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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone deiMagistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.234/2022 RGN
TRA in persona del lr pt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Claudia Vuolo ed elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell' sita in alla via Parte_2 Pt_1
Nizza n.146- appellante
E
e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 proprioe quali eredi di rappresentati e difesi SO dall'avv.Piero Lascaleia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Moncharmont n.6 – appellati
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Salerno emessa a definizione del proc. RGN
5387/2021 in data 9/2/2022 e pubblicata e notificata l'11/2/2022.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse revocata in toto l'ordinanza censurata;
in subordine e nella denegata ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto sussistente una minima corresponsabilità dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Battipaglia in ordine al decesso, chiedevano che fosse rideterminato il quantum debeatur, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
per gli appellati: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la condanna degli appellanti al pagamento a loro favore delle competenze professionali.
2 Con ordinanza del 28 settembre 2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 3 ottobre 2024 e con ordinanza del 10 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc CP_1 CP_2
e , in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_3 SO
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno
[...]
l' al fine di far dichiarare la responsabilità della Parte_2
struttura sanitaria e degli stessi medici per il decesso di SO
e, per l'effetto, di condannare la resistente al risarcimento di
[...]
tutti i danni, patrimoniali e non nella misura quantificata e/o da quantificarsi, oltre interessi e rivalutazione.
I ricorrenti chiedevano fissarsi la prima udienza di comparizione delle parti in modo da permettere, nelle more, il completamento dell'accertamento tecnico preventivo e deducevano che ai sensi
3 dell'art.696 bis cpc ricorrevano al Tribunale di Salerno chiedendo la nomina di un CTU al fine di accertare le cause del decesso del loro familiare, le responsabilità dell' e dei medici, il nesso Parte_2
di causalità tra la loro condotta e l'evento morte ed i relativi danni.
Esponevano che tale richiesta conseguiva al verificarsi dei seguenti fatti: in data 17/8/2017 verso le ore 4.30 SO
allertava il 118 riferendo di avere forti dolori toracici e
[...]
dispnea e di essere un cardiopatico con gravi difficoltà respiratorie;
l'autoambulanza giungeva alle ore 5.00 e i sanitari intervenuti non eseguivano nell'immediatezza un ECG come da protocollo operativo,
esame che avrebbe consentito di rilevare la presenza di uno e Per_2
trasportavano il paziente al P.S. di Battipaglia malgrado l'espressa richiesta dei familiari di condurlo presso l'Ospedale di Eboli o di
Salerno in quanto provvisti, a differenza di quello di Battipaglia,
dell'Unità Terapica Intensiva Coronarica;
al Pronto Soccorso di
Battipaglia, veniva sottoposto ad un primo SO
elettrocardiogramma alle ore 05.33 che per scarsa qualità tecnica comportava l'effettuazione di un secondo ECG alle 5.36; mediante tale secondo accertamento veniva accertata la presenza di uno SCA-
4 STEMI e solo alle 12.00 dopo oltre sei dall'accesso veniva intrapresa la terapia con aspirina 300 mg e con eparina sodica per via endovenosa;
inoltre alle 11.59 veniva effettuato un nuovo elettrocardiogramma che mostrava un nuovo e più marcato sopraslivellamento del tratto ST ovvero un chiaro peggioramento della situazione;
la mancata esecuzione della riperfusione ed il ritardo di circa 10 ore rispetto ai 120 minuti previsti dalle buone pratiche mediche, avevano causato una grave lesione dell'integrità psico-fisica ed il successivo ed evitabile decesso di che, se SO
fosse stato trattato nel rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni, avrebbe avuto una speranza di vita superiore o intorno al 95%, come accertato anche dai consulenti nominati dalla
Procura della Repubblica di Salerno.
L si costituiva eccependo la mancanza di Parte_2
responsabilità rispetto all'evento morte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti del procedimento di ATP, all'udienza del
18/1/2022 la causa passava in decisione.
