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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/07/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4617 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 4 luglio 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FG) il 19 dicembre 1968 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MILIONE DANIELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. REALI ANNA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
“accertata e dichiarata la sussistenza di tutti i presupposti di Legge, così come precisati nei rispettivi atti di causa;
− dichiararsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in Cesano Maderno anno Parte_1 Parte_2
1992, n. 163 alla parte 2 Serie A, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, precisando che nessun assegno divorzile né diversa liquidazione di somma una tantum è reciprocamente dovuta tra le parti.
− Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
In data 4 luglio 2024 adiva il Tribunale di Monza per ottenere dichiarazione di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Parte_2
In data 8 maggio 2025 le parti depositavano note congiunte in cui davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con Sentenza del
Tribunale di Monza n 587/2018 emessa in data 22 febbraio 2018
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1). Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio da E Parte_1
contratto in Cesano Maderno e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 del predetto comune all'atto n. 163 parte II serie A, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio di predetto comune, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CESAO MADERNO affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 4 luglio 2024, vertente tra
(c.f. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
(FG) il 19 dicembre 1968 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. MILIONE DANIELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. REALI ANNA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni congiunte
“accertata e dichiarata la sussistenza di tutti i presupposti di Legge, così come precisati nei rispettivi atti di causa;
− dichiararsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e in Cesano Maderno anno Parte_1 Parte_2
1992, n. 163 alla parte 2 Serie A, dando disposizione all'Ufficiale di Stato Civile perché effettui le annotazioni conseguenti, precisando che nessun assegno divorzile né diversa liquidazione di somma una tantum è reciprocamente dovuta tra le parti.
− Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.”
Motivi della decisione
In data 4 luglio 2024 adiva il Tribunale di Monza per ottenere dichiarazione di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con . Parte_2
In data 8 maggio 2025 le parti depositavano note congiunte in cui davano atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione.
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con Sentenza del
Tribunale di Monza n 587/2018 emessa in data 22 febbraio 2018
Non è poi contestato che tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1). Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio da E Parte_1
contratto in Cesano Maderno e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2 del predetto comune all'atto n. 163 parte II serie A, anno 1992 del registro degli atti di matrimonio di predetto comune, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CESAO MADERNO affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti