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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2025, n. 8672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8672 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 26255/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26255/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 CARNUCCIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in RHO via Martiri della Libertà nr. 4; PARTE RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...]7, CP_1 C.F._2 anagraficamente residente in [...] a San Calogero (VV);
PARTE RESISTENTE COTUMACE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data odierna (12.11.2025), da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto che:
- con ricorso, notificato in data 22.7.2025 a mani della IG , , in CP_1 Parte_1 qualità di comproprietario - unitamente alla propria ex MO IG - dell'immobile CP_2 sito Rho via Cividale nr. 15, al primo piano - composto da tre locali, più servizio e cucina, oltre a cantina;
contrassegnato dai seguenti dati catastali: Foglio nr. 12, Mappale nr. 494, Subalterno nr. 109, pagina 1 di 4 Categoria A/3, Classe 3, Vani 5/5 - conveniva in giudizio la IG esponendo che: CP_1
- in data 1.11.2020, unitamente alla IG , sottoscriveva con un CP_2 CP_1 contratto di comodato ad uso esclusivo di abitazione personale, registrato in data 17.12.2020, avente ad oggetto il suddetto immobile (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
- le parti convenivano che la durata del contratto fosse di anni 4, con durata dal 1.11.2020 al
31.10.2024, rinnovabile tacitamente, salvo urgenti ed impreviste necessità del comodante che “potrà richiederne la restituzione in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni” (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
- con lettera raccomandata inviata in data 29.3.2024 il GN richiedeva la Parte_1 restituzione dell'immobile alla IG , entro il termine di 90 gg. dalla data del CP_1 ricevimento della missiva, stanti proprie urgenti ed impreviste esigenze (missiva prodotta in atti, senza, tuttavia, la copia integrale della cartolina di ricevimento contente la relazione di notificazione alla destinataria);
- con ricorso datato 3.7.2025, notificato a mani della IG in data 22.7.2025, il ricorrente CP_1 rappresentava la necessità di poter disporre con urgenza del bene immobile, posto che, tra la fine dell'anno 2023 e l'inizio dell'anno 2024 ogni tipo di rapporto tra lo stesso e la di lui IG Pt_2
, all'epoca con lui convivente in un altro immobile, sito in Via Pindemonte nr. 5 a CP_2
Rho, si era interrotto e lo stesso, divenuto destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla suddetta abitazione familiare (cfr. doc. nr. 2 Ordinanza del Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Milano Dr Giulio Fanales), era costretto a “mendicare tra amici e conoscenti” un posto letto, dove potersi riparare durante la notte o a dormire nella propria autovettura;
- che, nonostante la notificazione del ricorso, la resistente non provvedeva alla CP_1 restituzione dell'immobile oggetto di causa al ricorrente ed alla comproprietaria entro il termine di 90 gg. dalla notificazione del ricorso (22.7.2025) contente tale richiesta;
- che la resistente non si costituiva in giudizio;
CP_1
- che il Giudice, rilevata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della
IG - unica persona nei cui confronti risultavano formulate le domande di cui al CP_1 ricorso introduttivo datato 3.7.2025, iscritto a ruolo il g. 11.7.2025 anche nei confronti della IG
per verosimile errore -, ne dichiarava la contumacia;
CP_2
pagina 2 di 4 - che, all'esito della discussione orale tenutasi nel corso della udienza del 12.11.2025, il Giudice dava lettura della Sentenza;
ritenuto, in diritto, che la domanda del ricorrente di dichiarare la cessazione degli effetti giuridici del contratto di comodato per intervenuta disdetta per urgenti ed impreviste necessità della parte comodante sia fondata poiché:
è documentato che e (parti comodanti) e (parte Parte_1 CP_2 CP_1 comodataria) in data 1.11.2020 sottoscrivevano contratto di comodato ad uso esclusivo di abitazione personale, avente ad oggetto il bene immobile sopra indicato, per la durata iniziale 1.11.2020-
31.10.2024, tacitamente rinnovabile, salvo il sopravvenire di “urgenti ed impreviste necessità”, evento a fronte del quale si prevedeva, testualmente, che la parte comodante potesse “richiederne la restituzione in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni” (cfr. contratto di comodato in atti prodotto sub doc. nr. 1); il ricorrente, con ricorso notificato in data 22.7.2025 a mani della resistente , CP_1 rappresentava le proprie urgenti ed impreviste necessità di rientrare nel possesso del bene immobile, a causa delle gravi vicende personali e familiari sopra descritte, indicate nel ricorso e documentate con la produzione della copia della Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
Milano che aveva disposto nei suoi confronti, in data 18.12.2023, la misura cautelare dello allontanamento dalla casa familiare (cfr. doc. nr. 2 di parte ricorrente);
- che la disdetta è stata legittimamente esercitata dal ricorrente, posta la grave situazione in cui lo stesso, e, soprattutto, la propria ex MO, persona offesa del reato descritto nel capo di incolpazione di cui alla sopra citata Ordinanza, versano, non potendo più contare sulla disponibilità dell' alloggio attualmente occupato dalla resistente , per organizzare al meglio le proprie vite e per CP_1 valutare se utilizzare tale alloggio per farvi ivi dimorare il GN , allo stato ospitato da Pt_1 amici e da parenti e, costretto, talvolta, a dormire in auto.
Ritenuto, infine, che le spese di lite (così come documentate, mancando la documentazione attestante le spese affrontate per la Mediazione) debbano essere poste a carico della resistente , CP_1 parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022). Spese e compensi da distrarsi in favore del Difensore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta la cessazione degli effetti del contratto di comodato concluso tra , Parte_1 CP_2
e in data 1.11.2020, per effetto della richiesta di restituzione per sopravvenute
[...] CP_1 ed impreviste gravi ragioni indicate nel ricorso datato 3.7.2025, notificato a mani della resistente in data 22.7.2025;
2) condanna la resistente alla restituzione immediata in favore del ricorrente e della CP_1
IG dell'immobile sito in Rho via Cividale nr. 15, al primo piano, composto da CP_2 tre locali, più servizio e cucina, oltre a cantina - contrassegnato dai seguenti dati catastali: Foglio nr. 12,
Mappale nr. 494, Subalterno nr. 109, Categoria A/3, Classe 3, Vani 5/5 -, libero da persone, da animali e da cose;
3) condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 2.695,00 per compenso professionale e in € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati come per legge. Spese e compensi da liquidarsi in favore del
Procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
Milano, così deciso in data dodici novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26255/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1 CARNUCCIO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in RHO via Martiri della Libertà nr. 4; PARTE RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...]7, CP_1 C.F._2 anagraficamente residente in [...] a San Calogero (VV);
PARTE RESISTENTE COTUMACE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da p.v. della udienza in data odierna (12.11.2025), da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto che:
- con ricorso, notificato in data 22.7.2025 a mani della IG , , in CP_1 Parte_1 qualità di comproprietario - unitamente alla propria ex MO IG - dell'immobile CP_2 sito Rho via Cividale nr. 15, al primo piano - composto da tre locali, più servizio e cucina, oltre a cantina;
contrassegnato dai seguenti dati catastali: Foglio nr. 12, Mappale nr. 494, Subalterno nr. 109, pagina 1 di 4 Categoria A/3, Classe 3, Vani 5/5 - conveniva in giudizio la IG esponendo che: CP_1
- in data 1.11.2020, unitamente alla IG , sottoscriveva con un CP_2 CP_1 contratto di comodato ad uso esclusivo di abitazione personale, registrato in data 17.12.2020, avente ad oggetto il suddetto immobile (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
- le parti convenivano che la durata del contratto fosse di anni 4, con durata dal 1.11.2020 al
31.10.2024, rinnovabile tacitamente, salvo urgenti ed impreviste necessità del comodante che “potrà richiederne la restituzione in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni” (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente);
- con lettera raccomandata inviata in data 29.3.2024 il GN richiedeva la Parte_1 restituzione dell'immobile alla IG , entro il termine di 90 gg. dalla data del CP_1 ricevimento della missiva, stanti proprie urgenti ed impreviste esigenze (missiva prodotta in atti, senza, tuttavia, la copia integrale della cartolina di ricevimento contente la relazione di notificazione alla destinataria);
- con ricorso datato 3.7.2025, notificato a mani della IG in data 22.7.2025, il ricorrente CP_1 rappresentava la necessità di poter disporre con urgenza del bene immobile, posto che, tra la fine dell'anno 2023 e l'inizio dell'anno 2024 ogni tipo di rapporto tra lo stesso e la di lui IG Pt_2
, all'epoca con lui convivente in un altro immobile, sito in Via Pindemonte nr. 5 a CP_2
Rho, si era interrotto e lo stesso, divenuto destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla suddetta abitazione familiare (cfr. doc. nr. 2 Ordinanza del Giudice per le Indagini
Preliminari presso il Tribunale di Milano Dr Giulio Fanales), era costretto a “mendicare tra amici e conoscenti” un posto letto, dove potersi riparare durante la notte o a dormire nella propria autovettura;
- che, nonostante la notificazione del ricorso, la resistente non provvedeva alla CP_1 restituzione dell'immobile oggetto di causa al ricorrente ed alla comproprietaria entro il termine di 90 gg. dalla notificazione del ricorso (22.7.2025) contente tale richiesta;
- che la resistente non si costituiva in giudizio;
CP_1
- che il Giudice, rilevata la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo nei confronti della
IG - unica persona nei cui confronti risultavano formulate le domande di cui al CP_1 ricorso introduttivo datato 3.7.2025, iscritto a ruolo il g. 11.7.2025 anche nei confronti della IG
per verosimile errore -, ne dichiarava la contumacia;
CP_2
pagina 2 di 4 - che, all'esito della discussione orale tenutasi nel corso della udienza del 12.11.2025, il Giudice dava lettura della Sentenza;
ritenuto, in diritto, che la domanda del ricorrente di dichiarare la cessazione degli effetti giuridici del contratto di comodato per intervenuta disdetta per urgenti ed impreviste necessità della parte comodante sia fondata poiché:
è documentato che e (parti comodanti) e (parte Parte_1 CP_2 CP_1 comodataria) in data 1.11.2020 sottoscrivevano contratto di comodato ad uso esclusivo di abitazione personale, avente ad oggetto il bene immobile sopra indicato, per la durata iniziale 1.11.2020-
31.10.2024, tacitamente rinnovabile, salvo il sopravvenire di “urgenti ed impreviste necessità”, evento a fronte del quale si prevedeva, testualmente, che la parte comodante potesse “richiederne la restituzione in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni” (cfr. contratto di comodato in atti prodotto sub doc. nr. 1); il ricorrente, con ricorso notificato in data 22.7.2025 a mani della resistente , CP_1 rappresentava le proprie urgenti ed impreviste necessità di rientrare nel possesso del bene immobile, a causa delle gravi vicende personali e familiari sopra descritte, indicate nel ricorso e documentate con la produzione della copia della Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di
Milano che aveva disposto nei suoi confronti, in data 18.12.2023, la misura cautelare dello allontanamento dalla casa familiare (cfr. doc. nr. 2 di parte ricorrente);
- che la disdetta è stata legittimamente esercitata dal ricorrente, posta la grave situazione in cui lo stesso, e, soprattutto, la propria ex MO, persona offesa del reato descritto nel capo di incolpazione di cui alla sopra citata Ordinanza, versano, non potendo più contare sulla disponibilità dell' alloggio attualmente occupato dalla resistente , per organizzare al meglio le proprie vite e per CP_1 valutare se utilizzare tale alloggio per farvi ivi dimorare il GN , allo stato ospitato da Pt_1 amici e da parenti e, costretto, talvolta, a dormire in auto.
Ritenuto, infine, che le spese di lite (così come documentate, mancando la documentazione attestante le spese affrontate per la Mediazione) debbano essere poste a carico della resistente , CP_1 parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tariffa professionale (D.M. 147/2022). Spese e compensi da distrarsi in favore del Difensore della parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta la cessazione degli effetti del contratto di comodato concluso tra , Parte_1 CP_2
e in data 1.11.2020, per effetto della richiesta di restituzione per sopravvenute
[...] CP_1 ed impreviste gravi ragioni indicate nel ricorso datato 3.7.2025, notificato a mani della resistente in data 22.7.2025;
2) condanna la resistente alla restituzione immediata in favore del ricorrente e della CP_1
IG dell'immobile sito in Rho via Cividale nr. 15, al primo piano, composto da CP_2 tre locali, più servizio e cucina, oltre a cantina - contrassegnato dai seguenti dati catastali: Foglio nr. 12,
Mappale nr. 494, Subalterno nr. 109, Categoria A/3, Classe 3, Vani 5/5 -, libero da persone, da animali e da cose;
3) condanna la parte resistente alla refusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 2.695,00 per compenso professionale e in € 264,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.v.a. e Cassa Avvocati come per legge. Spese e compensi da liquidarsi in favore del
Procuratore di parte ricorrente, che si è dichiarato antistatario.
Milano, così deciso in data dodici novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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