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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/07/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 181/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(P.I.- C.F. Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da con cui si chiede che venga Parte_1 dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , società con sede Controparte_1 legale in Nocera Inferiore (SA), Via Zona Industriale Lotto 2 snc, a partire dal 26.3.2025, e precedentemente in Zimella (VR), Via Ing. Bertolaso n. 151; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec e che la debitrice non si è costituita;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; ritenuta la propria competenza per territorio, stante l'irrilevanza ai sensi dell'art. 28 CCII del trasferimento della sede legale della società dalla provincia di Verona (Comune di Zimella) alla provincia di Salerno (Comune di Nocera Inferiore) poiché avvenuto in data 26.3.2025, e dunque nell'anno antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (6.6.2025); rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto creditore della società convenuta per l'importo di € 13.377,68 in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 2047/23 del 14.11.2023; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita attività commerciale (commercio Controparte_1 all'ingrosso di carta, cartone, carta da macero, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
pagina 1 di 3 - la società debitrice, posta in liquidazione con atto del 21.2.2025, si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito per forniture pari a complessivi € 13.377,68, fondato su decreto ingiuntivo;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare e presso terzi tentato dall'istante; (iii) dall'esistenza di debiti iscritti a ruolo nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 65.138,47; (iv) dalla pendenza di plurime procedure esecutive mobiliari (R.E. 2487/2024; R.E. 2548/2024; R.E. 157/2025 Tribunale di Verona); (v) dal mancato deposito di bilanci successivi all'esercizio 2022; (vi) dall'incapienza dell'attuale patrimonio rispetto all'esposizione debitoria della Società. Tale circostanza può ragionevolmente desumersi osservando che dall'istruttoria sono emersi debiti pari almeno ad € 109.463,99 (tenuto conto dei debiti erariali per € 65.138,47, dei debiti verso INAIL per € 1.953,64 e dei debiti verso e Parte_1 CP_2 CP_3
– creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.E. 2902/23 Trib. Verona, conclusasi
[...] con ordinanza del 22.5.2024 di assegnazione del credito verso il terzo pignorato Petra Construction S.r.l., e da quest'ultimo tuttavia non onorata – rispettivamente pari ad 13.846,88, ad
€ 26.707,46 e ad € 1.817,54, al lordo delle spese legali liquidate dal G.E.). Per altro verso, l'attivo patrimoniale, che non comprende beni immobili, alla chiusura dell'esercizio 2022 (ultimo bilancio depositato) era costituito unicamente da crediti per € 97.591, disponibilità di cassa per € 4.303 e immobilizzazioni materiali per € 87.592. Queste ultime, tuttavia, devono ritenersi ad oggi verosimilmente azzerate, in quanto con atto del 29.11.2024 (circa due mesi prima della messa in liquidazione) la debitrice ha ceduto l'azienda a terzi per il corrispettivo simbolico di € 1.000,00;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, atteso che nel bilancio dell'esercizio 2022 la Società ha dichiarato ricavi per € 738.847; rilevato, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso il ricorrente (€ 13.846,88) e dei debiti erariali (€ 65.138,47);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Nocera Inferiore (SA), Via Zona Industriale Lotto 2 snc, a
[...] partire dal 26.3.2025, e precedentemente in Zimella (VR), Via Ing. Bertolaso n. 151;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Nicola Sordi, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pagina 2 di 3 dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII); 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.11.2025 ad ore 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.7.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Cristiana Bottazzi Dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(P.I.- C.F. Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato da con cui si chiede che venga Parte_1 dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , società con sede Controparte_1 legale in Nocera Inferiore (SA), Via Zona Industriale Lotto 2 snc, a partire dal 26.3.2025, e precedentemente in Zimella (VR), Via Ing. Bertolaso n. 151; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec e che la debitrice non si è costituita;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; ritenuta la propria competenza per territorio, stante l'irrilevanza ai sensi dell'art. 28 CCII del trasferimento della sede legale della società dalla provincia di Verona (Comune di Zimella) alla provincia di Salerno (Comune di Nocera Inferiore) poiché avvenuto in data 26.3.2025, e dunque nell'anno antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (6.6.2025); rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto creditore della società convenuta per l'importo di € 13.377,68 in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Vicenza n. 2047/23 del 14.11.2023; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita attività commerciale (commercio Controparte_1 all'ingrosso di carta, cartone, carta da macero, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
pagina 1 di 3 - la società debitrice, posta in liquidazione con atto del 21.2.2025, si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito per forniture pari a complessivi € 13.377,68, fondato su decreto ingiuntivo;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento mobiliare e presso terzi tentato dall'istante; (iii) dall'esistenza di debiti iscritti a ruolo nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 65.138,47; (iv) dalla pendenza di plurime procedure esecutive mobiliari (R.E. 2487/2024; R.E. 2548/2024; R.E. 157/2025 Tribunale di Verona); (v) dal mancato deposito di bilanci successivi all'esercizio 2022; (vi) dall'incapienza dell'attuale patrimonio rispetto all'esposizione debitoria della Società. Tale circostanza può ragionevolmente desumersi osservando che dall'istruttoria sono emersi debiti pari almeno ad € 109.463,99 (tenuto conto dei debiti erariali per € 65.138,47, dei debiti verso INAIL per € 1.953,64 e dei debiti verso e Parte_1 CP_2 CP_3
– creditori intervenuti nella procedura esecutiva R.E. 2902/23 Trib. Verona, conclusasi
[...] con ordinanza del 22.5.2024 di assegnazione del credito verso il terzo pignorato Petra Construction S.r.l., e da quest'ultimo tuttavia non onorata – rispettivamente pari ad 13.846,88, ad
€ 26.707,46 e ad € 1.817,54, al lordo delle spese legali liquidate dal G.E.). Per altro verso, l'attivo patrimoniale, che non comprende beni immobili, alla chiusura dell'esercizio 2022 (ultimo bilancio depositato) era costituito unicamente da crediti per € 97.591, disponibilità di cassa per € 4.303 e immobilizzazioni materiali per € 87.592. Queste ultime, tuttavia, devono ritenersi ad oggi verosimilmente azzerate, in quanto con atto del 29.11.2024 (circa due mesi prima della messa in liquidazione) la debitrice ha ceduto l'azienda a terzi per il corrispettivo simbolico di € 1.000,00;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, atteso che nel bilancio dell'esercizio 2022 la Società ha dichiarato ricavi per € 738.847; rilevato, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso il ricorrente (€ 13.846,88) e dei debiti erariali (€ 65.138,47);
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di Controparte_1
con sede legale in Nocera Inferiore (SA), Via Zona Industriale Lotto 2 snc, a
[...] partire dal 26.3.2025, e precedentemente in Zimella (VR), Via Ing. Bertolaso n. 151;
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Nicola Sordi, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato pagina 2 di 3 dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII); 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 5.11.2025 ad ore 12.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 21.7.2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott. Cristiana Bottazzi Dott. Monica Attanasio
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