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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/05/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5184/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5184/2023 promossa da:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. LANZILAO ANDREA, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TIBERINO MARCO, giusta Controparte_2 procura in atti;
in persona del p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_3 CP_4
CONFORTI CLELIA, giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2234/2022 depositata il 18/10/2022 con cui il Giudice di Pace di CP_3 ha accolto l'opposizione spiegata da avverso le cartelle Controparte_2 esattoriali sottostanti all'intimazione di pagamento n. 01420199010412711000 pagina 1 di 6 notificata il 10/2/2020, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme relative alle cartelle esattoriali in questione.
L'appellante censura, in particolare, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non validamente dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e di altri precedenti atti di intimazione, ai fini interruttivi della prescrizione, mediante la produzione delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta, oggetto di disconoscimento ad opera della opponente.
Costituendosi in giudizio, il in qualità di ente impositore, CP_3 ha ribadito la propria estraneità rispetto alle doglianze relative alla fasa successiva all'emissione della cartella di pagamento.
In sede di gravame, l'appellata , invocando l'operatività Controparte_2 dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 1, commi 222-230, della Legge
n. 197/2022 e il conseguente difetto di interesse dell'appellante, ha in ogni caso chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 09/04/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies co. 3, c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Preme innanzitutto evidenziare che non vi è prova, ex actis, della sussistenza dei presupposti di operatività della disciplina dettata dalla legge n.
197/2022, invocata dalla appellata . CP_2
Emerge infatti dagli atti di causa che oggetto dell'intimazione di pagamento opposta sono crediti derivanti dall'omesso pagamento di sanzioni stradali e l'ente creditore è il con la conseguenza che, nella specie, trova CP_3 applicazione non già la previsione dell'annullamento automatico (c.d. stralcio) dei carichi di importo fino a 1.000 euro di cui all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022, bensì la diversa disciplina dettata dai commi 227 e ss. che limita proprio pagina 2 di 6 l'operatività dell'annullamento automatico, da un lato, relativamente alle sanzioni amministrative e, dall'altro lato, ai carichi affidati all'agente della riscossione dagli
“enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, a cui è altresì attribuita dal legislatore la facoltà di non applicare l'annullamento (parziale) delle somme agli stessi dovute.
Pertanto, non operando, nella specie, l'integrale e automatico 'stralcio' previsto dalla disciplina sopravvenuta in questione ed essendo anzi stata affermata (e incontestatamente documentata) dall'agente della riscossione la permanenza del debito di cui all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, permane dunque l'interesse ad agire in capo all'odierna appellante.
Ciò detto, nel merito si osserva quanto segue.
Secondo la difesa di parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato considerando il disconoscimento operato dalla opponente idoneo a privare di efficacia le copie prodotte in giudizio dalla convenuta opposta (unitamente all'attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni degli originali in suo possesso) al fine di dimostrare l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento per cui è causa.
Ad avviso del Tribunale la decisione del giudice di primo grado è censurabile, dovendosi qualificare come generico il disconoscimento operata dalla opponente odierna appellata.
Si consideri, in proposito, che: in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle pagina 3 di 6 riproduzioni degli originali in suo possesso (Cass. 26/10/2020, n. 23426). Ed ancora: in tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova (Cass. 05/11/2024, n. 28373).
Nella specie, il disconoscimento allegato dalla opponente appare del tutto generico.
È infatti noto che il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794), ciò che non è avvenuto nella vicenda in esame.
Invero, le contestazioni immediatamente successive alla produzione documentale dell'agente della riscossione appaiono esclusivamente concentrate, in maniera inconferente, a censure le modalità di attestazione di conformità da parte di (cfr. verbale udienza del Parte_1
01/06/2021).
Nondimeno, come anticipato, gli atti depositati in corso di causa da parte del concessionario della riscossione non possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all'originale sia dell'avviso di ricevimento che della cartella di pagamento (e, dunque, anche della successiva intimazione di pagamento, stante l'ampio tenore letterale della norma), in coerenza con la previsione di cui al citato art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997 (in argomento, da ultimo, v. Cass., n. 10897 del 2025).
pagina 4 di 6 A ciò si aggiunga che, per un verso, nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26
d.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, la Corte di legittimità è ferma nel ritenere che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi
e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto” (cfr., per tutte, Cass. n.
20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); e, per altro verso, la consegna del plico al destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., n. 16528 del 2018), prova nella specie non fornita dalla opponente odierna appellata.
Ne deriva che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, l'agente della riscossione aveva idoneamente dimostrato, attraverso la propria produzione documentale, l'intervenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione, attraverso la notifica delle intimazioni di pagamento rispettivamente effettuate nelle date del 11/4/2013, 11/11/2015 e 10/2/2020, come da copia degli avvisi di ricevimento in atti.
Da ciò consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta da – incentrata sul rilevato profilo di intervenuta Controparte_2 prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento notificata il 10/2/2020 – deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti costituite (è principio consolidato quello per cui il giudice di appello, allorché
pagina 5 di 6 riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale: tra le tante, Cass., n. 6259/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo i principi di soccombenza e causalità e, poste a carico dell'originaria opponente odierna appellata , sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore CP_2 della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA
l'opposizione proposta da;
Controparte_2
b) CONDANNA alla rifusione, in favore delle controparti, Controparte_2 delle spese processuali, segnatamente:
b1) in favore dell' per il giudizio di Parte_1 primo grado, della somma di € 457,00, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di appello, della somma di € 45,75 per esborsi prenotati a debito e di € 852 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP;
b2) in favore del per il giudizio di primo grado, della somma di CP_3
€ 457, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di secondo grado, della somma di € 852 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 9 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5184/2023 promossa da:
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. LANZILAO ANDREA, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. TIBERINO MARCO, giusta Controparte_2 procura in atti;
in persona del p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_3 CP_4
CONFORTI CLELIA, giusta procura in atti;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 2234/2022 depositata il 18/10/2022 con cui il Giudice di Pace di CP_3 ha accolto l'opposizione spiegata da avverso le cartelle Controparte_2 esattoriali sottostanti all'intimazione di pagamento n. 01420199010412711000 pagina 1 di 6 notificata il 10/2/2020, dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme relative alle cartelle esattoriali in questione.
L'appellante censura, in particolare, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto non validamente dimostrata l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali e di altri precedenti atti di intimazione, ai fini interruttivi della prescrizione, mediante la produzione delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento della notifica a mezzo posta, oggetto di disconoscimento ad opera della opponente.
Costituendosi in giudizio, il in qualità di ente impositore, CP_3 ha ribadito la propria estraneità rispetto alle doglianze relative alla fasa successiva all'emissione della cartella di pagamento.
In sede di gravame, l'appellata , invocando l'operatività Controparte_2 dell'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 1, commi 222-230, della Legge
n. 197/2022 e il conseguente difetto di interesse dell'appellante, ha in ogni caso chiesto il rigetto dell'avversa impugnazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in difetto di attività istruttoria, è infine pervenuta all'udienza del 09/04/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 350 bis e 281 sexies co. 3, c.p.c.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Preme innanzitutto evidenziare che non vi è prova, ex actis, della sussistenza dei presupposti di operatività della disciplina dettata dalla legge n.
197/2022, invocata dalla appellata . CP_2
Emerge infatti dagli atti di causa che oggetto dell'intimazione di pagamento opposta sono crediti derivanti dall'omesso pagamento di sanzioni stradali e l'ente creditore è il con la conseguenza che, nella specie, trova CP_3 applicazione non già la previsione dell'annullamento automatico (c.d. stralcio) dei carichi di importo fino a 1.000 euro di cui all'art. 1, co. 222, della L. 197/2022, bensì la diversa disciplina dettata dai commi 227 e ss. che limita proprio pagina 2 di 6 l'operatività dell'annullamento automatico, da un lato, relativamente alle sanzioni amministrative e, dall'altro lato, ai carichi affidati all'agente della riscossione dagli
“enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”, a cui è altresì attribuita dal legislatore la facoltà di non applicare l'annullamento (parziale) delle somme agli stessi dovute.
Pertanto, non operando, nella specie, l'integrale e automatico 'stralcio' previsto dalla disciplina sopravvenuta in questione ed essendo anzi stata affermata (e incontestatamente documentata) dall'agente della riscossione la permanenza del debito di cui all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, permane dunque l'interesse ad agire in capo all'odierna appellante.
Ciò detto, nel merito si osserva quanto segue.
Secondo la difesa di parte appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato considerando il disconoscimento operato dalla opponente idoneo a privare di efficacia le copie prodotte in giudizio dalla convenuta opposta (unitamente all'attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni degli originali in suo possesso) al fine di dimostrare l'intervenuta interruzione del termine di prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento per cui è causa.
Ad avviso del Tribunale la decisione del giudice di primo grado è censurabile, dovendosi qualificare come generico il disconoscimento operata dalla opponente odierna appellata.
Si consideri, in proposito, che: in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle pagina 3 di 6 riproduzioni degli originali in suo possesso (Cass. 26/10/2020, n. 23426). Ed ancora: in tema di riscossione coattiva, il deposito in giudizio della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento, munito di attestazione di conformità all'originale ad opera dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. con modif. dalla l. n. 30 del 1997, è sufficiente a dimostrare l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento che costituisce presupposto dell'avviso di intimazione, oggetto di impugnazione, ed il suo eventuale disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova (Cass. 05/11/2024, n. 28373).
Nella specie, il disconoscimento allegato dalla opponente appare del tutto generico.
È infatti noto che il disconoscimento deve essere circostanziato e non generico e indicare i documenti specifici che si contestano e gli aspetti che a parere del ricorrente sono difformi dall'originale, allegando idonea prova (Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. 13 maggio 2021, n. 12794), ciò che non è avvenuto nella vicenda in esame.
Invero, le contestazioni immediatamente successive alla produzione documentale dell'agente della riscossione appaiono esclusivamente concentrate, in maniera inconferente, a censure le modalità di attestazione di conformità da parte di (cfr. verbale udienza del Parte_1
01/06/2021).
Nondimeno, come anticipato, gli atti depositati in corso di causa da parte del concessionario della riscossione non possono essere considerati come semplici scritture, bensì copie conformi all'originale sia dell'avviso di ricevimento che della cartella di pagamento (e, dunque, anche della successiva intimazione di pagamento, stante l'ampio tenore letterale della norma), in coerenza con la previsione di cui al citato art. 5, comma 5, del d.l. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997 (in argomento, da ultimo, v. Cass., n. 10897 del 2025).
pagina 4 di 6 A ciò si aggiunga che, per un verso, nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione provvede alla notifica diretta, a mezzo del servizio postale, ex art. 26
d.P.R. n. 602 2 del 1973, delle cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni di pagamento, la Corte di legittimità è ferma nel ritenere che “gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi
e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto” (cfr., per tutte, Cass. n.
20527 del 2019 e i precedenti ivi richiamati); e, per altro verso, la consegna del plico al destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass., n. 16528 del 2018), prova nella specie non fornita dalla opponente odierna appellata.
Ne deriva che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, l'agente della riscossione aveva idoneamente dimostrato, attraverso la propria produzione documentale, l'intervenuta interruzione del termine quinquennale di prescrizione, attraverso la notifica delle intimazioni di pagamento rispettivamente effettuate nelle date del 11/4/2013, 11/11/2015 e 10/2/2020, come da copia degli avvisi di ricevimento in atti.
Da ciò consegue che, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione proposta da – incentrata sul rilevato profilo di intervenuta Controparte_2 prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento notificata il 10/2/2020 – deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza di primo grado, comporta un nuovo regolamento delle spese processuali tra le parti costituite (è principio consolidato quello per cui il giudice di appello, allorché
pagina 5 di 6 riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale: tra le tante, Cass., n. 6259/2014).
Le spese del doppio grado di giudizio vanno regolate secondo i principi di soccombenza e causalità e, poste a carico dell'originaria opponente odierna appellata , sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore CP_2 della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, RIGETTA
l'opposizione proposta da;
Controparte_2
b) CONDANNA alla rifusione, in favore delle controparti, Controparte_2 delle spese processuali, segnatamente:
b1) in favore dell' per il giudizio di Parte_1 primo grado, della somma di € 457,00, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di appello, della somma di € 45,75 per esborsi prenotati a debito e di € 852 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP;
b2) in favore del per il giudizio di primo grado, della somma di CP_3
€ 457, per compensi difensivi, oltre a rimborso forfetario spese generali (15%),
IVA e CAP come per legge;
per il giudizio di secondo grado, della somma di € 852 per compensi difensivi, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CAP, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 9 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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