TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 16627/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16627/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Chiappero 29, Parte_1 C.F._1 Pinerolo (TO) presso lo studio dell'avv. OGGERO TIZIANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._2 Fabio Filzi 2, Nichelino (TO) presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 IL AR (CN) il 10/05/2008.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19.07.2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO della rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno di mantenimento.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso il padre.
DISPONE il diritto di visita della madre nei seguenti termini:
-i genitori concordano che la minore resterà a settimane alterne (dal lunedì alla domenica) con l'uno e con l'altro genitore;
-il periodo natalizio sarà suddiviso dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 e trascorso alternativamente con ciascun genitore;
-secondo le medesime modalità, anche le vacanze Pasquali e le altre ulteriori festività annuali verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
-15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive da concordarsi la fine del mese di giugno, sempre garantendo la reperibilità.
PRENDE ATTO che i genitori danno atto di concordare con la prosecuzione degli interventi socio- educativi di sostegno e monitoraggio della situazione della minore anche da parte del servizio Per_1 NPI/Psicologia.
PRENDE ATTO che, in considerazione del fatto che la minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, gli stessi concordano – a parziale modifica di quanto riportato nelle condizioni del ricorso introduttivo – che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno ordinario di mantenimento per la minore, salva restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino cui si rimanda integralmente.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 16627/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in via Chiappero 29, Parte_1 C.F._1 Pinerolo (TO) presso lo studio dell'avv. OGGERO TIZIANA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Controparte_1 C.F._2 Fabio Filzi 2, Nichelino (TO) presso lo studio dell'avv. PANSINI MICHELE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 IL AR (CN) il 10/05/2008.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 19.07.2010. Persona_1
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO della rinuncia reciproca dei coniugi all'assegno di mantenimento.
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2 presso il padre.
DISPONE il diritto di visita della madre nei seguenti termini:
-i genitori concordano che la minore resterà a settimane alterne (dal lunedì alla domenica) con l'uno e con l'altro genitore;
-il periodo natalizio sarà suddiviso dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1 e trascorso alternativamente con ciascun genitore;
-secondo le medesime modalità, anche le vacanze Pasquali e le altre ulteriori festività annuali verranno trascorse alternativamente con ciascun genitore;
-15 giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive da concordarsi la fine del mese di giugno, sempre garantendo la reperibilità.
PRENDE ATTO che i genitori danno atto di concordare con la prosecuzione degli interventi socio- educativi di sostegno e monitoraggio della situazione della minore anche da parte del servizio Per_1 NPI/Psicologia.
PRENDE ATTO che, in considerazione del fatto che la minore trascorrerà pari tempo con entrambi i genitori, gli stessi concordano – a parziale modifica di quanto riportato nelle condizioni del ricorso introduttivo – che nulla sia reciprocamente dovuto a titolo di assegno ordinario di mantenimento per la minore, salva restando la suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino cui si rimanda integralmente.
PRENDE ATTO che i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento della figlia negli stessi.
pagina 2 di 3 sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3