Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6693
CASS
Sentenza 6 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di impugnazioni la motivazione per relationem è ammissibile purché il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve, viceversa, essere cassata la sentenza d'appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che alla affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi del gravame.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentario1

  • 1Errori Nella Contabilità E Accertamento Analitico: Rischi E Difese
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 dicembre 2025

    L'accertamento analitico fondato su errori contabili è una delle contestazioni fiscali più comuni e, allo stesso tempo, più facilmente travisate. Quando l'Amministrazione finanziaria individua inesattezze, omissioni o incoerenze nelle scritture, tende spesso a trasformare errori gestionali o formali in presunti maggiori redditi, senza distinguere tra irregolarità e reale evasione. È fondamentale chiarirlo subito: un errore contabile non equivale automaticamente a reddito occulto. Molti accertamenti analitici basati su errori nella contabilità sono viziati da forzature interpretative e possono essere annullati o ridimensionati se difesi con una strategia tecnica adeguata. Cosa si intende …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2023, n. 6693
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6693
Data del deposito : 6 marzo 2023
Fonte ufficiale :

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