Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 16358 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. CANTO LEONARDO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere ED LE RO (Avv. RONO RAMON) CP_1
Resistente
◊
All'udienza del 17.06.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
854,90 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12.11.2024, il ricorrente, conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che l' fosse condannato al pagamento dei ratei “dell'assegno CP_2
mensile di assistenza ex. L. 509/88 e D. Lgs. 124/98 nonché ex artt. 1 e 12 L.
118/71 con decorrenza dal mese di Giugno 2023 o quell'altra data che sarà
ritenuta di giustizia nella misura di euro 313,91 per i ratei ricompresi tra il
Marzo ed il Dicembre 2023 ed euro 333,33 per i ratei seguenti, o comunque
nell'altra misura ritenuta di giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che nelle more aveva provveduto al pagamento delle somme dovute per la prestazione richiesta con compensazione delle spese di lite.
Segnatamente all'udienza odierna anche il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
tuttavia il procuratore di parte ricorrente insisteva nella vittoria delle spese atteso che la resistente aveva provveduto a disporre il pagamento solo nelle more del giudizio ( marzo 2025).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale,
in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
Come in epigrafe
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Così deciso in Palermo, all'udienza del 17/06/2025.
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AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
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