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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2257/2023 R.G. sul ricorso depositato il 16/05/2023 proposto da (difesa dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (difeso dagli avv. ti CP_1
Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) viste le note scritte delle parti :
“ Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001041000.
Parte ricorrente deduceva che: che con ordinanza – ingiunzione n. OI-001041000, notificata in data 20.04.2023, l' intimava CP_1 all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2016” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638 così come accertato con il seguente atto:
1 - atto di accertamento prot. n. .6700.23/05/2018.0182911 del 29.05.2018. CP_1
Parte resistente si costituiva e concludeva chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
CP_1
a. Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
b. In subordine, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la stessa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, anche in ragione dell'intervenuta rideterminazione della sanzione se accettata.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016( dmag 4/2015
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
L' con note del 28.1.2025, dopo la costituzione , comunicava che modificando le CP_1
conclusioni già rese con la memoria di costituzione, rileva che è stato adottato l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Tale provvedimento è stato notificato a controparte come da comunicazione istruttoria che pure si allega.
Si chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell resistente.>. CP_2
Sul punto parte ricorrente ha aderito alla proposta per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Resta dunque assorbito l'esame dei motivi di opposizione.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza virtuale e principio di causalità e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi CP_ processuali pure tenendo conto per l'ultima fase della definizione collaborativa dell' .
2 Reggio Calabria 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2257/2023 R.G. sul ricorso depositato il 16/05/2023 proposto da (difesa dall' avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (difeso dagli avv. ti CP_1
Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) viste le note scritte delle parti :
“ Dichiara cessata la materia del contendere .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, l'illegittimità del procedimento sanzionatorio in contestazione e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L. 689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. OI-001041000.
Parte ricorrente deduceva che: che con ordinanza – ingiunzione n. OI-001041000, notificata in data 20.04.2023, l' intimava CP_1 all'odierna parte ricorrente, quale titolare dell'omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di “sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, annualità 2016” ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638 così come accertato con il seguente atto:
1 - atto di accertamento prot. n. .6700.23/05/2018.0182911 del 29.05.2018. CP_1
Parte resistente si costituiva e concludeva chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
CP_1
a. Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
b. In subordine, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la stessa nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che CP_1 risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, anche in ragione dell'intervenuta rideterminazione della sanzione se accettata.
Rimessa la causa in decisione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa
CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per annualità del
2016( dmag 4/2015
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE
L' con note del 28.1.2025, dopo la costituzione , comunicava che modificando le CP_1
conclusioni già rese con la memoria di costituzione, rileva che è stato adottato l'allegato provvedimento di annullamento in autotutela dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Tale provvedimento è stato notificato a controparte come da comunicazione istruttoria che pure si allega.
Si chiede, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione, ovvero mitigazione, delle spese di lite in ragione del comportamento processuale dell resistente.>. CP_2
Sul punto parte ricorrente ha aderito alla proposta per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere .
Resta dunque assorbito l'esame dei motivi di opposizione.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza virtuale e principio di causalità e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi CP_ processuali pure tenendo conto per l'ultima fase della definizione collaborativa dell' .
2 Reggio Calabria 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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