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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1207/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ravenna, via IV Novembre n. 5 presso lo studio dell'Avv. Angelo Canarezza che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Aprile per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Venezia, Santa Croce 929, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente , cittadino senegalese regolarmente residente e Parte_1
lavoratore in Italia dal 2012, ha presentato domanda di autorizzazione all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) per la moglie, , e per i figli minori Controparte_2
e tutti residenti in [...]e, Per_1 Persona_2 Persona_3
secondo quanto dichiarato, a suo carico esclusivo, in quanto privi di reddito. La domanda, corredata da documentazione attestante il matrimonio, la nascita e la situazione reddituale dei familiari, nonché dal permesso di soggiorno UE di lungo periodo, è stata rigettata dall' con nota del 6 giugno 2024, senza formale CP_1 motivazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso amministrativo, anch'esso respinto, e successivamente ha adito il Tribunale di Venezia, impugnando il provvedimento di rigetto e chiedendo il riconoscimento del diritto all'ANF anche per i figli nati fuori dal matrimonio, in applicazione della normativa nazionale e comunitaria che equipara i figli naturali a quelli legittimi.
Il ricorrente richiama l'art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, che definisce il nucleo familiare includendo i figli ed equiparati, e l'art. 38 del D.P.R. n. 818/1957, che equipara ai figli legittimi anche i figli naturali legalmente riconosciuti. Sottolinea inoltre che la normativa italiana, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, non richiede la convivenza quale presupposto per il riconoscimento dell'assegno, essendo sufficiente che il genitore provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Il ricorrente evidenzia di aver prodotto idonea documentazione attestante l'assenza di reddito dei familiari e il loro effettivo carico economico, nonché di aver rispettato i limiti reddituali previsti dalla normativa. Chiede pertanto che venga accertato il proprio diritto a percepire l'ANF per i figli e nati fuori dal matrimonio, e che l' sia Per_2 Per_1 CP_1
condannata al pagamento delle relative somme, con vittoria di spese.
L' , costituitasi in giudizio, ha ricostruito la vicenda amministrativa, CP_1
confermando che la domanda di ANF era stata presentata dal ricorrente per la moglie e i figli minori, allegando la documentazione richiesta. L' ha tuttavia CP_3
rilevato che, dall'analisi degli atti, emergeva che i figli per cui era richiesto l'assegno erano nati da una seconda moglie, nell'ambito di un regime di poligamia previsto dalla legge senegalese, e che non risultava dimostrata né la convivenza con il ricorrente né il loro effettivo carico economico. L' ha quindi riconosciuto il CP_1
diritto all'ANF limitatamente alla coniuge , negando la Persona_4
prestazione per i figli minori residenti in [...].
L' richiama l'art. 2 del d.l. n. 69/1988, che subordina il riconoscimento CP_3
dell'ANF alla composizione del nucleo familiare e al possesso di determinati requisiti reddituali, e la circolare n. 95/2022, che prevede la necessità di verificare, anche per i cittadini extracomunitari, il rispetto delle disposizioni normative in materia di nucleo familiare. L' sottolinea che, secondo la propria prassi, il CP_1
diritto all'assegno per i figli naturali sussiste solo se questi sono compresi nello stato di famiglia del genitore e del relativo coniuge, ovvero se vi sia un provvedimento giudiziario che ne disponga l'inserimento nel nucleo familiare.
Nel caso di specie, non essendo stato prodotto lo stato di famiglia dei figli non conviventi, mancherebbe il requisito necessario dell'appartenenza al nucleo familiare del richiedente. L' evidenzia inoltre che il possesso del requisito CP_3
reddituale deve essere provato dal richiedente e che, in assenza di convivenza, la presunzione di vivenza a carico non opera, potendo essere superata solo da idonea prova documentale, che nel caso di specie non risulta fornita. Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, con rifusione delle spese di lite.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorrente, cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF) anche per i figli minori residenti in [...], sostenendo di provvedere abitualmente al loro mantenimento e di aver prodotto idonea documentazione attestante la composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale dei componenti. L' ha rigettato la domanda, ritenendo che i figli nati CP_1
da persona diversa dal coniuge potessero essere inclusi nel nucleo familiare solo se inseriti nello stato di famiglia del richiedente, e comunque in presenza di convivenza o di specifico provvedimento giudiziario, e ha confermato tale impostazione anche in sede di ricorso amministrativo.
Si osserva che l'art. 2 del D.L. 69/1988, come modificato dalla L. 153/1988, individua il nucleo familiare ai fini dell'ANF nei coniugi e nei figli ed equiparati, senza distinzione tra figli legittimi, naturali o adottivi, e senza subordinare il riconoscimento della prestazione al requisito della convivenza, essendo sufficiente che il genitore provveda abitualmente al mantenimento dei figli.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che la convivenza rappresenta solo un elemento presuntivo della vivenza a carico, essendo sufficiente per l'insorgenza del diritto al beneficio che il genitore, cui spetta l'assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli (Cass. 7 aprile 2000, n. 4419, Cass. 20 dicembre 2000, n.
15978, Cass. 5 marzo 2001, n. 3207, Cass. 1984 del 12 febbraio 2002, n. 1984).
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha chiarito che le disposizioni interne che subordinano il riconoscimento dell'ANF alla residenza in
Italia dei familiari del lavoratore extracomunitario sono incompatibili con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con la direttiva 2011/98/UE, che impone il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti, anche in materia di sicurezza sociale. Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause C-302/2019
e C-303/2019, che hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori di paesi terzi di accedere alle prestazioni di sicurezza sociale alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro.
Quanto alle modalità di prova dei requisiti, ritiene il Tribunale che non possa essere richiesto ai lavoratori stranieri un onere probatorio più gravoso rispetto a quello previsto per i cittadini italiani.
In particolare, l'art. 2, comma 9, della L. 153/1988 consente agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e tale facoltà deve essere riconosciuta anche ai cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti, in ossequio al principio di parità di trattamento. Le difficoltà di verifica delle dichiarazioni relative ai redditi prodotti all'estero sono identiche per cittadini italiani e stranieri, e non possono giustificare una disparità di trattamento.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto ampia documentazione, tra cui il permesso di soggiorno di lungo periodo, gli estratti di nascita dei figli, il certificato di vita collettiva attestante l'esistenza in vita e la vivenza a carico dei figli, nonché le dichiarazioni fiscali e l'autocertificazione della situazione reddituale, documentando così sia la composizione del nucleo familiare sia la condizione di carico dei figli minori residenti all'estero.
In particolare dal certificato di vita collettiva (doc. 11), dal certificato di non imposizione fiscale (doc. 12) e dall'autocertificazione della situazione reddituale
(doc. 18) può ritenersi dimostrato che i figli per cui è stata richiesta la prestazione siano effettivamente a carico del ricorrente, non risultando che gli stessi abbiano percepito redditi propri né beneficiato di analoghe provvidenze in Senegal o altrove.
Non risulta che l' abbia specificamente contestato la veridicità della CP_1
documentazione prodotta, né che abbia fornito elementi idonei a mettere in dubbio la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa. Deve pertanto ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato sia la composizione del nucleo familiare sia la vivenza a carico dei figli minori per i quali è stata richiesta la prestazione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente all'inclusione nel proprio nucleo familiare, ai fini della liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare, dei due minori nati prima Per_2
e e con ordine all' di provvedere alla liquidazione della
[...] Per_1 CP_1
prestazione.
Le spese liquida come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' .
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione nel proprio nucleo familiare, ai fini della liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare, dei due minori nati prima e e condanna l' Persona_2 Per_1
alla liquidazione della prestazione;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 4.638,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, Avv. Angelo Canarezza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino