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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8390 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza e in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 14.11.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 22243/2024
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]al Corso Trieste n. 186, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo
Cerbone dello studio professionale Cerbone Associati Società tra Avvocati a r.l., con sede in Napoli alla via Generale Orsini 46 presso cui elegge domicilio come in atti
Ricorrente
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
PI CH elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti. CP_1
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il sig. , in qualità di Parte_1
legale rappresentante della Sporting Club Società Sportiva Dilettantistica, CP_2
impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-001684316 di € 3.490,50 dell' relativa CP_1
ad atto di accertamento n. 5100.25/03/2019.0155816 del 25/03/2019 riferito CP_1
all'anno 2016 riguardante un, a suo dire ipotetico, mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali della Delphinia Sporting Club Società Sportiva
Dilettantistica a r.l.
Deduceva parte ricorrente di non aver mai ricevuto alcun atto di accertamento da parte dell' quale atto prodromico presupposto all'ordinanza – ingiunzione n.OI- CP_1
001684316 di € 3.490,50, e pertanto, a suo avviso, rilevava che la pretesa dell era CP_1
illegittima. L' opponente eccepiva altresì la illegittimità dell'avviso di addebito CP_1
per intervenuta prescrizione del credito contributivo. Inoltre, ritenendo la sussistenza di motivate e gravi ragioni chiedeva la sospensione cautelare dell'ordinanza– ingiunzione impugnata.
Pertanto, concludeva chiedendo: <<all'ecc.mo giudice del lavoro presso il tribunale di < i>
Napoli affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia così provvedere:
1. preliminarmente, disporre inaudita altera parte o, se ritenuto necessario, previa comparizione delle parti - la sospensione dell'efficacia esecutiva del dell'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 ovvero della richiesta delle somme indicate nel predetto verbale, per tutti i gravi motivi innanzi esposti;
2. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'inesistenza dei crediti rivendicati dall di Napoli ed erroneamente riportato CP_1
nell'ordinanza– ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 e di tutti gli atti ad essa riconducibili, per tutti i motivi che precedono;
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità e/o inesistenza dell'inadempienza contributiva e previdenziale imputata al sig. con l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 Parte_1
e di tutti gli atti ad esso riconducibili;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del sig. stante l'intervenuta prescrizione del Parte_1
presunto credito contributivo ingiunto con l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024, per i motivi innanzi detti;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del sig. stante l'infondatezza e Parte_1
l'inconsistenza delle fonti di prova posti alla base dell'emissione dell'ordinanza– ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 e di tutti gli atti ad esso riconducibili, per tutti i motivi che precedono;
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dall' con l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024; in ogni caso, CP_1
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesigibilità delle somme iscritte nell'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024; accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesistenza dell'ordinanza– ingiunzione n. OI-
001684316 del 20.09.2024; per l'effetto annullare l'ordinanza–ingiunzione n. OI-
001684316 del 20.09.2024 di €3.490,50; condannare la resistente al pagamento delle spese, compenso professionale, spese generali ed oneri di legge del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore.>>
l' con memoria difensiva del Controparte_1
17.04.2025, si costituiva impugnando il ricorso ritenendolo improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e diritto.
In particolare, l' rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad CP_1
asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque prive di fondamento poiché l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era corretto e immune da vizi, avendo CP_1
l' emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale. CP_1
Si opponeva alla concessione della sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione deducendo la mancanza dei presupposti di legge, previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 150 del 2011: "gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate, ed un pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile ".
Deduceva, inoltre, la rituale notifica degli atti propedeutici , in particolare, dell'atto di accertamento.
L'Istituto concludeva, pertanto, chiedendo: << Perché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere: in via principale, preliminare assorbente rigettare la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte con conseguenziale revoca del provvedimento adottato;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell' di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria CP_1
di spese.>>
Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
L' opposizione deve essere respinta.
La eccepita invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento n.
5100.25/03/2019.0155816 del 25/03/2019 riferito all'anno 2016 CP_1
presupposto dell'impugnata ordinanza ingiunzione non sussiste.
Infatti, la cartella di pagamento (e quindi anche l'avviso di addebito ai sensi dell'art. 30, comma 14, del d.l. 31.5.2010, convertito in 1egge n.
122/2010 o avviso di accertamento può validamente essere CP_1
notificata mediante semplice spedizione di raccomandata a.r. e non con il procedimento di notificazione previsto dal codice di rito ovvero a mezzo posta di cui alla legge n. 892/1982. Deve osservarsi che l'art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973 legittima pienamente l'utilizzo di tale forma semplificata di notificazione da parte del concessionario (cfr. Cass. n. 14327/2009; Id., nn. 11708/2011; 8321/2013, v. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272) e l'art. 30, comma 4, d.l. 31.05.2010, n. 78, conv. in l.
n. 122/22010, stabilisce espressamente che la notificazione dell'avviso di addebito, da eseguire prioritariamente tramite posta elettronica certificata, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Come peraltro condivisibilmente osservato dalla Commissione Tributaria
Regionale di Bari (Sez. I, sentenza 19/07/2013, n. 87), “A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del
1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (Cass. 17598/2010).
Anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 11708/2011). In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82.
Come più volte affermato da questo Tribunale, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82.
Si tratta invero della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc.
Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale (Mod. 26) è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio.
La posta non recapitata, poi, rimane in giacenza presso l'ufficio postale per trenta giorni e, trascorsi i quali, la raccomandata viene restituita al mittente.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona per compiuta giacenza non solo nel sistema della notifica diretta a mezzo Raccomandata AR, ma, anche nel sistema, molto più severo, dell'art. 8, Legge n. 890/82 (Cass. 17676/2012)”.
Nel caso di specie la notifica della raccomandata n. 78603177908-9 del 25 marzo 2019 contenente l' avviso di accertamento prodromico all' ordinanza ingiunzione opposta in questa sede è avvenuta regolarmente all' indirizzo del destinatario emergente inconfutabilmente dagli atti di causa e cioè , precisamente, in Corso Trieste 186- Caserta, residenza del Sig.
[...]
,legale rappresentante della società Delphinia Sporting Club Parte_1
Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. ( c.f.r. allegati n. 2 e 3 produz. . CP_1
Conseguentemente si appalesa infondata la doglianza circa la asserita invalidità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dell' accertamento contestato al ricorrente.
Neppure può accogliersi l'eccezione di prescrizione .
E' pacifico che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui si discute attenga all' annualità 2016. Come sopra osservato, la notifica dell' atto di accertamento n. 78603177908-9 datato 25 marzo 2019 valse ad interrompere la prima volta il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Successivamente, per quanto ammesso dallo stesso opponente, l' gli notificò il 20.9.2024 l' ordinanza CP_1 ingiunzione oggetto del contendere.
La comunicazione al Sig. del settembre 2014 appare tempestiva Parte_1 considerando i termini di sospensione del decorso della prescrizione contemplati dalla normativa emergenziale da COVID 19 a cui l' si è opportunamente richiamato. CP_1 Tale sospensione ha operato per 311 giorni in base all' art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così stabilito: «2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. ..." (cfr.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5566/2025 del 08-07-2025)"
Pertanto va fatta applicazione alla fattispecie del seguente principio di diritto: In materia di riscossione di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), e dell'art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (dal 1° gennaio
2021 al 30 giugno 2021). ..." (cfr. in tal senso la recentissima sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5566/2025 dell' 8-07-2025 est. S. Palmieri)
L' opposizione va pertanto respinta.
Le spese di lite, tuttavia, considerata la complessità delle questioni affrontate e la diversa qualità delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 14.11.2025. IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza e in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 14.11.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 22243/2024
Tra
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]al Corso Trieste n. 186, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo
Cerbone dello studio professionale Cerbone Associati Società tra Avvocati a r.l., con sede in Napoli alla via Generale Orsini 46 presso cui elegge domicilio come in atti
Ricorrente
e l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
PI CH elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Ufficio dell'Avvocatura come in atti. CP_1
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 18.10.2024 il sig. , in qualità di Parte_1
legale rappresentante della Sporting Club Società Sportiva Dilettantistica, CP_2
impugnava l'ordinanza ingiunzione n. OI-001684316 di € 3.490,50 dell' relativa CP_1
ad atto di accertamento n. 5100.25/03/2019.0155816 del 25/03/2019 riferito CP_1
all'anno 2016 riguardante un, a suo dire ipotetico, mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali della Delphinia Sporting Club Società Sportiva
Dilettantistica a r.l.
Deduceva parte ricorrente di non aver mai ricevuto alcun atto di accertamento da parte dell' quale atto prodromico presupposto all'ordinanza – ingiunzione n.OI- CP_1
001684316 di € 3.490,50, e pertanto, a suo avviso, rilevava che la pretesa dell era CP_1
illegittima. L' opponente eccepiva altresì la illegittimità dell'avviso di addebito CP_1
per intervenuta prescrizione del credito contributivo. Inoltre, ritenendo la sussistenza di motivate e gravi ragioni chiedeva la sospensione cautelare dell'ordinanza– ingiunzione impugnata.
Pertanto, concludeva chiedendo: <<all'ecc.mo giudice del lavoro presso il tribunale di < i>
Napoli affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia così provvedere:
1. preliminarmente, disporre inaudita altera parte o, se ritenuto necessario, previa comparizione delle parti - la sospensione dell'efficacia esecutiva del dell'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 ovvero della richiesta delle somme indicate nel predetto verbale, per tutti i gravi motivi innanzi esposti;
2. in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'inesistenza dei crediti rivendicati dall di Napoli ed erroneamente riportato CP_1
nell'ordinanza– ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 e di tutti gli atti ad essa riconducibili, per tutti i motivi che precedono;
accertare e dichiarare l'illegittimità e/o irregolarità e/o inesistenza dell'inadempienza contributiva e previdenziale imputata al sig. con l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 Parte_1
e di tutti gli atti ad esso riconducibili;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del sig. stante l'intervenuta prescrizione del Parte_1
presunto credito contributivo ingiunto con l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024, per i motivi innanzi detti;
accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo a carico del sig. stante l'infondatezza e Parte_1
l'inconsistenza delle fonti di prova posti alla base dell'emissione dell'ordinanza– ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024 e di tutti gli atti ad esso riconducibili, per tutti i motivi che precedono;
accertare e dichiarare l'inesistenza del credito rivendicato dall' con l'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024; in ogni caso, CP_1
dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesigibilità delle somme iscritte nell'ordinanza–ingiunzione n. OI-001684316 del 20.09.2024; accertare e dichiarare
l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesistenza dell'ordinanza– ingiunzione n. OI-
001684316 del 20.09.2024; per l'effetto annullare l'ordinanza–ingiunzione n. OI-
001684316 del 20.09.2024 di €3.490,50; condannare la resistente al pagamento delle spese, compenso professionale, spese generali ed oneri di legge del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore.>>
l' con memoria difensiva del Controparte_1
17.04.2025, si costituiva impugnando il ricorso ritenendolo improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e diritto.
In particolare, l' rilevava l'inammissibilità delle eccezioni avverse relative ad CP_1
asseriti vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e/o degli atti presupposti, perché generiche e comunque prive di fondamento poiché l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento era corretto e immune da vizi, avendo CP_1
l' emesso e motivato tale atto in conformità alla specifica disciplina legale. CP_1
Si opponeva alla concessione della sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione deducendo la mancanza dei presupposti di legge, previsti dal combinato disposto di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Legislativo 150 del 2011: "gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate, ed un pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile ".
Deduceva, inoltre, la rituale notifica degli atti propedeutici , in particolare, dell'atto di accertamento.
L'Istituto concludeva, pertanto, chiedendo: << Perché l'Ill.mo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere: in via principale, preliminare assorbente rigettare la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte con conseguenziale revoca del provvedimento adottato;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell' di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria CP_1
di spese.>>
Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
L' opposizione deve essere respinta.
La eccepita invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento n.
5100.25/03/2019.0155816 del 25/03/2019 riferito all'anno 2016 CP_1
presupposto dell'impugnata ordinanza ingiunzione non sussiste.
Infatti, la cartella di pagamento (e quindi anche l'avviso di addebito ai sensi dell'art. 30, comma 14, del d.l. 31.5.2010, convertito in 1egge n.
122/2010 o avviso di accertamento può validamente essere CP_1
notificata mediante semplice spedizione di raccomandata a.r. e non con il procedimento di notificazione previsto dal codice di rito ovvero a mezzo posta di cui alla legge n. 892/1982. Deve osservarsi che l'art. 26 del d.P.R.
n. 602 del 1973 legittima pienamente l'utilizzo di tale forma semplificata di notificazione da parte del concessionario (cfr. Cass. n. 14327/2009; Id., nn. 11708/2011; 8321/2013, v. Cass. civ. Sez. VI - 5 Ordinanza, 09/01/2014, n. 272) e l'art. 30, comma 4, d.l. 31.05.2010, n. 78, conv. in l.
n. 122/22010, stabilisce espressamente che la notificazione dell'avviso di addebito, da eseguire prioritariamente tramite posta elettronica certificata, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
Come peraltro condivisibilmente osservato dalla Commissione Tributaria
Regionale di Bari (Sez. I, sentenza 19/07/2013, n. 87), “A partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del
1998, che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente (Cass. 17598/2010).
Anche le cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/73, possono essere notificate, direttamente, da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 11708/2011). In tal caso alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/82.
Come più volte affermato da questo Tribunale, la notifica diretta a mezzo raccomandata AR è notifica diversa da quella prevista dalla Legge n. 890/82.
Si tratta invero della ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento postale disciplinata dal D.P.R. n. 655/82 e dal DM 9 aprile 2001, mentre le disposizioni di cui alla legge 890/82, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cpc.
Nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'Ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. L'avviso di giacenza delle raccomandate presso l'Ufficio Postale (Mod. 26) è rilasciato dall'agente postale all'indirizzo del destinatario mediante immissione nella cassetta della corrispondenza e dell'effettivo rilascio fa fede la dichiarazione dell'agente, senza necessità di specificare la modalità del rilascio.
La posta non recapitata, poi, rimane in giacenza presso l'ufficio postale per trenta giorni e, trascorsi i quali, la raccomandata viene restituita al mittente.
La notificazione a mezzo posta si perfeziona per compiuta giacenza non solo nel sistema della notifica diretta a mezzo Raccomandata AR, ma, anche nel sistema, molto più severo, dell'art. 8, Legge n. 890/82 (Cass. 17676/2012)”.
Nel caso di specie la notifica della raccomandata n. 78603177908-9 del 25 marzo 2019 contenente l' avviso di accertamento prodromico all' ordinanza ingiunzione opposta in questa sede è avvenuta regolarmente all' indirizzo del destinatario emergente inconfutabilmente dagli atti di causa e cioè , precisamente, in Corso Trieste 186- Caserta, residenza del Sig.
[...]
,legale rappresentante della società Delphinia Sporting Club Parte_1
Società Sportiva Dilettantistica a.r.l. ( c.f.r. allegati n. 2 e 3 produz. . CP_1
Conseguentemente si appalesa infondata la doglianza circa la asserita invalidità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale dell' accertamento contestato al ricorrente.
Neppure può accogliersi l'eccezione di prescrizione .
E' pacifico che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui si discute attenga all' annualità 2016. Come sopra osservato, la notifica dell' atto di accertamento n. 78603177908-9 datato 25 marzo 2019 valse ad interrompere la prima volta il decorso del termine di prescrizione quinquennale. Successivamente, per quanto ammesso dallo stesso opponente, l' gli notificò il 20.9.2024 l' ordinanza CP_1 ingiunzione oggetto del contendere.
La comunicazione al Sig. del settembre 2014 appare tempestiva Parte_1 considerando i termini di sospensione del decorso della prescrizione contemplati dalla normativa emergenziale da COVID 19 a cui l' si è opportunamente richiamato. CP_1 Tale sospensione ha operato per 311 giorni in base all' art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27 che ha così stabilito: «2. I termini di prescrizione ((delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria)) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Successivamente, l'art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21 ha stabilito: «9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo».
Sicché, in relazione all'emergenza COVID la prescrizione deve intendersi sospesa per un periodo complessivo di 311 giorni: dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal 01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21. ..." (cfr.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5566/2025 del 08-07-2025)"
Pertanto va fatta applicazione alla fattispecie del seguente principio di diritto: In materia di riscossione di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995,
n. 335, è sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (dal
23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020), e dell'art. 11, comma 9, del d.l. 31 dicembre 2020,
n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (dal 1° gennaio
2021 al 30 giugno 2021). ..." (cfr. in tal senso la recentissima sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5566/2025 dell' 8-07-2025 est. S. Palmieri)
L' opposizione va pertanto respinta.
Le spese di lite, tuttavia, considerata la complessità delle questioni affrontate e la diversa qualità delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 14.11.2025. IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero