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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 713 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede, atteso l'esito Parte_1
favorevole della ctu ha riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza (74%), che la causa venga posta in decisione.
Si chiede, altresì, la liquidazione degli onorari di giudizio da porre a carico Parte_2 dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
28/05/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “esiti di frattura pluriframmentaria esposta gamba dx ed esiti di frattura gamba sn a seguito di incidente sul lavoro paralisi dello SPE a dx (verosimilmente anch'essa causata dal suddetto incidente sul lavoro) esiti intervento di cataratta bilateralmente sindrome depressiva endoreattiva grave
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
Per valutare la percentuale di invalidità civile della ricorrente si farà riferimento alle Tabelle
Ministeriali ai sensi del D.M. del 05/02/1992. Nel caso siano presenti menomazioni non presenti nelle suddette tabelle (non tabellate) si procederà applicando il criterio analogico diretto o indiretto quando possibile.
Per il complesso quadro clinico a carico della gamba e il piede di dx, esito della frattura pluriframmentaria esposta della gamba si è scelto di utilizzare per analogia il codice 7409
(amputazione di gamba senza possibilità di protesi):60%
Depressione endoreattiva grave (Codice 2206 a cui corrisponde una percentuale dal 31% al 40%):
35%
Per quanto riguarda gli esiti degli interventi di cataratta, si specifica che il ricorrente in data
04/12/24 si è sottoposto ad intervento di cataratta OS (in precedenza aveva subito lo stesso intervento all'occhio controlaterale). L'acuità visiva dell'OS pre-intervento era di 1/100. Non si hanno invece notizie di questo dato post-intervento.
Pertanto, nella più che verosimile ipotesi che l'acuità visiva sia migliorata (come si evince dall'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto) non si assegna alcuna percentuale di invalidità per questa menomazione. Considerando tutte le menomazioni precedentemente elencate e applicando la formula di Balthazard, la percentuale complessiva dell'invalidità della ricorrente risulta essere del 74%.
Decorrenza dei benefici dalla data della visita psichiatrica del Dott. , avvenuta Per_1 successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, ossia l'11/05/24 con revisione di giudizio a 2 anni, periodo che si reputa congruo per valutare un possibile peggioramento, miglioramento o stabilizzazione del quadro clinico della ricorrente.
CONCLUSIONI
Il sottoscritto C.T.U. dopo accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto, tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della documentazione sanitaria allegata, in armonia con
i quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice del lavoro, ha accertato che:
Il ricorrente nata in [...] il [...] è invalido con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa al 74%.
Decorrenza dei benefici dalla data della visita psichiatrica (11/05/2024) con revisione di giudizio a
2 anni.
Il sottoscritto ritiene, con la presente relazione, di avere assolto all'incarico affidato e rimane a disposizione dell'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Sciacca e dei Signori legali delle parti in causa per tutti i chiarimenti eventualmente chiesti.
Ha anche spontaneamente risposto a delle osservazione dell' depositate tardivamente e pertanto CP_2
non accoglibili “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla visita psichiatrica (11/05/2024) con revisione di giudizio a
2 anni.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla visita psichiatrica
(11/05/2024) con revisione di giudizio a 2 anni. - compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si chiede, atteso l'esito Parte_1
favorevole della ctu ha riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza (74%), che la causa venga posta in decisione.
Si chiede, altresì, la liquidazione degli onorari di giudizio da porre a carico Parte_2 dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...]
intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si dà atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto. oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
28/05/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2 Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto da “esiti di frattura pluriframmentaria esposta gamba dx ed esiti di frattura gamba sn a seguito di incidente sul lavoro paralisi dello SPE a dx (verosimilmente anch'essa causata dal suddetto incidente sul lavoro) esiti intervento di cataratta bilateralmente sindrome depressiva endoreattiva grave
CONSIDERAZIONI CLINICHE E MEDICO LEGALI
Per valutare la percentuale di invalidità civile della ricorrente si farà riferimento alle Tabelle
Ministeriali ai sensi del D.M. del 05/02/1992. Nel caso siano presenti menomazioni non presenti nelle suddette tabelle (non tabellate) si procederà applicando il criterio analogico diretto o indiretto quando possibile.
Per il complesso quadro clinico a carico della gamba e il piede di dx, esito della frattura pluriframmentaria esposta della gamba si è scelto di utilizzare per analogia il codice 7409
(amputazione di gamba senza possibilità di protesi):60%
Depressione endoreattiva grave (Codice 2206 a cui corrisponde una percentuale dal 31% al 40%):
35%
Per quanto riguarda gli esiti degli interventi di cataratta, si specifica che il ricorrente in data
04/12/24 si è sottoposto ad intervento di cataratta OS (in precedenza aveva subito lo stesso intervento all'occhio controlaterale). L'acuità visiva dell'OS pre-intervento era di 1/100. Non si hanno invece notizie di questo dato post-intervento.
Pertanto, nella più che verosimile ipotesi che l'acuità visiva sia migliorata (come si evince dall'esame obiettivo effettuato dal sottoscritto) non si assegna alcuna percentuale di invalidità per questa menomazione. Considerando tutte le menomazioni precedentemente elencate e applicando la formula di Balthazard, la percentuale complessiva dell'invalidità della ricorrente risulta essere del 74%.
Decorrenza dei benefici dalla data della visita psichiatrica del Dott. , avvenuta Per_1 successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, ossia l'11/05/24 con revisione di giudizio a 2 anni, periodo che si reputa congruo per valutare un possibile peggioramento, miglioramento o stabilizzazione del quadro clinico della ricorrente.
CONCLUSIONI
Il sottoscritto C.T.U. dopo accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto, tenuto conto delle risultanze della visita medico-legale e della documentazione sanitaria allegata, in armonia con
i quesiti posti dall'Ill.mo Signor Giudice del lavoro, ha accertato che:
Il ricorrente nata in [...] il [...] è invalido con riduzione permanente Parte_1
della capacità lavorativa al 74%.
Decorrenza dei benefici dalla data della visita psichiatrica (11/05/2024) con revisione di giudizio a
2 anni.
Il sottoscritto ritiene, con la presente relazione, di avere assolto all'incarico affidato e rimane a disposizione dell'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale Civile di Sciacca e dei Signori legali delle parti in causa per tutti i chiarimenti eventualmente chiesti.
Ha anche spontaneamente risposto a delle osservazione dell' depositate tardivamente e pertanto CP_2
non accoglibili “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che il ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla visita psichiatrica (11/05/2024) con revisione di giudizio a
2 anni.
Essendo stato riconosciuto il diritto del ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP le spese legali vanno integralmente compensate.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti sanitari per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla visita psichiatrica
(11/05/2024) con revisione di giudizio a 2 anni. - compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 19/06/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini