Art. 5. (( 1. All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole di istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio dei titoli di studio provvede la provincia in base ai piani da essa predisposti tenendo conto, oltre che della popolazione scolastica, delle condizioni territoriali e socio-economiche che possono rendere localmente difficile il raggruppamento degli alunni, nonche' di particolari esigenze connesse alla tutela delle minoranze linguistiche della provincia di Trento.
2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonche' l'attuazione di quanto disposto dall' art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 ))
2. I piani di cui al comma 1 comprendono anche la soppressione, la trasformazione ed il trasferimento delle scuole esistenti, per una migliore distribuzione delle scuole nel territorio provinciale, l'attuazione di provvedimenti legislativi della provincia in ordine all'organizzazione e al funzionamento delle scuole e istituti di istruzione nonche' l'attuazione di quanto disposto dall' art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 ))