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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al n. 10163 / 2024 promossa da
- - ass. avv. FAVRO Parte_1 C.F._1 contro
nella sua qualità di socia accomandataria della Controparte_1
- - parte convenuta contumace Controparte_2 CodiceFiscale_2 all'udienza del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolto al tribunale affermando di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze di e chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_2 mancato pagamento da parte della società convenuta della retribuzione del mese di aprile 2023, maggio 2023, giugno 2023, luglio 2023 nonché degli istituti di fine rapporto e degli istituti di , oneri di malattia, t.f.r. e dell'indennità sostitutiva del Parte_2 preavviso, conseguentemente, di condannare la società convenuta al pagamento in suo favore del ricorrente della somma complessiva di € 8.332,83 lordi di cui € 3.019,56 lordi a titolo di t.f.r. nonchè la somma netta di € 4.231,45 a titolo di GNF e oneri di malattia ovvero per la maggiore o minore somma veriore accertanda in corso di causa;
- essendo la società convenuta stata cancellata dal Registro delle Imprese dopo il deposito del ricorso, dopo l'interruzione del giudizio il ricorrente ha riassunto la causa nei confronti della socia accomandataria, , rimasta Controparte_1 contumace;
1 2.
ritenuto che
le domande del ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (contratto, modulo dimissioni, buste paga),
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre, Cass. sentenza n. 25584/2018);
2.4. la convenuta, responsabile ex art. 2318 c.c. e sulla quale gravava l'onere del pagamento, non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto quanto dovuto al ricorrente per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.5. il mancato pagamento delle retribuzioni da aprile a luglio 2023 in poi integra una giusta causa di dimissioni e dunque legittima la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 2118 comma 2 c.c., come previsto dall'art. 2119 c.c.;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi del c.c.n.l. richiamato nel contratto di lavoro e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione e deve intendersi qui richiamato;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti al ricorrente interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese – in misura prossima ai valori minimi di cui al d.m.
2 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
P.Q.M.
Visto l'art.429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna la convenuta a pagare al Controparte_1 ricorrente la somma di € 8.332,83 lordi (di cui € 3.019,56 lordi a titolo di t.f.r.) e la somma netta di € 4.231,45, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna la convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di causa liquidate in €
1300,00 oltre, i.v.a. e c.p.a, spese forfetarie in misura del 15% e contributo unificato.
La giudice
BE TO
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