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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2879/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Benevento
Prima Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2879/2023, vertente
TRA
P. IVA di gruppo n. codice fiscale e Parte_1 P.IVA_1 iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. , in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_2 rapp.ta e difesa, come da procura speciale in atti, dagli avv.ti Cesare Caturani, Maria Laura Tripodi ed Elisa Lenzi;
-attrice-
E
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: avviso di accertamento relativo al mancato versamento del Canone Unico
Patrimoniale;
CONCLUSIONI: come rassegnate da parte attrice con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.25;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.09.23, parte attrice conveniva in giudizio il per accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento prot. Controparte_1
n. 2539/upr 01/06/2023 relativo al mancato versamento del Canone Unico Patrimoniale (di seguito per brevità anche “CUP”) ed irrogazione delle sanzioni per l'anno di imposta 2022.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
1 Con note di trattazione scritta depositate in data 27.12.23, parte attrice documentava l'avvenuto annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato e chiedeva la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della stessa possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. n. 4630/1987; Cass. n. 4719/1981).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono, dunque, ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
a) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
b) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti (cfr. Cass. n.
2038/1997;).
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi anzidetti, considerato il sopraggiunto annullamento dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'ente convenuto che, seppur contumace nel presente giudizio, deve senz'altro ritenersi a conoscenza di tale circostanza sopravvenuta, la quale ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato e, conseguentemente, il difetto di interesse dell'attrice a coltivarla.
Quanto alle spese di lite, va fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale (Cass. n.
10998/03) atteso che l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (avvenuta il 15.09.23) da cui l'implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze formulate da parte attrice.
Va, quindi, condannata parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al DM 147/2022 (scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa, ulteriore e/o contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'ente convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 545,00 per esborsi e € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 19.02.25
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Benevento
Prima Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Valeria Protano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2879/2023, vertente
TRA
P. IVA di gruppo n. codice fiscale e Parte_1 P.IVA_1 iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. , in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_2 rapp.ta e difesa, come da procura speciale in atti, dagli avv.ti Cesare Caturani, Maria Laura Tripodi ed Elisa Lenzi;
-attrice-
E
, in persona del sindaco p.t.; Controparte_1
-convenuto contumace-
OGGETTO: avviso di accertamento relativo al mancato versamento del Canone Unico
Patrimoniale;
CONCLUSIONI: come rassegnate da parte attrice con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.25;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.09.23, parte attrice conveniva in giudizio il per accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di accertamento prot. Controparte_1
n. 2539/upr 01/06/2023 relativo al mancato versamento del Canone Unico Patrimoniale (di seguito per brevità anche “CUP”) ed irrogazione delle sanzioni per l'anno di imposta 2022.
Parte convenuta, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
1 Con note di trattazione scritta depositate in data 27.12.23, parte attrice documentava l'avvenuto annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato e chiedeva la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della stessa possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. n. 4630/1987; Cass. n. 4719/1981).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono, dunque, ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
a) l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
b) occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
c) deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti (cfr. Cass. n.
2038/1997;).
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono tutti gli elementi anzidetti, considerato il sopraggiunto annullamento dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'ente convenuto che, seppur contumace nel presente giudizio, deve senz'altro ritenersi a conoscenza di tale circostanza sopravvenuta, la quale ha determinato il soddisfacimento del diritto azionato e, conseguentemente, il difetto di interesse dell'attrice a coltivarla.
Quanto alle spese di lite, va fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale (Cass. n.
10998/03) atteso che l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato è intervenuto successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (avvenuta il 15.09.23) da cui l'implicito riconoscimento della fondatezza delle doglianze formulate da parte attrice.
Va, quindi, condannata parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al DM 147/2022 (scaglione di valore da €
26.000,01 a € 52.000,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa, ulteriore e/o contraria domanda, deduzione, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'ente convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 545,00 per esborsi e € 2.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Benevento, il 19.02.25
Il Giudice
dott.ssa Valeria Protano
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