Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01880/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1880 del 2025, proposto da
Comune di Sutera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via RIno Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 89/2014 del 10 gennaio 2014 resa da questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 il dott. AR RI Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
AT e TO
Premesso che, con il ricorso in esame, parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui questa A.G. ha cosi motivato e statuito: “ Considerato che:
- che con il ricorso in epigrafe il Comune di Sutera ha impugnato il provvedimento del resistente Assessorato regionale avente ad oggetto il diniego di autorizzazione all’assunzione di n. una unità di personale (il cointeressato Giuseppe AR, individuato a seguito di scorrimento della graduatoria concorsuale);
- che detta procedura era prevista a valere sui fondi di cui alla l.r. n. 26 del 1986 (art. 14), destinati al personale preposto alla definizione delle pratiche di condono edilizio;
- che il provvedimento sarebbe viziato sul rilievo che il disposto dell’art. 45 comma 6 della l.r. n. 6 del 1997 è sopravvenuto rispetto ad una precedente autorizzazione assessoriale rilasciata al Comune estesa all’assunzione di che trattasi;
Ritenuto che il provvedimento impugnato non resista alla censura di parte ricorrente, poiché non viene in evidenza una nuova assunzione autonomamente disposta dal Comune ma espressamente inquadrata nella disciplina di cui alla l.r. n. 26 del 1986; d’altronde, l’Assessorato regionale connota del 9 febbraio 1995 aveva già affermato la persistente validità della precedente autorizzazione all’assunzione con oneri a carico del bilancio regionale, sicché, la sopravvenuta disciplina di cui alla l.r. n. 6 del 1997 (art. 45,comma 6) nessun effetto poteva spiegare sulla procedura di che trattasi (già oggetto di idonea attività programmatoria ed autorizzatoria); […] definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella stessa epigrafe indicato ”;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 114, comma 1 c.p.a., l’azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e che, nel caso di specie, il termine è stato interrotto più volte dal Comune di Sutera con atti di messa in mora dell’Assessorato convenuto ritualmente notificati il 19 dicembre 2015 (all. 3 al ricorso), il 20 marzo 2019 (all. 4 al ricorso), il 3 maggio 2021 (all. 5 al ricorso);
Ritenuto, dunque, che dall’ultima messa in mora del 3 maggio 2021 decorra un nuovo termine decennale per la proposizione del ricorso per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata e che, al contrario di quanto eccepito dall’Avvocatura, non è quindi spirato il termine di prescrizione;
Ritenuto, peraltro, il ricorso ammissibile rispetto all’ulteriore questione, posta dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. in camera di consiglio, relativa alla sostanziale sovrapposizione dell’azione in esame con quella di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo perché, come precisato a verbale dal difensore del Comune ricorrente, il presente atto non mira a conseguire direttamente un ristoro economico per i danni derivanti dall’atto illegittimo già annullato da questo Tribunale, ma al rilascio dell’autorizzazione all’assunzione del sig. AR, con quanto conseguente dal punto di vista di rimesse di bilancio tra enti della Repubblica;
Rilevato, peraltro, che l’effetto conformativo derivante dalla sentenza azionata riguardi indubitabilmente l’obbligo in capo alla Regione Siciliana di autorizzare l’assunzione del Sig. AR perché la procedura che lo ha riguardato era stata assentita ai sensi della l.r. n. 26 del 1986 (ancor prima delle modifiche disposte con la l.r. n. 6/1997), dunque con sua assunzione a carico del bilancio regionale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al rilascio dell’autorizzazione all’assunzione del sig. AR, con i provvedimenti conseguenti dal punto di vista di appostamento delle somme a bilancio; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”;
Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale da ciascuno azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ulteriore inerzia, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Palermo di dare integrale esecuzione al titolo.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Fissa la penalità di mora nella misura e per le ragioni indicate in parte motiva.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.270,00 (tremiladuecentosettanta/00), in applicazione dei medi rispetto al valore (fasi di studio e di trattazione per cause in materia di esecuzione mobiliare, v. Cons. Stato, sez. III, n. 1247/2016) di cui al D.M. n. 147/2022, oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Consigliere
AR RI Cellini, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AR RI Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO