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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2021 R.G. TRA
, nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in Caserta al Viale delle Parte_1
Querce 20, presso lo studio dell'Avv. Marco Ippolito Matano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Roma, in persona del e
[...] CP_2 legale rappresentante p.t., e per l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentate p.t, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell' Controparte_3
, rappresentato dall'Avvocatura di Stato e dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c
[...] [...]
C. Della Morte CP_4 CP_5 CP_6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.1.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto quale personale ATA a tempo indeterminato in data 1.9.2014 e di essere in servizio presso l'.S. E. Fermi di Cervino (CE), rappresentava di aver prestato, in seguito alla stipula di diversi contratti a tempo determinato, servizio pre ruolo statale dal 24.1.2002 sino alla data di immissione in ruolo, per come dettagliatamente indicato in ricorso;
di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera e che il resistente, con CP_1 decreto n. 3902 del 21.8.2015 non gli riconosceva integralmente il servizio preruolo, sicché a fronte di 10 anni, 3 mesi e 28 giorni di servizio complessivi effettivamente prestati nelle stesse mansioni, gli venivano riconosciuti ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 7 e giorni 28 e ai fini economici anni 1 mesi 10 giorni 0, utilizzabili al compimento dei 20 anni di anzianità di servizio. Tanto premesso, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nella corrispondente posizione stipendiali e la condanna del al pagamento delle differenze retributive dalla CP_1
1 maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione per anticipo fattone (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citati in giudizio, non si costituivano il e le altre parti convenute preferendo CP_7 restare contumaci (cfr. ricorso notificato in fasc. telem.). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il deposito del cedolino paga relativo al mese di gennaio 2021, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Il ricorrente, attualmente assunto in ruolo, chiede il riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, sia ai fini della c.d. “ricostruzione di carriera” che ai fini della percezione delle differenze retributive. Alla stregua della normativa vigente, così come interpretata univocamente dalla S.C. (Cass. n. 31149/2019 e 31150/2019), deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente (personale ATA) all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, richiamando la clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in ordine al principio “di non discriminazione”, con il conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1). L'art. 570 d.lgs. n. 297/1994 intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” dispone: “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1). L'art. 4 co.3 legge n. 399/1988 intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, stabilisce che “ Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
2 Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio. Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio. L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. È indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dal giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
3 In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede. Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per
4 determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_1 che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale. Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto n. 3902 del 21.08.2015) il ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 10 mesi 3 e giorni 28 per i periodi, dettagliatamente indicati in atti, dall'a.s. 2002/2003 al 2013/2014. Il , in applicazione del summenzionato reticolato normativo, ha riconosciuto per CP_1 intero il primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 7 giorni 8 e ai soli fini economici anni 1 mesi 10 giorni 0 con conseguente collocazione nella fascia stipendiale errata.
5 Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante nel 2014, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo pari ad anni 10 mesi 8 giorni 28 così come richiesto. Tale diverso computo si riverbera anche sul trattamento della fascia stipendiale e, quindi, delle differenze retributive collegate e richieste nella presente sede. Il ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 2002/2003 fino all'immissione in ruolo, e all'applicazione della medesima progressione stipendiale prevista dalla normativa contrattuale di comparto per il personale amministrativo di ruolo, nonché alle conseguenti differenze retributive maturate. Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente. Come affermato dalla Suprema Corte, l'anzianità di servizio di un dipendente non costituisce né un diritto soggettivo né uno status, ma un fatto storico e precisamente la “…dimensione temporale che connota - come le sue varie modalità di svolgimento - un determinato rapporto di lavoro e che come tale contribuisce a definire in concreto la reciproca posizione delle parti nell'ambito di questo…” (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 4812/1986), che viene in rilievo quale presupposto costitutivo di una serie di diritti che l'ordinamento riconosce ai lavoratori dipendenti ed in quanto tale non è suscettibile di prescrizione, mentre lo sono i diritti che da essa discendono. A tal proposito, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2232/2020). In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare nella data di notifica del presente ricorso del 3.2.2022 (cfr. ric. notif. in fasc. telem.) il primo atto interruttivo della prescrizione, in assenza di altri atti di messa in mora, l'Amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive (eventualmente scaturenti dalla ricostruzione della carriera) maturate entro il quinquennio antecedente l'anzidetta data, ovverosia, dal 3 febbraio 2017. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, prendendo come riferimento i conteggi formulati dalla parte ricorrente in quanto corretti oltre che non contestati, e sottratti gli importi relativi al periodo coperto da prescrizione, affermato il diritto a differenze retributive per inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 a far data dal 6.10.2005 e fascia 9/15 a far data dal 19.10.2011 e infine nella fascia 15/21 dal 4.5.2018, spetterà al la somma complessiva di Parte_1 euro 8.072,03. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente ai ricorrenti gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato in virtù dei contratti a tempo determinato, come indicato in parte motiva, con condanna del alla collocazione della ricorrente nel livello CP_7 stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
2) per l'effetto, condanna del al pagamento in favore della ricorrente delle CP_7 differenze retributive maturate in ragione del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata, pari ad euro 8.072,03 oltre interessi come per legge dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
3) Previa compensazione per metà delle spese di lite, condanna il al pagamento delle CP_7 spese di lite che liquida in euro 2.300,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Santa Maria Capua Vetere, 8.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
7
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5/2021 R.G. TRA
, nata a [...], il [...], elett.te dom.ta in Caserta al Viale delle Parte_1
Querce 20, presso lo studio dell'Avv. Marco Ippolito Matano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE E
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti p.t., con sede in Roma, in persona del e
[...] CP_2 legale rappresentante p.t., e per l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentate p.t, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell' Controparte_3
, rappresentato dall'Avvocatura di Stato e dai funzionari ex art. 417 bis c.p.c
[...] [...]
C. Della Morte CP_4 CP_5 CP_6
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 3.1.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato assunto quale personale ATA a tempo indeterminato in data 1.9.2014 e di essere in servizio presso l'.S. E. Fermi di Cervino (CE), rappresentava di aver prestato, in seguito alla stipula di diversi contratti a tempo determinato, servizio pre ruolo statale dal 24.1.2002 sino alla data di immissione in ruolo, per come dettagliatamente indicato in ricorso;
di aver presentato domanda di ricostruzione di carriera e che il resistente, con CP_1 decreto n. 3902 del 21.8.2015 non gli riconosceva integralmente il servizio preruolo, sicché a fronte di 10 anni, 3 mesi e 28 giorni di servizio complessivi effettivamente prestati nelle stesse mansioni, gli venivano riconosciuti ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 7 e giorni 28 e ai fini economici anni 1 mesi 10 giorni 0, utilizzabili al compimento dei 20 anni di anzianità di servizio. Tanto premesso, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto l'integrale valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nella corrispondente posizione stipendiali e la condanna del al pagamento delle differenze retributive dalla CP_1
1 maturazione al soddisfo. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione per anticipo fattone (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Ritualmente citati in giudizio, non si costituivano il e le altre parti convenute preferendo CP_7 restare contumaci (cfr. ricorso notificato in fasc. telem.). Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposto il deposito del cedolino paga relativo al mese di gennaio 2021, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il Tribunale osserva. Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Il ricorrente, attualmente assunto in ruolo, chiede il riconoscimento come servizio di ruolo del pregresso servizio, svolto in qualità di appartenente al personale ATA a tempo determinato, sia ai fini della c.d. “ricostruzione di carriera” che ai fini della percezione delle differenze retributive. Alla stregua della normativa vigente, così come interpretata univocamente dalla S.C. (Cass. n. 31149/2019 e 31150/2019), deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente (personale ATA) all'inserimento nella posizione stipendiale corrispondente all'effettiva anzianità di servizio maturata nel periodo pre-ruolo, richiamando la clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE in ordine al principio “di non discriminazione”, con il conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive. L'art. 569 d.lgs. n. 297/1994, intitolato “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici” (comma 1). L'art. 570 d.lgs. n. 297/1994 intitolato “Periodi di servizio utili al riconoscimento” dispone: “Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento” (comma 1). L'art. 4 co.3 legge n. 399/1988 intitolato “Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale”, stabilisce che “ Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. L'applicazione di tali norme ha determinato una oggettiva disparità di trattamento nella valorizzazione dell'anzianità maturata dalla ricorrente mentre era dipendente a tempo determinato rispetto ai suoi colleghi che abbiano maturato analoga anzianità mentre erano già di ruolo.
2 Per questi ultimi, infatti, il C.C.N.L. prevede l'attribuzione di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio. Il C.C.N.L 14 agosto 2011, in particolare, individua sei posizioni stipendiali corrispondenti alle seguenti fasce di anzianità: 0/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una prima di anzianità 0/2 ed una seconda 3/8) e dunque attribuivano un primo scatto stipendiale al compimento di 3 anni di servizio. L'art. 2 del C.C.N.L. 14 agosto 2011 ai commi 2 e 3 stabilisce tuttavia che “ il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiare il godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” e che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”. È indubbio che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti antecedenti all'immissione in ruolo sia determinante per gli effetti economici, e non solo giuridici, prodotti sull'inclusione in una fascia retributiva piuttosto che nell'altra. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31150 del 28 novembre 2019, con argomentazioni non disattese dal giudicante, la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello "effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito". Va precisato, infatti, che l'abbattimento nel riconoscimento dell'anzianità, come anzidetto, opera solo per i periodi eccedenti il triennio e, al contempo, al personale non docente della scuola non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento "se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Questo meccanismo, per come concepito, è penalizzante per i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Tale reticolato normativo non è stato oggetto di censure in via diretta perché poteva ritenersi dotato di intrinseca ragionevolezza se interpretato e valutato in relazione ad un sistema di reclutamento, che la Suprema Corte ha analizzato con la sentenza n. 22552/2016 (alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore), il quale prevedeva, per il personale ATA della quarta qualifica funzionale, all'art. 554, l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi dei destinatari della proposta di assunzione con definitiva immissione in ruolo.
3 In quel contesto, infatti, l'abbattimento oltre il primo triennio si giustificava in relazione al criterio meritocratico, perché quel sistema, per come pensato dal legislatore, avrebbe dovuto consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei ruoli dell'amministrazione scolastica, così come rimarcato dalla sentenza n.31150/2019 che integralmente è richiamata in tale sede. Va comunque precisato che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poiché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 Rosado Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36 e più recentemente Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, De Diego Porras;
5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos). Il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine ha costituito un tema centrale anche nella giurisprudenza interna che si è collocata nel medesimo solco interpretativo (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonchè agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Dalla copiosa giurisprudenza summenzionata, ai fini della presente decisione, rileva, quindi, che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e, a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C- 305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi). Ne consegue, quindi, che la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per
4 determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi). I richiamati principi non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, Per_1 che non rileva nel caso di specie perché come evidenziato dalla S.C. nella sentenza n. 31150/2019 “le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a quest'ultimo perchè il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata "discriminazione alla rovescia". Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole potrebbero giustificare la disparità di trattamento, le stesse, in concreto, non si configurano perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area, ossia delle "funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche" (art. 49 CCNL 1995). Esclusa, quindi, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, considerato che “il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi” va verificato se, in sede di ricostruzione della carriera l'Amministrazione abbia considerato l'intero servizio effettivo prestato. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, la norma innanzi citata, così come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 2924/2020), in ossequio al principio di non discriminazione, sebbene di fonte pattizia, debba essere disapplicata perché salvaguarda il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam” solo per il personale assunto a tempo indeterminato laddove, viceversa, debba operare per tutto il personale. Ebbene, nella specie, così come risulta dal decreto di ricostruzione in atti (decreto n. 3902 del 21.08.2015) il ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento di un'anzianità ai fini giuridici ed economici per il servizio non di ruolo prestato pari ad anni 10 mesi 3 e giorni 28 per i periodi, dettagliatamente indicati in atti, dall'a.s. 2002/2003 al 2013/2014. Il , in applicazione del summenzionato reticolato normativo, ha riconosciuto per CP_1 intero il primo triennio operando l'abbattimento per i due terzi e riconoscendo ai fini giuridici ed economici anni 7 mesi 7 giorni 8 e ai soli fini economici anni 1 mesi 10 giorni 0 con conseguente collocazione nella fascia stipendiale errata.
