posto
di lavoro […]; c) ciò dipende dal fatto che nella liquidazione coatta amministrativa – e,
mutatis mutandis, nell'amministrazione straordinaria – opera il principio per cui tutti i crediti
verso l'imprenditore insolvente, ivi compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e
devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché il
creditore non può agire giudizialmente prima della definizione della fase amministrativa di
formazione e verifica del passivo davanti agli organi della procedura, ma deve azionare in
quella sede il suo credito, poi tutelabile davanti al giudice in via di opposizione avverso lo
stato passivo, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria (anche dinanzi
11 al giudice del lavoro), se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa
improcedibile e, se proposta dopo, diventa improseguibile, discendendo tali vizi – rilevabili
d'ufficio anche nel giudizio di cassazione – dalle norme inderogabilmente dettate a tutela
del principio della “par condicio creditorum” (vedi, per tutte: Cass. 15 maggio 2001, n.
6659; Cass, 11 ottobre 2012, n. 17327; Cass, 13 agosto 2015, n. 16844)».
2.2 Venendo, ora, al caso di specie, va rilevato che l'odierno giudizio ordinario di cognizione ha ad oggetto una domanda di accertamento del credito (da lavoro dipendente)
dedotto nel ricorso monitorio e relativa condanna all'adempimento, promossa dal nei confronti della Società Parte_1 CP_1 Controparte_3
.
[...]
In particolare, il ricorrente pretende di vedere soddisfatto il vantato diritto all'erogazione dell'incentivo all'esodo, per come previsto nel verbale di conciliazione stipulato in sede sindacale in data 10.05.2012 tra il e la Società Trattasi, dunque, di un Parte_1 CP_1
asserito diritto di credito sorto nei riguardi di una società in bonis (qual era la C.S.T.P. al momento della stipulazione del verbale di conciliazione, in data 10.05.2012) ma che – al momento della instaurazione del giudizio (e, comunque, fin dal momento della proposizione dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo) – era sottoposta alla procedura concorsuale della amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 270/1999.
Ed infatti, come eccepito e compiutamente documentato dalla resistente, oltre che confermato dalla visura storica prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente, la società
fu dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Parte_3
Salerno n. 54 del 12 luglio 2013; ne seguì, successivamente, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto n. 1 del 7 ottobre 2013.
Orbene, alla luce delle disposizioni normative supra esaminate, al – a partire Parte_1
dalla data di dichiarazione dello stato di insolvenza della C.S.T.P. (12 luglio 2013) e in costanza della procedura di amministrazione straordinaria della stessa società – era
12 precluso formulare autonome domande giudiziali dinanzi al Giudice del lavoro dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della propria datrice di lavoro, mentre avrebbe dovuto,
invece, far valere il vantato credito unicamente secondo le norme che disciplinano la formazione dello stato passivo proprie delle procedure concorsuali. Ciò che, peraltro, la resistente ha eccepito e documentato essere avvenuto, per l'odierno ricorrente in seno alla procedura di amministrazione straordinaria (Vedasi allegati B – C – D – E depositati da parte resistente).
Logico corollario delle considerazioni che precedono diviene, quindi, la declaratoria di improponibilità della domanda proposta da con il ricorso introduttivo Parte_1
del presente giudizio, depositato in data 20.04.2023, in quanto proposto in violazione del principio generale per cui tutti i crediti che devono essere soddisfatti sul patrimonio dell'imprenditore insolvente vanno fatti valere e vanno accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso;
ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, tenuto conto della novità e della non agevole esegesi della questione giuridica che ha condotto alla declaratoria di improponibilità della domanda, sussistono presupposti per la compensazione per due terzi delle spese di lite, restando, invece, a carico della parte ricorrente, ai sensi del principio della soccombenza, il restante terzo delle competenze di causa, nella misura determinata,
quanto all'intero ammontare delle spese, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al
D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2291 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023, promosso da , Parte_1
contro la società Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
13 1) dichiara l'improponibilità del ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, di un terzo delle spese del giudizio, che liquida in € 2.109,00 per compensi, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva, se dovuta, e c.p.a. come per legge, dichiarando compensate tra le parti dette spese nella misura di 2/3.
Salerno,12.3.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del in tirocinio generico CP_4
dott. Gianmarco Pisapia Cioffi.
Il magistrato affidatario
Antonio Cantillo
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