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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 riunita al proc. di appello n. 266/2023,
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 CodiceFiscale_1
Sances, come da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE -
E
(p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Zaccaria, come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
p.t., nonché l' (c.f. CP_3 Controparte_4
in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_3
dello Stato di Lecce, nei cui Uffici, ope legis domicilia;
- APPELLATI -
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 co. I cod. proc. civ., Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brindisi, , Controparte_5
l' e il Controparte_4 Controparte_2 chiedendo di accertare l'illegittimità e la prescrizione delle cartelle esattoriali n.
02420100012034762000 e 02420130003790459000.
Deduceva che, in data 14/10/2020, recatosi presso l' per Controparte_5
avere informazioni in ordine ad una sanzione amministrativa, aveva appreso della pendenza delle due cartelle di cui innanzi (afferenti sanzioni di natura contributiva), a lui già notificate rispettivamente in data 28/10/2010 e in data 14/04/2013, nonostante le pretese, in esse contenute, risultassero ampiamente prescritte in virtù del decorso del termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle. Inutili erano state le richieste scritte rivolte agli enti impositori e al concessionario di annullamento delle cartelle per prescrizione del credito. Sulla base di ciò in data 20/11/2020 proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 co. I cod. proc. civ..
Contr Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione, che in subordine contestava nel merito, deducendo che la prescrizione era stata interrotta, all'uopo depositando gli atti di intimazione che lo provavano.
Si costituiva l' eccependo anch'essa il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva e chiedendo in subordine il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace il Controparte_2
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n.
483/2023, pubblicata in data 20/03/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi: Contr
1. rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da;
2. rilevava il difetto di legittimazione passiva del e dell' ; CP_2 CP_4
3. accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione al credito portato alla prima cartella e la rigettava in relazione al credito della seconda;
4. compensava le spese in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 29/03/2023, chiedendone la parziale riforma sulla base di tre motivi. Col primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di annullamento della cartella n. 02420130003790459000; col secondo motivo si è doluto della decisione di compensare le spese;
con il terzo motivo ha ribadito l'impugnabilità secondo le pagina 2 di 6 forme dell'art. 615 cod. proc. civ. delle cartelle esattoriali ormai definitive per fatti estintivi sopravvenuti e ha censurato la sentenza in ordine al dichiarato difetto di legittimazione passiva degli enti impositori.
È stato incardinato così il proc. di Appello n. 254/2023.
Avverso la sentenza ha proposto appello anche con atto di Controparte_5
citazione del 31/03/2023, chiedendone la riforma sulla base di due motivi, il primo dei quali riferito alla decisione di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse dell'opponente e il secondo relativo alla decisione nel merito.
Il processo di appello incardinato il numero di ruolo n. 266/2023 è stato riunito al procedimento n. 254/2023.
Si sono costituiti il e l' Controparte_2 Controparte_4
ribadendo il difetto di legittimazione passiva.
[...]
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, tenuta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione in base alle conclusioni rassegnate dalle parti come da note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rigettano le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. Contr civ. di oltre che per vizio di procura, come sollevate da con la comparsa Parte_1
conclusionale.
La prima eccezione, assolutamente generica, non ha nessun fondamento in quanto dai motivi di appello dell' si desumono con sufficiente chiarezza i capi Controparte_5
della sentenza impugnata e le compiute deduzioni difensive, approntate nel merito dal Pt_1
(cfr. comparsa conclusionale) avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale lo confermano.
Anche la seconda eccezione, afferente la presunta carenza di procura per assenza nella stessa della indicazione della sentenza impugnata, non ha fondamento, atteso che la procura del
Contr 27/11/2020 rilasciata da in primo grado conferisce all'avv. Pier Paolo Zaccaria mandato anche per l'appello e l'appello incidentale. Contr Col primo motivo di appello incidentale , come detto innanzi, censura la sentenza per avere rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione interposta dal , ribadendo Pt_1 che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ..
Il motivo di appello incidentale, proposto da nel giudizio n. 266/2023 Controparte_5 riunito al presente, è fondato e l'accoglimento dello stesso, comportando la declaratoria di pagina 3 di 6 inammissibilità dell'opposizione proposta dal , rende superfluo l'esame dell'appello Pt_1
principale dello stesso in applicazione del principio della ragione più liquida, desunto dagli artt. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale) e 111 (ragionevole durata del processo) della
Costituzione. Ed invero, come da tempo e reiteratamente affermato - anche in presenza di questioni pregiudiziali - dalla Cassazione, “... in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. SS.UU. n. 9936 del 2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se per ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (ved. Cass. n. 3813/2019).
