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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8255 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
ARte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi, 22/01/2025, ad ore 11.50 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparsa: per l'avv. MERLINI MARA ARte_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice Invita la parte presente alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 8255 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GO Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8255 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. MERLINI MARA, ed elettivamente domiciliato ARte_1 P.IVA_1
presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.3.2024, la ricorrente ARte_2
o la Ricorrente) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del sig.
(Sig. o Resistente) e la conseguente condanna dello stesso al pagamento, a Controparte_1 CP_1
AR favore della Ricorrente, dell'importo di € 10.206,52, dovuto per i lavori edili svolti da nel periodo fra maggio 2022 e giugno 2022 nell'immobile di proprietà del Sig. sito in Dairago CP_1
(MI), via Leonardo da Vinci n. 16, oltre alle spese di lite.
Esponeva la Ricorrente di aver concluso con il un contratto d'opera con il Resistente, avente ad oggetto interventi di ristrutturazione nell'immobile di sua proprietà, aventi ad oggetto demolizioni e interventi di rifacimento, anche muraria, di quanto demolito;
rifacimento, previa costituzione e livellatura del manto sottostante, di pavimentazione, con posa di piastrelle e cordoli in cemento, attività di rifacimento dell'area adibita a verde, comprensiva di manutenzione della stessa e del manto erboso, e lavori di riammodernamento dell'impianto elettrico, previa rimozione del precedente in quanto parzialmente vetusto e non a norma. Secondo quanto esposto dalla Ricorrente, tali lavori venivano da lei eseguiti, senza alcuna
AR contestazione da parte del Resistente, e pertanto provvedeva a redigere due prospetti, riepilogativi delle giornate di lavoro e delle attività effettuate, indicando i prezzi delle singole attività e il totale dovuto.
Secondo quanto esposto dalla Ricorrente, malgrado la corretta realizzazione dei lavori da parte di AR
, il Sig. non provvedeva al pagamento dell'importo richiesto, pari a € 8.366 oltre IVA (e CP_1
AR così per € 10.206,52, malgrado le richieste. Pertanto, visto il perdurare dell'inadempimento, , dopo aver tentato una negoziazione assistita, alla quale il Resistente non aveva dato riscontro, ricorrevano in giudizio, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento contrattuale del Sig.
e la conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di € 10.206,52, oltre CP_1
interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica e del decreto di fissazione d'udienza, ne veniva dichiarata la contumacia. Successivamente, esaurita l'attività istruttoria con l'escussione di un teste sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provato che il Sig. avevano commissionato interventi di ristrutturazione CP_1 nell'immobile di sua proprietà sito in Dairago (MI), via Leonardo da Vinci n. 16., riassunti nel preventivo del 30 giugno 2022 (doc. 2) e prospetto dei materiali e attività e prospetto lavori e costi
(doc. 3 e 4).
L'esecuzione dei lavori risulta altresì dalle dichiarazioni del teste sentito all'udienza del 23.10.2024, sig. , che ha confermato i lavori eseguiti nell'interesse del Sig. sia da lui Testimone_1 CP_1
stesso che da altri colleghi impegnati sul cantiere.
Risulta, pertanto, provata l'esistenza di un accordo fra le parti e l'esecuzione dei lavori concordati a
AR cura di , senza contestazioni da parte del Sig. CP_1
Del resto, il Resistente, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e istruttorie.
La domanda della Ricorrente deve essere pertanto accolta, con l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del Sig. e la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 10.206,52, CP_1
oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 702 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Accoglie la domanda di di accertamento dell'inadempimento contrattuale ARte_3
posto in essere da ARte_4
2) Condanna parte resistente al pagamento a favore di ARte_4 ARte_3 dell'importo di € 10.206,52, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ARte_4 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.853,6, di cui € 313,6 per spese esenti ed € 2.540 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Milano, il 22/01/2025
Il GO
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
ARte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi, 22/01/2025, ad ore 11.50 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri è comparsa: per l'avv. MERLINI MARA ARte_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Il Giudice Invita la parte presente alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura alle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 8255 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GO Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8255 / 2024 r.g. promossa da:
, con l'avv. MERLINI MARA, ed elettivamente domiciliato ARte_1 P.IVA_1
presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da fogli depositati telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.3.2024, la ricorrente ARte_2
o la Ricorrente) chiedeva al Tribunale di Milano, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del sig.
