Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00906/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03840/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3840 del 2025, proposto da
KA RZ DO LI S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B22655A992, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Fragale, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60;
nei confronti
US LI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Angelo Perani e Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Movi S.p.A., Regione Toscana, Erbe LI S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore di Area Attrezzature informatiche e sanitarie di ESTAR n. 1393 del 10 novembre 2025, resa nota con comunicazione n. PI095961-25 del 26 novembre 2025 e divenuta esecutiva in pari data, nella parte in cui ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 4 (CIG: B22655A992) avente ad oggetto la fornitura di “Isteroscopi See-and-Treat a flusso continuo per utilizzo in setting ambulatoriale” in favore US LI S.r.l.;
di tutti i verbali di gara e i relativi allegati:
- Verbale n. 1 del Seggio di gara “Apertura della documentazione amministrativa” del 26/09/2024;
- Verbale n. 2 del Seggio di gara “Esiti del procedimento di soccorso istruttorio” del 14/10/2024;
- Verbale n. 3 della Commissione Giudicatrice “Apertura documentazione tecnica” del 09/01/2025;
- Verbale del 24/09/2025, pervenuto con nota mail del 29.09.2025, con la quale la Commissione giudicatrice ha trasmesso gli esiti delle valutazioni qualitative ed i relativi punteggi assegnati alle offerte tecniche delle ditte concorrenti;
- Verbale n. 4 della Commissione Giudicatrice del 06/10/2025 di apertura delle offerte economiche;
- Verbale n. 5 del 24/10/2025 di verifica anomalia e valutazione, nelle parti di cui in esposizione;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche non conosciuto, limitatamente alle parti di cui sopra;
nonché per la dichiarazione di inefficacia
del contratto eventualmente stipulato tra la Stazione Appaltante e US, quale seconda aggiudicataria dell’Accordo quadro;
e per il risarcimento del danno
in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della US LI S.r.l. e di ST - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. EL GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
La S.r.l. KA RZ DO LI premesso: 1) di aver partecipato alla procedura per la aggiudicazione del quarto lotto della gara indetta da ST per la stipula di un accordo quadro per la acquisizione di sistemi di morcellazione e isteroscopia in locazione quinquennale, avente ad oggetto la fornitura di isteroscopi See-and-Treat a flusso continuo per utilizzo in setting ambulatoriale; 3) di essere risultata terza nella graduatoria approvata dalla Stazione appaltante nella quale la S.r.l. US si è classificata al primo posto; 3) di avere interesse ad impugnare l’esito della gara al fine di sopravanzare al secondo posto della graduatoria e divenire in tale posizione assegnataria del 30% della commessa così come previsto dal disciplinare.
Tutto ciò premesso AL LZ impugna il provvedimento di aggiudicazione alla S.r.l. US per i motivi di cui appresso.
Il Collegio ritiene di dare la priorità all’esame del secondo motivo di ricorso in quanto la sua fondatezza è suscettibile di avere portata assorbente.
Con tale censura la ricorrente, premesso che l’isteroscopio oggetto del quarto lotto della gara avrebbe dovuto essere dotato di talune caratteristiche espressamente definite dal capitolato come “minime” fra cui quella di essere formato da una “camicia interna ed esterna tale da garantire un flusso continuo”, si duole del fatto che l’offerta di US sarebbe stata ammessa nonostante il prodotto da essa offerto sia dotato di una sola camicia.
La censura è innanzitutto ammissibile in quanto non verte sull’esercizio di un potere discrezionale ma, come meglio si dirà, pone una questione di interpretazione della lex specialis inerente la natura “minima” e “strutturale” del requisito dalla stessa prescritto (insuscettibile in quanto tale di essere superato da un giudizio di equivalenza) sulla quale non sussiste alcuna riserva di potere della amministrazione.
Il motivo è altresì fondato nel merito.
Il suo esame richiede una preliminare analisi della caratteristica tecnica del prodotto richiesta dal capitolato di gara.
L’utilizzo dell’isteroscopio presuppone la dilatazione delle pareti uterine mediante un flusso di liquidi che genera pressione.
La prescrizione relativa alla “continuità” del flusso si riferisce al fatto che i liquidi devono poter non solo affluire ma anche (al fine di evitare che incontrollato aumento della pressione possa compromettere la nitidezza del campo visivo e determinare picchi pressori e conseguenti intravasazioni) defluire meccanicamente senza necessità di interrompere la procedura per svuotare la cavità.
La “doppia camicia” serve proprio a garantire la bidirezionalità del flusso essendo costituita da un canale interno finalizzato alla immissione del liquido (cd. ”camicia interna”) e da un secondo tubo che avvolge il primo (“camicia esterna”) lasciando spazio ad una intercapedine interna che consente la fuoriuscita costante del liquido immesso.
L’isteroscopio offerto da US è dotato di una sola camicia e quindi privo di un requisito definito dalla stessa lex specialis come minimo.
La Società nella documentazione tecnica allegata alla propria offerta ha dichiarato che lo strumento da essa proposto non necessiterebbe di una seconda camicia in quanto l’outflow verrebbe garantito attraverso la presenza di scanalature esterne che corrono lungo entrambi i lati dell’unico canale di cui l’apparecchio è dotato.
Tale dichiarazione non vale tuttavia a superare le indicazioni tecniche del capitolato.
L’Amministrazione, infatti, non si è limitata a specificare che l’isteroscopio richiesto debba garantire il flusso continuo rimettendo alle imprese offerenti le soluzioni tecniche con cui raggiungere il risultato divisato, ma ha essa stessa individuato nella tecnologia della doppia camicia lo specifico strumento ritenuto idoneo a raggiungerlo.
Si tratta di una indicazione che sottende una precisa scelta compiuta a monte dalla stazione appaltante fra le varie soluzioni tecniche che consentono di assicurare la continuità del flusso. Scelta che è ancorata a intuitive ragioni di gestione del rischio clinico posto che un conto è che la fuoriuscita del liquido immesso nell’utero avvenga attraverso un canale interno a due camice metalliche concentriche che protegge il flusso dalla pressione esercitata dalle pareti uterine altro è che il deflusso avvenga attraverso scanalature ricavate sul profilo esterno di un’unica camicia poste a diretto contatto con i tessuti dell’organo femminile il cui irrigidimento o collabimento può causare ostruzioni che ostacolano la fuoriuscita del liquido.
In casi come quello di specie non si può affermare che l’indicazione del risultato (flusso continuo) vale a derubricare a “funzionale” il requisito “strutturale”, atteso che il riferimento alla doppia camicia non è una mera indicazione esemplificativa di uno dei possibili strumenti per raggiungere uno stesso risultato ma costituisce una precisa opzione compiuta a monte in favore della tecnologia che a giudizio della amministrazione è più idonea a garantire la sicurezza dell’esame isteroscopico.
Tale scelta non può essere sovvertita mediante la applicazione del principio di equivalenza.
Il predetto principio è volto ad evitare che l’indicazione di particolari specifiche nell’ambito della lex specialis possa sortire un effetto anticorrenziale favorendo talune imprese a discapito di altre a cui viene artificiosamente bloccato l’accesso alla competizione per l’aggiudicazione della commessa.
Esso può tuttavia funzionare solo qualora il requisito tecnico indicato dal capitolato di gara non condiziona il modo e il grado in cui il bisogno sotteso alla domanda pubblica può essere soddisfatto specie ove la gara riguardi settori particolarmente delicati come quello della sanità.
Opinare il contrario significherebbe attribuire agli organi deputati allo svolgimento della gara il potere di modificare o integrare ex post la lex specialis rimodulando le scelte cliniche o terapeutiche che invece sono e devono essere definite al momento della costruzione della gara sulla scorta delle richieste provenienti dai reparti operativi.
Per le stesse ragioni non può essere condivisa la tesi spesa in giudizio da ST secondo cui la Commissione avrebbe considerato influente la mancanza della doppia camicia e apprezzato, invece, la sottigliezza del prodotto offerto da US atteso che il capitolato non prevedeva alcun requisito di minima legato a tale parametro dimensionale e che, in ogni caso, non è nel potere della commissione in sede di ammissione delle offerte compiere bilanciamenti fra caratteristiche eterogenee dei prodotti offerti.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’annullamento della ammissione della offerta di US e della aggiudicazione alla stessa del quarto lotto dell’appalto bandito da ST con conseguente scorrimento della ricorrente al secondo posto della graduatoria.
Si tratta di un risultato pienamente satisfattivo dell’interesse fatto valere che determina l’assorbimento dei restanti motivi dal cui eventuale accoglimento non potrebbero derivare utilità aggiuntive.
Le spese nei confronti di ST e della controinteressata seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti delle altre parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato con le conseguenze di cui in motivazione.
Condanna ST e la controinteressata in via fra di loro solidale alla refusione delle spese di lite che si liquidano in Euro 4.000 oltre IVA e c.p.a. e al rimborso del c.u.
Spese compensate nei confronti delle altre parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB MA CH, Presidente
EL GI, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| EL GI | OB MA CH |
IL SEGRETARIO