Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2878/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Monica Cacace Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2878/2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 975/2020 resa nel proc. R.G. 600504/2012 dal Tribunale di Torre
Annunziata del 26.6.2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TORRESE LUIGI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA UGO
NIUTTA, 36 80132 NAPOLI
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. BOCCHETTI ANTONIO presso il cui è elettivamente domiciliato in LARGO FERRANTINA A CHIAIA 10 80121 NAPOLI
APPELLATO
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, proponeva appello avverso la sentenza n. 975/2020 resa nel proc. Parte_1
R.G. 600504/2012 dal Tribunale di Torre Annunziata del 26.6.2020 che aveva così provveduto: “rigetta l'opposizione al D.I. in quanto non provata;
conferma il decreto ingiuntivo n. 79/2012 reso dal Tribunale di Torre Annunziata Sezione Distaccata di
Torre del Greco;
condanna l'opponente in favore dell'opposto al pagamento della spese processuali con attribuzione in favore degli Avv.ti Pasquale Scognamiglio e
Massimiliano Scognamiglio anticipatari”. Con l'atto di appello, in riforma della predetta sentenza, chiedeva così provvedere:
“A) in via principale, annullare e/o riformare l'appellata sentenza n. 975/2020 resa nel proc. R.G. 600504/2012 dal Tribunale di Torre Annunziata II Sezione Civile G.O.P. dott. Ambrosino del 26.6.2020 pubblicata in pari data, notificata il 29.6.2020 erronea e insufficiente nella motivazione, illogica nell'interpretazione dei fatti alla luce delle suesposte causali in fatto e in diritto e per l'effetto accogliere l'opposizione al D.I. spiegata e dichiarare inammissibile o, quanto meno, revocare e/o comunque dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 79/2012 del 10=11.5.2012 reso dal G.U. dott. G.P.
Vitale nel proc. R.G. 302/2012 cron. 1157/2012, notificato il 9.6.2012 ad istanza del sig.
nei confronti della sig.ra per le Controparte_1 Parte_1
suesposte causali;
B) in applicazione del criterio di soccombenza, condannare
l'appellato al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfetario spese, iva e cpa come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”.
Si costituiva in giudizio e chiedeva così provvedere: Controparte_1
“rigettare integralmente l'appello, perché infondato in fatto ed in diritto e, comunque non provato, conseguentemente, confermare la appellata sentenza n. 975/2020 resa dal
Tribunale di Torre Annunziata, con vittoria del doppio grado del giudizio”.
pagina 2 di 3 Acquisita agli atti la documentazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025, celebrata a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
All'esito della predetta udienza, la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 cpc al
15.05.2025 poiché non risultavano depositate note di udienza a trattazione scritta.
All'udienza del 15.05.2025, fissata in presenza, nessuno compariva onde la procedura veniva introitata a sentenza senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso ritiene la Corte che la procedura, in applicazione del disposto di cui agli artt. 181 comma 1 e 309 cpc, deve essere dichiarata estinta con spese del secondo grado di giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate e con ordine alla Cancelleria di cancellarla dal ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la avverso la sentenza n. 975/2020 Parte_1
resa nel proc. R.G. 600504/2012 dal Tribunale di Torre Annunziata del 26.6.2020 e contro , così provvede: Controparte_1
Letti gli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.,
DICHIARA estinta la procedure e ne DISPONE la cancellazione dal ruolo;
Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Monica Cacace dr. Michele Magliulo
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