Nella fattispecie in esame, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'appellata sentenza, va quindi dichiarata inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ..
Infatti, premessa la regolarità della notifica delle cartelle de quibus (dichiarata dallo stesso opponente), lo stesso ha allegato di avere appreso della esistenza della iscrizione a ruolo Pt_1 delle medesime in quanto si era recato presso l' per altri motivi. Controparte_5
non ha allegato l'esistenza di alcuna iniziativa esecutiva intrapresa nei suoi confronti Pt_1
Contr Contr dell' sulla base su detti titoli, né risulta provato che un funzionario dell' abbia
“invitato” il ad agire giudizialmente, come dal medesimo allegato nell'atto di Pt_1
Contr opposizione e ribadito in appello. Infatti, nel richiamato documento evidenzia solo genericamente che le eccezioni di prescrizione possono farsi valere dinanzi all'autorità giudiziaria. Stante, quindi, l'assenza di un possibile danno derivante dalla iscrizione a ruolo delle cartelle, il non aveva invero alcun interesse a proporre l'opposizione ex art. 615 Pt_1
cod. proc. civ..
In tal senso si è reiteratamente espressa la Cassazione, che in particolare con sentenza n.
6034/2017, pronunciandosi in fattispecie del tutto analoga, si è così espressa: “Il ricorso è fondato, alla stregua dei principi già accolti da questa corte con le sentenze nn. 20618 del 13
pagina 4 di 6 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016, su casi singolarmente analoghi e relativi a pronunzie rese in grado di appello dallo stesso Tribunale: alle quali quindi, per brevità, può farsi in questa sede integrale richiamo per assicurarvi continuità, potendo in questa sede bastare ribadirne anche le conclusioni, a conferma delle argomentazioni ampie ed approfondite ivi svolte, del tutto convincenti e non solo non in contrasto, ma anzi in armonia coi principi di Cass. Sez. Un. n. 19704 del 2015, che disciplina la ben diversa fattispecie in cui il presupposto dell'esecuzione non è mai venuto legittimamente a conoscenza del debitore, così ripristinando la sua facoltà di impugnarlo. Pertanto, difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012
- il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.; e non integrando - in ciò consistendo l'unica differenza rispetto ai precedenti appena richiamati - la circostanza dell'avvenuta comunicazione di un preavviso di fermo amministrativo certo un atto di esecuzione, quel preavviso appunto esulando del tutto anche dalle fasi prodromiche del processo esecutivo per esservi integralmente alternativo (Cass. Sez. U. ord. 22/07/2015, n.
15354)”.
Tale principio può ritenersi oramai consolidato, nel senso che l'interesse ad agire non si può identificare con un generico bisogno di chiarire la propria posizione debitoria, ma necessita di una lesione attuale o, quantomeno, di una concreta minaccia e di un attuale danno. Detti principi discendono direttamente dall'art. 100 cod. proc. civ., secondo cui l'azione è ammissibile solo quando esiste un interesse ad agire, inteso come una utilità concreta e attuale che il ricorrente attore può trarre dal provvedimento richiesto. In sostanza, l'azione di accertamento negativo della prescrizione del credito esattoriale e non può essere utilizzata a scopo preventivo in assenza di un atto della PA che minacci effettivamente l'esecuzione.
La conclusione cui è giunta la Cassazione è coerente con i valori costituzionali del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia (art. 97 Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto consentire azioni di accertamento negativo prive di concreti presupposti significherebbe sovraccaricare i Tribunali con controversie inutili.
pagina 5 di 6 Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1
e dell' delle Controparte_5 Controparte_4
spese del doppio grado di giudizio e al pagamento in favore del Controparte_2
delle sole spese di questo grado (essendo rimasto contumace nel primo).
[...]
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello di e accoglie l'appello incidentale dell' Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_5
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 3.000,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CAP e RF al
15%;
3) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_4
di delle spese del primo grado che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA, CP_4
CAP e RF al 15%;
4) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_4
e del delle spese di questo grado
[...] Controparte_2
che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
5) da atto che sussistono i presupposti della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott.ssa Anna Rita Pasca)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 riunita al proc. di appello n. 266/2023,
T R A
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Parte_1 CodiceFiscale_1
Sances, come da mandato in atti;
- APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE -
E
(p.i. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Zaccaria, come da mandato in atti;
- APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
p.t., nonché l' (c.f. CP_3 Controparte_4
in persona del Direttore p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_3
dello Stato di Lecce, nei cui Uffici, ope legis domicilia;
- APPELLATI -
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 co. I cod. proc. civ., Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Brindisi, , Controparte_5
l' e il Controparte_4 Controparte_2 chiedendo di accertare l'illegittimità e la prescrizione delle cartelle esattoriali n.
02420100012034762000 e 02420130003790459000.
Deduceva che, in data 14/10/2020, recatosi presso l' per Controparte_5
avere informazioni in ordine ad una sanzione amministrativa, aveva appreso della pendenza delle due cartelle di cui innanzi (afferenti sanzioni di natura contributiva), a lui già notificate rispettivamente in data 28/10/2010 e in data 14/04/2013, nonostante le pretese, in esse contenute, risultassero ampiamente prescritte in virtù del decorso del termine quinquennale di prescrizione successivo alla notifica delle cartelle. Inutili erano state le richieste scritte rivolte agli enti impositori e al concessionario di annullamento delle cartelle per prescrizione del credito. Sulla base di ciò in data 20/11/2020 proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 co. I cod. proc. civ..
Contr Si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità dell'opposizione, che in subordine contestava nel merito, deducendo che la prescrizione era stata interrotta, all'uopo depositando gli atti di intimazione che lo provavano.
Si costituiva l' eccependo anch'essa il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva e chiedendo in subordine il rigetto dell'opposizione.
Rimaneva contumace il Controparte_2
La causa, istruita unicamente a mezzo produzione documentale, veniva decisa con sentenza n.
483/2023, pubblicata in data 20/03/2023, con la quale il Tribunale di Brindisi: Contr
1. rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata da;
2. rilevava il difetto di legittimazione passiva del e dell' ; CP_2 CP_4
3. accoglieva l'eccezione di prescrizione in relazione al credito portato alla prima cartella e la rigettava in relazione al credito della seconda;
4. compensava le spese in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 29/03/2023, chiedendone la parziale riforma sulla base di tre motivi. Col primo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di annullamento della cartella n. 02420130003790459000; col secondo motivo si è doluto della decisione di compensare le spese;
con il terzo motivo ha ribadito l'impugnabilità secondo le pagina 2 di 6 forme dell'art. 615 cod. proc. civ. delle cartelle esattoriali ormai definitive per fatti estintivi sopravvenuti e ha censurato la sentenza in ordine al dichiarato difetto di legittimazione passiva degli enti impositori.
È stato incardinato così il proc. di Appello n. 254/2023.
Avverso la sentenza ha proposto appello anche con atto di Controparte_5
citazione del 31/03/2023, chiedendone la riforma sulla base di due motivi, il primo dei quali riferito alla decisione di rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse dell'opponente e il secondo relativo alla decisione nel merito.
Il processo di appello incardinato il numero di ruolo n. 266/2023 è stato riunito al procedimento n. 254/2023.
Si sono costituiti il e l' Controparte_2 Controparte_4
ribadendo il difetto di legittimazione passiva.
[...]
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, tenuta a trattazione scritta ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione in base alle conclusioni rassegnate dalle parti come da note di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rigettano le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cod. proc. Contr civ. di oltre che per vizio di procura, come sollevate da con la comparsa Parte_1
conclusionale.
La prima eccezione, assolutamente generica, non ha nessun fondamento in quanto dai motivi di appello dell' si desumono con sufficiente chiarezza i capi Controparte_5
della sentenza impugnata e le compiute deduzioni difensive, approntate nel merito dal Pt_1
(cfr. comparsa conclusionale) avverso la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale lo confermano.
Anche la seconda eccezione, afferente la presunta carenza di procura per assenza nella stessa della indicazione della sentenza impugnata, non ha fondamento, atteso che la procura del
Contr 27/11/2020 rilasciata da in primo grado conferisce all'avv. Pier Paolo Zaccaria mandato anche per l'appello e l'appello incidentale. Contr Col primo motivo di appello incidentale , come detto innanzi, censura la sentenza per avere rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione interposta dal , ribadendo Pt_1 che difetta l'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ..
Il motivo di appello incidentale, proposto da nel giudizio n. 266/2023 Controparte_5 riunito al presente, è fondato e l'accoglimento dello stesso, comportando la declaratoria di pagina 3 di 6 inammissibilità dell'opposizione proposta dal , rende superfluo l'esame dell'appello Pt_1
principale dello stesso in applicazione del principio della ragione più liquida, desunto dagli artt. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale) e 111 (ragionevole durata del processo) della
Costituzione. Ed invero, come da tempo e reiteratamente affermato - anche in presenza di questioni pregiudiziali - dalla Cassazione, “... in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. SS.UU. n. 9936 del 2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se per ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
(Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (ved. Cass. n. 3813/2019).
Nella fattispecie in esame, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma dell'appellata sentenza, va quindi dichiarata inammissibile l'opposizione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ..
Infatti, premessa la regolarità della notifica delle cartelle de quibus (dichiarata dallo stesso opponente), lo stesso ha allegato di avere appreso della esistenza della iscrizione a ruolo Pt_1 delle medesime in quanto si era recato presso l' per altri motivi. Controparte_5
non ha allegato l'esistenza di alcuna iniziativa esecutiva intrapresa nei suoi confronti Pt_1
Contr Contr dell' sulla base su detti titoli, né risulta provato che un funzionario dell' abbia
“invitato” il ad agire giudizialmente, come dal medesimo allegato nell'atto di Pt_1
Contr opposizione e ribadito in appello. Infatti, nel richiamato documento evidenzia solo genericamente che le eccezioni di prescrizione possono farsi valere dinanzi all'autorità giudiziaria. Stante, quindi, l'assenza di un possibile danno derivante dalla iscrizione a ruolo delle cartelle, il non aveva invero alcun interesse a proporre l'opposizione ex art. 615 Pt_1
cod. proc. civ..
In tal senso si è reiteratamente espressa la Cassazione, che in particolare con sentenza n.
6034/2017, pronunciandosi in fattispecie del tutto analoga, si è così espressa: “Il ricorso è fondato, alla stregua dei principi già accolti da questa corte con le sentenze nn. 20618 del 13
pagina 4 di 6 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016, su casi singolarmente analoghi e relativi a pronunzie rese in grado di appello dallo stesso Tribunale: alle quali quindi, per brevità, può farsi in questa sede integrale richiamo per assicurarvi continuità, potendo in questa sede bastare ribadirne anche le conclusioni, a conferma delle argomentazioni ampie ed approfondite ivi svolte, del tutto convincenti e non solo non in contrasto, ma anzi in armonia coi principi di Cass. Sez. Un. n. 19704 del 2015, che disciplina la ben diversa fattispecie in cui il presupposto dell'esecuzione non è mai venuto legittimamente a conoscenza del debitore, così ripristinando la sua facoltà di impugnarlo. Pertanto, difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012
- il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.; e non integrando - in ciò consistendo l'unica differenza rispetto ai precedenti appena richiamati - la circostanza dell'avvenuta comunicazione di un preavviso di fermo amministrativo certo un atto di esecuzione, quel preavviso appunto esulando del tutto anche dalle fasi prodromiche del processo esecutivo per esservi integralmente alternativo (Cass. Sez. U. ord. 22/07/2015, n.
15354)”.
Tale principio può ritenersi oramai consolidato, nel senso che l'interesse ad agire non si può identificare con un generico bisogno di chiarire la propria posizione debitoria, ma necessita di una lesione attuale o, quantomeno, di una concreta minaccia e di un attuale danno. Detti principi discendono direttamente dall'art. 100 cod. proc. civ., secondo cui l'azione è ammissibile solo quando esiste un interesse ad agire, inteso come una utilità concreta e attuale che il ricorrente attore può trarre dal provvedimento richiesto. In sostanza, l'azione di accertamento negativo della prescrizione del credito esattoriale e non può essere utilizzata a scopo preventivo in assenza di un atto della PA che minacci effettivamente l'esecuzione.
La conclusione cui è giunta la Cassazione è coerente con i valori costituzionali del buon andamento dell'amministrazione della Giustizia (art. 97 Cost.) e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto consentire azioni di accertamento negativo prive di concreti presupposti significherebbe sovraccaricare i Tribunali con controversie inutili.
pagina 5 di 6 Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1
e dell' delle Controparte_5 Controparte_4
spese del doppio grado di giudizio e al pagamento in favore del Controparte_2
delle sole spese di questo grado (essendo rimasto contumace nel primo).
[...]
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della Legge 24/12/2012, n.
228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU,
18/02/2014, n. 3774).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello di e accoglie l'appello incidentale dell' Parte_1 [...]
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, così provvede: Controparte_5
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_5
spese del doppio grado che liquida quanto al primo in complessivi € 3.000,00 oltre IVA,
CAP e RF al 15% e quanto al secondo in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CAP e RF al
15%;
3) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_4
di delle spese del primo grado che liquida in complessivi € 2.540,00 oltre IVA, CP_4
CAP e RF al 15%;
4) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_4
e del delle spese di questo grado
[...] Controparte_2
che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
5) da atto che sussistono i presupposti della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott.ssa Anna Rita Pasca)
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