Sentenza 17 maggio 2024
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 marzo 2025
Ordinanza collegiale 23 settembre 2025
Accoglimento
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2026REG.PROV.COLL.
N. 04587/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4587 del 2024, proposto da
RA s.r.l., in proprio e quale mandataria del RTI con Eredi di Sabatini Renzo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 857810080D, rappresentata e difesa dagli avvocati Elia Barbieri e EF Vinti, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luciana Caso, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
SS s.r.l. Sistemi e Tecnologie, in proprio e quale mandataria del RTI con Impresa F.lli Massai s.r.l., Bruschi s.r.l., MCI s.r.l. e CNP Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, n. 568 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e della SS s.r.l. Sistemi e Tecnologie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. EF FA e uditi per le parti gli avvocati Barbieri, Caso, Garzuglia, anche per conto di Bruni e Ranalli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il RTI con mandataria RA s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 17 maggio 2024, n. 568 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, che ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti del RTI SS s.r.l. Sistemi e Tecnologie avverso l’aggiudicazione, disposta in data 11 dicembre 2023, in favore del raggruppamento appellante, dell’appalto dei “ lavori di realizzazione della variante alla S.R.T. 71 nel tratto compreso tra Subbiano nord e la località Calbenzano-lotto 2 ”.
All’esito di un complesso iter procedurale (caratterizzato dall’iniziale esclusione sia del raggruppamento RA, che del raggruppamento SS in ragione del ritenuto inserimento di lavorazioni in variante progettuale, entrambi poi riammessi in gara anche in forza di provvedimento giurisdizionale di questo Consiglio di Stato) è risultato aggiudicatario il raggruppamento RA con punti 93,51, mentre secondo graduato il raggruppamento SS (con punti 88,76).
2. - Con il ricorso in primo grado il raggruppamento SS ha impugnato l’aggiudicazione in favore del raggruppamento RA, lamentando una modifica dell’offerta in sede di verifica di anomalia, che ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione, e comunque l’inadeguatezza della verifica in relazione alla voce “PA-MM.A05.002.001-Formazione dei rilevati con materiali provenienti dagli scavi”, il cui costo sarebbe sottostimato; ha poi esperito motivi aggiunti, gli ultimi avverso il decreto dirigenziale 19 gennaio 2024 dichiarativo dell’efficacia dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento RA, deducendone l’illegittimità derivata.
3. - La sentenza appellata ha accolto in parte il ricorso e i motivi aggiunti nell’assunto che risulti dubbia la sostenibilità dell’offerta secondo l’indicazione contenuta nel progetto tecnico (conferimento in impianto autorizzato del materiale di scavo) del raggruppamento RA (che peraltro in sede di giustificazione dell’anomalia ha previsto la frantumazione in loco di terre e rocce, così inammissibilmente modificando la propria offerta), essendo pertanto ravvisabile una macroscopica illogicità della valutazione compiuta dall’amministrazione : « in questa prospettiva concreta, la sostanziale ambiguità di un’offerta oscillante tra diverse soluzioni progettuali e diversi costi si apprezza pienamente e non si può non dare ragione alla prospettazione della ricorrente che ha esattamente rilevato come il R.T.I. aggiudicatario non abbia mai, in realtà, abbandonato la seconda soluzione progettuale basata sulla frantumazione in loco del materiale di scavo ». La sentenza ha dunque ritenuto, in accoglimento del ricorso di SS s.r.l., che il raggruppamento RA doveva essere escluso dalla gara.
4.- Con il ricorso in appello il raggruppamento RA ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, nell’assunto che la proposta tecnica non ha mai contemplato la lavorazione in cantiere dei rilevati e comunque la censura di anomalia svolta da SS sarebbe basata su ricostruzioni apodittiche e illogiche; inoltre non sarebbe ravvisabile una modifica della proposta tecnica da parte di RA.
5. – Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, proponendo appello incidentale (convergente con l’appello principale) a valere anche come appello autonomo, censurando il vizio motivazionale della sentenza, nella considerazione che l’offerta tecnica presentata dal raggruppamento RA era coerente con il progetto esecutivo posto a base di gara; per la Regione Toscana il complesso di frantumazione in loco non sarebbe stato riproposto da RA, che si sarebbe limitata ad utilizzare la precedente analisi del prezzo al fine di evidenziare le compensazioni tra le voci di costo delle due diverse lavorazioni.
6. – Si è costituita in resistenza anche la SS s.r.l. Sistemi e Tecnologie che, a sua volta, ha proposto appello incidentale parziale, a valere anche quale appello autonomo, riproponendo i motivi assorbiti in primo grado (primo, secondo e quarto), relativi principalmente all’anomalia dell’offerta (sottostima del prezzo, costi del rilevato, costi di trasporto).
7. – Con ordinanza 5 febbraio 2025, n. 906 la Sezione ha disposto una verificazione tecnica volta a stabilire se l’offerta del raggruppamento RA sia anomala, in particolare valutando la sostenibilità della sottostima di alcune voci di prezzo con il complesso dell’offerta, tenendo in considerazione il solo progetto tecnico presentato in gara, prevedente il trattamento del materiale in impianto autorizzato. All’uopo l’ordinanza ha officiato il direttore del Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università degli Studi di Bologna, con facoltà di delega ad un docente esperto. Con successiva ordinanza 7 marzo 2025, n. 1914 è stato confermato il verificatore, dopo che il Direttore del Dipartimento aveva presentato istanza di astensione (facoltativa), rimettendo al Rettore dell’Università l’individuazione dell’organismo, in considerazione della necessità di integrare differenziate competenze.
L’incombente istruttorio è stato eseguito da un organismo verificatore composto da tre membri (uno di estrazione giuridica e gli altri due professori di Ingegneria) con relazione tecnica del 5 maggio 2025, la quale ha concluso che « dagli accertamenti […] eseguiti nel rispetto degli indispensabili requisiti di prudenza e ragionevolezza, si evidenzia che la sottostima della voce concernente la formazione del rilevato “PA_MM.A05.002.001” è da reputarsi sostenibile con il complesso dell’offerta »; in particolare rilevando che « il maggiore costo calcolato trov(a) ampia copertura nel dichiarato utile di impresa ».
8. – Il RTI SS ha prodotto in atti una consulenza tecnica di parte, ribadendo la non sostenibilità dell’offerta del RTI RA, asseritamente tale da generare una perdita pari ad euro 513.110,58.
In considerazione di tali osservazioni, la Sezione, con ordinanza 23 settembre 2025, n. 7467, ha disposto un supplemento di istruttoria, richiedendo all’organismo verificatore di « farsi carico delle allegazioni tecniche contenute nella relazione del consulente tecnico del RTI RA, dando alle stesse una completa, seppur sintetica, risposta ».
Il supplemento di verificazione si è tradotto nella relazione in data 21 ottobre 2025 che, all’esito di una puntuale disamina, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni svolte dal consulente tecnico di parte, confermando il proprio elaborato.
9. –All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.– Come emerge dall’esposizione precedente, il thema decidendum introdotto dall’appello principale riguarda la ritenuta anomalia dell’offerta; i primi due motivi contengono però una preliminare critica alla statuizione che, nelle sue argomentazioni, ravvisa la presenza di dubbi sulla sostenibilità dell’offerta aggiudicataria in relazione alla soluzione lavorativa offerta, assumendo dunque che l’analisi di un prezzo abbia di per sé il significato di introdurre una modifica progettuale. Deduce l’appellante che la propria offerta è sempre rimasta uguale (con specifico riferimento alla lavorazione in cantiere autorizzato, e non già in loco, dei rilevati) e non ha subito modificazione nel corso dell’ iter concorsuale, sia nella prima fase, sia in quella successiva alla riammissione; anzi, la riammissione sarebbe proprio frutto della presa d’atto che la proposta tecnica presentata in gara non recava alcuna variante inammissibile.
I motivi, pur essendo, prima facie , di dubbia ammissibilità, sono sostanzialmente fondati.
Occorre infatti rilevare come la sentenza, disattendendo sotto tale profilo la prospettazione della ricorrente in primo grado, affermi che l’offerta del raggruppamento aggiudicatario sia soltanto una, e cioè l’offerta originaria prevedente il trattamento dei materiali da scavo in impianto autorizzato; si tratta dunque di una statuizione sulla quale non appare postulabile la soccombenza di RA. Effettivamente, la sentenza impugnata afferma poi che il raggruppamento aggiudicatario ha tentato di modificare i contenuti della propria offerta, incidendo sul giudizio di non valutazione dell’anomalia; si potrebbe ritenere che detta affermazione costituisca un obiter dictum , rispetto al quale l’appello risulterebbe inammissibile per carenza di interesse, non avendo portata dispositiva (Cons. Stato, V, 3 giugno 2025, n. 4790). Ma detta affermazione appare assunta dalla sentenza ai fini della decisione di anomalia dell’offerta dell’appellante, e in tale prospettiva l’appello deve ritenersi ammissibile e fondato, evincendosi dalla documentazione in atti che il progetto tecnico dell’offerta RA abbia previsto il trattamento del materiale di scavo in impianto autorizzato.
Come già evidenziato dalla Sezione nell’ordinanza n. 906 del 2025, che ha disposto la verificazione tecnica, il progetto tecnico presentato in gara da RA prevedeva il trattamento del materiale di scavo in impianto autorizzato, ragione per cui la modalità prevista nei giustificativi (in ragione della presenza, sin dall’origine, nell’analisi del prezzo “PA_MM.A05.002.001”, presupponente l’utilizzo nel cantiere del frantoio mobile) rilevava solamente come parametro dell’analisi dei costi. Di ciò vi è conferma anche nel decreto di riammissione in autotutela della Regione Toscana in data 14 luglio 2023, ove si dice che l’offerta tecnica presentata dal raggruppamento RA, già valutata dalla Commissione, non prevede l’utilizzo del frantoio mobile.
2. – Il terzo (erroneamente, nella progressione numerica, rubricato sub 2) motivo di gravame critica la statuizione di primo grado sull’anomalia dell’offerta, in quanto immotivata ed illogica rispetto alla valutazione condotta dalla stazione appaltante; l’appellante lamenta che il primo giudice si sarebbe limitato ad esprimere dubbi, non tanto sulla sostenibilità dell’offerta, quanto piuttosto sul comportamento del Rup. Deduce che la sottostima di un singolo elemento di una più complessa offerta, peraltro valutata criticamente dal Rup, confrontata con le plusvalenze dell’offerta globale, capienti e sufficienti a compensarla, certamente non è espressiva della illogicità del giudizio positivo espresso in sede amministrativa. Censura in particolare i passaggi motivazionali di primo grado, in cui il giudice fa riferimento al “balletto di preventivi” (mentre vi è il solo preventivo rilevante, e mai ritrattato, di CON.CAVE, relativo, appunto, al trattamento delle terre da scavo, risalente al 30 agosto 2022, ove emerge la fornitura di un quantitativo di 52.000 mc di materiale trattato e il costo unitario di fornitura franco cantiere di €/mc 3,50, mentre il preventivo del 5 marzo 2021 riguarda altra lavorazione, estranea all’impugnativa e conseguenza di un refuso riconosciuto da CON.CAVE), qualificando inoltre come non credibili il “prezzo della fornitura” e gli “oneri di conferimento”, e dunque non sostenibile o comunque ambigua l’offerta, così dimostrando, per l’appellante, una posizione ostativa preconcetta, tale da oltrepassare i limiti consentiti al sindacato giurisdizionale in tema di anomalia dell’offerta.
Il quarto motivo, che può essere scrutinato congiuntamente al terzo, in ragione del rapporto di complementarietà, deduce poi che la valutazione giudiziale non può sostituire quella amministrativa sull’offerta, essendo questo un ambito di attività riservato in via esclusiva al potere amministrativo.
I motivi sono fondati.
Giova prendere le mosse dal consolidato indirizzo giurisprudenziale alla stregua del quale il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell’offerta, ovvero se, in concreto, la stessa sia attendibile e affidabile in relazione al solo precipuo fine della corretta esecuzione dell’appalto e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità. La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico affidatole dalla legge, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Pertanto il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di anomalia non è sostitutivo, ma può solo ripercorrere il ragionamento seguito dall’amministrazione al fine di verificare la logicità e la coerenza dell’ iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (in termini Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9240; III, 4 novembre 2025, n. 8574).
Ciò significa pertanto che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; il giudizio sull’offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull’accertamento della serietà dell’offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta (Cons. Stato, V, 7 ottobre 2025, n. 7819).
A tale riguardo, la verificazione tecnica disposta dalla Sezione ha rilevato, all’esito di approfondita valutazione, la sottostima del valore di cui al preventivo di CON.CAVE relativa alla voce “PA_MM.A05.002.001”, concernente la formazione del rilevato, per euro 42.653,8, ritenendola comunque sostenibile con il complesso dell’offerta, tenendo conto dell’utile di impresa relativo all’intera commessa, ammontante ad euro 296.657,46, rispetto a quale i maggiori costi incidono per il 14,38 per cento.
La relazione tecnica di parte della SS (a ministero del prof. Rovai), a prescindere da ogni profilo in ordine alla sua ammissibilità, ha invece sostenuto, esprimendo opinioni alternative anche in relazione a profili non oggetto di trattazione, piuttosto che una critica della verificazione, che l’offerta non sia sostenibile, in quanto l’utile dichiarato non coprirebbe i maggiori costi stimati, con una perdita di almeno euro 92.974,06, ma tale valutazione è stata esaustivamente contestata nel supplemento di verificazione richiesto dal Collegio, che ha confermato le risultanze cui il Collegio verificatore era pervenuto.
La verificazione appare al Collegio correttamente eseguita ed immune dai vizi contestati dal raggruppamento SS, e può dunque correttamente fondare un giudizio di non anomalia dell’offerta del raggruppamento RA, risultata aggiudicataria, non emergendo dalla sentenza l’inattendibilità della valutazione del Rup.
Trova dunque conferma l’affidabilità del progetto di RA, all’esito di una verifica completa e condotta nel rispetto dei canoni di prudenza e ragionevolezza.
In ragione di ciò non sussistono i presupposti per la rinnovazione della verificazione, richiesta in via subordinata dal raggruppamento Erreti, in quanto generica e senza enucleazione di vizi logici o metodologici di quella eseguita e versata in atti; non appare in ogni caso necessario un ulteriore approfondimento tecnico, in quanto risultano chiare e coerenti le risposte fornite dal collegio verificatore, di cui viene contestato il difetto di competenze tecniche, smentito dalla sola lettura dei curricula dei componenti.
Quanto alla contestazione, sempre da parte del raggruppamento SS, di svolgimento della verificazione in assenza di contraddittorio, giova ricordare che, pur mancando nella disciplina della verificazione un’apposita previsione di contraddittorio, probabilmente in conseguenza della diversità della stessa rispetto alla consulenza tecnica, lo stesso risulta comunque assicurato dalla possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, come è avvenuto nel caso di specie.
3. – Procedendo ora alla disamina dell’appello incidentale della Regione Toscana, va accolto per le stesse ragioni che hanno condotto all’accoglimento dell’appello principale, rispetto al quale è contenutisticamente sovrapponibile.
In particolare, la Regione Toscana, con il primo motivo, ha dedotto la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza e la violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, con riguardo alla statuizione di prime cure sulla ambiguità dell’offerta RA in relazione ai giustificativi presentati, concernenti la possibilità di utilizzare una diversa modalità (rispetto all’offerta tecnica) di frantumazione delle rocce.
Come si è supra già evidenziato, dalla relazione di RA emerge chiaramente che non sarebbe stato utilizzato il frantoio in cantiere per la lavorazione delle terre e rocce e il costo differenziale è stato presentato al solo scopo di dimostrare la complessiva tenuta dell’offerta.
Il secondo motivo dell’appello incidentale riguarda poi la statuizione circa la sussistenza di dubbi sulla sostenibilità dell’offerta di RA, lamentando che il primo giudice abbia inteso operare un’autonoma verifica di una parte di una singola offerta, inammissibilmente sostituendo la sua opinione al giudizio formulato dal Rup; a questo riguardo può farsi integrale rinvio a quanto esposto al punto sub 2) della presente motivazione, che ha tenuto conto delle risultanze della verificazione tecnica disposta.
4. – Anche il raggruppamento SS s.r.l. ha esperito appello incidentale; in particolare, con il primo motivo, ha dedotto che il raggruppamento RA, pur avendo aderito alla soluzione progettuale alla cui stregua le terre e rocce da scavo dovessero essere trasportate ad impianto di recupero autorizzato, in sede di verifica dell’anomalia, avrebbe poi inammissibilmente modificato tale originaria scelta aderendo alla seconda (prevedente il trattamento delle terre e rocce da scavo in loco, a mezzo di apposito frantoio mobile), unica che consentiva di giustificarne la sostenibilità economica. In tale modo, per l’appellante incidentale, sarebbe stata consentita un’offerta non unitaria ed anzi intimamente contraddittoria, ovvero la modifica della proposta negoziale, impropriamente consentita nel decreto regionale di riammissione alla gara.
Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni già esposte, incentrate sulla negazione della proposizione, da parte del raggruppamento RA, di due diverse soluzioni progettuali e di recupero dell’offerta originaria in sede di riammissione.
Non è infatti configurabile una manifestazione di volontà di RA, differente da quella, contenuta nel primo progetto tecnico, di eseguire il trattamento delle rocce in un impianto autorizzato; l’offerta di RA è dunque rimasta immutata. La valutazione dell’anomalia dell’offerta RA è stata, parimenti, condotta dal Rup con riferimento al progetto di trattamento dei materiali da scavo in un impianto di recupero esterno al cantiere, in coerenza con il decreto regionale n. 15406 in data 14 luglio 2023, di riammissione dell’operatore, ove era precisato che l’offerta tecnica presentata dal raggruppamento RA « non prevede l’utilizzo del frantoio mobile (poi inserito nei giustificativi prodotti in sede di verifica di congruità dell’offerta) e pertanto, qualora il RTI con capogruppo RA s.r.l. si posizionasse prima in graduatoria, lo stesso dovrà dimostrare -se la propria offerta risultasse anomala- la sostenibilità economica dell’offerta stessa originariamente presentata, senza l’utilizzo del frantoio mobile, restando inteso che, in ogni caso, l’esecuzione della lavorazione dovrà essere svolta conformemente a quanto proposto in offerta tecnica (e dunque secondo il progetto posto a base di gara, trasportando le terre e rocce da scavo ad impianto di recupero autorizzato per il loro trattamento al fine del riutilizzo per la realizzazione dei rilevati) ».
5. – Il raggruppamento SS reitera poi i motivi non esaminati nella sentenza e contenuti nei motivi aggiunti.
In primo luogo deduce la violazione dell’art. 97 del d.lgs n. 50 del 2016, nell’assunto che le condizioni favorevoli derivanti dall’offerta CON.CAVE del 2022 (con riferimento alla voce di prezzo PA_MM.A05.002.01, formazione rilevati) non sarebbero state dimostrate in sede di gara, il che induce a ritenere illegittima la valutazione di congruità dell’offerta di RA e la successiva aggiudicazione in suo favore.
Il motivo è infondato, evincendosi dalla richiesta di chiarimenti del Rup in data 24 novembre 2023 che la stazione appaltante disponeva del predetto preventivo di CON.CAVE rilasciato in data 30 agosto 2022 (prevedente un costo unitario di fornitura del materiale per la realizzazione dei rilevati franco cantiere pari ad euro/mc 3,50), verosimilmente acquisito in occasione del giudizio promosso da RA avverso la sua esclusione dalla gara; né esiste una norma che sanziona con la inutilizzabilità in sede di procedimento di anomalia la documentazione così acquisita, atteso che l’art. 97 si limita a prevedere la spiegazione sul prezzo o sui costi, su richiesta della stazione appaltante.
6. – Il secondo motivo riproposto lamenta la violazione del disciplinare di gara, nell’assunto che l’amministrazione non avrebbe valutato i giustificativi, specialmente quelli relativi alla voce “PA_MM.A05.002.001”, non corrispondenti a quanto richiesto con la nota del 24 novembre 2023.
Il motivo appare sostanzialmente infondato, in quanto RA, con la nota del 28 novembre 2023, ha allegato la comunicazione con cui CON.CAVE confermava le condizioni commerciali contenute nell’offerta, incentrate in particolare sulla considerazione che il costo di fornitura è da intendersi “franco cantiere” (ponendo dunque a carico del fornitore le spese di trasporto del materiale al cantiere) e che sul fornitore gravano pure i costi di trattamento del materiale.
7. – Il terzo motivo riproposto deduce la erroneità del prezzo di euro 3,50/mc per il materiale, in quanto sottostimato rispetto al prezzario regionale del 2020; in particolare detto prezzo non terrebbe conto dei costi per la formazione dei rilevati con materiali provenienti dagli scavi, dei costi del rilevato e dei costi di trasporto.
Il motivo è inammissibile, in quanto concerne il thema decidendum del giudizio di appello, e sul quale ha dapprima statuito la sentenza di prime cure.
8.- Alla stregua di quanto esposto va dunque accolto l’appello principale del raggruppamento RA s.r.l. e quello incidentale della Regione Toscana, mentre va respinto l’appello incidentale del raggruppamento SS s.r.l.; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
La complessità, anche fattuale, della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Vanno invece poste definitivamente a carico della parte soccombente le spese della verificazione, liquidate nella misura complessiva di euro 10.333,86, nei termini di cui all’istanza di liquidazione versata in atti, previa decurtazione di quanto già eventualmente (non consta agli atti) corrisposto, a titolo di anticipazione, dal raggruppamento RA, cui dovrà essere rimborsato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale del raggruppamento RA s.r.l., come pure l’appello incidentale della Regione Toscana, mentre respinge l’appello incidentale del raggruppamento SS s.r.l.; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, e pone definitivamente a carico del raggruppamento SS le spese della verificazione, liquidate in complessivi euro 10.333,86.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EG NO, Presidente
EF FA, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF FA | EG NO |
IL SEGRETARIO