5 Il Tribunale accoglieva la domanda e accertata la responsabilità
della resistente la condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio in favore dei ricorrenti medesimi, liquidati nella complessiva somma di € 165.000,00 oltre interessi legali, in favore di ciascuno dei due figli di , ossia SO
e , e nella somma di € Controparte_3 Controparte_2
304.000,00 in favore di , oltre interessi e la condannava CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale in favore di CP_1
liquidato in € 100.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza;
applicava, infine, in tema di spese comprensive di quelle di CTU, il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione, sulla base della configurabilità di una responsabilità contrattuale, in conformità
agli esiti della CTU espletata da un cardiochirurgo e da un medico-
legale.
Sulla base di quanto accertato il Tribunale affermava che:
paziente vasculopatico aterosclerotico con SO
precedente lobectomia polmonare dx nel 2016 per K, pregresse TURP
per papillomatosi vescicale, diabetico, iperteso e obeso decedeva a
6 causa di un'insufficienza multi organo da shock cardiogeno, dovuto ad infarto miocardico acuto;
la diagnosi di IM conseguiva al dolore toracico, agli esiti degli
ECG delle 5.33 e delle 5.36 che riportavano IMA acuto anteriore e alla positività della troponinemia già presente alle ore 6.04;
il decesso era conseguenza della responsabilità dei medici del PS
dell'ospedale di Battipaglia e al mancato trasferimento presso unità
cardiologica attrezzata ed individuata per il trattamento dell'ìnfarto;
più precisamente il paziente necessitava al più presto di un'angioplastica di salvataggio e in ogni caso l'altra procedura praticata, quella della trombolisi, si rivelava del tutto inutile dopo sette ore dall'insorgenza dell'infarto;
in particolare dopo una prima fase nella quale il trasferimento presso l'ospedale più vicino poteva essere conseguenza di difficoltà
respiratorie in un paziente che da poco aveva patito un intervento di lobectomia polmonare, la successiva condotta sanitaria era censurabile e si sostanziava nella mancata diagnosi di IM nell'unica cartella cardiologica riportata in cartella e priva di orario, pur in presenza di tutti i sintomi di tale grave patologia;
invero dopo il ricovero in
7 rianimazione, nonostante la stabilizzazione del paziente tra le 8. 30 e le
11.59 non veniva effettuato alcun altro accertamento e al paziente veniva lasciata solo una chance di peggioramento;
in tale situazione doveva essere trasferito nell'immediatezza in un SO
centro hub dotato di emodinamica;
invece, quando la diagnosi di IM
veniva riconfermata alle 11.59 qualsiasi altro comportamento sanitario era ormai inutile;
in conclusione, secondo la logica del più probabile che non ovvero sulla base dell'accertamento dell'aumento del rischio, sotto il profilo causale il non aver trattato tempestivamente la cardiopatia ischemica insorta aveva certamente favorito il determinarsi dello shock cardiogeno e nello stesso tempo un corretto approccio diagnostico e terapeutico ( coronografia in emergenza con eventuale PICA) avrebbe determinato una maggiore probabilità di evitare il decesso.
In ordine al quantum del danno il Tribunale riconosceva ai figli e , pur non conviventi con il Controparte_2 Controparte_3
padre, in ragione dello stretto rapporto di parentela, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, un forte legame affettivo con la vittima, con conseguente configurabilità
8 del danno non patrimoniale subito in conseguenza della menomazione definitiva del predetto vincolo ex art. 2059 cc;
sulla base di tanto il danno veniva quantificato sulla base dei criteri tabellari elaborati dal
Tribunale di Roma rivalutati al 2019, anche in un'ottica di personalizzazione del risarcimento, in € 165.000,00 in ragione della non convivenza di con i figli, dell'età della SO
vittima pari a 69 anni al momento del decesso, dell'età dei figli e della consistenza del nucleo familiare composto da due figli superstiti e dal coniuge.
Il Giudice di primo grado riconosceva, infine, a favore del coniuge dell'età di 66 anni all'atto del decesso del CP_1
coniuge E 304.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dei parametri delle tabelle del Tribunale di
Roma e 100 mila E, in via equitativa, per il danno patrimoniale conseguente alla perdita del coniuge percettore di reddito da pensione.
L' ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza deducendo i seguenti motivi:
1)omessa valutazione di tutte le deduzione ed eccezioni sollevate in primo grado e in particolare le condizioni gravissime del paziente
9 che non avrebbero consentito un trasferimento presso altro nosocomio per effettuare l'angioplastica; sotto tale profilo reiterava le contestazioni sollevate in primo grado e chiedeva il rinnovo della CTU
non emergendo da quella espletata una prova scientifica in ordine al nesso eziologico lamentato dai ricorrenti;
2)la quantificazione del danno non era condivisibile in quanto erano state utilizzate genericamente le tabelle di Milano;
invero con ogni probabilità il decesso era avvenuto per la sussistenza di altri fattori quali patologie congenite pregresse e considerata l'aspettativa di vita del paziente sia per l'età che per le predette patologie, l'appellante escludeva la possibilità di aderire al calcolo elaborato dal giudice di prime cure ed alla relativa applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano basata su un decorso della esistenza umana nella prospettiva di una morte naturale ordinaria del soggetto, piuttosto che patologica.
e , in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
proprio e quali eredi di si costituivano e SO
chiedevano in primis che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito affermavano che:
10 la controparte si era limitata a lamentare una presunta mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle proprie difese delle quali, tuttavia, non vi era alcun preciso e specifico richiamo in atti;
in ogni caso in primo grado l'appellata si era limitata a difendere l'operato dei propri sanitari e ad evidenziare le condizioni di salute del paziente e tali argomentazioni erano state pienamente sconfessate dalle relazioni medico-legali e dalla documentazione sanitaria prodotta in atti;
in ordine al quantum, gli appellati evidenziavano che,
diversamente da quanto affermato da controparte, le tabelle di quantificazione del danno adottate dal giudice di prime cure erano quelle elaborate dal Tribunale di Roma e non dal Tribunale di Milano
e la scelta operata era stata adottata al fine di pervenire ad una corretta quantificazione del danno, oltre a costituire espressione di un potere discrezionale del giudice, insindacabile in assenza di concrete e specifiche contestazioni.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
11 L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
12 Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione affermando che le deduzioni e le eccezioni prospettate in primo grado non erano state valutate dal Tribunale.
Va premesso che chi ha appellato ha fatto solo un generico richiamo a quanto dedotto in primo grado e non ha contestato alcunché
durante lo svolgimento della CTU nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
In ogni caso l'appellante ha evidenziato che le condizioni critiche del paziente non avrebbero mai consentito un trasferimento presso altra struttura ove sarebbe stato possibile effettuare un'angioplastica.
13 In realtà nella vicenda in esame è rimasto del tutto indimostrato tale assunto perché non veniva proprio diagnosticata l'IM nella cartella cardiologica riportata in cartella e priva di orario, pur in presenza di tutti i sintomi di tale grave patologia ( all'atto dell'arrivo in
PS il paziente avesse anamnesi positiva per cardiopatia, fosse iperteso,
obeso, diabetico con sintomatologia anginosa, ECG positivo per sopraslivellamento in anteriore e troponinemia elevata) e dopo il ricovero in rianimazione, nonostante la stabilizzazione del paziente tra le 8. 30 e le 11.59 non veniva effettuato alcun altro accertamento e al paziente veniva lasciata solo una chance di peggioramento;
in tale situazione doveva essere trasferito SO
nell'immediatezza in un centro hub dotato di emodinamica;
invece,
quando la diagnosi di IM veniva riconfermata alle 11.59 qualsiasi altro comportamento sanitario era ormai inutile.
Nella CTU collegiale è stato affermato, infatti, che sotto il profilo causale il non aver trattato tempestivamente la cardiopatia ischemica insorta aveva certamente favorito il determinarsi dello shock cardiogeno e nello stesso tempo un corretto approccio diagnostico e
14 terapeutico ( coronografia in emergenza con eventuale PICA) avrebbe determinato una maggiore probabilità di evitare il decesso.
Inoltre, anche se si fosse ritenuto che tale consulenza cardiologica – priva di riferimento all'ora di espletamento- fosse stata effettuata più tardi delle ore 8.30- orario in cui era stata richiesta –
sarebbe stato necessario inviare l'ECG alla centrale operativa più
vicina e neanche tale condotta era stata posta in essere.
L'appellante ha anche censurato la CTU espletata in primo grado affermando che mediante la stessa non era stato accertato il nesso causale tra le condotte dei sanitari ospedalieri che si erano occupati di e il suo decesso. SO
In realtà prima di tutto è stata espletata una CTU collegiale così
da ottenere un contributo sia da parte dello specialista in cardiochirurgia sia da parte del medico legale, poi, le risultanze in termini di individuazione di una responsabilità medica sono state espresse proprio in relazione al nesso causale secondo il principio del
“più probabile che non” ovvero sulla base dell'accertamento dell'aumento del rischio,
15 In considerazione di tanto la consulenza collegiale espletata non
è censurabile essendo pienamente condivisibile e, pertanto, la stessa richiesta di rinnovazione della CTU articolata in appello. in assenza di esplicite, specifiche e fondate censure , peraltro, neanche espresse in primo grado, non può essere accolta.
Il secondo motivo relativo alla quantificazione del danno è da rigettare in quanto assolutamente generico.
A conferma di tanto l'appellante ha fatto riferimento alle tabelle di Milano, mentre nel caso di specie sono state applicate le tabelle di
Roma.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 520.001,00 E-
1.000.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio,
la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
16 1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati, spese che liquida in E 11.167,00 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone deiMagistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.234/2022 RGN
TRA in persona del lr pt rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv.Claudia Vuolo ed elettivamente domiciliata presso la Funzione Affari Legali dell' sita in alla via Parte_2 Pt_1
Nizza n.146- appellante
E
e in CP_1 Controparte_2 Controparte_3 proprioe quali eredi di rappresentati e difesi SO dall'avv.Piero Lascaleia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Battipaglia (SA) alla via Moncharmont n.6 – appellati
1 AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Salerno emessa a definizione del proc. RGN
5387/2021 in data 9/2/2022 e pubblicata e notificata l'11/2/2022.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse revocata in toto l'ordinanza censurata;
in subordine e nella denegata ipotesi in cui la Corte avesse ritenuto sussistente una minima corresponsabilità dei sanitari del Presidio Ospedaliero di Battipaglia in ordine al decesso, chiedevano che fosse rideterminato il quantum debeatur, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado del giudizio;
per gli appellati: chiedevano che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc e che nel merito fosse rigettato con la condanna degli appellanti al pagamento a loro favore delle competenze professionali.
2 Con ordinanza del 28 settembre 2022 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 3 ottobre 2024 e con ordinanza del 10 ottobre 2024 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc CP_1 CP_2
e , in proprio e quali eredi di
[...] Controparte_3 SO
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno
[...]
l' al fine di far dichiarare la responsabilità della Parte_2
struttura sanitaria e degli stessi medici per il decesso di SO
e, per l'effetto, di condannare la resistente al risarcimento di
[...]
tutti i danni, patrimoniali e non nella misura quantificata e/o da quantificarsi, oltre interessi e rivalutazione.
I ricorrenti chiedevano fissarsi la prima udienza di comparizione delle parti in modo da permettere, nelle more, il completamento dell'accertamento tecnico preventivo e deducevano che ai sensi
3 dell'art.696 bis cpc ricorrevano al Tribunale di Salerno chiedendo la nomina di un CTU al fine di accertare le cause del decesso del loro familiare, le responsabilità dell' e dei medici, il nesso Parte_2
di causalità tra la loro condotta e l'evento morte ed i relativi danni.
Esponevano che tale richiesta conseguiva al verificarsi dei seguenti fatti: in data 17/8/2017 verso le ore 4.30 SO
allertava il 118 riferendo di avere forti dolori toracici e
[...]