(Sig. o Resistente) e la conseguente condanna dello stesso al pagamento, a Controparte_1 CP_1
AR favore della Ricorrente, dell'importo di € 10.206,52, dovuto per i lavori edili svolti da nel periodo fra maggio 2022 e giugno 2022 nell'immobile di proprietà del Sig. sito in Dairago CP_1
(MI), via Leonardo da Vinci n. 16, oltre alle spese di lite.
Esponeva la Ricorrente di aver concluso con il un contratto d'opera con il Resistente, avente ad oggetto interventi di ristrutturazione nell'immobile di sua proprietà, aventi ad oggetto demolizioni e interventi di rifacimento, anche muraria, di quanto demolito;
rifacimento, previa costituzione e livellatura del manto sottostante, di pavimentazione, con posa di piastrelle e cordoli in cemento, attività di rifacimento dell'area adibita a verde, comprensiva di manutenzione della stessa e del manto erboso, e lavori di riammodernamento dell'impianto elettrico, previa rimozione del precedente in quanto parzialmente vetusto e non a norma. Secondo quanto esposto dalla Ricorrente, tali lavori venivano da lei eseguiti, senza alcuna
AR contestazione da parte del Resistente, e pertanto provvedeva a redigere due prospetti, riepilogativi delle giornate di lavoro e delle attività effettuate, indicando i prezzi delle singole attività e il totale dovuto.
Secondo quanto esposto dalla Ricorrente, malgrado la corretta realizzazione dei lavori da parte di AR
, il Sig. non provvedeva al pagamento dell'importo richiesto, pari a € 8.366 oltre IVA (e CP_1
AR così per € 10.206,52, malgrado le richieste. Pertanto, visto il perdurare dell'inadempimento, , dopo aver tentato una negoziazione assistita, alla quale il Resistente non aveva dato riscontro, ricorrevano in giudizio, chiedendo l'accertamento del grave inadempimento contrattuale del Sig.
e la conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma di € 10.206,52, oltre CP_1
interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Alla prima udienza, il resistente non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica e del decreto di fissazione d'udienza, ne veniva dichiarata la contumacia. Successivamente, esaurita l'attività istruttoria con l'escussione di un teste sui capitoli di prova ammessi, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provato che il Sig. avevano commissionato interventi di ristrutturazione CP_1 nell'immobile di sua proprietà sito in Dairago (MI), via Leonardo da Vinci n. 16., riassunti nel preventivo del 30 giugno 2022 (doc. 2) e prospetto dei materiali e attività e prospetto lavori e costi
(doc. 3 e 4).
L'esecuzione dei lavori risulta altresì dalle dichiarazioni del teste sentito all'udienza del 23.10.2024, sig. , che ha confermato i lavori eseguiti nell'interesse del Sig. sia da lui Testimone_1 CP_1
stesso che da altri colleghi impegnati sul cantiere.
Risulta, pertanto, provata l'esistenza di un accordo fra le parti e l'esecuzione dei lavori concordati a
AR cura di , senza contestazioni da parte del Sig. CP_1
Del resto, il Resistente, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e istruttorie.
La domanda della Ricorrente deve essere pertanto accolta, con l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del Sig. e la condanna dello stesso al pagamento dell'importo di € 10.206,52, CP_1
oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, visto l'art. 702 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Accoglie la domanda di di accertamento dell'inadempimento contrattuale ARte_3
posto in essere da ARte_4
2) Condanna parte resistente al pagamento a favore di ARte_4 ARte_3 dell'importo di € 10.206,52, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ARte_4 ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.853,6, di cui € 313,6 per spese esenti ed € 2.540 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Milano, il 22/01/2025
Il GO
(Micaela Magri)