5 Orbene, riconoscendo l'intero servizio prestato effettivamente, l'istante nel 2014, al momento della immissione in ruolo, doveva ottenere il riconoscimento dell'anzianità pre-ruolo pari ad anni 10 mesi 8 giorni 28 così come richiesto. Tale diverso computo si riverbera anche sul trattamento della fascia stipendiale e, quindi, delle differenze retributive collegate e richieste nella presente sede. Il ricorrente ha, dunque, diritto al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con contratti di lavoro a tempo determinato a far data dall'a.s. 2002/2003 fino all'immissione in ruolo, e all'applicazione della medesima progressione stipendiale prevista dalla normativa contrattuale di comparto per il personale amministrativo di ruolo, nonché alle conseguenti differenze retributive maturate. Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal resistente. Come affermato dalla Suprema Corte, l'anzianità di servizio di un dipendente non costituisce né un diritto soggettivo né uno status, ma un fatto storico e precisamente la “…dimensione temporale che connota - come le sue varie modalità di svolgimento - un determinato rapporto di lavoro e che come tale contribuisce a definire in concreto la reciproca posizione delle parti nell'ambito di questo…” (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 4812/1986), che viene in rilievo quale presupposto costitutivo di una serie di diritti che l'ordinamento riconosce ai lavoratori dipendenti ed in quanto tale non è suscettibile di prescrizione, mentre lo sono i diritti che da essa discendono. A tal proposito, recentemente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 2232/2020). In ossequio a tale condivisibile principio, dovendosi individuare nella data di notifica del presente ricorso del 3.2.2022 (cfr. ric. notif. in fasc. telem.) il primo atto interruttivo della prescrizione, in assenza di altri atti di messa in mora, l'Amministrazione convenuta va condannata a corrispondere al ricorrente le differenze retributive (eventualmente scaturenti dalla ricostruzione della carriera) maturate entro il quinquennio antecedente l'anzidetta data, ovverosia, dal 3 febbraio 2017. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, prendendo come riferimento i conteggi formulati dalla parte ricorrente in quanto corretti oltre che non contestati, e sottratti gli importi relativi al periodo coperto da prescrizione, affermato il diritto a differenze retributive per inquadramento nella fascia stipendiale 3/8 a far data dal 6.10.2005 e fascia 9/15 a far data dal 19.10.2011 e infine nella fascia 15/21 dal 4.5.2018, spetterà al la somma complessiva di Parte_1 euro 8.072,03. Dal giorno di maturazione del diritto spettano ovviamente ai ricorrenti gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
6 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo effettivamente prestato in virtù dei contratti a tempo determinato, come indicato in parte motiva, con condanna del alla collocazione della ricorrente nel livello CP_7 stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
2) per l'effetto, condanna del al pagamento in favore della ricorrente delle CP_7 differenze retributive maturate in ragione del predetto riconoscimento, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata, pari ad euro 8.072,03 oltre interessi come per legge dalla data della maturazione dei diritti all'effettivo soddisfo;
3) Previa compensazione per metà delle spese di lite, condanna il al pagamento delle CP_7 spese di lite che liquida in euro 2.300,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Santa Maria Capua Vetere, 8.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Fabiana Iorio
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