Sentenza breve 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza breve 25/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2025, proposto da
HE D'AP e D'AP s.r.l.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- provvedimento del 24.6.2025 con cui la Prefettura di Foggia, Sportello Unico per l'Immigrazione, ha rigetto l'istanza P-FG/L/Q/2025/102512 poiché “ è stata inviata da Associazione di categoria firmataria di protocollo per conto di ditta a lei non associata o non associabile ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa - ove occorra - la comunicazione ex art. 10 -bis legge 241/90 dell'11.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avvocati Giacomo Valla e Roberta Valla, per la parte ricorrente, e gli avvocati dello Stato Enrico Giannattasio e Fabiola Roccotelli, per le Amministrazioni resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente, impresa agricola che regolarmente si avvale di manodopera extra UE, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia ha rigettato la sua istanza per l'assunzione di lavoratori stagionali, presentata tramite l'associazione di categoria AGCI, in considerazione della presunta "non associabilità" della ricorrente, società a scopo di lucro, all'AGCI, associazione di cooperative;
Premesso che la ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l'eccesso di potere, sostenendo che la Prefettura non avesse competenza a sindacare il rapporto associativo interno, anche considerando il contenuto specifico dello Statuto dell’associazione (art. 3, comma 2), che avrebbe consentito la partecipazione anche di soggetti privi della qualifica di cooperativa ma aventi scopi e finalità compatibili con quelli dell’associazione, la cui attività sarebbe finalizzata allo sviluppo del movimento cooperativo;
Premesso altresì che l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, con atto formale e senza contestare specificamente alcunché;
Preso atto che, alla camera di consiglio del 23.7.2025, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio, con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che il ricorso è fondato;
Considerato che la finalità della normativa (art. 44 D.L. 73/2022, art. 27, co. 1- ter , d.lgs. 286/1998 e D.L. 20/2023) è quella di consentire l’ingresso di cittadini stranieri, lavoratori regolari, coinvolgendo nell’istruttoria le organizzazioni datoriali, al fine di garantire il rispetto dei contratti collettivi e della congruità delle richieste, contrastando in tal modo fenomeni di sfruttamento di manodopera irregolare e la criminalità nel settore agricolo;
Considerato che il diniego impugnato si basa esclusivamente sull'interpretazione dello statuto dell'AGCI e sulla ritenuta incompatibilità tra la natura giuridica della società ricorrente e quella dell'associazione; tuttavia, non si scorge dalla normativa surriferita che i datori di lavoro richiedenti debbano essere società prive di scopo di lucro;
Considerato, tuttavia, che spetta all'associazione di categoria, firmataria del protocollo d'intesa con il Ministero, valutare la sussistenza dei presupposti per ammettere un'impresa o accettarne il mandato, assumendosene la relativa responsabilità di garante e che, nel caso di specie, l'AGCI ha accettato il mandato della ricorrente e ha inoltrato l'istanza, compiendo una valutazione positiva e ammettendo la società nel proprio ambito di rappresentanza;
Ritenuto quindi, che l'Amministrazione, sia incorsa nel vizio di eccesso di potere per sviamento, non considerando adeguatamente l’apertura che la stessa previsione statutaria contiene a fenomeni di adesione o rappresentanza da parte di società terze, se comunque in linea con gli obiettivi dell’associazione medesima;
Ritenuto che, in definitiva, il ricorso vada accolto e, per l'effetto, che vada annullato il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO