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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 26/07/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MAGRINI FILIPPO, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MANCUSO RAFFAELE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidarsi le figlie , e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
in particolare le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi,
precisandosi che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore.
e saranno collocate presso la madre, presso il Per_2 Per_1 Per_3
padre.
Il genitore non collocatario avrà il diritto-dovere di vedere i figli ogni altro fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera e durante le vacanze secondo le seguenti modalità:
durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al 06
gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori alterneranno, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica;
pagina2 di 6
i ponti e le festività saranno alternati salvo non coincidano con il fine settimana di competenza di uno dei genitori;
pagina 2 di 9 il padre avrà con sé i figli, durante il periodo estivo per due settimane, anche non consecutive, con obbligo reciproco delle parti di comunicarsi luogo e periodo di vacanza entro il 30.05 di ogni anno.
Le modalità di frequentazione potranno essere diversamente distribuite rispetto a quella sopra indicato, tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli.
2) L'assegno unico universale sarà incassato integralmente al 100% dalla
RA e il sig. si obbliga a versare alla RA un Pt_1 CP_1 Pt_1
contributo mensile al mantenimento dei figli pari all'importo differenziale ottenuto dalla sottrazione da € 900,00 dell'importo dell'assegno unico universale. L'importo sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà
rivalutabile annualmente in base all'indice Istat.
3) Entrambi i genitori si faranno carico ciascuno nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di
Verona del 13/12/2024 che qui di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_2
generale, esclusa la farmacia da banco ancorche prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 3 di 9 II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonche cure termali e fisioterapiche, nonche interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
1'abilitazione alia guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
1'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attivita didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
pagina 4 di 9 VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attivita sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nei caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con 1'attivita, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perche urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. pagina4 di 6
Chi ha anticipato le spese chiederà il rimborso, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. Le parti concordano che, salvo spese eccessivamente gravose, la richiesta di rimborso avverrà su base mensile.
4) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, e senza alcun intento di liberalità, le parti assumono la seguente determinazione patrimoniale funzionale a garantire alla RA la possibilità di reperire Parte_1
una soluzione abitativa autonoma dai genitori:
il SI si obbliga ad acquistare, per sé o per persona da Controparte_1
nominare, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Vallese di
Oppeano, via Giovanni XXIII 21, censita catastalmente al Foglio 13,
pagina 5 di 9 Particella 1200, Sub. 1 e 19 del Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano,
e la RA si obbliga a vendere tale quota, entro la data Parte_1
del 30/11/2025, a fronte della corresponsione della somma di €. 30.000,00 e dell'accollo totale del mutuo residuo da parte del sig. , mutuo CP_1
contratto in data 18/03/2005 con Banca di Trento e Bolzano S.p.A., Rep.
148716 Racc. 7904 Notaio L'immobile sarà trasferito con ogni Per_4
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e con le quote ex art. 117 c.c.
delle parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come pervenuto alla parte cedente. La parte cedente garantisce la piena proprietà
dell'immobile e la sua libertà da iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli di ogni specie, esclusa l'ipoteca legata al muto in essere.
Condizione essenziale del trasferimento della quota del 50% da parte della
SIa al SI , oltre al versamento Parte_1 Controparte_1
dell'importo di €. 30.000,00 è che parte cedente dovrà essere liberata da ogni obbligazione relativa al mutuo contratto in data 18/03/2005 con Banca di
Trento e Bolzano S.p.A., Rep. 148716 Racc. 7904 Notaio entro la data Per_4
del rogito, con espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituto di
Credito.
Sempre come condizione essenziale è che i genitori della SIa , Pt_1
e , vengano anch'essi liberati della Persona_5 Persona_6
fideiussione prestata a garanzia del suddetto mutuo, con dichiarazione da parte dell'Istituto di Credito.
pagina 6 di 9 Le spese notarili relative al trasferimento e ogni altra spese connessa,
compreso il certifico Ape se richiesto, saranno interamente a carico del
SI . CP_1
Il sig. , anche fino al trasferimento della proprietà a suo favore, CP_1
sosterrà integralmente le rate del mutuo, rinunciando al regresso nei confronti della RA . Qualora, in caso di mancata pagamento del Pt_1
, la RA dovesse provvedere al pagamento delle rate del CP_1 Pt_1
mutuo, avrà diritto a chiedere al sig. la corresponsione di tutte le CP_1
somme pagate a tale titolo.
5) Qualora entro il 30/11/2025, termine ritenuto essenziale nell'interesse della RA , non fosse avvenuta la vendita di cui al punto Parte_1
4), il sig. sarà obbligato a vendere alla RA Controparte_1 Pt_1
, o a persona da questa nominata, al prezzo di € 30.000,00, la sua
[...]
quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Vallese di Oppeano, via
Giovanni XXIII 21, censita catastalmente al Foglio 13, Particella 1200, Sub. 1
e 19 del Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano, entro il 31/03/2026. Il
mutuo rimarrà integralmente a carico della RA . Parte_1
L'immobile sarà trasferito con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza,
servitù e con le quote ex art. 117 c.c. delle parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come pervenuto alla parte cedente. La parte cedente garantisce la piena proprietà dell'immobile e la sua libertà da iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli di ogni specie, esclusa l'ipoteca legata al muto in essere.
pagina 7 di 9 Le spese notarili relative al trasferimento e ogni altra spese connessa,
compreso il certifico Ape se richiesto, saranno interamente a carico della
RA . Pt_1
Condizione essenziale del trasferimento della quota del 50% da parte del sig.
alla SIa , oltre al versamento dell'importo di €. CP_1 Parte_1
30.000,00 è che parte cedente dovrà essere liberata da ogni obbligazione relativa al mutuo contratto in data 18/03/2005 con Banca di Trento e Bolzano
S.p.A., Rep. 148716 Racc. 7904 Notaio entro la data del rogito, con Per_4
espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituto di Credito.
6) Il sig. si obbliga a rilasciare l'appartamento entro il Controparte_1
28/02/2026. In caso di mancato rilascio la RA potrà agire ex artt. Pt_1
605 ss. c.p.c. per il rilascio, in forza della sentenza che definisce il presente procedimento, n. 4576/2024 R.G. Il mutuo sarà a carico della RA Pt_1
dalla data dell'effettivo rilascio da parte del sig. . CP_1
In caso di acquisto del sig. , come descritto al punto 4), l'obbligazione CP_1
di rilascio indicata al presente punto sarà estinta.
7) Le eventuali spese ordinarie e straordinarie dell'immobile suindicato già
maturate ma non ancora pagate e maturande, sono integralmente a carico del sig. . Nel caso di mancato acquisto del sig. , la presente CP_1 CP_1
pattuizione avrà efficacia per le spese maturate sino al rilascio dell'immobile da parte del sig. . CP_1
8) Con riferimento al mutuo acceso in data 18/03/2005 per l'acquisto dell'abitazione, il sig. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa CP_1
pagina 8 di 9 restitutoria per le rate pagate in passato, trattandosi di obbligazioni adempiute a titolo di contribuzione ai bisogni della famiglia.
9) Spese legali compensate tra le parti
10) le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emessa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 15/07/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1
, alle condizioni sopra riportate, prendendo atto Controparte_1
degli accordi raggiunti dalle parti in materia immobiliare.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/07/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. MAGRINI FILIPPO, come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MANCUSO RAFFAELE, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
1) affidarsi le figlie , e congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3
genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso;
in particolare le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni degli stessi,
precisandosi che le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno esercitate separatamente, allorquando i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore.
e saranno collocate presso la madre, presso il Per_2 Per_1 Per_3
padre.
Il genitore non collocatario avrà il diritto-dovere di vedere i figli ogni altro fine settimana, dal venerdì sera alla domenica sera e durante le vacanze secondo le seguenti modalità:
durante le vacanze natalizie i genitori alterneranno di anno in anno il periodo dalla fine della scuola fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre fino al 06
gennaio;
per le vacanze pasquali i genitori alterneranno, di anno in anno, il periodo dalla fine della scuola fino al giorno di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo fino alla ripresa scolastica;
pagina2 di 6
i ponti e le festività saranno alternati salvo non coincidano con il fine settimana di competenza di uno dei genitori;
pagina 2 di 9 il padre avrà con sé i figli, durante il periodo estivo per due settimane, anche non consecutive, con obbligo reciproco delle parti di comunicarsi luogo e periodo di vacanza entro il 30.05 di ogni anno.
Le modalità di frequentazione potranno essere diversamente distribuite rispetto a quella sopra indicato, tenuto conto della volontà e delle esigenze dei figli.
2) L'assegno unico universale sarà incassato integralmente al 100% dalla
RA e il sig. si obbliga a versare alla RA un Pt_1 CP_1 Pt_1
contributo mensile al mantenimento dei figli pari all'importo differenziale ottenuto dalla sottrazione da € 900,00 dell'importo dell'assegno unico universale. L'importo sarà versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà
rivalutabile annualmente in base all'indice Istat.
3) Entrambi i genitori si faranno carico ciascuno nella misura del 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di
Verona del 13/12/2024 che qui di seguito si riporta:
I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per medicinali prescritti dal medico di medicina CP_2
generale, esclusa la farmacia da banco ancorche prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
pagina 3 di 9 II) Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonche cure termali e fisioterapiche, nonche interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per
1'abilitazione alia guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
1'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attivita didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
pagina 4 di 9 VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo:, attivita sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nei caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con 1'attivita, dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice;
Nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perche urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. pagina4 di 6
Chi ha anticipato le spese chiederà il rimborso, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta. Le parti concordano che, salvo spese eccessivamente gravose, la richiesta di rimborso avverrà su base mensile.
4) Nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, e senza alcun intento di liberalità, le parti assumono la seguente determinazione patrimoniale funzionale a garantire alla RA la possibilità di reperire Parte_1
una soluzione abitativa autonoma dai genitori:
il SI si obbliga ad acquistare, per sé o per persona da Controparte_1
nominare, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Vallese di
Oppeano, via Giovanni XXIII 21, censita catastalmente al Foglio 13,
pagina 5 di 9 Particella 1200, Sub. 1 e 19 del Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano,
e la RA si obbliga a vendere tale quota, entro la data Parte_1
del 30/11/2025, a fronte della corresponsione della somma di €. 30.000,00 e dell'accollo totale del mutuo residuo da parte del sig. , mutuo CP_1
contratto in data 18/03/2005 con Banca di Trento e Bolzano S.p.A., Rep.
148716 Racc. 7904 Notaio L'immobile sarà trasferito con ogni Per_4
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù e con le quote ex art. 117 c.c.
delle parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come pervenuto alla parte cedente. La parte cedente garantisce la piena proprietà
dell'immobile e la sua libertà da iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli di ogni specie, esclusa l'ipoteca legata al muto in essere.
Condizione essenziale del trasferimento della quota del 50% da parte della
SIa al SI , oltre al versamento Parte_1 Controparte_1
dell'importo di €. 30.000,00 è che parte cedente dovrà essere liberata da ogni obbligazione relativa al mutuo contratto in data 18/03/2005 con Banca di
Trento e Bolzano S.p.A., Rep. 148716 Racc. 7904 Notaio entro la data Per_4
del rogito, con espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituto di
Credito.
Sempre come condizione essenziale è che i genitori della SIa , Pt_1
e , vengano anch'essi liberati della Persona_5 Persona_6
fideiussione prestata a garanzia del suddetto mutuo, con dichiarazione da parte dell'Istituto di Credito.
pagina 6 di 9 Le spese notarili relative al trasferimento e ogni altra spese connessa,
compreso il certifico Ape se richiesto, saranno interamente a carico del
SI . CP_1
Il sig. , anche fino al trasferimento della proprietà a suo favore, CP_1
sosterrà integralmente le rate del mutuo, rinunciando al regresso nei confronti della RA . Qualora, in caso di mancata pagamento del Pt_1
, la RA dovesse provvedere al pagamento delle rate del CP_1 Pt_1
mutuo, avrà diritto a chiedere al sig. la corresponsione di tutte le CP_1
somme pagate a tale titolo.
5) Qualora entro il 30/11/2025, termine ritenuto essenziale nell'interesse della RA , non fosse avvenuta la vendita di cui al punto Parte_1
4), il sig. sarà obbligato a vendere alla RA Controparte_1 Pt_1
, o a persona da questa nominata, al prezzo di € 30.000,00, la sua
[...]
quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in Vallese di Oppeano, via
Giovanni XXIII 21, censita catastalmente al Foglio 13, Particella 1200, Sub. 1
e 19 del Catasto Fabbricati del Comune di Oppeano, entro il 31/03/2026. Il
mutuo rimarrà integralmente a carico della RA . Parte_1
L'immobile sarà trasferito con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza,
servitù e con le quote ex art. 117 c.c. delle parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come pervenuto alla parte cedente. La parte cedente garantisce la piena proprietà dell'immobile e la sua libertà da iscrizioni, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli di ogni specie, esclusa l'ipoteca legata al muto in essere.
pagina 7 di 9 Le spese notarili relative al trasferimento e ogni altra spese connessa,
compreso il certifico Ape se richiesto, saranno interamente a carico della
RA . Pt_1
Condizione essenziale del trasferimento della quota del 50% da parte del sig.
alla SIa , oltre al versamento dell'importo di €. CP_1 Parte_1
30.000,00 è che parte cedente dovrà essere liberata da ogni obbligazione relativa al mutuo contratto in data 18/03/2005 con Banca di Trento e Bolzano
S.p.A., Rep. 148716 Racc. 7904 Notaio entro la data del rogito, con Per_4
espressa dichiarazione liberatoria da parte dell'Istituto di Credito.
6) Il sig. si obbliga a rilasciare l'appartamento entro il Controparte_1
28/02/2026. In caso di mancato rilascio la RA potrà agire ex artt. Pt_1
605 ss. c.p.c. per il rilascio, in forza della sentenza che definisce il presente procedimento, n. 4576/2024 R.G. Il mutuo sarà a carico della RA Pt_1
dalla data dell'effettivo rilascio da parte del sig. . CP_1
In caso di acquisto del sig. , come descritto al punto 4), l'obbligazione CP_1
di rilascio indicata al presente punto sarà estinta.
7) Le eventuali spese ordinarie e straordinarie dell'immobile suindicato già
maturate ma non ancora pagate e maturande, sono integralmente a carico del sig. . Nel caso di mancato acquisto del sig. , la presente CP_1 CP_1
pattuizione avrà efficacia per le spese maturate sino al rilascio dell'immobile da parte del sig. . CP_1
8) Con riferimento al mutuo acceso in data 18/03/2005 per l'acquisto dell'abitazione, il sig. dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa CP_1
pagina 8 di 9 restitutoria per le rate pagate in passato, trattandosi di obbligazioni adempiute a titolo di contribuzione ai bisogni della famiglia.
9) Spese legali compensate tra le parti
10) le parti dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza che verrà
emessa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, all'udienza del 15/07/25, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e precisato le conclusioni congiunte sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
omologa l'accordo raggiunto dalle parti e Parte_1
, alle condizioni sopra riportate, prendendo atto Controparte_1
degli accordi raggiunti dalle parti in materia immobiliare.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 18/07/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 9 di 9