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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
SPONGA NA, MICELI WALTER ( ), GANCI FABIO C.F._2
( ), ( ), elettivamente C.F._3 Parte_2 C.F._4 domiciliato in VIA SANTE VINCENZI N. 46 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA
NA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 Avv.ti BERTUCCELLI ELISA, BAZZONI DANIELA ( ) VIA DE' C.F._5
CASTAGNOLI N.
1 - C/O , elettivamente domiciliato in Controparte_2
INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11-09-2024, conveniva in giudizio il Parte_1 Contr
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 3 Affermava di essere stata Docente della Scuola dell'Infanzia assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01-09-2021, e di avere svolto supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nei periodi specificatamente indicati, senza percepire la Retribuzione Professionale Docenti, istituita con l'art. 7 del C.C.N.L. del 15-03-2001, per complessivi 289 giorni. Affermava poi l'illegittimità della mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti sopra individuata, per i motivi indicati in ricorso, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15-03-2001, e per l'effetto condannasse il convenuto al CP_1 pagamento a favore della ricorrente, delle somme dovute per il titolo indicato. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il affermando che la Controparte_1 domanda della ricorrente era infondata per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Precisava poi che la retribuzione accessoria richiesta dalla ricorrente, non era comunque dovuta per la giornata del 25-10-2019, in cui la docente aveva partecipato ad uno sciopero per tutta la giornata. Il processo si svolgeva all'udienza del 13-01-2025. Nel corso del processo la Difesa di parte attrice aderiva all'eccezione di non debenza dell'indennità in oggetto, per il giorno 25-10-2019. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che in forza dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione N°20015/2018 “l'art. 7 del C.C.N.L. 153/2001 del Comparto Scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, stabilisce al comma 1°, che la Retribuzione Professionale Docenti, spetta a tutto il personale docente ed educativo, senza operare distinzioni tra assunti a tempo determinato ed indeterminato, e senza distinguere tra le varie tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo contenuto nel comma 3°, alle modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31-08-1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Appare quindi fondata la domanda della ricorrente, relativamente alle supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come indicate in ricorso, con l'esclusione della giornata del 25-10-2019, in cui la docente ha aderito ad uno sciopero per tutta la giornata.
pagina 2 di 3 Pertanto deve essere dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1
Retribuzione Professionale Docente di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 2001, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con esclusione della giornata del 25-10-2019, per complessivi 288 giorni. Per l'effetto il viene condannato a corrispondere la retribuzione professionale CP_4 docenti alla ricorrente, quantificata in Euro 1.339,76 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, ed Euro 49,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a Procuratori Antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con esclusione della giornata del 25-10-2019. Contr Condanna il a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, la somma lorda di Euro 1.339,76 con interessi legali o rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. Contr Condanna il alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 49,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.
Assegna il termine di 60 giorni, per il deposito della motivazione.
Bologna 13-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3343/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avvocati Parte_1 C.F._1
SPONGA NA, MICELI WALTER ( ), GANCI FABIO C.F._2
( ), ( ), elettivamente C.F._3 Parte_2 C.F._4 domiciliato in VIA SANTE VINCENZI N. 46 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. SPONGA
NA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1 Avv.ti BERTUCCELLI ELISA, BAZZONI DANIELA ( ) VIA DE' C.F._5
CASTAGNOLI N.
1 - C/O , elettivamente domiciliato in Controparte_2
INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNA presso il difensore avv. BERTUCCELLI ELISA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11-09-2024, conveniva in giudizio il Parte_1 Contr
, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.
pagina 1 di 3 Affermava di essere stata Docente della Scuola dell'Infanzia assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 01-09-2021, e di avere svolto supplenze brevi e temporanee negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nei periodi specificatamente indicati, senza percepire la Retribuzione Professionale Docenti, istituita con l'art. 7 del C.C.N.L. del 15-03-2001, per complessivi 289 giorni. Affermava poi l'illegittimità della mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti sopra individuata, per i motivi indicati in ricorso, e chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale docenti di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 15-03-2001, e per l'effetto condannasse il convenuto al CP_1 pagamento a favore della ricorrente, delle somme dovute per il titolo indicato. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio il affermando che la Controparte_1 domanda della ricorrente era infondata per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Precisava poi che la retribuzione accessoria richiesta dalla ricorrente, non era comunque dovuta per la giornata del 25-10-2019, in cui la docente aveva partecipato ad uno sciopero per tutta la giornata. Il processo si svolgeva all'udienza del 13-01-2025. Nel corso del processo la Difesa di parte attrice aderiva all'eccezione di non debenza dell'indennità in oggetto, per il giorno 25-10-2019. Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che in forza dell'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione N°20015/2018 “l'art. 7 del C.C.N.L. 153/2001 del Comparto Scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE, stabilisce al comma 1°, che la Retribuzione Professionale Docenti, spetta a tutto il personale docente ed educativo, senza operare distinzioni tra assunti a tempo determinato ed indeterminato, e senza distinguere tra le varie tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo contenuto nel comma 3°, alle modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.L. del 31-08-1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”. Appare quindi fondata la domanda della ricorrente, relativamente alle supplenze brevi svolte negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, come indicate in ricorso, con l'esclusione della giornata del 25-10-2019, in cui la docente ha aderito ad uno sciopero per tutta la giornata.
pagina 2 di 3 Pertanto deve essere dichiarato il diritto di alla corresponsione della Parte_1
Retribuzione Professionale Docente di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 2001, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con esclusione della giornata del 25-10-2019, per complessivi 288 giorni. Per l'effetto il viene condannato a corrispondere la retribuzione professionale CP_4 docenti alla ricorrente, quantificata in Euro 1.339,76 lordi, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, ed Euro 49,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a Procuratori Antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che ha diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, con esclusione della giornata del 25-10-2019. Contr Condanna il a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, la somma lorda di Euro 1.339,76 con interessi legali o rivalutazione monetaria dalla mora al saldo. Contr Condanna il alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 49,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.
Assegna il termine di 60 giorni, per il deposito della motivazione.
Bologna 13-01-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 3 di 3