dispnea e di essere un cardiopatico con gravi difficoltà respiratorie;
l'autoambulanza giungeva alle ore 5.00 e i sanitari intervenuti non eseguivano nell'immediatezza un ECG come da protocollo operativo,
esame che avrebbe consentito di rilevare la presenza di uno e Per_2
trasportavano il paziente al P.S. di Battipaglia malgrado l'espressa richiesta dei familiari di condurlo presso l'Ospedale di Eboli o di
Salerno in quanto provvisti, a differenza di quello di Battipaglia,
dell'Unità Terapica Intensiva Coronarica;
al Pronto Soccorso di
Battipaglia, veniva sottoposto ad un primo SO
elettrocardiogramma alle ore 05.33 che per scarsa qualità tecnica comportava l'effettuazione di un secondo ECG alle 5.36; mediante tale secondo accertamento veniva accertata la presenza di uno SCA-
4 STEMI e solo alle 12.00 dopo oltre sei dall'accesso veniva intrapresa la terapia con aspirina 300 mg e con eparina sodica per via endovenosa;
inoltre alle 11.59 veniva effettuato un nuovo elettrocardiogramma che mostrava un nuovo e più marcato sopraslivellamento del tratto ST ovvero un chiaro peggioramento della situazione;
la mancata esecuzione della riperfusione ed il ritardo di circa 10 ore rispetto ai 120 minuti previsti dalle buone pratiche mediche, avevano causato una grave lesione dell'integrità psico-fisica ed il successivo ed evitabile decesso di che, se SO
fosse stato trattato nel rispetto delle linee guida e delle raccomandazioni, avrebbe avuto una speranza di vita superiore o intorno al 95%, come accertato anche dai consulenti nominati dalla
Procura della Repubblica di Salerno.
L si costituiva eccependo la mancanza di Parte_2
responsabilità rispetto all'evento morte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisiti gli atti del procedimento di ATP, all'udienza del
18/1/2022 la causa passava in decisione.
5 Il Tribunale accoglieva la domanda e accertata la responsabilità
della resistente la condannava al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio in favore dei ricorrenti medesimi, liquidati nella complessiva somma di € 165.000,00 oltre interessi legali, in favore di ciascuno dei due figli di , ossia SO
e , e nella somma di € Controparte_3 Controparte_2
304.000,00 in favore di , oltre interessi e la condannava CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale in favore di CP_1
liquidato in € 100.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza;
applicava, infine, in tema di spese comprensive di quelle di CTU, il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione, sulla base della configurabilità di una responsabilità contrattuale, in conformità
agli esiti della CTU espletata da un cardiochirurgo e da un medico-
legale.
Sulla base di quanto accertato il Tribunale affermava che:
paziente vasculopatico aterosclerotico con SO
precedente lobectomia polmonare dx nel 2016 per K, pregresse TURP
per papillomatosi vescicale, diabetico, iperteso e obeso decedeva a
6 causa di un'insufficienza multi organo da shock cardiogeno, dovuto ad infarto miocardico acuto;
la diagnosi di IM conseguiva al dolore toracico, agli esiti degli
ECG delle 5.33 e delle 5.36 che riportavano IMA acuto anteriore e alla positività della troponinemia già presente alle ore 6.04;
il decesso era conseguenza della responsabilità dei medici del PS
dell'ospedale di Battipaglia e al mancato trasferimento presso unità
cardiologica attrezzata ed individuata per il trattamento dell'ìnfarto;
più precisamente il paziente necessitava al più presto di un'angioplastica di salvataggio e in ogni caso l'altra procedura praticata, quella della trombolisi, si rivelava del tutto inutile dopo sette ore dall'insorgenza dell'infarto;
in particolare dopo una prima fase nella quale il trasferimento presso l'ospedale più vicino poteva essere conseguenza di difficoltà
respiratorie in un paziente che da poco aveva patito un intervento di lobectomia polmonare, la successiva condotta sanitaria era censurabile e si sostanziava nella mancata diagnosi di IM nell'unica cartella cardiologica riportata in cartella e priva di orario, pur in presenza di tutti i sintomi di tale grave patologia;
invero dopo il ricovero in
7 rianimazione, nonostante la stabilizzazione del paziente tra le 8. 30 e le
11.59 non veniva effettuato alcun altro accertamento e al paziente veniva lasciata solo una chance di peggioramento;
in tale situazione doveva essere trasferito nell'immediatezza in un SO
centro hub dotato di emodinamica;
invece, quando la diagnosi di IM
veniva riconfermata alle 11.59 qualsiasi altro comportamento sanitario era ormai inutile;
in conclusione, secondo la logica del più probabile che non ovvero sulla base dell'accertamento dell'aumento del rischio, sotto il profilo causale il non aver trattato tempestivamente la cardiopatia ischemica insorta aveva certamente favorito il determinarsi dello shock cardiogeno e nello stesso tempo un corretto approccio diagnostico e terapeutico ( coronografia in emergenza con eventuale PICA) avrebbe determinato una maggiore probabilità di evitare il decesso.
In ordine al quantum del danno il Tribunale riconosceva ai figli e , pur non conviventi con il Controparte_2 Controparte_3
padre, in ragione dello stretto rapporto di parentela, secondo l'id quod plerumque accidit ed in mancanza di elementi probatori contrari, un forte legame affettivo con la vittima, con conseguente configurabilità
8 del danno non patrimoniale subito in conseguenza della menomazione definitiva del predetto vincolo ex art. 2059 cc;
sulla base di tanto il danno veniva quantificato sulla base dei criteri tabellari elaborati dal
Tribunale di Roma rivalutati al 2019, anche in un'ottica di personalizzazione del risarcimento, in € 165.000,00 in ragione della non convivenza di con i figli, dell'età della SO
vittima pari a 69 anni al momento del decesso, dell'età dei figli e della consistenza del nucleo familiare composto da due figli superstiti e dal coniuge.
Il Giudice di primo grado riconosceva, infine, a favore del coniuge dell'età di 66 anni all'atto del decesso del CP_1
coniuge E 304.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla base dei parametri delle tabelle del Tribunale di
Roma e 100 mila E, in via equitativa, per il danno patrimoniale conseguente alla perdita del coniuge percettore di reddito da pensione.
L' ha presentato appello avverso la predetta Parte_1
ordinanza deducendo i seguenti motivi:
1)omessa valutazione di tutte le deduzione ed eccezioni sollevate in primo grado e in particolare le condizioni gravissime del paziente
9 che non avrebbero consentito un trasferimento presso altro nosocomio per effettuare l'angioplastica; sotto tale profilo reiterava le contestazioni sollevate in primo grado e chiedeva il rinnovo della CTU
non emergendo da quella espletata una prova scientifica in ordine al nesso eziologico lamentato dai ricorrenti;
2)la quantificazione del danno non era condivisibile in quanto erano state utilizzate genericamente le tabelle di Milano;
invero con ogni probabilità il decesso era avvenuto per la sussistenza di altri fattori quali patologie congenite pregresse e considerata l'aspettativa di vita del paziente sia per l'età che per le predette patologie, l'appellante escludeva la possibilità di aderire al calcolo elaborato dal giudice di prime cure ed alla relativa applicazione delle tabelle del Tribunale di
Milano basata su un decorso della esistenza umana nella prospettiva di una morte naturale ordinaria del soggetto, piuttosto che patologica.
e , in CP_1 Controparte_2 Controparte_3
proprio e quali eredi di si costituivano e SO
chiedevano in primis che l'appello fosse dichiarato inammissibile ex art.342 cpc.
Nel merito affermavano che:
10 la controparte si era limitata a lamentare una presunta mancata valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle proprie difese delle quali, tuttavia, non vi era alcun preciso e specifico richiamo in atti;
in ogni caso in primo grado l'appellata si era limitata a difendere l'operato dei propri sanitari e ad evidenziare le condizioni di salute del paziente e tali argomentazioni erano state pienamente sconfessate dalle relazioni medico-legali e dalla documentazione sanitaria prodotta in atti;
in ordine al quantum, gli appellati evidenziavano che,
diversamente da quanto affermato da controparte, le tabelle di quantificazione del danno adottate dal giudice di prime cure erano quelle elaborate dal Tribunale di Roma e non dal Tribunale di Milano
e la scelta operata era stata adottata al fine di pervenire ad una corretta quantificazione del danno, oltre a costituire espressione di un potere discrezionale del giudice, insindacabile in assenza di concrete e specifiche contestazioni.
Va valutato in primis se l'appello sia inammissibile ai sensi dell'art.342 cpc.
11 L'eccezione va rigettata, in quanto in tema di specificità dei motivi di appello la giurisprudenza di legittimità è ripetutamente intervenuta con molteplici arresti al fine di stabilire la corretta interpretazione dell'art. 342 cpc, così come novellato dalla riforma del
2012, chiarendo come la modifica introdotta non abbia sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, restando invariata la natura di "revisio prioris instantiae" di tale giudizio, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Pertanto l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non richiedendosi l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata(cfr.
sent. Cass. civ. sez. un. n.27199/2017; ord. Cass. n.7675/2019; sent.
Cass. n.24262/2020).
12 Sulla scorta di tali rilievi, deve dichiararsi l'ammissibilità del suddetto gravame in quanto pienamente conforme al disposto dell'art. 342 cpc, nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, avendo l'appellante specificato con sufficiente chiarezza le censure relative alla statuizione di primo grado e le modifiche richieste con la formulazione di pertinenti ragioni di dissenso, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice.
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la decisione affermando che le deduzioni e le eccezioni prospettate in primo grado non erano state valutate dal Tribunale.
Va premesso che chi ha appellato ha fatto solo un generico richiamo a quanto dedotto in primo grado e non ha contestato alcunché
durante lo svolgimento della CTU nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
In ogni caso l'appellante ha evidenziato che le condizioni critiche del paziente non avrebbero mai consentito un trasferimento presso altra struttura ove sarebbe stato possibile effettuare un'angioplastica.
13 In realtà nella vicenda in esame è rimasto del tutto indimostrato tale assunto perché non veniva proprio diagnosticata l'IM nella cartella cardiologica riportata in cartella e priva di orario, pur in presenza di tutti i sintomi di tale grave patologia ( all'atto dell'arrivo in
PS il paziente avesse anamnesi positiva per cardiopatia, fosse iperteso,
obeso, diabetico con sintomatologia anginosa, ECG positivo per sopraslivellamento in anteriore e troponinemia elevata) e dopo il ricovero in rianimazione, nonostante la stabilizzazione del paziente tra le 8. 30 e le 11.59 non veniva effettuato alcun altro accertamento e al paziente veniva lasciata solo una chance di peggioramento;
in tale situazione doveva essere trasferito SO
nell'immediatezza in un centro hub dotato di emodinamica;
invece,
quando la diagnosi di IM veniva riconfermata alle 11.59 qualsiasi altro comportamento sanitario era ormai inutile.
Nella CTU collegiale è stato affermato, infatti, che sotto il profilo causale il non aver trattato tempestivamente la cardiopatia ischemica insorta aveva certamente favorito il determinarsi dello shock cardiogeno e nello stesso tempo un corretto approccio diagnostico e
14 terapeutico ( coronografia in emergenza con eventuale PICA) avrebbe determinato una maggiore probabilità di evitare il decesso.
Inoltre, anche se si fosse ritenuto che tale consulenza cardiologica – priva di riferimento all'ora di espletamento- fosse stata effettuata più tardi delle ore 8.30- orario in cui era stata richiesta –
sarebbe stato necessario inviare l'ECG alla centrale operativa più
vicina e neanche tale condotta era stata posta in essere.
L'appellante ha anche censurato la CTU espletata in primo grado affermando che mediante la stessa non era stato accertato il nesso causale tra le condotte dei sanitari ospedalieri che si erano occupati di e il suo decesso. SO
In realtà prima di tutto è stata espletata una CTU collegiale così
da ottenere un contributo sia da parte dello specialista in cardiochirurgia sia da parte del medico legale, poi, le risultanze in termini di individuazione di una responsabilità medica sono state espresse proprio in relazione al nesso causale secondo il principio del
“più probabile che non” ovvero sulla base dell'accertamento dell'aumento del rischio,
15 In considerazione di tanto la consulenza collegiale espletata non
è censurabile essendo pienamente condivisibile e, pertanto, la stessa richiesta di rinnovazione della CTU articolata in appello. in assenza di esplicite, specifiche e fondate censure , peraltro, neanche espresse in primo grado, non può essere accolta.
Il secondo motivo relativo alla quantificazione del danno è da rigettare in quanto assolutamente generico.
A conferma di tanto l'appellante ha fatto riferimento alle tabelle di Milano, mentre nel caso di specie sono state applicate le tabelle di
Roma.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 520.001,00 E-
1.000.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio,
la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
16 1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore degli appellati, spese che liquida in E 11.167,00 E oltre IVA e CPA
se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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